Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2025, proposto da
AN SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2025 90017807 54/000” intestata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella raccomandata a.r. ricevuta il 04 marzo 2025 (doc. 1), con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento entro 5 giorni dal ricevimento, della somma di euro 303.765,70- su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019”, per “prelievi latte” e relativi “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento:
- alla Cartella AGEA n. 12420207150024889502 notificata il 23.03.2015, per i prelievi latte imputati per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 2001/2002;
- alla Cartella AGEA n. 12420207280256130502 notificata il 14.11.2008, per i prelievi latte imputati per il periodo 2002/2003;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica del ricorrente, compreso l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base delle cartelle di pagamento indicate nell’intimazione impugnata, e le cartelle stesse, non conosciute e non allegate, nonché il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea e dell’Ader;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. MA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato: l’intimazione di pagamento n. n 12420259001780754 000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 303.765,70 relativa alle presupposte cartelle di pagamento i) n. 12420207150024889502 (derivante dalla cartella Agea n. 30020150000007548000), a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 1995/1996, 1996/1997 e 2001/2002, e ii) n. 12420207280256130502 (derivante dalla cartella n. 12420080047002125000), a titolo di prelievo supplementare e interessi per la campagna 2002/2003.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
I) l’intimazione impugnata riguarda somme iscritte a ruolo e richieste in pagamento sulla base di provvedimenti presupposti (cartelle e imputazioni di prelievi supplementari) per i quali è mancata la notifica;
II) l’intimazione impugnata riguarda cartelle e debiti per prelievo latte ampiamente prescritti o comunque per i quali è intervenuta la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di recuperarli;
III) l’intimazione impugnata risulta nulla e/o illegittima per violazione, da parte della P.A., del dovere di non portare in esecuzione provvedimenti applicativi del regime delle c.d. “quote latte” - dovere discendente dal principio unionale di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, del TUE - per la mancata applicazione del quale la Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 24 gennaio 2018 in causa C-433/15;
IV) l’intimazione impugnata attiene ad una procedura di recupero per la quale risulta decorso il termine di decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
V) l’intimazione impugnata è stata emessa in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (art. 8- ter, 8- quater e 8 quinquies, L. n. 33/09), mentre AGEA non ha un altro ruolo, presupposto alle cartelle intimate in pagamento, all’evidenza illegittimamente duplicato;
VI) l’intimazione impugnata indica a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 (Consiglio di Stato, Sentenza n. 7718/2019 e TAR Veneto, Sentenza n. 511/2018) e dell’art. 8- ter , L. n. 33/09, in ogni caso e comunque, non sono dovuti gli interessi sui debiti per prelievo latte;
VII) l’intimazione impugnata riattiva la cartella del novembre 2008 che è stata formata sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome formato da AGEA in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03;
VIII) l’intimazione impugnata comunque manca dei requisiti essenziali, indica a debito somme non dovute, anche per interessi di mora e “Oneri di riscossione”, anche in violazione dell’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, e risulta totalmente illegittima anche per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi di mora, e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019.
Con il ricorso si formulava anche istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati ex art. 55 cpa.
2. Questo Tribunale, con l’Ordinanza n. 223/2025 ” ha disposto la sospensione degli atti impugnati, disponendo “ che le Amministrazioni intimate depositino, entro 90 giorni prima della prossima udienza pubblica, tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione al provvedimento in questa sede impugnato, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati e all’eventuale esistenza di atti interruttivi della prescrizione, il tutto correlato da dettagliata relazione ”
3. Entrambe le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito ed eccependo in rito:
- il difetto di legittimazione passiva dell’Ader;
- l’inammissibilità del ricorso dovendo le questioni inerenti la legittimità della pretesa e i vizi relativi agli atti presupposti essere dedotte contro la cartella sottesa all’intimazione qui impugnata e, comunque, non avverso l’intimazione presupponente.
