Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2769/25 Registro Vol.
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dr. Laura Gaggiotti - presidente relatore dr. Claudia Bonomi - giudice dr. Camilla Filauro - giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/05/25 ha emesso il seguente
Decreto in ordine al reclamo proposto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta Parte_1 C.F._1 tra loro, dagli Avv.ti Francesco Nolasco e Carlotta Farina, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato
- reclamante
Contro
Avv. Carlo Nazzareno Surace, nella sua qualità di amministratore di sostegno di Parte_2
[...]
- reclamato avverso il decreto in data 8/04/25 con il quale il Giudice Tutelare del Tribunale di Monza ha autorizzato l'amministratore di sostegno Avv. Surace a sottoscrivere il contratto trasmesso in data 19.03.25 con la rettifica del compenso in € 55.000 annui oltre oneri accessori e procedere alla nomina della dott.ssa quale amministratore unico di in sostituzione Persona_1 CP_1 dell'ING. (socio e componente del Consiglio di amministrazione di PSE s.p.a) e Parte_1 procedere alle attività necessarie in seno a per la revoca dell'ING. CP_1 Parte_1 quale amministratore unico di e la nomina della dr. avendo ravvisato la CP_1 Per_1 Contr necessità di nominare quale amministratore unico di di cui la beneficiaria di CP_1
è socia al 100%, un soggetto che non rivesta alcuna carica all'interno di PSE Parte_2 spa, società partecipata in ragione del 49,26% da e che possa operare nell'esclusivo CP_1 interesse di e della sua unica socia. CP_1
ha chiesto che, in accoglimento del reclamo e previa revoca del decreto del Parte_1
GT, venisse confermata la sua nomina ad amministratore unico di e, ove, nelle more
CP_1 fosse stato nominato il nuovo amministratore, venissero impartite all'ADS le istruzioni per procedere alla revoca dello stesso con proprio subentro nel ruolo di A.U. di . Il reclamante ha,
CP_1 invero, lamentato che il Giudice Tutelare avesse basato le sue erronee valutazioni sulla falsa, non Contr provata e contestata rappresentazione fattuale dedotta dall' su circostanze di fatto inesistenti e su falsi ed errati presupposti della sussistenza di una situazione di fatto e di diritto, senza prendere in considerazione le argomentazioni contrarie dell'amministratore unico Ha in particolare Pt_1 dedotto l'insussistenza del conflitto di interessi posto a fondamento del provvedimento, avendo sempre votato in assemblea quale amministratore unico di in conformità alle indicazioni
CP_1 dell'ADS, senza esercitare il suo potere di rappresentanza in contrasto con l'interesse della persona rappresentata e senza pregiudicare l'interesse della e indirettamente della persona
CP_1 beneficiaria di ADS. Ha altresì contestato di avere tenuto comportamenti inadempienti ai suoi
2023. Il reclamante ha confutato anche gli ulteriori profili evidenziati nel decreto reclamato e riguardanti, da una parte, l'esecuzione di operazioni in contrasto con gli interessi della beneficiaria, deducendo che in realtà erano state oggetto di ratifica da parte della assemblea dei soci a CP_1 seguito di autorizzazione del giudice tutelare del 26.10.20 e, dall'altra, il diniego all'aumento del rimborso finanziamento a favore di avendo il Giudice tutelare autorizzato la Parte_2 valutazione dell'aumento in rapporto alla sostenibilità economica da parte della società, relativamente alla quale il aveva argomentato in senso contrario, senza ricevere alcuna Pt_1 contestazione e senza che quindi vi sia stato un diniego ad una richiesta espressa di aumento del rimborso. Il reclamante ha inoltre evidenziato il pregiudizio economico derivante dalla nomina di un nuovo amministratore i cui costi sono nettamente superiori a quelli dell'attuale amministratore. Ha infine rilevato l'erroneità dell'autorizzazione del Giudice Tutelare laddove ha autorizzato l'ADS
a sottoscrivere il contratto con il nuovo amministratore della società ponendo in tal CP_1 modo un obbligo contrattuale a carico della beneficiaria e non della società di cui Pt_2
l'amministratore di sostegno non ha la rappresentanza legale. L'Avv. Surace si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo, evidenziando che da oltre un anno il rapporto con l'amministratore Unico di aveva subito un drastico CP_1 mutamento, divenendo ostruzionistico e soprattutto dannoso per gli interessi della amministrata
Ha quindi richiamato i profili già evidenziati nel ricorso accolto dal Giudice Tutelare, Pt_2 riguardanti il conflitto di interessi che caratterizza l'operato del il quale nelle assemblee di Pt_1
PSE vota in due modi differenti, facendosi mero portavoce delle istruzioni ricevute dall'ADS allorchè deve esprimere il voto per conto di Ha inoltre evidenziato i comportamenti CP_1 ostruzionistici dell'amministratore unico di che, in contrasto con l'evidente interesse CP_1 della predetta società e della sua unica socia di conoscere l'andamento societario di PSE di cui detiene una rilevante quota, non mette in condizione chi tutela gli interessi di di Parte_2 poter effettuare le dovute verifiche con congruo anticipo, come accaduto anche di recente in occasione di un'assemblea avente ad oggetto il bilancio 31.12.24, convocata per il 28.4.25 e con convocazione trasmessa il 22.04.24 senza alcun allegato. Quanto alla scarsa collaborazione con il Contr revisore contabile di l' ha contestato che sia stata prestata la dovuta CP_1 collaborazione per consentire l'effettivo svolgimento del compito, producendo varie mail di sollecito alla trasmissione della documentazione necessaria e dei chiarimenti richiesti che, rimaste Contr senza esito, costringevano l' ad intervenire a sua volta per richiedere quanto necessario;
conseguentemente ha rilevato che il ritardo nella consegna della documentazione e non il ritardo nella redazione della relazione del revisore hanno poi sortito il ritardo di oltre un anno nell'approvazione del bilancio 2023 di CP_1
Quanto ai maggiori costi derivanti dalla nomina del nuovo amministratore, l'ads ha evidenziato che la nomina di un Amministratore Unico imparziale e non avente interessi in PSE renderebbe non più necessaria la collaborazione con il Rag. con un risparmio per la beneficiaria di Per_2 Pt_2 circa Euro 25/30.000 all'anno. All'udienza del 14.05.25 le parti hanno ribadito le rispettive richieste e argomentazioni, replicando alle osservazioni di controparte. Il reclamante ha inoltre eccepito l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta da controparte, nonché delle deduzioni riguardanti il bilancio 2024, esulando dall'oggetto del reclamo.
Sul punto, va osservato che ex art. 669 terdecies c.p.c. le circostanze e i motivi sopravvenuti alla proposizione del reclamo debbono essere proposti nel relativo procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio e che il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
Alla luce di tale disposizione, le circostanze di fatto ulteriori e la relativa documentazione prodotta dal reclamato nella propria comparsa di costituzione, attenendo ad evenienze successive alla proposizione del reclamo, sulle quali il reclamante ha avuto la possibilità di replicare in udienza, possono formare oggetto di valutazione nella presente fase di reclamo.
Passando al merito del reclamo, va premesso che per giurisprudenza maggioritaria, è applicabile alle società a responsabilità limitata, in via analogica, l'art. 2383 comma 3 c.c. in base al quale l'amministratore della società può essere revocato per giusta causa, anche ove non siano ravvisabili gravi irregolarità nella gestione della società (da ultimo Trib. Roma sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 28 febbraio 2019).
La giusta causa che giustifica la revoca si configura ove vi siano circostanze di fatto che non necessariamente integrano inadempienze, ma che minano il rapporto fiduciario tra amministratore e società, al punto da impedire la prosecuzione del rapporto, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulla correttezza dell'operato dell'amministratore revocato. In tal senso si è espresso il
Tribunale di Roma con la pronuncia suindicata che si pone nel solco di alcune precedenti pronunce della Cassazione (Cass. n.21342/13 e 23557/08).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice tutelare, l'amministratore unico di rivestendo anche il ruolo di socio e componente del Consiglio di amministrazione di CP_1
PSE s.p.a, società partecipata in ragione del 49,26% da sta operando in conflitto di CP_1 interessi a causa della commistione dei ruoli ricoperti, che si palesa soprattutto nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza spettanti al socio di minoranza.
Il fatto che , nella sua veste di amministratore unico di voti nelle Parte_1 CP_1 assemblee di PSE s.p.a. conformandosi alle indicazioni dell'amministratore di sostegno come fosse un mero nuncius, non esclude il conflitto di interessi che in ambito societario è ravvisabile allorchè
l'amministratore abbia un interesse, anche potenziale, in contrasto con quello della società amministrata che ne fa venir meno la necessaria imparzialità. Il voto distinto espresso in assemblea a seconda del diverso ruolo ricoperto non è la sola manifestazione di tale conflitto che, finora, non ha creato un pregiudizio in concreto per il continuo intervento dell'amministratore di sostegno e dei professionisti che lo affiancano a tutela degli interessi di Meno evidente, ma Parte_2 ancora più pregnante è quello che si esplica sul piano del controllo e della vigilanza, ove chi rappresenta la società controllante fa parte anche dell'organo rappresentativo della società controllata. Esemplificativi di tale conflitto sono i comportamenti volti ad ostacolare tale attività di vigilanza, sia opponendosi alla designazione del Presidente del collegio sindacale di PSE da parte di che detiene il 49,26% delle quote societarie ( ha espresso voto contrario), sia non CP_1 Pt_1 collaborando attivamente con il revisore contabile di , ritardando od Controparte_4 omettendo la consegna della documentazione richiesta e cercando di riversare sullo stesso il ritardo nell'approvazione del bilancio 2023. Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, infatti, la corrispondenza intercorsa tra il revisore e l'amministratore evidenzia che il revisore ha ripetutamente richiesto documentazione che gli veniva solo parzialmente fornita e delucidazioni che non venivano riscontrate, il che costringeva l'amministratore di sostegno ad intervenire per sollecitare a sua volta un riscontro a quanto richiesto, ottenendo come risposta che non fosse suo compito formulare alcuna richiesta in merito (cfr produzioni sub 13 e 14 allegate alla comparsa di costituzione). Tale comportamento poco collaborativo è stato attuato anche recentemente in occasione della discussione del bilancio 2024, ove la convocazione dell'assemblea è stata trasmessa pochi giorni prima e senza alcun allegato, impedendo di fatto a di svolgere alcun preliminare CP_1 esame.
A fronte delle circostanze sopra descritte è quindi ravvisabile una situazione di conflitto in grado di compromettere irreversibilmente il pactum fiduciae tra amministratore unico e società, e come tale, giustifica la revoca dell'amministratore Pt_1
Stante il carattere assorbente di tale rilievo, diventa superfluo esaminare gli ulteriori profili posti a base del provvedimento reclamato.
Per completezza si rileva soltanto, quanto al profilo costi dell'operazione, che la nomina di un amministratore della società che potrà operare nell'esclusivo interesse di e del socio CP_1 unico della stessa consentirà all'amministratore di sostegno di non avvalersi della collaborazione di professionisti esperti in materia societaria e contabile come nell'attualità, con risparmio di spesa che andrà a compensare in larga misura il maggior costo del nuovo amministratore.
L'autorizzazione del Giudice tutelare va emendata con riferimento al potere conferito all'amministratore di sostegno di sottoscrivere direttamente il contratto con il nuovo amministratore della società che avrebbe l'effetto di produrre un obbligo contrattuale in capo alla CP_1 beneficiaria e non alla società di cui l'amministratore di sostegno non ha la rappresentanza Pt_2 legale. Al fine di evitare tale effetto dovrà essere data autorizzazione all'amministratore di sostegno di promuovere la convocazione dell'assemblea societaria per revocare l'attuale amministratore e nominare il nuovo amministratore con determinazione del relativo compenso nella misura Pt_1 indicata.
In applicazione del criterio di soccombenza le spese della presente fase di reclamo, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del reclamante.
P.Q.M.
1) in modifica della autorizzazione rilasciata l'8.04.25, autorizza l'avv. Surace, nella sua qualità di amministratore di sostegno di a promuovere la convocazione dell'assemblea Parte_2 di per revocare l'attuale amministratore unico e nominare in sua CP_1 Parte_1 sostituzione la dott.ssa e in tale sede determinare il suo compenso nella misura Persona_1 indicata ( € 55.000,00 annui oltre IVA e CP);
2) rigetta nel resto il reclamo proposto da Parte_1
3) condanna a rifondere alla procedura di ADS di le spese Parte_1 Parte_2 della presente fase di reclamo, che si liquidano in € 5200,00 per compensi professionali, oltre il
15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 26/05/25
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti