Articolo 1 della Legge 28 marzo 1958, n. 302
Articolo 2
Versione
29 aprile 1958
Art. 1.
Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare a civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689 , e' elevato a 370 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio e' altresi' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.
Entrata in vigore il 29 aprile 1958