Nel merito, invece, rappresentavano: che la cartella 12420207150024889 502, deriva dalla cartella originaria di Agea n 30020150000007548000 riguardante una pretesa di Agea a carico di SI NG, padre deceduto del ricorrente, senza tuttavia comprovare l’intervenuta notifica della stessa, asseritamente intervenuta in data 23 marzo 2015; che la n 12420080047002125000 (nuovo numero 12420207280256130 502) riferita ad un’iscrizione a ruolo in capo a SI NG, risulta essere stata notificata dall’agente di riscossione in data 14 novembre 2008 a mezzo raccomandata postale ar e ricevuta dallo stesso intestatario del ruolo SI NG; che, oltre alle richiamate cartelle di pagamento, sono state notificate, direttamente al ricorrente, l’ntimazione di pagamento n 12420219002109865 000, in data 29.11.2021, l’intimazione di pagamento n. 12420219002109966 000, in data 09.12.2021, l’intimazione di pagamento n 12420229006284134 000, in data 19/12/2022 e l’intimazione di pagamento n 12420239010242071 000, in data 09/01/2024, significando che nessuno degli atti indicati è mai stato impugnato.
4. La causa, infine, veniva chiamata alla pubblica udienza del 27.11.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente occorre rilevare che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione, sollevata dall’Ader, è infondata, in quanto le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri delle intimazioni di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 dicembre 2023, n. 1031). Non è quindi possibile l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
6. Sempre in via preliminare, occorre osservare che l’intimazione di pagamento è atto autonomo e distinto, ancorché collegato, rispetto agli atti presupposti, tra i quali figurano anche le intimazioni di pagamento indicate nel paragrafo n. 4., motivo per cui la prima può essere impugnata solamente per vizi propri; i motivi di ricorso che ineriscono agli atti presupposti e non all’intimazione presupponente sono inammissibili, sia che si tratti di questioni già sollevate in pregressi contenziosi, sia che si tratti di questioni che in tali sedi non hanno trovato veste in un motivo di gravame.
Va infatti rilevato che, sebbene non operi nel processo amministrativo la regola di stampo processual-civilista per cui la statuizione del Giudice compre il dedotto ed il deducibile, il rigido sistema di termini decadenziali che governa il D. Lgs 104/2010, in piena armonia con i principi di certezza del diritto nonché della ragionevole durata del processo, non consente di far valere i motivi di ricorso che avrebbero potuto essere sollevati avverso l’atto presupposto in occasione dell’impugnazione dell’atto presupponente; l’atto presupponente, pur adottato sulla base di quanto statuito da un pregresso provvedimento, non eredita i vizi di quest’ultimo dovendosi ritenere gli stessi, qualora all’epoca non impugnati, “sanati” dal decorso del tempo.
La conseguenza in diritto, come evidenziato dalle Amministrazioni resistenti, è la inammissibilità del motivo di ricorso che pretende di far valere il vizio, ormai sanato, del presupposto provvedimento in occasione dell’impugnazione del consequenziale atto presupponente, non potendosi rimettere in discussione all’infinito le situazioni ormai consolidate.
Quanto detto vale sia per i motivi di illegittimità di matrice interna che per quelli di derivazione eurounitaria, come del resto precisato anche di recente dal Consiglio di Stato, proprio nella materia delle c.d. “Quote latte”; quest’ultimo, infatti, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’impugnativa non sia diretta alla cartella di pagamento ma alla presupponente intimazione di pagamento, ha affermato che “gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133 c.p.a., sono soggetti alle norme, alle preclusioni ed ai principi regolanti quella particolare procedura esecutiva rappresentata dalla riscossione mediante ruolo” e che “In disparte la qualificazione del vizio derivante dal contrasto della norma nazionale con quella comunitaria ed il connesso problema della disapplicabilità d'ufficio della prima, è dirimente considerare, ancora una volta, che tutte le questioni sollevate dalla parte appellata accedono ad una fase dell'azione amministrativa consolidatasi in atti presupposti oramai definitivi. In quanto concernenti l'an e il quantum del debito accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, le tematiche reiterate nel presente giudizio accedono a posizioni di interesse legittimo (Cass., Sez. Un., ord. nn. 31370 e 31371 del 2018) ed originano da provvedimenti autoritativi, emessi dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, come tali soggetti al regime del termine decadenziale che rende definitivo e non più contestabile l'atto non tempestivamente impugnato” (Cons. Stato, Sez. III 17.5.22 n.3910).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, devono ritenersi inammissibili i motivi nn. III, V, VI, VII e parte dell’VIII.
7. Individuate le censure attinte dall’evidenziato profilo di inammissibilità, è possibile scrutinare i residui motivi di ricorso non attinti dalla sopraevidenziata preclusione in rito, ossia i nn. I, II, IV e parte dell’VIII.
7.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l’omessa notifica degli accertamento/imputazione del prelievo a carico del ricorrente.
Il motivo è infondato.
Al riguardo risulta sufficiente evidenziare che l’Ader ha provveduto a depositare le prove attestanti l’avvenuta notificazione sia dell’intimazione di pagamento n 12420229006284134 000 che di quella n 12420239010242071000, entrambi costituenti un presupposto dell’atto impugnato con il ricorso.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito.
Il motivo è infondato.
Sotto tale profilo, va precisato che, nel caso di specie, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per la somma imputata a titolo di capitale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609) e quinquennale quello per la somma imputata a titolo di interessi (ex art.2948, primo comma, n.4 c.c.).
Essendo l’intimazione di pagamento n 12420229006284134 000 e l’intimazione di pagamento n 12420239010242071000, entrambe costituenti atti interruttivi del credito, intervenute in data 19/12/2022 ed in data 09/01/2024, quindi in epoca prossima alla notificazione dell’intimazione di pagamento impugnata col ricorso, risulta evidente come, nel caso di specie non è possibile ritenersi maturata la dedotta prescrizione.
7.3. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la decadenza dal diritto di procedere al recupero dei prelievi di cui all’intimazione impugnata risultando ampiamente decorso il termine di decadenza biennale rispetto ai singoli “accertamenti” del prelievo per i periodi indicati e la data di invio della presupposte cartelle che si pretende di riattivare.
Il motivo è infondato.
Invero, il prelievo supplementare, ancorché riscosso con gli strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non è un credito avente natura tributaria, e dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dalla norma da ultimo menzionata (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64, ove si precisa che: “È vero che un rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 era contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, ma il richiamo era riferibile al solo strumento della cartella di pagamento come modalità di riscossione coattiva, oltre che alla competenza dell’AGEA, e in mancanza di qualsiasi specificazione di diritto sostanziale non poteva implicare né la rinuncia dello Stato al termine di prescrizione ordinario né il subentro di un termine decadenziale breve. Conferme successive sono ravvisabili sia nella nuova formulazione del comma 10-bis dell’art. 8-quinquies del DL 5/2009, che non contiene più alcun rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 ma disciplina direttamente i termini e le modalità di trasmissione telematica dei residui all'agente della riscossione, sia nella nuova formulazione del comma 10-ter, che fa riferimento ai termini di prescrizione, disponendone la sospensione, come si è visto sopra”.
Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento oltre il secondo anno successivo alla conclusione delle campagne in esame appare irrilevante.
7.4. Quanto, infine, all’ottavo motivo di ricorso, per la parte non attinta dalla causa di inammissibilità rilevata d’ufficio, il ricorrente si duole del fatto che l’intimazione di pagamento non sarebbe sorretta da una adeguata motivazione in violazione dell’art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell’art. 3 l. 241/90, anche riguardo alla pretesa degli interessi.
Anche tale motivo di ricorso non è fondato.
Va al riguardo evidenziato che l’intimazione di pagamento richiama la motivazione formulata nella presupposta cartella di pagamento operando, quindi, un rinvio alla stessa. In particolare, l’amministrazione richiamando la cartella di pagamento e la data di avvenuta notifica della stessa dimostra, in piena armonia con l’art. 7, co. 1, D.L. 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente, di aver assolto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. 241/1990. Quanto agli eventuali vizi di motivazione della presupposta cartella di pagamento vale, invece, mutatis mutandis quanto detto intorno alla inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti gli atti presupposti all’intimazione di pagamento.
8. Pertanto, alla luce di quanto esposto:
- va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo relativamente ai motivi nn. III, V, VI, VII e VIII (parzialmente), trattandosi di doglianze che ineriscono agli atti presupposti all’intimazione di pagamento impugnata;
- va dichiarato infondato il ricorso introduttivo relativamente ai motivi di ricorso nn. I, II, IV e VIII (per la parte non attinta dall’evidenziata causa di inammssibilità).
9. Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per il resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
MA PI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PI | Ida AI |
IL SEGRETARIO