Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 9 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8263/2023 R.G. vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
OCCHIUZZI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. IMPROTA DIEGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
nonché
, in persona del pro tempore, CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia, presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generale alle liti notar in atti;
Per_1
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 aprile 2023, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000050000
Fascicolo n. 2023/2165, notificata in data 13.04.2023 dall' Controparte_4
[...]
[...] entro 30 giorni dalla data di notifica, dell'importo complessivo di €4.550.649,37, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora, pena l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602/1973, fondata tra l'altro su una serie di cartelle di pagamento per pretese impugnate nel presente CP_2
giudizio, eccependo la nullità di tale comunicazione preventiva, per carenza di indicazione del bene da sottoporre a garanzia;
nonché l'omessa notifica delle cartelle prodromiche, formulando eccezione di prescrizione, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 07120170070023975000, n.
07120180002340376000, n. 07120180047307803000.
La ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“ Dichiarare ammissibile la presente domanda e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000050000 Fascicolo n.
2023/2165, delle cartelle di pagamento sottostanti e dei relativi ruoli oggetto di odierna impugnazione per i motivi e nei limiti sopra esposti;
2) Accertare e dichiarare nullo e/illegittimo e non più esigibile il carico esattoriale riportato:
- nella cartella di pagamento n. 07120170070023975000, relativa a “ - Premio IV CP_2 rata” per gli anni 2015 e 2016, “ sanzioni civili regolazioni premio” anni 2016 e CP_2 2017, “ sanzioni civili rate premio” anni 2016 e 2017, “ – Interessi l. CP_2 CP_2 449/97 e l. 144/99 IV rata” anno 2016, per l'importo di euro 9.239,36, in quanto mai legalmente notificata;
- nella cartella di pagamento n. 07120180002340376000, relativa a “ - Premio I CP_2 rata” per gli anni 2016 e 2017, “ sanzioni civili regolazioni premio” anno 2017, CP_2
“ sanzioni civili rate premio” anno 2017, per l'importo di euro 13.080,74, in CP_2 quanto mai legalmente notificata;
- nella cartella di pagamento n. 07120180047307803000, relativa a “ - Premio II, CP_2 III e IV rata” per gli anni 2016 e 2017, “ sanzioni civili regolazioni premio” anno CP_2 2018, “ sanzioni civili rate premio” anno 2018, “ – Interessi l. 449/97 e CP_2 CP_2 l. 144/99 IV rata” anno 2017, per l'importo di euro 38.121,62, in quanto mai legalmente notificata;
- nella cartella di pagamento n. 07120190019733379000, relativa a “ - Premio CP_2 I rata” per l'anno 2018, “ sanzioni civili rate premio” anno 2018, per l'importo CP_2 di euro 922,59, in quanto mai legalmente notificata;
- nella cartella di pagamento n. 07120190104802406000, relativa a “ - Premio CP_2 II, III e IV rata” per l'anno 2018, “ sanzioni civili rate premio” anno 2019, CP_2
“ – Interessi l. 449/97 e l. 144/99 IV rata” anno 2018, per l'importo di euro CP_2
7.019,36, in quanto mai legalmente notificata;
- nella cartella di pagamento n. 07120210012691932000, relativa a “ – CP_2 sanzioni civili rate premio” anno 2019, per l'importo di euro 1.086,47, in quanto mai legalmente notificata;
- nella cartella di pagamento n. 07120220097822188000, relativa a “ - Premio CP_2
I, II, III e IV rata” per l'anno 2021, “ sanzioni civili regolazioni premio” anno CP_2 2021, “ sanzioni civili rate premio” anni 2021 e 2022, per l'importo di euro CP_2
709,27, in quanto mai legalmente notificata;
Accertare e dichiarare prescritto e non più esigibile il credito esattoriale relativo:
2 - ai premi IV rata per gli anni 2015 e 2016, con relative sanzioni ed interessi, di CP_2 cui alla cartella di pagamento n. 07120170070023975000, comunque mai notificata nei modi di legge;
- ai premi I rata per gli anni 2016 e 2017, con relative sanzioni ed interessi, di CP_2 cui alla cartella di pagamento n. 07120180002340376000, comunque mai notificata nei modi di legge;
- ai premi II rata per gli anni 2016 e 2017, III rata per l'anno 2016, e IV rata per CP_2 l'anno 2016, con relative sanzioni ed interessi, di cui alla cartella di pagamento n. 07120180047307803000, comunque mai notificata nei modi di legge;
4) Per tale effetto ordinare all' lo sgravio e la cancellazione dai ruoli della detta CP_2 pretesa;
..”
Si è costituta l' deducendo di aver notificato le cartelle opposte indicate in ricorso, CP_5
interrompendo i termini di prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è costituito l' eccependo la tardività dell'opposizione e il difetto di CP_2
legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata anche per trattarla congiuntamente con analoghe controversie proposte dalla parte ricorrente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L ha comprovato la regolare notifica di tutte le cartelle opposte, relative a CP_5
premi per gli anni 2015, 2016 e 2018. CP_2
Le cartelle sono state tutte notificate a mezzo pec, mentre la cartella del 2017 risulta notificata a mani dell'impiegato ritualmente a mezzo posta in data 15 gennaio 2018,
Né la generica eccezione ex art. 2719 c.c. può valere, in assenza di concreti elementi da cui debba desumersi l'alterazione di tali documenti, ad inficiarne il valore probatorio, che in questa sede è soggetto al criterio di libera apprezzabilità da parte del giudice ex art. 116 c.p.c.
3 In tema di prova documentale, infatti, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (così ad es.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Cass. n. 28096/2009; da ultimo:
Cass. n. 27633 del 30.10.2018).
Va osservato, inoltre, che le risultanze della relata di notifica sono notoriamente assistite da fede privilegiata, fino a querela di falso. ( Cfr: Cass. civ., sez. I, 15-04-2005, n. 7827).
La comunicazione di iscrizione ipotecaria, quindi, non integra il primo atto con cui la società ricorrente ha appreso delle pretese di cui ai ruoli impugnati. La parte ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, proporre impugnazione avverso le cartelle nei termini di legge.
La società ricorrente non ha del resto contestato il merito delle pretese, ma si è limitata ad eccepire la prescrizione, limitatamente a talune cartelle.
Tale eccezione è infondata, tenuto conto sia della rituale notifica sia della disciplina emergenziale relativa alla sospensione dei termini
L dunque, ha depositato la prova della notifica di atti interruttivi della CP_1
prescrizione.
Si richiama, inoltre, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2 : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4 Successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, (articolo 11) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.»
In merito ai rilievi relativi agli asseriti vizi propri dell'atto impugnato, si rileva che il preavviso di iscrizione ha solo la funzione di comunicare in via preventiva la richiesta di pagamento e la successiva iscrizione ipotecaria, con il dettaglio delle somme da pagare. La comunicazione impugnata è motivata con riferimento a tutte le cartelle con il dettaglio degli addebiti, sussistono i presupposti per applicare l'art. 50, c. 2 del d.p.r. n. 602/1973.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in complessivi € 4000,00, in favore dell' oltre iva e cpa;
nonché in € 4000,00 in favore dell' oltre iva e CP_5 CP_2 cpa.
Si comunichi. Napoli, il 14/05/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 15/05/2025 in Cancelleria
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