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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO CECIARINI
ATTORE/OPPONENTE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA TEODOSIO CONVENUTO/OPPOSTO
Controparte_2
CF , P.IVA_3 rappresentata da Controparte_3
CF P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA TEODOSIO
CP_4
C.F. P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA APOLLONIO e PIER LUIGI BOSCIA INTERVENUTI
1 ₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 9.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società in persona del Parte_1
liquidatore nonché lo stesso in proprio, Controparte_5 Controparte_5
e , si sono opposti al decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
1213/2015 emesso dal Tribunale di Grosseto in favore di
[...]
(d'ora in poi Controparte_6 CP_1
, al fine di far accertare l'illegittimità e l'inefficacia del decreto
[...]
ingiuntivo per i seguenti motivi:
1) nullità del decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_5 Pt_2
e in quanto terzi datori di ipoteca e non
[...] Parte_3
obbligati in solido con la società debitrice principale;
Parte_1
2) nullità del titolo e insussistenza del credito vantato dalla per CP_1
superamento del tasso soglia antiusura, previa riqualificazione giuridica del contratto inter-partes formalmente denominato di “apertura di credito in conto corrente”, in contratto di mutuo;
3) in ogni caso superamento del tasso soglia anche in caso di qualificazione giuridica del contratto quale aperura di credito in conto corrente.
La banca convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con richiesta di condanna degli opponenti, in solido, ai sensi dell'art 96 c.p.c.
2 Con sentenza parziale n. 594/2016 del 7.06.2018 l'intestato Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti dei terzi datori di ipoteca, non dovendosi i medesimi ritenere obbligati in solido con la società debitrice principale;
con conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite e contestuale rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio unicamente tra (debitrice principale) e la banca Parte_1
opposta.
Con comparsa di costituzione del 3.6.2019 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art 111 c.p.c. a mezzo della mandataria Controparte_2
quale cessionaria del credito di Controparte_7 Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art 58 TUB, credito poi ulteriormente ceduto in corso di causa a che si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_4
mandataria sua volta intervenuta in giudizio ex art 111 c.p.c. con CP_8
comparsa di costituzione del 3.03.2023.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 9.7.2024 le parti hanno così rassegnato le rispettive conclusioni.
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, e previa rinnovazione in tutto o in parte con altro CTU dell'accertamento a suo tempo disposto in considerazione delle non persuasive e non fondate opinioni e ricostruzioni espresse dal CTU a suo tempo nominato e delle risposte fornite alle osservazioni del CTP di parte opponente, rimettendo a tale scopo la causa sul ruolo, così decidere:
3 1) IN VIA PRINCIPALE annullare e revocare il decreto ingiuntivo o in quanto insussistente un valido e legittimo ed effettivo credito della ingiungente CP_1
e suoi cessionari neppure verso . Parte_1
2) IN VIA SUBORDINATA comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non sussistente nella misura indicata il credito per capitale ed interessi e spese, questo drasticamente riducendo
Con vittoria in ogni ipotesi delle spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta, come da comparsa di risposta e, dunque, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e Parte_1
con richiesta di condanna degli opponenti ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. e/o
2043 c.c.
La questione controversa che residua a seguito della sentenza n. 594/2016 (che non consta avere costituito oggetto di impugnazione), concerne unicamente la qualificazione giuridica del rapporto bancario intercorso tra la società
[...]
e e, in particolare, la riconducibilità del Parte_1 Controparte_1
contratto di apertura di credito inter- partes ad un contratto di mutuo, secondo la tesi difensiva prospettata dall'opponente.
Nella specie, alcune disposizioni previste nel contratto inter- partes quali, ad esempio, l'essersi la banca riservata il diritto di subordinare l'intera operazione al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, così come l'avere previsto che le restituzioni parziali ad opera della parte finanziata non avrebbero ricostituito la disponibilità a favore della stessa potrebbero, in astratto, costituire indici rivelatori sia di un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, che di un contratto di apertura di credito semplice, assumendo dunque valore neutro ai fini della decisione.
4 Si è dunque reso necessario disporre una consulenza tecnica al fine di verificare, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale inter-partes nonché il comportamento complessivo tenuto dalle stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto, così come l'andamento del rapporto stesso e, più in generale, le caratteristiche concrete ed operative dell'operazione bancaria al fine di verificare se nella fattispecie concreta siano o meno riscontrabili tutte le caratteristiche essenziali di un'operazione creditizia riconducibile allo schema del mutuo (quali la disponibilità immediata della somma mutuata per il soggetto finanziato e l'obbligo di restituzione dell'intero in luogo dell'utilizzato a scadenze predeterminate).
Orbene, dall'analisi compiuta dal ctu in ordine alle modalità concrete dello svolgimento del rapporto è emerso che:
- non vi è stata una disponibilità immediata della somma di 600.000,00 euro accordata alla correntista, non avendo infatti la banca consegnato o trasferito materialmente tale somma alla società, la quale ha invece provveduto autonomamente ad effettuare due prelievi successivi (in data 27 e 28 luglio
2009), ancorché di importo sostanzialmente corrispondente all'intero accordato, pari ad euro 598.458,38;
- non è stata riscontrata la sussistenza di un obbligo di restituzione dell'intero importo finanziato in luogo dell'utilizzato;
- non sussistono scadenze predeterminate di restituzione della somma finanziata;
- non esiste la fissazione di un termine di pagamento posto in favore di entrambe le due parti contraenti;
- manca la ricostituzione della disponibilità in conto finanziamento con le restituzioni parziali effettuate dalla parte finanziata;
5 - vi è la previsione di una riserva di utilizzo dell'apertura di credito al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria;
- è riconosciuto il diritto di recesso alla banca sia in caso di inadempimento della parte finanziata al pagamento del capitale a scadenza e degli interessi, ma anche per altre cause contrattualmente previste.
Orbene, a fronte di alcune caratteristiche dell'operazione finanziaria non necessariamente tipizzanti quali, come si è già anticipato, l'iscrizione ipotecaria, l'utilizzo pressoché totale dell'intera somma e la mancata ricostituzione della disponibilità in conto finanziamento (compatibile quest'ultima previsione anche con l'apertura credito semplice), si riscontra tuttavia nella fattispecie in esame la mancanza di due elementi tipici del contratto di mutuo, quali:
• la mancata previsione di un obbligo di restituzione dell'intero in luogo dell'utilizzato;
• la mancanza di scadenze predeterminate per la restituzione della somma finanziata secondo un piano di ammortamento allegato al contratto in base al quale il debito venga ad essere progressivamente ridotto a precise scadenze temporali specificamente indicate. Significativa, a tal proposito, l'indagine compiuta dal ctu il quale ha verificato che - neppure di fatto- durante lo svolgimento del rapporto, sono stati effettuati pagamenti a scadenze predeterminate, essendo stati viceversa eseguiti pagamenti da parte della società finanziata “per importi assolutamente diversi tra di loro e non rispettanti alcun preciso lasso temporale o scadenza predeterminata” (cfr. pag 13 della ctu).
Alla luce delle suindicate emergenze probatorie, dell'indagine compiuta dal ctu in ordine allo svolgimento concreto del rapporto oltre che
6 dall'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, può quindi concludersi che il contratto inter-partes debba essere qualificato -ai fini della verifica sull'usura- quale contratto di apertura di credito semplice garantita da ipoteca e regolata in conto corrente.
Le conclusioni del ctu possono dunque essere recepite, avendo infatti quest'ultimo (come richiesto nel quesito), verificato le caratteristiche in concreto del rapporto ed il suo andamento al fine di fornire al Giudice elementi tali da poter ricostruire la comune intenzione delle parti tenuto conto, oltre che delle disposizioni contrattuali, anche del comportamento complessivo tenuto dalle stesse anche posteriore alla conclusione del contratto, così come previsto dall'articolo 1362 c.c.
Le superiori conclusioni esimono il Tribunale da ulteriori verifiche in punto di usura la cui sussistenza, nelle allegazioni degli opponenti, è stata subordinata alla qualificazione del contratto inter-partes come mutuo, del tutto generiche ed astratte essendo -in ogni caso- le allegazioni relative ad un asserito superamento del tasso soglia che sussisterebbe, in ipotesi, anche nel caso di qualificazione del contratto quale apertura di credito in conto corrente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti della società Parte_1
La domanda di condanna della convenuta opposta ai sensi dell'articolo 96
c.p.c., così come la domanda di risarcimento danni ex articolo 2043 c.p.c. sono infondate in quanti del tutto genericamente dedotte.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria assorbiti.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod.
7 Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
RESPINGE L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
[...]
Parte_1
CONDANNA la società opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta opposta per il procedimento CP_4
di cognizione, nella somma di euro 14.103,00, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge.
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
Così deciso in Grosseto, in data 16.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO CECIARINI
ATTORE/OPPONENTE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA TEODOSIO CONVENUTO/OPPOSTO
Controparte_2
CF , P.IVA_3 rappresentata da Controparte_3
CF P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA TEODOSIO
CP_4
C.F. P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA APOLLONIO e PIER LUIGI BOSCIA INTERVENUTI
1 ₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 9.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società in persona del Parte_1
liquidatore nonché lo stesso in proprio, Controparte_5 Controparte_5
e , si sono opposti al decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
1213/2015 emesso dal Tribunale di Grosseto in favore di
[...]
(d'ora in poi Controparte_6 CP_1
, al fine di far accertare l'illegittimità e l'inefficacia del decreto
[...]
ingiuntivo per i seguenti motivi:
1) nullità del decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_5 Pt_2
e in quanto terzi datori di ipoteca e non
[...] Parte_3
obbligati in solido con la società debitrice principale;
Parte_1
2) nullità del titolo e insussistenza del credito vantato dalla per CP_1
superamento del tasso soglia antiusura, previa riqualificazione giuridica del contratto inter-partes formalmente denominato di “apertura di credito in conto corrente”, in contratto di mutuo;
3) in ogni caso superamento del tasso soglia anche in caso di qualificazione giuridica del contratto quale aperura di credito in conto corrente.
La banca convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con richiesta di condanna degli opponenti, in solido, ai sensi dell'art 96 c.p.c.
2 Con sentenza parziale n. 594/2016 del 7.06.2018 l'intestato Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti dei terzi datori di ipoteca, non dovendosi i medesimi ritenere obbligati in solido con la società debitrice principale;
con conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite e contestuale rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio unicamente tra (debitrice principale) e la banca Parte_1
opposta.
Con comparsa di costituzione del 3.6.2019 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art 111 c.p.c. a mezzo della mandataria Controparte_2
quale cessionaria del credito di Controparte_7 Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art 58 TUB, credito poi ulteriormente ceduto in corso di causa a che si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_4
mandataria sua volta intervenuta in giudizio ex art 111 c.p.c. con CP_8
comparsa di costituzione del 3.03.2023.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 9.7.2024 le parti hanno così rassegnato le rispettive conclusioni.
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, e previa rinnovazione in tutto o in parte con altro CTU dell'accertamento a suo tempo disposto in considerazione delle non persuasive e non fondate opinioni e ricostruzioni espresse dal CTU a suo tempo nominato e delle risposte fornite alle osservazioni del CTP di parte opponente, rimettendo a tale scopo la causa sul ruolo, così decidere:
3 1) IN VIA PRINCIPALE annullare e revocare il decreto ingiuntivo o in quanto insussistente un valido e legittimo ed effettivo credito della ingiungente CP_1
e suoi cessionari neppure verso . Parte_1
2) IN VIA SUBORDINATA comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non sussistente nella misura indicata il credito per capitale ed interessi e spese, questo drasticamente riducendo
Con vittoria in ogni ipotesi delle spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta, come da comparsa di risposta e, dunque, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e Parte_1
con richiesta di condanna degli opponenti ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. e/o
2043 c.c.
La questione controversa che residua a seguito della sentenza n. 594/2016 (che non consta avere costituito oggetto di impugnazione), concerne unicamente la qualificazione giuridica del rapporto bancario intercorso tra la società
[...]
e e, in particolare, la riconducibilità del Parte_1 Controparte_1
contratto di apertura di credito inter- partes ad un contratto di mutuo, secondo la tesi difensiva prospettata dall'opponente.
Nella specie, alcune disposizioni previste nel contratto inter- partes quali, ad esempio, l'essersi la banca riservata il diritto di subordinare l'intera operazione al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, così come l'avere previsto che le restituzioni parziali ad opera della parte finanziata non avrebbero ricostituito la disponibilità a favore della stessa potrebbero, in astratto, costituire indici rivelatori sia di un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, che di un contratto di apertura di credito semplice, assumendo dunque valore neutro ai fini della decisione.
4 Si è dunque reso necessario disporre una consulenza tecnica al fine di verificare, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale inter-partes nonché il comportamento complessivo tenuto dalle stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto, così come l'andamento del rapporto stesso e, più in generale, le caratteristiche concrete ed operative dell'operazione bancaria al fine di verificare se nella fattispecie concreta siano o meno riscontrabili tutte le caratteristiche essenziali di un'operazione creditizia riconducibile allo schema del mutuo (quali la disponibilità immediata della somma mutuata per il soggetto finanziato e l'obbligo di restituzione dell'intero in luogo dell'utilizzato a scadenze predeterminate).
Orbene, dall'analisi compiuta dal ctu in ordine alle modalità concrete dello svolgimento del rapporto è emerso che:
- non vi è stata una disponibilità immediata della somma di 600.000,00 euro accordata alla correntista, non avendo infatti la banca consegnato o trasferito materialmente tale somma alla società, la quale ha invece provveduto autonomamente ad effettuare due prelievi successivi (in data 27 e 28 luglio
2009), ancorché di importo sostanzialmente corrispondente all'intero accordato, pari ad euro 598.458,38;
- non è stata riscontrata la sussistenza di un obbligo di restituzione dell'intero importo finanziato in luogo dell'utilizzato;
- non sussistono scadenze predeterminate di restituzione della somma finanziata;
- non esiste la fissazione di un termine di pagamento posto in favore di entrambe le due parti contraenti;
- manca la ricostituzione della disponibilità in conto finanziamento con le restituzioni parziali effettuate dalla parte finanziata;
5 - vi è la previsione di una riserva di utilizzo dell'apertura di credito al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria;
- è riconosciuto il diritto di recesso alla banca sia in caso di inadempimento della parte finanziata al pagamento del capitale a scadenza e degli interessi, ma anche per altre cause contrattualmente previste.
Orbene, a fronte di alcune caratteristiche dell'operazione finanziaria non necessariamente tipizzanti quali, come si è già anticipato, l'iscrizione ipotecaria, l'utilizzo pressoché totale dell'intera somma e la mancata ricostituzione della disponibilità in conto finanziamento (compatibile quest'ultima previsione anche con l'apertura credito semplice), si riscontra tuttavia nella fattispecie in esame la mancanza di due elementi tipici del contratto di mutuo, quali:
• la mancata previsione di un obbligo di restituzione dell'intero in luogo dell'utilizzato;
• la mancanza di scadenze predeterminate per la restituzione della somma finanziata secondo un piano di ammortamento allegato al contratto in base al quale il debito venga ad essere progressivamente ridotto a precise scadenze temporali specificamente indicate. Significativa, a tal proposito, l'indagine compiuta dal ctu il quale ha verificato che - neppure di fatto- durante lo svolgimento del rapporto, sono stati effettuati pagamenti a scadenze predeterminate, essendo stati viceversa eseguiti pagamenti da parte della società finanziata “per importi assolutamente diversi tra di loro e non rispettanti alcun preciso lasso temporale o scadenza predeterminata” (cfr. pag 13 della ctu).
Alla luce delle suindicate emergenze probatorie, dell'indagine compiuta dal ctu in ordine allo svolgimento concreto del rapporto oltre che
6 dall'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, può quindi concludersi che il contratto inter-partes debba essere qualificato -ai fini della verifica sull'usura- quale contratto di apertura di credito semplice garantita da ipoteca e regolata in conto corrente.
Le conclusioni del ctu possono dunque essere recepite, avendo infatti quest'ultimo (come richiesto nel quesito), verificato le caratteristiche in concreto del rapporto ed il suo andamento al fine di fornire al Giudice elementi tali da poter ricostruire la comune intenzione delle parti tenuto conto, oltre che delle disposizioni contrattuali, anche del comportamento complessivo tenuto dalle stesse anche posteriore alla conclusione del contratto, così come previsto dall'articolo 1362 c.c.
Le superiori conclusioni esimono il Tribunale da ulteriori verifiche in punto di usura la cui sussistenza, nelle allegazioni degli opponenti, è stata subordinata alla qualificazione del contratto inter-partes come mutuo, del tutto generiche ed astratte essendo -in ogni caso- le allegazioni relative ad un asserito superamento del tasso soglia che sussisterebbe, in ipotesi, anche nel caso di qualificazione del contratto quale apertura di credito in conto corrente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti della società Parte_1
La domanda di condanna della convenuta opposta ai sensi dell'articolo 96
c.p.c., così come la domanda di risarcimento danni ex articolo 2043 c.p.c. sono infondate in quanti del tutto genericamente dedotte.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria assorbiti.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod.
7 Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
RESPINGE L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
[...]
Parte_1
CONDANNA la società opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta opposta per il procedimento CP_4
di cognizione, nella somma di euro 14.103,00, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge.
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
Così deciso in Grosseto, in data 16.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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