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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 30858 dell'anno 2024
TRA
(avv.L. Carbone) Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
proponevaCon ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 35675/2023 '
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP_1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e nel opposizione, anch'esso tempestivamente depositato, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato.
II C.T.U. (Dott.ssa Persona_1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status ex art 3 comma 3 L 104/92 dal marzo 2024
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario , essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con decorrenza dal marzo 2024 data di insorgenza delle condizioni per la '
concessione del beneficio richiesto ( cfr Sez unite 12270/04). La decorrenza della prestazione successiva alla domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/2 restando il residuo 12 liquidato come da dispositivo debbono CP CP_ porsi a carico dell' - . Le spese di CTU debbono porsi a carico dell
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- Dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento e allo status ex art 3 comma 3 L 104/92 con decorrenza dal marzo 2024;
-condanna l' CP_1 al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/2 di
'€3000,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali restando compensato il residuo ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1 .
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 30858 dell'anno 2024
TRA
(avv.L. Carbone) Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
proponevaCon ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 35675/2023 '
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP_1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e nel opposizione, anch'esso tempestivamente depositato, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato.
II C.T.U. (Dott.ssa Persona_1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status ex art 3 comma 3 L 104/92 dal marzo 2024
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario , essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con decorrenza dal marzo 2024 data di insorgenza delle condizioni per la '
concessione del beneficio richiesto ( cfr Sez unite 12270/04). La decorrenza della prestazione successiva alla domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/2 restando il residuo 12 liquidato come da dispositivo debbono CP CP_ porsi a carico dell' - . Le spese di CTU debbono porsi a carico dell
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- Dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento e allo status ex art 3 comma 3 L 104/92 con decorrenza dal marzo 2024;
-condanna l' CP_1 al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/2 di
'€3000,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali restando compensato il residuo ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1 .
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli