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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6525/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6525/2023;
avente a oggetto: “responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. , rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'avv. Benito De Siero (C.F. C.F._4
ed elett.te domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Traversa m. Fiore n. 17;
ricorrenti
E
, in persona RO del Direttore Generale, Dott. (C.F. e P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv.to P.IVA_1
Francesco Paura (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso la propria sede sita in alla Via Unità Italiana n. 28; CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. i ricorrenti chiedevano Parte l'accertamento della responsabilità dell' e la condanna al risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio, quantificato per totali € 282.660,00.
Parte Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità, nonché la carenza di legittimazione attiva. Eccepiva, altresì, la nullità della CTU.
Chiedeva il rigetto o, in via subordinata, la riduzione del risarcimento.
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All'udienza del 24.03.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3
c.p.c.
Sul fatto
I ricorrenti premettono che in data 06.11.2020 il de cuius
per la comparsa di difficoltà Persona_1
respiratorie, si sottopose a tampone Covid-19 che risultò positivo e fu preso in carico dalla Sorveglianza Covid-19 del SSN (USCA) che, dopo 3 giorni effettuò la prima visita domiciliare. Premettono, altresì, che il 09.11.2020, alle ore
23:55, fu allertato il 118 ma il paziente fu trattato sul posto senza trasporto in ospedale, nonché che in data
11.11.2020, alle ore 22:13, fu nuovamente allertato il 118
e di nuovo il paziente fu trattato sul posto senza trasporto in ospedale. Riferiscono che il 12.11.2020 le condizioni cliniche del paziente erano critiche e fu allertata la
Sorveglianza per la comparsa di dispnea con Sat O2 91% nonostante O2 terapia, associata a spossatezza estrema, inappetenza e malessere generalizzato, sicché alla visita domiciliare del 13.11.2020 i medici della Sorveglianza
COVID obiettivarono un quadro clinico critico e alle ore
15:42 fu effettuata una nuova visita domiciliare dai medici
USCA con attivazione del 118 per ricovero poiché il paziente era instabile clinicamente e quindi non più gestibile a domicilio. Riferiscono, altresì, che alle ore 16:06 fu allertato il 118 per insufficienza respiratoria in paziente
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scompensato, diabetico, cardiopatico ed obeso e all'arrivo dell'ambulanza si obiettivò un paziente in dispnea con
SCORE 4 e SpO2 85% in O2 terapia a 15 L/m ma dopo il trattamento sul posto fu lasciato al proprio domicilio.
Affermano che il 17.11.2020 alle ore 04:40, fu allertato il
118 ma dopo il controllo della saturazione e della pressione arteriosa fu consigliato, nuovamente, di continuare la terapia in atto e contattare il 118 in caso di peggioramento. Affermano, altresì, che in pari data, alle ore 07:36, fu allertato nuovamente il 118 e, dopo che i medici avevano obiettivato dispnea, F.C. 100, F.R. 16, SO2
83, e Glic. 134 in pz COVID+ seguito da USCA, il Pt_2 fu trasferito al P.S. dell' Controparte_3
con arrivo alle ore 10:35 dove i medici
[...]
diagnosticarono insufficienza respiratoria in paziente positivo al COVID, diabetico e cardiopatico. Rappresentano che il 21.11.2020, dato il peggioramento delle condizioni cliniche, alle ore 23:40 si constatava il decesso.
Rappresentano, altresì, di aver proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e che i CTU nominati verificavano carenza assistenziale e indicavano che sarebbe stato idoneo e corretto, anche in assenza di posti letto, un ricovero precoce in ambiente ospedaliero, che non avrebbe con certezza evitato l'exitus, ma avrebbe sicuramente offerto maggiori opportunità di vita, almeno del 20-30% di perdita di chances. Evidenziano che sussiste responsabilità Parte dell' per cattiva gestione del paziente che richiedeva
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una tempestiva ospedalizzazione quando, invece, non fu trasportato in ospedale, per mancanza di posti letto, sino al 17.11.2020, nonostante la persistenza della mancanza di posti letto. Ritengono che se i medici USCA e del
Servizio di Emergenza Territoriale avessero cambiato tempestivamente il setting delle cure con ricovero in ambiente COVID, il quadro clinico non sarebbe peggiorato sino allo scompenso glicemico e all'insufficienza respiratoria grave (13.11.2020). Evidenziano, altresì, che altro comportamento censurabile fu il perseverare nel trattamento domiciliare del paziente nonostante i ripetuti episodi di desaturazione. Ritengono, altresì, che il paziente non poteva essere gestito a domicilio. Sostengono che la mancanza di posti letto non poteva impedire il trasferimento in un'altra struttura ospedaliera e che, siccome il era clinicamente instabile, si doveva Pt_2
disporre il trasferimento presso un altro ospedale con disponibilità di posti letto evitando, quindi, l'evoluzione in peius della patologia respiratoria. Sostengono, altresì, che a causa del comportamento professionale censurabile dei medici l'infezione da COVID–19 è evoluta in polmonite interstiziale bilaterale con conseguente insufficienza respiratoria grave e arresto cardio circolatorio irreversibile.
Invocano gravi omissioni causalmente rilevanti in relazione all'evento morte. Si soffermano sull'onere della prova.
Invocano, altresì, il danno da perdita di chance di sopravvivenza (spettante al de cuius e trasmissibile iure
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hereditatis) e il danno da lesione del rapporto parentale
(spettante iure proprio ai prossimi congiunti). Richiamano le Tabelle di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, con applicazione in riduzione della percentuale di chance riconosciuta. Si soffermano, altresì, sulle voci di danno da liquidare alla famiglia nucleare.
Ritengono di aver diritto a € 282.660,00.
Parte L' eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto il fatto non appare di semplice soluzione. Richiede, in via subordinata, il mutamento del rito. Eccepisce, altresì, la carenza di legittimazione attiva. Invoca la natura extracontrattuale, con conseguente onere probatorio integralmente gravante sui ricorrenti. Contesta i risultati della CTU. Ritiene che non sia stato chiarito quale sarebbe stata la condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere per scongiurare il decesso. Rilevano che i CTU effettuano solo una valutazione di opportunità, senza accertare alcun nesso di causalità. Rappresenta che il personale medico e paramedico ha operato nel rispetto di tutti i protocolli medico sanitari del caso con assenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari, corretta, e l'evento morte.
Prospetta ulteriori censure alla consulenza. Afferma che non è stato considerato il contesto storico-sociale nel quale si è verificato l'evento. Afferma, altresì, che il ricovero in ambiente ospedaliero avrebbe violato qualsiasi protocollo
COVID-19. Ritiene che spetti ai ricorrenti provare la presenza di posti letto. Richiama le straordinarie
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circostanze in cui gli operatori sono intervenuti e l'assoluta eccezionalità del contesto che ha portato all'esaurimento delle disponibilità delle strutture sanitarie dell'intero territorio nazionale. Si sofferma sul quantum. Contesta i danni, i calcoli e i parametri utilizzati. Reputa assente ogni elemento probatorio. Si sofferma, altresì, sul danno da perdita di chance e sulle altre voci di danno.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità in quanto l'invocata non semplice soluzione della questione non comporta tali effetti. Né andava mutato il rito in quanto trattasi di procedimento previsto dalla l. 24/2017.
Va rigettata anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in virtù della documentazione depositata dai ricorrenti (con particolare riferimento al certificato di famiglia storico e con presunzione, per assenza di specifica indicazione, della qualifica di moglie di e di Parte_1 figlie delle altre ricorrenti).
Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della CTU con conseguente richiesta di rinnovazione. Non si registrano, infatti, né contraddittorietà né incongruenze. Neppure si può ritenere che vi sia genericità. Dalla CTU, inoltre, si
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evince anche quale sarebbe stata la condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere (ospedalizzazione già in data
13.11.2020).
Tanto premesso, si osservi quanto segue.
I consulenti, nel premettere che “Ci troviamo dinanzi ad un soggetto di anni 69 all'epoca dei fatti, obeso, ex fumatore
(circa 20 sigarette al giorno) iperteso in trattamento con
Triatec 10 mg ed amlodipina 5 mg, diabetico in trattamento con ipoglicemizzanti orali, pregresso infarto miocardico.
Riferita allergia ad antibiotici (IN e RI)”, nonché che “A seguito di difficoltà respiratorie in data 06.11.2020 si sottopone a tampone naso faringeo per ricerca di SARS
COV 2, risultato positivo al referto del 11.11.2020. Alcune condizioni cliniche sono associate ad un maggiore rischio di sviluppare una forma severa o critica da COVID-19”, affermano che “il giorno 13.11.2020 sarebbe stato più opportuno ricoverare il in ambiente ospedaliero”, Pt_2
nonché che “In un paziente così delicato, affetto da molteplici comorbilità, l'osservazione ospedaliera avrebbe dato chance di vita maggiori”, giungendo alla conclusione che “si è verificata “carenza assistenziale””, per cui “alla luce della sintomatologia, dei dati emodinamici e respiratori del rilevati al domicilio dai sanitari del 118 e delle Pt_2 molteplici comorbilità, sarebbe stato idoneo e corretto (anche nelle indeterminatezza della patologia), anche in assenza di posti letto un ricovero precoce in ambiente ospedaliero, che
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non avrebbe con certezza evitato l'exitus, ma avrebbe sicuramente offerto maggiori opportunità di vita, almeno del
20-30% di perdita di chances, inteso come possibile miglior risultato atteso”.
Parte Né l' ha provato quanto ha solo affermato, ossia che al momento dell'arrivo del 118, in data 13.11.2020, vi era carenza dei posti letto tale da rendere impossibile il ricovero ospedaliero. Né, inoltre, il contesto storico-sociale
è da solo sufficiente a poter ritenere giustificata la carenza assistenziale riscontrata.
Parte Può dirsi provata, dunque, la responsabilità dell' per carenza assistenziale, nonché il nesso causale tra detta carenza e la perdita delle possibilità di vivere più a lungo da parte del de cuius.
Ciononostante, dal punto di vista dei danni risarcibili, occorre tener presenti le seguenti circostanze.
Senza tralasciare, in quanto comunque valida impostazione ermeneutica, la teorica secondo cui “in tema di responsabilità medica, la tardiva diagnosi di un processo morboso terminale non determina il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza
"iure successionis", per le stesse ragioni per cui non è risarcibile il danno da perdita della vita, posto che la chance non è un bene distinto dal diritto alla vita” (cfr. Tribunale
Monza sez. II, 05/12/2017), occorre comunque osservare
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che i ricorrenti, per quanto richiamino tanto il danno da perdita di chance di sopravvivenza iure hereditatis quanto il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, nella specifica determinazione (e anche quantificazione) del danno, essi, invero, fanno di fatto riferimento al solo danno da perdita del rapporto parentale. Tanto lo si evince dai criteri utilizzati per giungere alla domanda di condanna al pagamento di € 282.660,00. Ne consegue che anche per tale ragione nulla va disposto iure hereditatis.
A conclusioni differenti deve giungersi per quanto riguarda l'invocato danno iure proprio subito.
In proposito, invero, fermo restando quanto prima evidenziato (e, dunque, non potendosi ignorare le perplessità ermeneutiche relative all'astratta configurabilità del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza direttamente subito dal de cuius e trasmissibile iure hereditaris, proprio per le stesse ragioni per cui non è risarcibile il danno da perdita della vita, con il concreto rischio, in caso di suo riconoscimento, di implicito risarcimento del danno tanatologico), differente è la situazione per quanto riguarda il pregiudizio immediatamente patito dai congiunti, dovendosi condividere la lettura secondo cui, viceversa, “in tema di responsabilità medica, la tardiva diagnosi di un processo morboso terminale determina il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance per lesione del
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rapporto parentale, posto che in caso di corretta diagnosi
l'attrice avrebbe potuto beneficiare del legame affettivo per un tempo maggiore” (cfr. Tribunale Monza sez. II,
05/12/2017).
Orbene, dunque, in virtù di quanto esposto, stante la Parte sussistente responsabilità dell' va riconosciuto il diritto al risarcimento per lesione del rapporto parentale alle ricorrenti, anche in virtù della circostanza che “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che
l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (cfr. C. 25541/2022); prova contraria che non è stata fornita.
Dal punto di vista liquidatorio, tuttavia, correttamente Parte l' ha evidenziato che le ricorrenti hanno fondato le loro richieste risarcitorie sulle tabelle di Roma in luogo di quelle di Milano che, invece, vanno applicate al caso di specie, specie a seguito delle sue nuove previsioni.
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Ne consegue, pertanto, che in via astratta, tenendo conto del certificato di stato di famiglia storico e dovendosi presumere che la moglie sia e che solo costei Parte_1
era convivente con il de cuius (non risultando specificazioni nel suddetto certificato né altra documentazione sul punto), andrebbe riconosciuto a l'importo di € 293.325,00; a Parte_1 Parte_2
la somma di € 246.393,00 e, infine, a
[...] Parte_3
l'importo di € 254.215,00.
[...]
Parte Ora, tuttavia, poiché la condotta colposa dell' come osservato, non ha determinato il decesso ma la perdita di chance di sopravvivenza e considerando una mediana nel range individuato dai CTU, ne consegue che vanno riconosciuti i seguenti importi: € 73.331,25 a;
Parte_1
€ 61.598,25 a ed € 63.553,75 a Parte_2
. Parte_3
Trattandosi di debito di valore tali importi vanno devalutati al momento del fatto e rivalutati con aggiunta progressiva degli interessi.
Parte Ne consegue che l' va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, delle seguenti somme:
• € 79.896,12 a;
Parte_1
• € 67.112,75 a Parte_2
• € 69.243,30 a;
Parte_3
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oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante l'assenza di attività istruttoria e considerato che a seguito della dichiarazione di nullità del ricorso la causa si
è articolata in sole due udienze (prima udienza e discussione), non va liquidata la fase istruttoria/trattazione.
Stante il carattere sintetico della discussione orale va disposta la riduzione di cui all'art. 4 comma 1 D.M.
55/2014 in relazione alla fase decisionale.
Nulla va disposto per quanto riguarda il contributo unificato e il bollo, non risultando, agli atti, la relativa prova di pagamento.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste su parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto:
a) condanna l' al RO pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti di
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, di € 79.896,12 oltre interessi al tasso Parte_1 legale dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna l' al RO
pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti di
, di € 67.112,75 oltre interessi Parte_2
al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
c) condanna l' al RO
pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti di
, di € 69.243,30 oltre interessi al Parte_3
tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna l' al RO
pagamento, nei confronti delle ricorrenti, di € 8.964,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Pone le spese di CTU a carico dell' RO
.
[...]
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 01.04.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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