Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. all'udienza di discussione orale del 15/04/2025 ha pronunziato, con contestuale deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Tasso n.4, presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca n.61, presso lo studio dell'Avv. Rosalinda Salerno, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n.61, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Greco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellato
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3734/2023 pubblicata in data 25/07/2023 all'esito del giudizio n.r.g. 15666/2021 - vertente tra , e Parte_1 Controparte_2 CP_1
- ha rigettato le domande formulate da dichiarato il difetto di legittimazione
[...] Parte_1 passiva di;
condannato il ricorrente al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 della somma di € 2.570,50 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori, oltre interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo;
nonché al pagamento in favore dei resistenti, Controparte_2
Avverso la detta sentenza, ha interposto appello , eccependone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili.
Si sono costituiti e i quali hanno contestato Controparte_2 Controparte_1
l'impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione orale del 15/04/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive domande e difese.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
Con un unico motivo di appello, si duole del comportamento della locatrice Parte_1 [...]
a suo dire, inadempiente;
ritiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel porre CP_1
a fondamento della decisione le prove raccolte nel distinto procedimento possessorio promosso dal deducente (n.r.g. 9478/2021) nei confronti degli odierni appellati, in quanto dette prove avrebbero valore indiziario.
L'appellante chiede la riconsegna dell'immobile, sito in Palermo, via Alloro n.107, e dei beni ivi contenuti ed a tal fine, insiste nell'ammissione dei mezzi di prova (nello specifico, prova per testi con i signori e con gli agenti di Polizia del Commissariato Testimone_1 Persona_1
Stazione Oreto, intervenuti sui luoghi il 19/06/2021).
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L'appello è infondato.
Preliminarmente, non merita accoglimento la doglianza secondo cui le prove raccolte nel distinto giudizio tra le stesse parti (n.r.g. 9478/2021) avrebbero valore meramente indiziario e sarebbero inidonee ai fini del decidere.
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v. Cass., ord. n.2947/2023).
Ciò premesso, l'appellante chiede la riconsegna dell'immobile locato e dei beni ivi contenuti sostenendo che la ne avrebbe impedito l'utilizzo, in spregio agli obblighi di Controparte_1 cui all'art. 1575 c.c.
Tuttavia, non vi è prova della detta inadempienza, né che la porzione di appartamento, oggetto del contratto, sia stata, nel frattempo, concessa in locazione ad . Controparte_2
Alla luce degli elementi probatori raccolti anche nel distinto giudizio recante n.r.g. 9478/2021: - e hanno sottoscritto un contratto di locazione ad uso Parte_1 Controparte_1 abitativo, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 (TX6) serie 3T n. 15755, avente ad oggetto una porzione di immobile di proprietà della seconda, sito in Palermo via Alloro n.107;
- il conduttore non ha corrisposto i canoni di locazione e il 19/06/2021 ha rilasciato l'immobile, consegnando le chiavi alla proprietaria.
Di contro, la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante non trova alcun riscontro probatorio: le dichiarazioni rilasciate dagli informatori ( e ) nel Persona_1 Testimone_1 procedimento n.r.g. 9478/2021 - indicati come testimoni della prova articolata in calce al ricorso in appello - sono irrilevanti ai fini del decidere, non avendo detti soggetti assistito personalmente ai fatti di causa, bensì riferito de relato sulla base di quanto appreso dall'appellante.
Gli informatori della hanno smentito le circostanze dedotte da e CP_1 Parte_1 [...]
, presente il giorno del rilascio definitivo, ha confermato che il 19/06/2021 Tes_2 Parte_1 liberò spontaneamente l'immobile dei propri effetti personali consegnando le chiavi alla proprietaria.
La consegna delle chiavi, unitamente al mancato pagamento dei canoni (non avendo Parte_1 dimostrato il contrario), depongono nel senso di una risoluzione consensuale del contratto di locazione.
La risoluzione per mutuo consenso trova ulteriore conferma nella mancata impugnazione, da parte di del capo della sentenza riguardante la condanna al pagamento dei canoni di Parte_1 locazione, che presuppone la risoluzione del contratto (chiesta espressamente dalla locatrice in I grado) alla luce, appunto, dell'acclarata inadempienza del conduttore.
Difetta, pertanto, il titolo in forza del quale l'appellante chiede in questa sede la riconsegna dell'immobile per cui è causa e dei beni che vi si troverebbero all'interno.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato tanto nei confronti di Controparte_1 quanto nei confronti di . Controparte_2
Con riguardo ad ritualmente convenuto e costituitosi nel presente giudizio, va rilevato CP_2 che non ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato il suo difetto di Parte_1 legittimazione passiva, avendo spiegato genericamente nei confronti di entrambi domanda di riconsegna dell'immobile e dei beni ivi contenuti. Di conseguenza, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dal detto convenuto nel presente grado di giudizio.
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra e , esse Parte_1 CP_1 seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti
- Rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarre in favore dell'Erario;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute in questo grado di giudizio da;
Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Palermo, 10/05/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo