Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 28484 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 05/08/2024 e vertente
TRA
( ) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CORIGLIANO SIMONA presso il cui studio in Milano, Via
Cerva n. 18 ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a MILANO (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
23/07/1974 rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI CHIARA presso il cui studio in
Milano, Via Euripode n. 3 a eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
17/9/2024
Precisazione delle conclusioni congiunte: provvedere come da ordinanza urgente del giudice delegato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/08/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 19/5/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2001 -N 813 – P II – S A), con CP_1
dalla cui unione sono nati i maggiorenni in data 9/2/2003 e in
[...] Per_1 CP_2
data 15/5/2006, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 13/9/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 17/3/20205 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari e ha rinviato per la discussione orale. In data 7/5/2025 le parti hanno discusso davanti al Giudice delegato chiedendo, congiuntamente, la conferma dell'ordinanza urgente.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 7/05/2025.
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi, l'interruzione da tempo della convivenza non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
Le questioni economiche
Il Giudice delegato ha adottato il seguente provvedimento:
[1]. La disputa tra le parti ha natura solo economica. La signora lavora come cassiera e gli ultimi stipendi, con l'attuale orario, sono tra i 1.200 e i 1.300 euro CP_3
mensili per quattordici mensilità. Ella riceve anche quasi 300 euro di assegno unico. La signora dice di non potere incrementare le ore. Forse sarebbe il caso di valutare un diverso punto vendita.
Il signore lavora sempre per Egli guadagna circa 3.000 euro al mese (già CP_3
computate su dodici mensilità). Le parti erano comproprietarie di un immobile che hanno alienato, con suddivisione di circa 115mila euro ciascuno. La signora è andata, poi, a vivere nella altra casa in comproprietà di , con mutuo di circa 296 euro. CP_4
Il signore afferma di avere preso in locazione un immobile per stare vicino alla figlia, per euro 700,00. Tuttavia, dato che la locazione sarebbe recente, il contratto non è agli atti.
Giustamente la ricorrente non ha insistito per l'assegno di il quale va Per_1
considerato ampiamente autosufficiente.
Quanto ad parte resistente ha aderito alla richiesta di controparte di euro 500,00. CP_2
Tenuto conto della differenza reddituale tra i genitori, ritiene lo scrivente che il padre debba farsi carico del 60% delle spese extra. Visto che la madre si occupa prevalentemente della ragazza, ella terrà l'assegno unico.
Non sussistono, invece, le condizioni per assegno di mantenimento per la moglie.
Intanto, il fatto che la signora abbia deciso di andare a vivere nella casa in comproprietà
a e abbia risrutturato la casa è frutto di una sua scelta. Il tribunale non può CP_4
certo entrare nelle modalità di ristrutturazione o nel perché della ristrutturazione. In secondo luogo, la disparità reddituale effettivamente esistente è colmata dal fatto che la signora ha il godimento esclusivo di un bene che è pure sempre comune e dal fatto che il marito, al termine dell'udienza, si è detto disposto a farsi carico del mutuo comune di
. CP_4
[2]. Parte ricorrente svolge una serie ulteriore di domande (arretrati, rimborsi ristrutturazione, gestione della figlia maggiorenne, rimborsi altre spese, estinzione finanziamenti, animali) che sono tutte radicalmente inammissibili.
[3]. I capitoli della ricorrente sono totalmente irrilevanti, così come sono irrilevanti gli ordini di esibizione rispetto a una persona – controparte – che svolge pacificamente lavoro dipendente. Anche i capitoli di controparte sono irrilevanti. Per inciso, l'accordo stragiudiziale convenuto dalle parti non è vincolante per il giudice della separazione.
Le parti condividono le valutazioni del Giudice delegato che, quindi, vanno confermate.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio Parte_2 Controparte_1
con rito concordatario a Milano in data 19/5/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 2001 -N 813 – P II – S A)
2) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento di l'assegno di CP_2
euro 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di agosto 2024;
3) DISPONE che la madre percepisca al 100% l'assegno unico per la famiglia;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 60% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DÀ ATTO che il marito si è detto disposto a farsi carico del mutuo della casa di
CP_4
6) DICHIARA compensate le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7/05/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato