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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 465 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIACCARDI DANIELA, giusta delega in atti Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAVA ROBERTA, giusta delega in atti Parte_2
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 7.09.2003 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Savona al numero 66, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni di seguito esposte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale (in comproprietà per la quota di 1/2 ciascuno) ubicata nel Comune di Savona,
Via Marmorassi, 84, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie, che continuerà a viverci unitamente ai figli, economicamente non autosufficienti.
3. I coniugi, in occasione della separazione, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, anche pregressi, funzionale alla stessa, connessa ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, con sistemazione complessiva dell'assetto familiare e a scioglimento della comunione legale, a totale e definitiva sistemazione, anche compensativa, di ogni possibile rapporto e pendenza reciproca tra loro esistente relativi al loro matrimonio, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: - con la sottoscrizione del ricorso, il Signor si impegna ed obbliga a cedere e Parte_2
trasferire alla SI.ra che si impegna ed obbliga ad accettare, la propria quota pari ad Parte_1
un mezzo (1/2) indiviso del diritto di proprietà della casa già coniugale, e più precisamente dei seguenti immobili (con relative pertinenze, nullo escluso e con ogni garanzia di legge):
A) unità sita in Savona, Via Marmorassi, 84, composta da:
- al piano secondo sottoterra un locale ad uso garage, con corte pertinenziale esclusiva;
- al piano primo sottoterra due cantine, corridoio e locale caldaia;
- al piano terreno: ingresso, tre camere, cucina, bagno, soggiorno dispensa, corridoio, veranda e terrazzo, il tutto a confini nel complesso con proprietà parte acquirente a due lati e proprietà
, con annesso e compreso tratto di terreno pertinenziale, della superficie di circa mq. 75. Pt_3
Confinante con l'unità urbana di cui sopra a più lati e rio, il tutto così censito:
§ al catasto fabbricati: foglio 41, mapp. 475, sub. 2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 1, vani
7,5, rendita €. 852,15=;
§ al catasto terreni: foglio 41, mappale 492 (già 475) uliveto, classe 3, mq. 75, R.D. €. 0,14=, RA €.
0,14=, derivante dal mappale 475 giusto frazionamento n. 31781 del 4/01/1988.
Il tutto come meglio descritto e specificato nell'atto pubblico di provenienza per compravendita del
27/05/2011, a rogito ministero Dott.ssa , rep. n. 32579, racc. 5264, registrato Persona_1
30/05/2011, e trascritto in data 31/05/2011 al Reg. Gen. n. 5302/ Reg. Part. n.3631 in atti a cui le parti fanno espresso richiamo in questa sede, con riserva di meglio descrivere il suddetto immobile con più precisa consistenza, confini, dati catastali e di rendere le dichiarazioni e garanzie di legge in sede di stipula dell'atto notarile esecutivo dei presenti accordi;
B) appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 546, confinante con sentiero, censito al catasto terreni di Savona al foglio 41, mappale 555, uliveto, classe 3, mq. 546, R.D. €. 0,99, R.A. €.
0,99, bene alle parti pervenuto in esito a compravendita del 27/12/2011, a rogito ministero Dott.ssa
, rep. n. 32837, racc. n. 5507, registrato in data 28/12/2011 e trascritto in data Persona_1
29/12/2011 al Reg. Gen. n. 12761/ Reg. Part. n. 9160 in atti a cui le parti fanno espresso richiamo in questa sede, con riserva di meglio descrivere il suddetto immobile con più precisa consistenza,
confini, dati catastali e di rendere le dichiarazioni e garanzie di legge in sede di stipula dell'atto notarile esecutivo dei presenti accordi.
La suddetta cessione/assegnazione verrà fatta a corpo, una di ogni diritto, azione, ragione,
annessione, dipendenza, pertinenze, servitù attive e passive inerenti a quanto ceduto che resterà
trasferito nello stato di fatto e diritto in cui si trova, visto conosciuto e gradito, con riserva di ogni migliore indicazione, documentazione, adempimento e dichiarazione in sede di stipula dell'atto notarile esecutivo.
La SInora con tale cessione/assegnazione diventerà pertanto proprietaria per l'intero Parte_1
dei suddetti immobili essendone già proprietaria per la quota di un mezzo (1/2), con rinuncia delle parti fin da ora, per quanto occorra, all'ipoteca legale ed esonero per il Signor Conservatore dei
RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.
