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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1317/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1317 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Reho (codice fiscale;
fax 06/88- C.F._2
937383, indirizzo di posta certificata o) come da Email_1 procura autenticata in calce al ricorso introduttivo su foglio separato, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2
AN MA PI, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in via del CP_2
Paradiso n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.9.2025 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver svolto in qualità di docente servizi pre-ruolo in scuole statali a tempo determinato a partire dall'a.s. 2008/09 all'anno 2024/25; che il trattamento economico riservatole anno per anno dapprima ai sensi dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312 e poi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, era stato sempre determinato sulla base dello stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica;
che tale sistema è stato conservato nonostante il CCNL 2009 avesse introdotto un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e nonostante che la tabella contenente gli scaglioni della progressione economica sia stata rimodulata dal successivo accordo 2011; che tuttavia tale sistema doveva ritenersi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Ha quindi rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento della carriera scolastica preruolo e il conseguente diritto all'inserimento nella fascia retributiva corrispondente a tale anzianità con riconoscimento dei relativi adeguamenti retributivi e delle differenze stipendiali così maturate. Ha conseguentemente concluso chiedendo “
1. dichiarare il diritto di parte ricorrente alla progressione Cont professionale retributiva per tutto il servizio prestato alle dipendenze del anche in virtù di contratti a tempo determinato e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto condannare il alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate Controparte_1 da parte ricorrente anche alla luce delle interruzioni d prescrizione in atti (28.06.2022) 2. accertare il diritto di parte ricorrente a percepire ai sensi del CCNL 2011 “ad personam” il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 laddove maggiori a quanto versato, e per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente le relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nella corrispettiva fascia stipendiale 3, oltre interessi di legge in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il convenuto si è costituito eccependo preliminarmente la prescrizione degli eventuali CP_1 cr vanti dalla ricostruzione dell'anzianità preruolo. Nel merito fatto richiamo all'orientamento Corte di Giustizia Europea (Sent. 20 Settembre 2018 nella causa C-466/17) ha sostenuto l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento stipendiale dei docenti precari e la diversità di valutazione del servizio fornito, essendo costoro destinati ma coprire un posto non vacante, ma disponibile per ragioni contingenti e suscettibili di venir meno in ogni momento;
che la decurtazione del servizio pre-ruolo è comunque provvisoria essendo riconosciuta integralmente dopo un certo numero di anni tramite la rielaborazione della ricostruzione di carriera;
che nella ricostruzione non poteva essere compreso l'anno 2013 alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 178 del 2015 e della sentenza della S.C. Sez. L. n. 1726/2025 del 21.05.2025. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “accerti l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive eventualmente maturate dalla Controparte nel caso di riconoscimento integrale del servizio a tempo determinato;
in subordine che respinga il ricorso, infondato in fatto e in diritto anche quanto al merito, come illustrato sub NEL MERITO. In via ulteriormente subordinata, cioè nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, che il Giudice disponga che l'anno 2013 non sia considerato utile, sia ai fini della determinazione delle date di passaggio da una classe stipendiale alla successiva, sia ai fini della liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di arretrati per la ricostruzione di carriera;
e che la liquidazione degli arretrati da corrispondere sia al netto di quanto già corrisposto alla Ricorrente con la ricostruzione di carriera effettuata in sede di passaggio in ruolo. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Giudice attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del contenzioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti”. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA PROGRESSIONE STIPENDIALE Parte ricorrente lamenta in primo luogo la natura discriminatoria delle norme che riconoscono ai docenti precari un trattamento retributivo corrispondente a quello delle posizioni economiche iniziali. In particolare, l'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312, disponeva che “Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica”. Di analogo tenore risulta l'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della Scuola) il quale dispone che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. La stessa parte ricorrente rammenta che l'art. 606 dello stesso d.lgs 297/94 aveva disposto che le norme retributive sarebbero rimaste in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti e che in seguito il d.Lgs. 165/2001 aveva previsto la possibilità che i contratti collettivi potessero derogare alle norme di legge, disponendo la inapplicabilità delle norme non recepite, ma solo se incompatibili. Ha aggiunto che il personale della Scuola Pubblica, il CCNL 2009 aveva introdotto una progressione professionale riconoscendo allo stesso “un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” secondo un sistema di scaglioni di anzianità (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) in seguito modificati CCNL 2011 con l'accorpamento dei primi due scaglioni in un'unica fascia 0-9). Nonostante tutto ciò lamenta la disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, continuando quest'ultimo ad essere retribuito con il trattamento relativo al primo scaglione senza ancora considerazione per l'anzianità maturata in virtù di pregressi contratti a tempo determinato. La questione è fondata. Nella sua attuale versione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 1, lettera a) dell D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, l'art. 485 co. 1 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 recita “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. La questione è stata affrontata dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 in cui si è affermato che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. Sez. L, n. 22558 del 07/11/2016; Sez. L, n. 8945 del 06/04/2017; Sez. L, n. 20918 del 05/08/2019) In motivazione la Corte ha rammentato che "a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 DO Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione convenuta è da escludere che il servizio svolto dal personale non di ruolo o le mansioni espletate differiscano sotto qualche profilo da quelle proprie del personale di ruolo sicché va decisamente smentito l'assunto che intende riconoscere una qualche giustificazione alla diversità di trattamento, non potendosi la motivazione trarre nel carattere temporaneo dell'incarico, vale a dire nella nozione tipica di lavoratore non di ruolo destinatario della tutela contro le discriminazioni. Va conseguentemente riconosciuta anche alla parte ricorrente il diritto alla progressione nel trattamento economico corrispondente a quello previsto dalla contrattazione collettiva in favore del personale docente di ruolo;
ovvero quella inizialmente prevista secondo la sequenza indicata nella tabella allegata (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) e a decorrere dalla entrata in vigore del CCNL 4 agosto 2011 secondo l'accorpamento dei primi due scaglioni (0-8). Tutto ciò rammentando che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valo-re retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Disciplina da intendersi estensibile anche al personale non di ruolo. Nella determinazione dello scaglione in cui va collocata la parte ricorrente occorre peraltro tenere conto della anzianità effettivamente maturata in virtù di contratti a termine, senza riconoscere alcuna operatività al principio che – in tema di ricostruzione della carriera del personale di ruolo
– equipara il servizio di almeno 180 giorni a quello annuale (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Il sistema di progressione economica del personale docente di ruolo come delineato dall'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 prevede infatti che il servizio preruolo sia considerato per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, ma al contempo opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni.
[...] (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, CP_4 [...]
; 8.9.2011, causa C-177/10 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Persona_2 CP_5 4) ha ritenuto che anche tal isultare discriminatorio ogni qualvolta il trattamento economico determinato “senza valorizzare, … né le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489” risulti più favorevole di quello risultante dall'applicazione della normativa di legge (cfr. tra le altre Sez. L, n. 32576 del 23/11/2023). In ultimo va rammentato che in base al più recente pronunciamento della S.C. dal computo dell'anzianità da considerare ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, deve essere escluso l'anno 2013 per effetto del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) del d.P.R. n. 122 del 2013, del d.l. n. 3 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014) e dei CCNL 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014 (“In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010- 2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”. (Sez. L, n. 13618 del 21/05/2025) Tutto ciò premesso e passando all'esame del caso concreto, occorre considerare che previo riconoscimento del diritto alla progressione in base all'anzianità non di ruolo, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al trattamento del terzo scaglione ed ha invocato una condanna generica dell'amministrazione alle differenze stipendiali maturate oltre accessori anche in applicazione dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011. Considerando la sequenza di incarichi descritta in ricorso a decorrere dal 15/09/2008, occorre ritenere che, alla data di entrata vigore del CCNL 2011 (1/9/2010), la parte ricorrente avesse maturato una anzianità utile alla maturazione del secondo scaglione (03/08) potendo a quella data vantare una anzianità effettiva di servizio non di ruolo pari a due anni (ciascuno da settembre a al 30 giugno e quindi superiori a 180 giorni); al 1/9/2010 aveva quindi maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni e alla conservazione “ad personam” del maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. A decorrere dal 30/9/2016 aveva altresì maturato il diritto all'inserimento nello scaglione superiore 9/14 e dal 5/9/2022 nello scaglione 15/21. Nei limiti della prescrizione quinquennale – da ritenersi nella specie consumata relativamente a tutti i crediti maturati fino al 7 settembre 2020 (non essendo stata fornita prova della notifica di atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione del credito qui rivendicato) - il CP_1 convenuto va conseguentemente condannato al pagamento delle differenze retributiv dal raggiungimento della seconda fascia retributiva (del CCNL 2011) dal settembre 2020 e della terza fascia retributiva (stesso contratto) dal 5/9/2022. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). Pertanto le somme richieste sono da ridurre con esclusione di quanto domandato a titolo di rivalutazione in mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c.. Il credito va quindi maggiorato Il convenuto deve essere perciò condannato al pagamento dei soli CP_1 interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia CP_1 e della S rte di Cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, Accerta e dichiara il diritto della parte Controparte_1 tutto il servizio prestato alle dipendenze del anche in virtù di contratti a tempo determinato e a percepire, nei limiti della CP_1 pre e differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto condannare il alla corresponsione delle Controparte_1 differenze stipendiali matura ggiungimento del secondo scaglione stipendiale di cui al CCNL 2011 a decorrere dal 7.9.2020 e del terzo scaglione dal 5/9/2022, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in € 1450,0 b. forf., IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Condanna, infine, il convenuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al risarcimento del danno CP_1 in favore del ricorrente nella misura equitativa di € 1.000,00. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1317/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1317 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Reho (codice fiscale;
fax 06/88- C.F._2
937383, indirizzo di posta certificata o) come da Email_1 procura autenticata in calce al ricorso introduttivo su foglio separato, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2
AN MA PI, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in via del CP_2
Paradiso n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.9.2025 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver svolto in qualità di docente servizi pre-ruolo in scuole statali a tempo determinato a partire dall'a.s. 2008/09 all'anno 2024/25; che il trattamento economico riservatole anno per anno dapprima ai sensi dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312 e poi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, era stato sempre determinato sulla base dello stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica;
che tale sistema è stato conservato nonostante il CCNL 2009 avesse introdotto un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e nonostante che la tabella contenente gli scaglioni della progressione economica sia stata rimodulata dal successivo accordo 2011; che tuttavia tale sistema doveva ritenersi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Ha quindi rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento della carriera scolastica preruolo e il conseguente diritto all'inserimento nella fascia retributiva corrispondente a tale anzianità con riconoscimento dei relativi adeguamenti retributivi e delle differenze stipendiali così maturate. Ha conseguentemente concluso chiedendo “
1. dichiarare il diritto di parte ricorrente alla progressione Cont professionale retributiva per tutto il servizio prestato alle dipendenze del anche in virtù di contratti a tempo determinato e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto condannare il alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate Controparte_1 da parte ricorrente anche alla luce delle interruzioni d prescrizione in atti (28.06.2022) 2. accertare il diritto di parte ricorrente a percepire ai sensi del CCNL 2011 “ad personam” il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 laddove maggiori a quanto versato, e per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente le relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nella corrispettiva fascia stipendiale 3, oltre interessi di legge in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il convenuto si è costituito eccependo preliminarmente la prescrizione degli eventuali CP_1 cr vanti dalla ricostruzione dell'anzianità preruolo. Nel merito fatto richiamo all'orientamento Corte di Giustizia Europea (Sent. 20 Settembre 2018 nella causa C-466/17) ha sostenuto l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento stipendiale dei docenti precari e la diversità di valutazione del servizio fornito, essendo costoro destinati ma coprire un posto non vacante, ma disponibile per ragioni contingenti e suscettibili di venir meno in ogni momento;
che la decurtazione del servizio pre-ruolo è comunque provvisoria essendo riconosciuta integralmente dopo un certo numero di anni tramite la rielaborazione della ricostruzione di carriera;
che nella ricostruzione non poteva essere compreso l'anno 2013 alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 178 del 2015 e della sentenza della S.C. Sez. L. n. 1726/2025 del 21.05.2025. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “accerti l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive eventualmente maturate dalla Controparte nel caso di riconoscimento integrale del servizio a tempo determinato;
in subordine che respinga il ricorso, infondato in fatto e in diritto anche quanto al merito, come illustrato sub NEL MERITO. In via ulteriormente subordinata, cioè nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, che il Giudice disponga che l'anno 2013 non sia considerato utile, sia ai fini della determinazione delle date di passaggio da una classe stipendiale alla successiva, sia ai fini della liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di arretrati per la ricostruzione di carriera;
e che la liquidazione degli arretrati da corrispondere sia al netto di quanto già corrisposto alla Ricorrente con la ricostruzione di carriera effettuata in sede di passaggio in ruolo. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Giudice attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del contenzioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti”. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA PROGRESSIONE STIPENDIALE Parte ricorrente lamenta in primo luogo la natura discriminatoria delle norme che riconoscono ai docenti precari un trattamento retributivo corrispondente a quello delle posizioni economiche iniziali. In particolare, l'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312, disponeva che “Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica”. Di analogo tenore risulta l'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della Scuola) il quale dispone che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. La stessa parte ricorrente rammenta che l'art. 606 dello stesso d.lgs 297/94 aveva disposto che le norme retributive sarebbero rimaste in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti e che in seguito il d.Lgs. 165/2001 aveva previsto la possibilità che i contratti collettivi potessero derogare alle norme di legge, disponendo la inapplicabilità delle norme non recepite, ma solo se incompatibili. Ha aggiunto che il personale della Scuola Pubblica, il CCNL 2009 aveva introdotto una progressione professionale riconoscendo allo stesso “un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” secondo un sistema di scaglioni di anzianità (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) in seguito modificati CCNL 2011 con l'accorpamento dei primi due scaglioni in un'unica fascia 0-9). Nonostante tutto ciò lamenta la disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, continuando quest'ultimo ad essere retribuito con il trattamento relativo al primo scaglione senza ancora considerazione per l'anzianità maturata in virtù di pregressi contratti a tempo determinato. La questione è fondata. Nella sua attuale versione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 1, lettera a) dell D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, l'art. 485 co. 1 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 recita “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. La questione è stata affrontata dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 in cui si è affermato che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. Sez. L, n. 22558 del 07/11/2016; Sez. L, n. 8945 del 06/04/2017; Sez. L, n. 20918 del 05/08/2019) In motivazione la Corte ha rammentato che "a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 DO Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione convenuta è da escludere che il servizio svolto dal personale non di ruolo o le mansioni espletate differiscano sotto qualche profilo da quelle proprie del personale di ruolo sicché va decisamente smentito l'assunto che intende riconoscere una qualche giustificazione alla diversità di trattamento, non potendosi la motivazione trarre nel carattere temporaneo dell'incarico, vale a dire nella nozione tipica di lavoratore non di ruolo destinatario della tutela contro le discriminazioni. Va conseguentemente riconosciuta anche alla parte ricorrente il diritto alla progressione nel trattamento economico corrispondente a quello previsto dalla contrattazione collettiva in favore del personale docente di ruolo;
ovvero quella inizialmente prevista secondo la sequenza indicata nella tabella allegata (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) e a decorrere dalla entrata in vigore del CCNL 4 agosto 2011 secondo l'accorpamento dei primi due scaglioni (0-8). Tutto ciò rammentando che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valo-re retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Disciplina da intendersi estensibile anche al personale non di ruolo. Nella determinazione dello scaglione in cui va collocata la parte ricorrente occorre peraltro tenere conto della anzianità effettivamente maturata in virtù di contratti a termine, senza riconoscere alcuna operatività al principio che – in tema di ricostruzione della carriera del personale di ruolo
– equipara il servizio di almeno 180 giorni a quello annuale (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Il sistema di progressione economica del personale docente di ruolo come delineato dall'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 prevede infatti che il servizio preruolo sia considerato per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, ma al contempo opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni.
[...] (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, CP_4 [...]
; 8.9.2011, causa C-177/10 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Persona_2 CP_5 4) ha ritenuto che anche tal isultare discriminatorio ogni qualvolta il trattamento economico determinato “senza valorizzare, … né le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489” risulti più favorevole di quello risultante dall'applicazione della normativa di legge (cfr. tra le altre Sez. L, n. 32576 del 23/11/2023). In ultimo va rammentato che in base al più recente pronunciamento della S.C. dal computo dell'anzianità da considerare ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, deve essere escluso l'anno 2013 per effetto del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) del d.P.R. n. 122 del 2013, del d.l. n. 3 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014) e dei CCNL 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014 (“In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010- 2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”. (Sez. L, n. 13618 del 21/05/2025) Tutto ciò premesso e passando all'esame del caso concreto, occorre considerare che previo riconoscimento del diritto alla progressione in base all'anzianità non di ruolo, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al trattamento del terzo scaglione ed ha invocato una condanna generica dell'amministrazione alle differenze stipendiali maturate oltre accessori anche in applicazione dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011. Considerando la sequenza di incarichi descritta in ricorso a decorrere dal 15/09/2008, occorre ritenere che, alla data di entrata vigore del CCNL 2011 (1/9/2010), la parte ricorrente avesse maturato una anzianità utile alla maturazione del secondo scaglione (03/08) potendo a quella data vantare una anzianità effettiva di servizio non di ruolo pari a due anni (ciascuno da settembre a al 30 giugno e quindi superiori a 180 giorni); al 1/9/2010 aveva quindi maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni e alla conservazione “ad personam” del maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. A decorrere dal 30/9/2016 aveva altresì maturato il diritto all'inserimento nello scaglione superiore 9/14 e dal 5/9/2022 nello scaglione 15/21. Nei limiti della prescrizione quinquennale – da ritenersi nella specie consumata relativamente a tutti i crediti maturati fino al 7 settembre 2020 (non essendo stata fornita prova della notifica di atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione del credito qui rivendicato) - il CP_1 convenuto va conseguentemente condannato al pagamento delle differenze retributiv dal raggiungimento della seconda fascia retributiva (del CCNL 2011) dal settembre 2020 e della terza fascia retributiva (stesso contratto) dal 5/9/2022. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). Pertanto le somme richieste sono da ridurre con esclusione di quanto domandato a titolo di rivalutazione in mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c.. Il credito va quindi maggiorato Il convenuto deve essere perciò condannato al pagamento dei soli CP_1 interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia CP_1 e della S rte di Cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, Accerta e dichiara il diritto della parte Controparte_1 tutto il servizio prestato alle dipendenze del anche in virtù di contratti a tempo determinato e a percepire, nei limiti della CP_1 pre e differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto condannare il alla corresponsione delle Controparte_1 differenze stipendiali matura ggiungimento del secondo scaglione stipendiale di cui al CCNL 2011 a decorrere dal 7.9.2020 e del terzo scaglione dal 5/9/2022, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in € 1450,0 b. forf., IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Condanna, infine, il convenuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al risarcimento del danno CP_1 in favore del ricorrente nella misura equitativa di € 1.000,00. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO