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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 526 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Katya Petroni;
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'Avv. Giovanni Giuseppe Capparelli
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 12.12.2009 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Castrovillari (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Castrovillari, Anno 2009, Numero 81, Parte II S – A); dal matrimonio sono nate due figlie:
l 20.07.2006 ed il 30.05.2011. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 192/2024 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate.
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con sentenza n. 192/2024, pubblicata in data 01.02.2024, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge
6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di reperire l'accordo che prevede di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12 dicembre 2009, a Castrovillari, da
e (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Parte_2
Castrovillari: Anno 2009 – N. 81 – Parte II° ─ S. A);
2) ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Castrovillari di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
4) la figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre. Il diritto di visita del padre è rimesso alla libera determinazione di quest'ultimo e delle figlie.
5) la casa coniugale condotta in locazione è assegnata a che continuerà ad Parte_2
abitare con la figlia minorenne e con la figlia maggiorenne, studentessa e non Per_2
ancora autosufficiente economicamente;
6) provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma Parte_1 di €. 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a oppure Parte_2 verserà la somma di €. 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, direttamente alla figlia maggiorenne sul conto corrente già indicato, mentre Per_1 provvederà al versamento a dell'assegno di mantenimento di €. 200,00 Parte_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per la figlia minorenne . Per_2
Detti assegni di mantenimento dovranno essere versati entro il giorno 15 di ciascun mese.
Entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra di loro ovvero assolutamente indispensabili per le figlie;
per spese straordinarie indispensabili si intendono anche i libri di testo, tasse universitarie, canone per l'alloggio, gite scolastiche e il restante corredo scolastico per consentire alle figlie di frequentare dignitosamente la scuola.
7) Le deduzioni fiscali, gli assegni familiari, assegno unico e universale per le figlie a carico verranno equamente divisi tra madre e padre.
8) contribuirà altresì al pagamento mensile del 50% del canone di locazione Parte_1
della casa dove abiteranno le figlie che è obbligato a mantenere.
9) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
10) spese compensate”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 12.12.2009 nel Pt_1 Parte_2
Comune di Castrovillari (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castrovillari, Anno 2009, Numero 81, Parte II S – A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 526 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Katya Petroni;
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'Avv. Giovanni Giuseppe Capparelli
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 12.12.2009 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Castrovillari (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Castrovillari, Anno 2009, Numero 81, Parte II S – A); dal matrimonio sono nate due figlie:
l 20.07.2006 ed il 30.05.2011. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 192/2024 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate.
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con sentenza n. 192/2024, pubblicata in data 01.02.2024, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge
6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di reperire l'accordo che prevede di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12 dicembre 2009, a Castrovillari, da
e (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Parte_2
Castrovillari: Anno 2009 – N. 81 – Parte II° ─ S. A);
2) ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Castrovillari di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
4) la figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre. Il diritto di visita del padre è rimesso alla libera determinazione di quest'ultimo e delle figlie.
5) la casa coniugale condotta in locazione è assegnata a che continuerà ad Parte_2
abitare con la figlia minorenne e con la figlia maggiorenne, studentessa e non Per_2
ancora autosufficiente economicamente;
6) provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma Parte_1 di €. 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a oppure Parte_2 verserà la somma di €. 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, direttamente alla figlia maggiorenne sul conto corrente già indicato, mentre Per_1 provvederà al versamento a dell'assegno di mantenimento di €. 200,00 Parte_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per la figlia minorenne . Per_2
Detti assegni di mantenimento dovranno essere versati entro il giorno 15 di ciascun mese.
Entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra di loro ovvero assolutamente indispensabili per le figlie;
per spese straordinarie indispensabili si intendono anche i libri di testo, tasse universitarie, canone per l'alloggio, gite scolastiche e il restante corredo scolastico per consentire alle figlie di frequentare dignitosamente la scuola.
7) Le deduzioni fiscali, gli assegni familiari, assegno unico e universale per le figlie a carico verranno equamente divisi tra madre e padre.
8) contribuirà altresì al pagamento mensile del 50% del canone di locazione Parte_1
della casa dove abiteranno le figlie che è obbligato a mantenere.
9) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
10) spese compensate”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 12.12.2009 nel Pt_1 Parte_2
Comune di Castrovillari (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castrovillari, Anno 2009, Numero 81, Parte II S – A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola