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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1545/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FO GR (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Catanzaro alla via Crispi, 13, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Russo (C.F. ) ed P.IVA_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gizzeria Lido alla via delle Orchidee snc, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta -
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CP_3 CodiceFiscale_4
LU ZI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_5 in Sellia Marina, Località Pezzotto snc, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Signor ha chiesto al giudicante Parte_1 la condanna della e del Geom. di Direttore dei Controparte_1 Controparte_4
Lavori in solido tra loro, al risarcimento - previo accertamento della responsabilità ex articolo
2043 c.c. in uno alla normativa in tema di appalto attesi i concorrenti inadempimenti nella
1 R.G. n. 1545/2017 causazione del danno da parte dell'appaltatore e del direttore dei lavori - in suo favore dei danni subìti, sull' immobile di sua proprietà sito in Via Eraclea n.7 nel Comune di Catanzaro, e, per l'effetto, previa condanna a carico della all'esecuzione delle opere di ripristino Controparte_1 del manto impermeabile del lastrico in discussione, condannarli, in solido tra loro al pagamento delle spese di ripristino dell'appartamento per una somma pari ad € 8.500,00, come quantizzata dalla perizia in atti o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
al pagamento per il pregiudizio subìto per non essere stato tenuto indenne, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi, nonché per il forte stress subìto, per via dell'inagibilità del proprio appartamento. Con vittoria di spese.
A sostegno della spiegata domanda, parte attrice assumeva che (i) in data 10 marzo 2012 era stato stipulato un contratto di appalto tra l'impresa convenuta ed il avente ad Controparte_5 oggetto lavori di manutenzione straordinaria della palazzina e consistenti nella ristrutturazione facciate esterne e ripristino del tetto con nuova copertura a terrazza;
(ii) a causa della non conformità nell'esecuzione dei lavori (fenomeni infiltrativi) si erano verificate delle criticità all'interno del proprio appartamento;
(iii) venivano notiziati i convenuti nei rispettivi ruoli ed in particolare il geometra riscontrava i danni lamentati effettuando anche riproduzioni CP_2 fotografiche;
(iv) la ditta convenuta a gennaio 2014 interveniva con la posa in opera di due strati incrociati di guaina bituminosa ma su un pavimento completamente in disfacimento; (v) senza esito si erano rivelati i tentativi di definire la vicenda ivi compresa la procedura di mediazione esperita prima dell'introduzione del giudizio nella quale era rimasta contumace l'impresa CP_1
Si costitutiva in giudizio la convenuta impresa che eccepiva pregiudizialmente (i) la improponibilità ed inammissibilità della domanda, attesa la pattuizione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto (peraltro l'unico contratto di appalto era quello datato 12 aprile 2012 e non già quello indicato da parte attrice) che devolveva alla cognizione di un collegio arbitrale la risoluzione di qualunque controversia per causa comunque dipendenti al detto contratto;
(ii) il difetto di legittimazione passiva sull'assunto che il condomino non avesse alcuna azione diretta nei confronti dell'impresa appaltatrice potendo agire nel caso di asseriti vizi o difetti imputabili al costruttore solo nei confronti del condominio;
(iii) l'incompetenza del
Tribunale di Catanzaro indicando quale foro competente il Tribunale di Lamezia dove ha sede l'impresa convenuta. In via subordinata contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati eccependo la prescrizione biennale dell'azione, dovendo essere ricondotta nella disciplina dell'articolo 1667 c.c. ed assumendo che, successivamente alle opere appaltate e realizzate erano stati eseguiti da altra impresa costruttrice ulteriori lavori edili a seguito dei quali si verificava la infiltrazione d'acqua - tutti gli assunti di parte attrice chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese da distrarsi.
2 R.G. n. 1545/2017 Si costitutiva in giudizio il convenuto direttore dei lavori geom. che contestava Controparte_4 nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti di parte attrice chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Assumeva in particolare il convenuto che (i) aveva ricoperto il ruolo di direttore dei CP_2 lavori di rifacimento del tetto dello stabile di Via Eraclea,7 in Catanzaro Lido, dall'11/04/2012 all' 01/07/2012; (ii) veniva effettuato il collaudo il 31/08/2012 e nella comunicazioni di fine lavori i committenti dichiaravano che: "le opere previste nella SCIA del 10/04/2012 sono state integralmente eseguite nel rispetto degli elaborati progettuali allegati, delle prescrizioni in essa contenute"; (iii) durante la direzione dei lavori si era attenuto scrupolosamente a quanto indicato nel computo metrico del 25/08/2011 riferibile al contratto d'appalto del 13/04/2012 che aveva assorbito il contratto precedente;
(iv) alcuna comunicazione e/o reincarico veniva conferito allo stesso nella fase degli interventi riparativi da parte dell'impresa convenuta.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale in diversa composizione fisica, rilevando che le preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta impresa costituitasi in Controparte_1 udienza, potevano essere sollevate solo dal convenuto tempestivamente costituito e non erano rilevabili d'ufficio, potessero essere decise unitamente al merito concedeva i termini ex articolo
183 comma 6 c.p.c. e fissava l'udienza per il prosieguo.
Istruita con l'acquisizione dei documenti l'istruttoria orale e l'espletamento della C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 ottobre 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con provvedimento del 10 ottobre
2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ., Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
3 R.G. n. 1545/2017 approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " ( cfr. Cass. sez. un.
n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Pregiudizialmente e richiamando quanto già rilevato implicitamente dal Tribunale in diversa composizione fisica nella prima udienza, le eccezioni sollevate dalla convenuta
[...] sono intempestive e vanno pertanto disattese e rigettate. Controparte_6
Nel merito, la ricostruzione fattuale della vicenda, il quadro probatorio, i passaggi tecnici e le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. valorizzabili ai fini della decisione, in uno alla disponibilità conciliativa manifestata dall'impresa convenuta nelle note di trattazione scritta depositate all'udienza tenutasi il 25 settembre 2025 che non ha trovato favorevole accoglimento da parte attrice, consentono al giudice di pervenire ad una decisione di fondatezza della spiegata domanda nei limiti di cui appresso a carico della sola impresa appaltatrice convenuta. Segnatamente, è stato accertato che i danni subìti da parte attrice sono causalmente riconducibili agli interventi eseguiti dall'impresa convenuta in modo non conforme e non a regola d'arte, tanto che l'impresa ha eseguito (senza di ciò informare il DL) interventi riparatori e che gli stessi ammontano, per come quantizzati in maniera condivisibile dal consulente, nell'importo complessivo di € 3.356,16 oltre oneri di legge;
con esclusione del ripristino dell'impianto elettrico richiesto da parte attrice in quanto “la spesa per la revisione e ripristino dell'impianto elettrico per essere riconosciuto è necessaria la fattura espressamente riferita ai lavori ed al periodo dei danni”.
Quanto alla posizione del convenuto direttore dei lavori e agli obblighi che per giurisprudenza costante di legittimità sono correlati a tale incarico, questo giudice per quanto emerso dalla consulenza e comunque rinvenibile dagli atti ha riscontrato che l'iter dell'appalto si è svolto nei termini contrattuali risultanti in 120 giorni con decorrenza 11 aprile 2012 e scadenza 1 luglio 2012, si è concluso con il collaudo, è stata depositata comunicazione di fine lavori da parte dei
4 R.G. n. 1545/2017 committenti nella quale gli stessi hanno dichiarato che "le opere previste nella SCIA del 10/04/2012 sono state integralmente eseguite nel rispetto degli elaborati progettuali allegati, delle prescrizioni in essa contenute". È altresì emerso che l'impresa ha eseguito interventi riparatori e di tali interventi il DL non risulta essere stato notiziato e/o coinvolto dalle parti del rapporto di appalto. Tanto consente di escluderne la responsabilità.
Fermo quanto sopra richiamato ed accertato, residuano, al contempo, innanzitutto, significativi margini di incertezza in ordine alla discrasia tra gli interventi previsti nella SCIA e quelli effettivamente realizzati come più volte puntualizzato dal consulente d'ufficio (rinviando integralmente a quanto precisato sul punto nell'elaborato peritale), anche in risposta proprio alle osservazioni del convenuto direttore dei lavori. Ma ancora, quanto alla omessa impermeabilizzazione definita dal consulente gravissimo errore tecnico e che ha causato i fenomeni infiltrativi non appaiono del tutto convincenti ed esimenti le argomentazioni sostenute dal
Direttore dei lavori da ultimo nella comparsa conclusionale e a mente delle quali “Nessuna responsabilità può, pertanto, essere ravvisata nel comportamento del direttore dei lavori che si è attenuto scrupolosamente al computo metrico del 25/08/2011, relativo al contratto d'appalto del 13/04/2012, e ha vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori e sull'impiego dei materiali richiesti. Né lo stesso avrebbe potuto imporre alla ditta appaltatrice di effettuare altri lavori non preventivati, né approvati dai condomini, altrimenti sarebbe stato chiamato a risponderne anche economicamente. Del resto, far eseguire lavori non previsti avrebbe significato violare il mandato ricevuto". Sul punto questo giudice condivide il principio da ultimo confermato dalla Suprema Corte nella recentissima Sentenza del 4 novembre 2025 n.
29167 secondo cui la figura del direttore dei lavori è disciplinata in modo trasversale tra norme di natura civilistica e disposizioni tecniche di settore.
Sotto il profilo civilistico, gli articoli 1176 e 2236 del Codice civile stabiliscono che il professionista risponde dell'inadempimento non solo quando agisca con dolo o colpa grave, ma anche quando non utilizzi la diligenza “qualificata” richiesta dalla natura dell'incarico. Nel caso del direttore dei lavori, tale diligenza non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, bensì quella “diligentia quam in concreto”, proporzionata al grado di competenza e alla complessità dell'opera.
Dal punto di vista tecnico e operativo, restano centrali le previsioni del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia), che individua il direttore dei lavori come il garante della conformità dell'opera al progetto approvato, al titolo edilizio e alle regole della buona costruzione (al riguardo non si riscontra nulla agli atti, circa i doverosi rilievi che il DL avrebbe dovuto sollevare alla ditta appaltatrice, informandone la committenza in ordine alla omessa impermeabilizzazione).
Conclusivamente deve essere accolta nei limiti già delineati la domanda attorea e richiamate le conclusioni formulate dalla convenuta nelle note di trattazione Controparte_1 scritta del 25 settembre 2025 con condanna della sola convenuta impresa al risarcimento dei
5 R.G. n. 1545/2017 danni causalmente riconducibili agli interventi edilizi per l'importo di € 3.356,16 oltre Iva, salvo che il danneggiato abbia diritto alla detrazione, determinato in base ai costi necessari per il ripristino, come accertati dal Ctu. Trattandosi di debito di valore, sulla detta somma competono, in conformità alle indicazioni della Suprema Corte a Sezioni unite espresse nella sentenza n.
1712/1995, la rivalutazione monetaria a partire dalla data della domanda e sino alla data della presente pronuncia e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Dalla data della sentenza decorrono gli interessi nella misura legale sino al soddisfo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, atteso il tenore dell'assunta decisione, le stesse devono essere compensate nei rapporti tra parte attrice e il convenuto seguono la Controparte_7 soccombenza in base al decisum nel rapporto tra parte attrice e la convenuta
[...]
e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del Controparte_1
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per le altre fasi.
La condanna deve essere pronunciata a favore dell'IO, visto che parte attrice era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per le fasi di attività espletate precedentemente alla revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio motivata dalla sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito (fase di studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00 fase istruttoria/ trattazione € 426,00) e per la fase conclusiva € 426,00 a favore di parte attrice.
Le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento vengono definitivamente poste a carico della convenuta impresa Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni subìti, nei limiti di cui in parte motiva e condanna la convenuta al pagamento della Controparte_1 somma di € 3.356,16 oltre accessori come in parte motiva a favore di parte attrice;
compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e il convenuto;
Controparte_4
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le Controparte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.702,00 a cui vanno aggiunti gli esborsi prenotati a debito, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge e specificatamente
€ 1.276,00 a favore dell'IO e la restante parte di € 426,00 a favore di parte attrice.
6 R.G. n. 1545/2017 - Pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di Ctu già Controparte_1 liquidate con separato provvedimento.
Catanzaro, 25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria NE
7 R.G. n. 1545/2017
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1545/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FO GR (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Catanzaro alla via Crispi, 13, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Russo (C.F. ) ed P.IVA_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gizzeria Lido alla via delle Orchidee snc, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta -
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CP_3 CodiceFiscale_4
LU ZI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_5 in Sellia Marina, Località Pezzotto snc, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Signor ha chiesto al giudicante Parte_1 la condanna della e del Geom. di Direttore dei Controparte_1 Controparte_4
Lavori in solido tra loro, al risarcimento - previo accertamento della responsabilità ex articolo
2043 c.c. in uno alla normativa in tema di appalto attesi i concorrenti inadempimenti nella
1 R.G. n. 1545/2017 causazione del danno da parte dell'appaltatore e del direttore dei lavori - in suo favore dei danni subìti, sull' immobile di sua proprietà sito in Via Eraclea n.7 nel Comune di Catanzaro, e, per l'effetto, previa condanna a carico della all'esecuzione delle opere di ripristino Controparte_1 del manto impermeabile del lastrico in discussione, condannarli, in solido tra loro al pagamento delle spese di ripristino dell'appartamento per una somma pari ad € 8.500,00, come quantizzata dalla perizia in atti o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
al pagamento per il pregiudizio subìto per non essere stato tenuto indenne, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi, nonché per il forte stress subìto, per via dell'inagibilità del proprio appartamento. Con vittoria di spese.
A sostegno della spiegata domanda, parte attrice assumeva che (i) in data 10 marzo 2012 era stato stipulato un contratto di appalto tra l'impresa convenuta ed il avente ad Controparte_5 oggetto lavori di manutenzione straordinaria della palazzina e consistenti nella ristrutturazione facciate esterne e ripristino del tetto con nuova copertura a terrazza;
(ii) a causa della non conformità nell'esecuzione dei lavori (fenomeni infiltrativi) si erano verificate delle criticità all'interno del proprio appartamento;
(iii) venivano notiziati i convenuti nei rispettivi ruoli ed in particolare il geometra riscontrava i danni lamentati effettuando anche riproduzioni CP_2 fotografiche;
(iv) la ditta convenuta a gennaio 2014 interveniva con la posa in opera di due strati incrociati di guaina bituminosa ma su un pavimento completamente in disfacimento; (v) senza esito si erano rivelati i tentativi di definire la vicenda ivi compresa la procedura di mediazione esperita prima dell'introduzione del giudizio nella quale era rimasta contumace l'impresa CP_1
Si costitutiva in giudizio la convenuta impresa che eccepiva pregiudizialmente (i) la improponibilità ed inammissibilità della domanda, attesa la pattuizione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto (peraltro l'unico contratto di appalto era quello datato 12 aprile 2012 e non già quello indicato da parte attrice) che devolveva alla cognizione di un collegio arbitrale la risoluzione di qualunque controversia per causa comunque dipendenti al detto contratto;
(ii) il difetto di legittimazione passiva sull'assunto che il condomino non avesse alcuna azione diretta nei confronti dell'impresa appaltatrice potendo agire nel caso di asseriti vizi o difetti imputabili al costruttore solo nei confronti del condominio;
(iii) l'incompetenza del
Tribunale di Catanzaro indicando quale foro competente il Tribunale di Lamezia dove ha sede l'impresa convenuta. In via subordinata contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati eccependo la prescrizione biennale dell'azione, dovendo essere ricondotta nella disciplina dell'articolo 1667 c.c. ed assumendo che, successivamente alle opere appaltate e realizzate erano stati eseguiti da altra impresa costruttrice ulteriori lavori edili a seguito dei quali si verificava la infiltrazione d'acqua - tutti gli assunti di parte attrice chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese da distrarsi.
2 R.G. n. 1545/2017 Si costitutiva in giudizio il convenuto direttore dei lavori geom. che contestava Controparte_4 nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti di parte attrice chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Assumeva in particolare il convenuto che (i) aveva ricoperto il ruolo di direttore dei CP_2 lavori di rifacimento del tetto dello stabile di Via Eraclea,7 in Catanzaro Lido, dall'11/04/2012 all' 01/07/2012; (ii) veniva effettuato il collaudo il 31/08/2012 e nella comunicazioni di fine lavori i committenti dichiaravano che: "le opere previste nella SCIA del 10/04/2012 sono state integralmente eseguite nel rispetto degli elaborati progettuali allegati, delle prescrizioni in essa contenute"; (iii) durante la direzione dei lavori si era attenuto scrupolosamente a quanto indicato nel computo metrico del 25/08/2011 riferibile al contratto d'appalto del 13/04/2012 che aveva assorbito il contratto precedente;
(iv) alcuna comunicazione e/o reincarico veniva conferito allo stesso nella fase degli interventi riparativi da parte dell'impresa convenuta.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale in diversa composizione fisica, rilevando che le preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta impresa costituitasi in Controparte_1 udienza, potevano essere sollevate solo dal convenuto tempestivamente costituito e non erano rilevabili d'ufficio, potessero essere decise unitamente al merito concedeva i termini ex articolo
183 comma 6 c.p.c. e fissava l'udienza per il prosieguo.
Istruita con l'acquisizione dei documenti l'istruttoria orale e l'espletamento della C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 ottobre 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con provvedimento del 10 ottobre
2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ., Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
3 R.G. n. 1545/2017 approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " ( cfr. Cass. sez. un.
n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Pregiudizialmente e richiamando quanto già rilevato implicitamente dal Tribunale in diversa composizione fisica nella prima udienza, le eccezioni sollevate dalla convenuta
[...] sono intempestive e vanno pertanto disattese e rigettate. Controparte_6
Nel merito, la ricostruzione fattuale della vicenda, il quadro probatorio, i passaggi tecnici e le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. valorizzabili ai fini della decisione, in uno alla disponibilità conciliativa manifestata dall'impresa convenuta nelle note di trattazione scritta depositate all'udienza tenutasi il 25 settembre 2025 che non ha trovato favorevole accoglimento da parte attrice, consentono al giudice di pervenire ad una decisione di fondatezza della spiegata domanda nei limiti di cui appresso a carico della sola impresa appaltatrice convenuta. Segnatamente, è stato accertato che i danni subìti da parte attrice sono causalmente riconducibili agli interventi eseguiti dall'impresa convenuta in modo non conforme e non a regola d'arte, tanto che l'impresa ha eseguito (senza di ciò informare il DL) interventi riparatori e che gli stessi ammontano, per come quantizzati in maniera condivisibile dal consulente, nell'importo complessivo di € 3.356,16 oltre oneri di legge;
con esclusione del ripristino dell'impianto elettrico richiesto da parte attrice in quanto “la spesa per la revisione e ripristino dell'impianto elettrico per essere riconosciuto è necessaria la fattura espressamente riferita ai lavori ed al periodo dei danni”.
Quanto alla posizione del convenuto direttore dei lavori e agli obblighi che per giurisprudenza costante di legittimità sono correlati a tale incarico, questo giudice per quanto emerso dalla consulenza e comunque rinvenibile dagli atti ha riscontrato che l'iter dell'appalto si è svolto nei termini contrattuali risultanti in 120 giorni con decorrenza 11 aprile 2012 e scadenza 1 luglio 2012, si è concluso con il collaudo, è stata depositata comunicazione di fine lavori da parte dei
4 R.G. n. 1545/2017 committenti nella quale gli stessi hanno dichiarato che "le opere previste nella SCIA del 10/04/2012 sono state integralmente eseguite nel rispetto degli elaborati progettuali allegati, delle prescrizioni in essa contenute". È altresì emerso che l'impresa ha eseguito interventi riparatori e di tali interventi il DL non risulta essere stato notiziato e/o coinvolto dalle parti del rapporto di appalto. Tanto consente di escluderne la responsabilità.
Fermo quanto sopra richiamato ed accertato, residuano, al contempo, innanzitutto, significativi margini di incertezza in ordine alla discrasia tra gli interventi previsti nella SCIA e quelli effettivamente realizzati come più volte puntualizzato dal consulente d'ufficio (rinviando integralmente a quanto precisato sul punto nell'elaborato peritale), anche in risposta proprio alle osservazioni del convenuto direttore dei lavori. Ma ancora, quanto alla omessa impermeabilizzazione definita dal consulente gravissimo errore tecnico e che ha causato i fenomeni infiltrativi non appaiono del tutto convincenti ed esimenti le argomentazioni sostenute dal
Direttore dei lavori da ultimo nella comparsa conclusionale e a mente delle quali “Nessuna responsabilità può, pertanto, essere ravvisata nel comportamento del direttore dei lavori che si è attenuto scrupolosamente al computo metrico del 25/08/2011, relativo al contratto d'appalto del 13/04/2012, e ha vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori e sull'impiego dei materiali richiesti. Né lo stesso avrebbe potuto imporre alla ditta appaltatrice di effettuare altri lavori non preventivati, né approvati dai condomini, altrimenti sarebbe stato chiamato a risponderne anche economicamente. Del resto, far eseguire lavori non previsti avrebbe significato violare il mandato ricevuto". Sul punto questo giudice condivide il principio da ultimo confermato dalla Suprema Corte nella recentissima Sentenza del 4 novembre 2025 n.
29167 secondo cui la figura del direttore dei lavori è disciplinata in modo trasversale tra norme di natura civilistica e disposizioni tecniche di settore.
Sotto il profilo civilistico, gli articoli 1176 e 2236 del Codice civile stabiliscono che il professionista risponde dell'inadempimento non solo quando agisca con dolo o colpa grave, ma anche quando non utilizzi la diligenza “qualificata” richiesta dalla natura dell'incarico. Nel caso del direttore dei lavori, tale diligenza non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, bensì quella “diligentia quam in concreto”, proporzionata al grado di competenza e alla complessità dell'opera.
Dal punto di vista tecnico e operativo, restano centrali le previsioni del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia), che individua il direttore dei lavori come il garante della conformità dell'opera al progetto approvato, al titolo edilizio e alle regole della buona costruzione (al riguardo non si riscontra nulla agli atti, circa i doverosi rilievi che il DL avrebbe dovuto sollevare alla ditta appaltatrice, informandone la committenza in ordine alla omessa impermeabilizzazione).
Conclusivamente deve essere accolta nei limiti già delineati la domanda attorea e richiamate le conclusioni formulate dalla convenuta nelle note di trattazione Controparte_1 scritta del 25 settembre 2025 con condanna della sola convenuta impresa al risarcimento dei
5 R.G. n. 1545/2017 danni causalmente riconducibili agli interventi edilizi per l'importo di € 3.356,16 oltre Iva, salvo che il danneggiato abbia diritto alla detrazione, determinato in base ai costi necessari per il ripristino, come accertati dal Ctu. Trattandosi di debito di valore, sulla detta somma competono, in conformità alle indicazioni della Suprema Corte a Sezioni unite espresse nella sentenza n.
1712/1995, la rivalutazione monetaria a partire dalla data della domanda e sino alla data della presente pronuncia e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Dalla data della sentenza decorrono gli interessi nella misura legale sino al soddisfo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, atteso il tenore dell'assunta decisione, le stesse devono essere compensate nei rapporti tra parte attrice e il convenuto seguono la Controparte_7 soccombenza in base al decisum nel rapporto tra parte attrice e la convenuta
[...]
e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del Controparte_1
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per le altre fasi.
La condanna deve essere pronunciata a favore dell'IO, visto che parte attrice era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per le fasi di attività espletate precedentemente alla revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio motivata dalla sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito (fase di studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00 fase istruttoria/ trattazione € 426,00) e per la fase conclusiva € 426,00 a favore di parte attrice.
Le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento vengono definitivamente poste a carico della convenuta impresa Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni subìti, nei limiti di cui in parte motiva e condanna la convenuta al pagamento della Controparte_1 somma di € 3.356,16 oltre accessori come in parte motiva a favore di parte attrice;
compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e il convenuto;
Controparte_4
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le Controparte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.702,00 a cui vanno aggiunti gli esborsi prenotati a debito, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge e specificatamente
€ 1.276,00 a favore dell'IO e la restante parte di € 426,00 a favore di parte attrice.
6 R.G. n. 1545/2017 - Pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di Ctu già Controparte_1 liquidate con separato provvedimento.
Catanzaro, 25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria NE
7 R.G. n. 1545/2017