4. I coniugi, ai fini fiscali, trattandosi di trasferimento/cessione immobiliare in esecuzione di un accordo assunto in sede di separazione ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare,
chiedono fin da ora di avvalersi in sede di stipula dell'atto pubblico notarile, dell'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 6
marzo 1987 n. 74 e della normativa vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte Cost. con sentenza n.154 del 10 maggio 1999 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014
punto 9.2).
5. Posto che gli immobili sopra citati sono gravati da mutuo fondiario acceso dalle parti in data
27/05/2011 con la in virtù di rogito a ministero Notaio Dott.ssa Controparte_1
, rep. n. 32580, racc. n. 5265, registrato in data 30/05/2011 e trascritto in data Persona_1
31/05/2011, al Reg. Gen. n. 5303/ Reg. Part. n. 954 in atti a cui le parti fanno espresso richiamo in questa sede, i comparenti, a reciproca compensazione di ogni rapporto debitorio/creditorio e a fronte del trasferimento di cui sopra, convengono tra loro che la OR continuerà a pagare Parte_1
il mutuo residuo nel rispetto del piano di ammortamento concordato, accollandosi in via esclusiva ogni debito in tal senso contratto con l'istituto bancario obbligandosi in via Controparte_1
esclusiva all' integrale pagamento delle singole rate tutte residue del mutuo fino alla completa estinzione del debito (con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta di cui sopra), liberando il coniuge da ogni inerente e conseguente obbligazione ed esonerandolo e tenendolo Parte_2
indenne da ogni obbligazione solidale a suo carico nei confronti dell'Istituto di credito. Le parti si impegnano a tale proposito a verificare i presupposti di un accollo esterno rispetto alla Banca e/o la
OR a rinegoziare il mutuo con altra banca per estromettere del tutto il SI. Parte_1 Pt_2
nei confronti della Banca mutuante.
[...]
L'atto pubblico, in esecuzione degli obblighi conseguenti al presente accordo alle condizioni ivi previste, verrà stipulato presso un Notaio scelto di comune accordo entro e non oltre 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione che avrà recepito e omologato le condizioni congiunte concordate, con oneri e spese a carico della SI.ra . Parte_1
Il Signor si impegna a restituire alla OR , entro 30 giorni dalla Parte_2 Parte_1
scadenza del termine previsto per legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, gli importi detratti a titolo di interessi passivi del mutuo relativi all'anno 2024.
6. Le parti danno atto di aver provveduto, consensualmente, alla divisione dei beni mobili presenti nella casa ex coniugale.
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo ciascuno risorse autonome, e rinunciano e non formulano reciprocamente domanda di assegno di mantenimento.
8. Fatte salve le clausole di cui al ricorso e con l'esatto adempimento e perfezionamento degli accordi e delle reciproche pattuizioni come sopra riportate, le parti dichiarano e reciprocamente riconoscono di aver risolto, anche con la sottoscrizione del ricorso, ogni pendenza tra loro in essere di qualsiasi natura e/o a qualsiasi titolo e nulla più avranno a pretendere reciprocamente.
9. La FI minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_2
Le parti danno atto che i figli, di cui uno maggiorenne, non economicamente autosufficienti,
continueranno a vivere con la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore liberamente, e comunque un fine settimana alternato, previo accordo con la stessa e compatibilmente agli impegni di quest'ultima.
Il padre verserà direttamente al figlio , a titolo di contributo al mantenimento la somma Per_3
mensile di €. 125,00=, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
il padre verserà alla madre, a titolo di contributo di mantenimento della FI , la somma di €. 125,00= mensile, Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre, il padre si impegnerà a pagare le spese di bollo, assicurazione e revisione degli scooter (e/o altri mezzi) in utilizzo ai figli.
Le spese straordinarie, come elencate nel Protocollo del Tribunale di Savona, saranno interamente a carico della madre, la quale continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico;
in tal senso il Signor presta sin d'ora il consenso alla liquidazione a favore della moglie del Parte_2
relativo importo mensile.
10. Le parti concordano che il saldo sul conto corrente bancario presso , avente n. 5952620, CP_2
sarà ivi conservato fino al 18° anno di , trattandosi di somma alla stessa destinata, il cui Per_2
importo le dovrà essere riconosciuto ed alla maggiore età consegnato.”
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo