CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5590/2020
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 11:30
Presidente Dott. IO LI
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPRIO E N Q EREDE Parte_1
Avv. ANGELONI PAOLO presente
IN PROPRIO E N Q EREDE Controparte_1
Avv. ANGELONI PAOLO
IN PROPRIO E N Q EREDE Parte_2
Avv. ANGELONI PAOLO
IN PROPRIO E N Q EREDE Parte_3
Avv. ANGELONI PAOLO
IN PROPRIO E N Q EREDE Parte_4
Avv. ANGELONI PAOLO
IN PROPRIO E N Q EREDE Controparte_2
Avv. ANGELONI PAOLO
IN PROPRIO E N Q EREDE Controparte_3
Avv. ANGELONI PAOLO
Appellato/i
Controparte_4
Avv. GIROLAMI FRANCESCA avv Lastrucci in sost.
1 N Q EREDE Controparte_5
Avv.
NA RB N Q EREDE
Avv.
N Q EREDE CP_6
Avv.
N Q EREDE Controparte_7
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
IO LI
RI LA IN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. IO LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato - ai sensi L'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5590 del ruolo generale degli affari contenziosi L'anno 2020, vertente
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_5
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_2 CodiceFiscale_3 Pt_3
( ), ( ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_4 CodiceFiscale_5
(c.f. ), anche quale genitore esercente la Controparte_2 C.F._6 responsabilità genitoriale su (c.f. ), Persona_1 C.F._7
( ), anche quale genitore esercente la Controparte_3 CodiceFiscale_8 responsabilità genitoriale su (c.f. ), tutti in Persona_2 CodiceFiscale_9 proprio e quali eredi di , domiciliati presso l'avv. Paolo Angeloni che li Persona_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(c.f. ), quale impresa designata al FGVS, in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Francesca Girolami che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
3
APPELLATA
E
, NA RB, , Controparte_5 CP_6 CP_7 quali eredi di
[...] Persona_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1559/2020 pubblicata in data 22.01.2020 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_5
, , , , anche quale genitore esercente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2 la responsabilità genitoriale su , anche quale genitore Persona_1 Controparte_3 esercente la responsabilità genitoriale su hanno proposto appello contro la Persona_2 sentenza n.1559/2020 pubblicata in data 22.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.5797/2017, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di quale impresa designata al FGVS e di , DE BA, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e (quali eredi di .
[...] Parte_6 Persona_4
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Persona_1 CP_3
e - in proprio e quali eredi (come prossimi congiunti) di
[...] Persona_2 Per_3
(nato a [...] il [...], ivi deceduto in data 31.01.2015) – convenivano in
[...] giudizio, davanti a questo Tribunale, “ quale impresa designata Controparte_4 per il FGVS, nonché NA BA, e Controparte_5 CP_6 CP_8
(tutti quali prossimi congiunti ed unici eredi di nato a [...] il
[...] Persona_4
28.04.1991 ed ivi deceduto in data 31.01.2015), per ivi sentire accertare l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione L'incidente stradale Persona_4 avvenuto in data 31.01.2015, a seguito del quale perdevano la vita il conducente medesimo ed il prossimo congiunto di essi attori ( , terzo trasportato) e, quindi, ottenere la Persona_3 condanna di “ quale impresa designata per il FGVS, al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, come meglio indicati in
4 citazione. Con comparsa di costituzione e risposta datata 25 maggio 2017, si costituiva in giudizio “ contestando l'avversa domanda e rilevando: 1) Controparte_4
l'insussistenza della copertura assicurativa, in quanto lo – prossimo congiunto Persona_3 degli attori – al momento del sinistro, non viaggiava quale terzo trasportato, bensì era il conducente del veicolo danneggiante, Audi A4 S4 (tg. EJ045JZ), risultato di provenienza furtiva, in quanto oggetto di furto perpetrato – in data 24.10.2014 - ai danni della società “
[...]
(avente sede a Verano Brianza, MI); 2) in subordine, sempre l'insussistenza della CP_9 copertura assicurativa, in quanto lo – prossimo congiunto degli attori – pur Persona_3 viaggiando quale terzo trasportato all'interno del veicolo, era comunque da ritenersi pienamente consapevole della provenienza illecita del mezzo, posto dunque in circolazione contro la volontà del proprietario e con targa non corrispondente allo stesso veicolo. Invero, nell'occorso, il veicolo in questione era stato utilizzato da e dai quattro Persona_3 complici ( , e e quest'ultimo CP_10 CP_11 Controparte_2 Persona_4 conducente) per fuggire dopo avere tentato di commettere un furto contro uno sportello bancomat della AN AR L'IA GN (sportello bancomat fatto esplodere mediante delle bombole ad ossigeno) e, durante la fuga (con una velocità spericolata pari a circa 200 km/h), il conducente del mezzo, aveva perso il controllo del veicolo, Persona_4 finendo contro il guard rail;
a seguito L'impatto, perdevano la vita il conducente
[...]
e (prossimo congiunto degli attori) e riportavano ferite gravi tutti e Per_4 Persona_3 tre gli altri passeggeri;
3) la carenza di legittimazione attiva degli attori;
4) la responsabilità concorsuale dello nella causazione L'evento mortale;
5) la non fondatezza Persona_3 della domanda anche in punto di quantum e, comunque, la risarcibilità del danno solo entro il massimale previsto. I convenuti , NA BA, e Controparte_5 CP_6
(prossimi congiunti ed unici eredi di asserito conducente CP_8 Persona_4 del mezzo), sebbene ritualmente citati, preferivano rimanere contumaci…”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
e nei confronti di Persona_1 Controparte_3 Persona_2
“ quale impresa designata per il FGVS, nonché di Controparte_4 CP_5
, NA BA, e - rigettata ogni ulteriore
[...] CP_6 CP_8 eccezione e domanda, - così provvede: A) rigetta la domanda di parte attrice;
B) condanna, per l'effetto, gli attori , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Pt_3
, , e
[...] Parte_4 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 alla rifusione, in favore della convenuta “ quale Persona_2 Controparte_4 impresa designata per il FGVS, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi
5 € 9.743,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
C) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, comma II°, c.p.c., avanzata dalla convenuta “ Controparte_4 quale impresa designata per il FGVS.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda proposta dagli attori non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Nel presente giudizio, gli attori
Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 Persona_2
- in proprio e quali eredi (come prossimi congiunti) di (nato a [...] il Persona_3
16.04.1973, ivi deceduto in data 31.01.2015) – hanno convenuto in giudizio “
[...] quale impresa designata per il FGVS, nonché NA CP_4 Controparte_5
BA, e (quali prossimi congiunti ed unici eredi di CP_6 CP_8
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 31.01.2015) per sentire Persona_4 accertare l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione Persona_4 L'incidente stradale avvenuto in data 31.01.2015, a seguito del quale perdevano la vita il conducente medesimo ed il prossimo congiunto di essi attori ( terzo trasportato) Persona_3
e, per l'effetto, ottenere la condanna di “ quale impresa designata Controparte_4 per il FGVS, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, come meglio indicati in citazione. La convenuta “ in via preliminare, ha Controparte_4 eccepito la non operatività della copertura assicurativa, quale impresa designata per il FGVS.
Orbene, in primo luogo, si deve rilevare come, sulla base della documentazione in atti (relativa al procedimento penale), risulti univocamente stabilito (sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato ed, in particolare, sulla base del rinvenimento – in corrispondenza del punto d'urto della portiera anteriore di sinistra del veicolo, poi divelta – di lembi di materiale biologico ed indumenti del conducente) che, alla guida del veicolo oggetto di causa, vi era
e non (prossimo congiunto degli attori) il quale, dunque, si Controparte_12 Persona_3 trovava a bordo in qualità di terzo trasportato. Risulta poi incontestato (e, comunque, pienamente provato dalla documentazione in atti;
cfr., in particolare, verbale di arresto e comunicazione della notizia di reato) che il veicolo oggetto di causa, al momento del sinistro stradale, risultava provento di furto perpetrato – in data 24.10.2014 - ai danni della società
“ (avente sede a Verano Brianza, MI) e, dunque, era in circolazione contro la Controparte_9 volontà del proprietario e con targa non corrispondente allo stesso veicolo. Invero, nell'occorso, il veicolo in questione veniva utilizzato da e da quattro complici Persona_3
( , e e quest'ultimo CP_10 CP_11 Controparte_2 Persona_4 conducente) per cercare di fuggire ed evitare l'arresto, dopo avere tentato di commettere un furto contro uno sportello bancomat della AN AR L'IA GN (sportello bancomat fatto esplodere mediante delle bombole ad ossigeno); in particolare, il conducente
6 del mezzo, , non si fermava all'alt intimatogli dalle forze L'ordine e, durante Controparte_2 la fuga (con una velocità spericolata, pari a circa 200 km/h), perdeva il controllo del veicolo, finendo contro il guard rail;
a seguito del violento impatto, perdevano la vita il conducente
e (prossimo congiunto degli attori) e riportavano ferite gravi Persona_4 Persona_3 tutti e tre gli altri passeggeri (cfr. verbale d'arresto). Passando a verificare la fondatezza L'eccezione preliminare sollevata da “ quale impresa designata Controparte_4 per il FGVS) in ordine all'insussistenza della copertura assicurativa, si deve premettere che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, nel caso in esame (e, cioè, di terzo trasportato a bordo di veicolo provento di furto), spetta agli attori allegare e fornire la prova dei requisiti di cui al D.lgs. nr. 2009 del 2005, art. 283, comma 2, che riconosce il risarcimento
a carico del Fondo di Garanzia solo ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale;
in altri termini, spetta all'attore, che si afferma danneggiato, fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui quello di essere inconsapevole L'illegalità della circolazione (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, nr.12231/2019). Orbene, nel caso in esame, tale prova non è stata fornita dagli attori, in quanto: a) la prova dedotta, sul punto, nella memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che e Persona_3
ignoravano la provenienza L'autovettura Audi A4?”) risulta del tutto CP_11 generica e non ha ad oggetto alcuna circostanza di fatto e, quindi, non risulta ammissibile;
b)
i testi indicati risultano inammissibili, in quanto è uno degli attori, Controparte_2 CP_10
e (complici nei reati commessi) risultavano, a loro volta, avere un
[...] CP_11 concreto interesse in causa, avendo riportato lesioni personali nel medesimo sinistro stradale
(cfr. verbale d'arresto) e, dunque, sono da ritenersi incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c.; in particolare, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, nutre sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta dall'altro danneggiato, pertanto, è incapace di testimoniare
(cfr. da ultimo, Corte di Cassazione, sez. VI civile, con l'ordinanza n. 19121 del 17 luglio 2019);
c) alcun elemento può offrire la sentenza penale in atti (emessa in sede di abbreviato), in quanto
– oltre a non risultare passata in giudicato – all'evidenza, non riguarda la posizione di Per_3
(deceduto); inoltre, l'accertamento riguarda solo il reato di ricettazione e non
[...]
l'eventuale consapevolezza dei vari correi in ordine alla provenienza illecita del veicolo;
infine, la pronuncia si basa, essenzialmente, sulle dichiarazioni asseritamente confessorie rese da
e (come detto, incapaci a testimoniare nel presente giudizio), Controparte_2 CP_10 dichiarazioni peraltro anche contraddittorie, avendo lo stesso riferito, in sede Controparte_2
d'interrogatorio di garanzia, che l'autovettura era stata acquistata da tutti loro (e, quindi, anche dallo ) da alcuni “zingari rumeni”, ragione per cui tutti e cinque i Persona_3 complici sarebbero stati consapevoli L'illecita provenienza del bene (cfr. documento in atti).
7 Dunque, essendo gli attori venuti meno al loro preciso onere probatorio, non può ritenersi sussistente la copertura assicurativa del FGVS ex art. 283, comma 2, D.lgs. nr. 2009 del 2005.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda di parte attrice, con richiesta di condanna nei confronti soltanto di “ ” non può trovare Controparte_4 CP_4 accoglimento. Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri minimi, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (avuto riguardo alla natura e non particolare complessità delle questioni trattate, della mancanza di una fase decisionale e di una fase istruttoria limitata alla produzione delle sole memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.), prendendo a riferimento (avuto riguardo al numero degli attori ed al danno richiesto per morte del prossimo congiunto) la fascia di valore indeterminabile, di particolare importanza.. Non può, invece, essere accolta la domanda della convenuta di condanna ex art. 96, comma II°
c.p.c., in quanto non appare che gli attori abbiano agito nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione;
in particolare, la domanda di parte attrice è stata, infatti, rigettata esclusivamente sulla base di una questione di ordine processuale ed in base all'onere della prova.”.
§ 5. - Con l'atto di appello , , , , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
, , anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su Parte_4 Controparte_2
, anche quale genitore esercente la responsabilità Persona_1 Controparte_3 genitoriale su hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia Persona_2 all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertati i fatti così come in narrativa descritti, in riforma della Sentenza n. 1559/2020 del Tribunale di Roma: previa rinnovazione della fase istruttoria, con l'ammissione delle prove richieste, se ritenuto non superflue, nel merito: - accertare l'esclusiva responsabilità del conducente
[...] nella causazione L'incidente stradale avvenuto in data 31.01.2015, a seguito del Per_4 quale perdevano la vita il conducente medesimo ed il prossimo congiunto di essi attori ( Per_3
terzo trasportato) e, quindi, condannare “ quale impresa
[...] Controparte_4 designata per il FGVS, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, come meglio indicati in citazione. Il tutto con vittoria di spese, compensi legali del doppio grado di giudizio e della fase cautelare.”.
§ 6. – , DE BA, e , quali eredi di Controparte_5 CP_6 Parte_6
sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, ne Persona_4 va dichiarata la contumacia. ostituitasi con comparsa depositata in Controparte_4 data 9.03.2021 ha resistito al gravame e chiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE E DI RITO: ACCERTARE e DICHIARARE la
8 inammissibilità L'appello proposto dai Signori , Parte_1 Controparte_1
in proprio e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2 qualità di esercente la patria potestà sulla minore e Persona_1 CP_3
in proprio ed esercente la patria potestà sul figlio minore avverso
[...] Persona_2 la Sentenza n. 1559/2020 del Tribunale di Roma, in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 348-bis e 348-ter
c.p.c. in relazione a quanto succintamente motivato in narrativa;
NEL MERITO RIGETTARE
l'appello proposto dai Signori , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
in proprio e in qualità di esercente la Parte_3 Parte_4 Controparte_2 patria potestà sulla minore e in proprio ed Persona_1 Controparte_3 esercente la patria potestà sul figlio minore perché inammissibile ed Persona_2 infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur per tutti i motivi, anche relativi alle eccezioni preliminari, di rito e pregiudiziali, esposti in narrativa;
RIGETTARE la richiesta rinnovazione della fase istruttoria, con l'ammissione delle prove richieste per i motivi esposti in narrativa. CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
CONDANNARE parte appellante alla rifusione delle spese, competenze, onorari, oltre accessori di legge e spese generali;
IN
SUBORDINE nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dagli appellanti, previo ogni opportuno accertamento anche relativamente alla responsabilità concorsuale dello nella causazione del sinistro per cui è causa, liquidare i Persona_3 danni nella misura rigorosamente provata in giudizio sia in punto an che quantum debeatur e, comunque, entro i limiti del massimale previsto dalla legge per i sinistri verificatisi il
31.01.2015, per tutti i motivi esposti in narrativa”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “INGIUSTIFICATA ED OMESSA AMMISSIONE DEI
MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI. RINNOVAZIONE FASE ISTRUTTORIA.” gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata per aver il Tribunale errato nel rigettare le istanze istruttorie articolate dagli attori in primo grado.
Deducevano che con la prova testimoniale richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2,
c.p.c., avrebbero potuto fornire la prova che non fosse a conoscenza della Persona_3 provenienza illecita L'autovettura a bordo del quale viaggiava quale terzo trasportato al momento del sinistro e che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la circostanza n. 5 (5)“vero è che e ignoravano la provenienza Persona_3 CP_11 L'autovettura Audi A 4”) fosse generica, giacché diretta invece alla dimostrazione di un fatto
9 (conoscenza della provenienza L'autovettura), inoltre, la prova testimoniale richiesta risultava ammissibile, in quanto i soggetti indicati come testimoni non presentavano un interesse concreto nella causa, in quanto le confessioni da loro rese in sede penale relative alla personale conoscenza della provenienza illecita L'autovettura precludeva loro di conseguire alcun risarcimento (dagli stessi neanche richiesto).
§ 8.2 - Con il secondo motivo “IN ORDINE ALL'AN DEBEATUR. VIOLAZIONE DI
LEGGE. OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE,
TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE RISULTANZE PROCESSUALI.” gli appellanti hanno censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado per aver erroneamente ritenuto non provata la domanda, in contraddizione con quanto emerso dagli atti del connesso procedimento penale ritualmente depositati.
Precisavano che dalle dichiarazioni confessorie rese da e nell'ambito CP_10 CP_2 del procedimento penale emergeva come solo loro avevano acquistato il veicolo rubato e che gli altri componenti del gruppo non conoscevano la provenienza illecita del veicolo, con la conseguenza che tali elementi di prova, utilizzabili anche nel processo civile in ossequio al principio di atipicità della prova, sarebbero stati decisivi nel dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria.
Allegavano che le dichiarazioni suddette dovevano ritenersi prevalenti rispetto alle dichiarazioni parzialmente difformi rese da in fase investigativa, considerando Controparte_2 la sede dibattimentale in cui le stesse erano state rese, nonché la coerenza interna delle dichiarazioni sul punto rese da in sede penale. CP_10
In aggiunta deducevano che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non dirimente la sentenza penale n. n.3274/2015 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 29.02.2016, giacché la stessa concerneva anche la posizione di dovendosi considerare che Persona_3
l'accertamento della commissione del reato di ricettazione ad opera di e Controparte_2
postulava l'accertamento della conoscenza solo in capo ai rei della provenienza CP_10 illecita del bene.
Pertanto, la sentenza appellata doveva considerarsi errata per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., per non aver correttamente valutato le risultanze istruttorie ed il loro valore probatorio.
§ 8.3 - Con il terzo motivo “SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA” gli appellanti hanno dedotto la fondatezza della domanda risarcitoria proposta ex art.283, lett. d), d.lgs.
209/2005.
Deducevano che dalla documentazione depositata sarebbe emerso come , Persona_3 deceduto in conseguenza del sinistro in esame, non era a conoscenza della provenienza illecita L'autovettura a bordo della quale viaggiava quale terzo trasportato, consentendo altresì di provare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, giacché lo Persona_4
10 stesso era alla guida del veicolo rubato Audi A4.
Soggiungevano inoltre essere stata fornita la prova della legittimazione attiva degli attori, eredi di , come risulta dai certificati dello stato civile ritualmente depositati in Persona_3 giudizio, nonché la procedibilità della domanda risarcitoria ex art.148 d.lgs.n.209/2005, considerata la ritualità della messa in mora della compagnia convenuta.
§ 8.4 - Con il quarto motivo “SUL QUANTUM DEBEATUR” gli appellanti hanno evidenziato nuovamente i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti quindi domandato il risarcimento oltre interessi e rivalutazione monetaria, previa applicazione delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Roma.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente occorre rilevare come l'eccezione di inammissibilità L'appello spiegata da per manifesta infondatezza ex CP_4 art.348 bis c.p.c. deve ritenersi superata dall'esame nel merito L'impugnazione mentre deve rilevarsi l'inammissibilità L'appello proposto da , anche quale genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale su essendo quest'ultima nata a Persona_1
Milano il 24.10.2000 (così dalla citazione in primo grado e dall'atto d'appello) e già maggiorenne alla data di proposizione del gravame (2020).
Sul punto si rimanda a Cass.civ.n.23189/2018 per cui qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo L'art. 190 c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma L'art.300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati.
§ 10. – Ciò posto tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, osserva la Corte che l'appello risulta infondato in base a quanto segue.
§ 10.1 – Con riferimento al primo motivo d'appello (§ 8.1), si ritiene condivisibile la decisione assunta dal giudice di prime cure di rigetto delle richieste istruttorie articolate dagli attori nel giudizio di primo grado.
Orbene, in relazione alla circostanza n. 4 dedotta nella prova testimoniale richiesta dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. (4) “vero è che l'autovettura Audi A4 usata per la fuga è stata acquistata da e ”), si osserva che la stessa è Controparte_2 CP_10 irrilevante, giacché non decisiva ai fini L'accertamento della consapevolezza in capo a della circolazione illegale L'autovettura. Invero, l'eventuale acquisto del Persona_3 mezzo compiuta da altri non esclude ex se che anche il soggetto deceduto, trasportato al momento del sinistro, fosse conscio della provenienza illecita dello stesso e, quindi, della sua
11 circolazione contro la volontà del proprietario (cfr. memoria art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. degli attori nel giudizio di primo grado).
Risulta, inoltre, generica la circostanza n. 5 (5)“vero è che e Persona_3 CP_11 ignoravano la provenienza L'autovettura Audi A 4”), giacché priva di specificità in relazione al dato storico e decisivo, quindi non avente ad oggetto un fatto specifico (cfr. memoria art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. degli attori nel giudizio di primo grado).
Pertanto, la prova testimoniale richiesta dagli attori nel giudizio di primo grado, reiterata con l'atto di citazione in appello deve essere respinta, non sussistendo il denunciato vizio della sentenza impugnata.
In aggiunta, giova precisare che, in relazione ai testimoni indicati dagli attori con la seconda memoria ex art. 183 nel giudizio di primo grado ( , e Controparte_2 CP_10 CP_11
, risulta che gli stessi sono incapaci a deporre ai sensi L'art.246 c.p.c., avendo
[...] riportato danni in conseguenza del medesimo sinistro stradale, così risultando potenzialmente legittimati a domandare il risarcimento per i danni occorsi (Cass. Civile, Sez. VI, n.
19121/2019). Invero, per costante giurisprudenza, l'interesse giuridico di cui il soggetto danneggiato è titolare esclude che lo stesso sia capace a rendere la testimonianza, sebbene il diritto al risarcimento sia estinto per prescrizione o rinuncia, potendo comunque agire per i danni lungolatenti o sopravvenuti (Cass. Civile, Sez. III, n. 13501/2022; Cass. Civile, Sez. III,
n. 19258/2015).
Nel caso in esame, i soggetti indicati come testimoni, avendo riportato danni in conseguenza del medesimo sinistro, risultavano potenzialmente portatori di un interesse giuridico a domandare il risarcimento per gli stessi, sebbene le confessioni da loro rese in sede penale potrebbero in astratto escludere il diritto al risarcimento e quantunque gli stessi non abbiano proposto domanda di risarcimento per il sinistro occorso.
È, dunque, condivisibile la decisione del giudice di primo grado di ritenere gli stessi incapaci a rendere la testimonianza, atteso anche che risultava tra gli attori nel giudizio Controparte_2 di primo grado (odierni appellanti).
Da ultimo, per quanto concerne le ulteriori istanze istruttorie reiterate dagli odierni appellanti si richiama l'ordinanza resa dal precedente Collegio in data 29.09.2021.
Pertanto, alla luce delle circostanze testé esposte, il primo motivo d'appello risulta infondato.
§ 10.2 – Per quanto concerne i restanti motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, si osserva che anche gli stessi risultano infondati.
Orbene, rileva nel caso in esame l'art. 283, comma 1 lett. d), d.lgs. 209/2005, ai sensi del quale il soggetto che abbia subito danni fisici è legittimato ad avanzare la richiesta di risarcimento al
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap e quindi all'Impresa designata alla sua gestione nel territorio in cui è avvenuto il sinistro, ove il veicolo, a bordo del
12 quale viaggiava al momento del sinistro, sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, L'usufruttuario, L'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Dunque, in virtù del secondo comma del citato articolo, la richiesta risarcitoria è ammissibile purché il soggetto sia stato trasportato contro la propria volontà ove lo stesso fosse inconsapevole della circolazione illegale del mezzo.
Ciò posto, dalla documentazione ritualmente depositata, è pacifico che il veicolo Audi A4 S4, targato EJ045JZ, fosse stato oggetto di furto commesso ai danni della società e CP_9 che, nell'occasione del sinistro, fosse condotto da (anche lui deceduto in Persona_4 conseguenza del sinistro). Risulta, quindi, ricorrente l'ipotesi risarcitoria summenzionata, giacché provato che il veicolo viaggiasse contro la volontà del proprietario.
Ciò nondimeno è stato provato che , deceduto in conseguenza del sinistro, fosse Persona_3 consapevole della circolazione illegale del mezzo, così desumendosi dal complesso del materiale probatorio raccolto.
Risultano, invero, dirimenti sul punto gli elementi probatori emersi nel corso del procedimento penale.
Orbene, giova premettere che, in omaggio al principio di atipicità dei mezzi di prova vigente nel processo civile, il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, quali le risultanze delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale (Cass. Civile, Sez.
II, n. 1593/2017).
Dunque, le prove ritualmente acquisite nel processo penale possono essere legittimamente di ausilio al giudice civile, quali prove precostituite ed atipiche, ove ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio delle parti (Cass. Civile, Sez. III, n. 9957/2025).
Ciò posto, nel caso in esame, le prove acquisite nel processo penale, definito con sentenza n.3274/2015, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 29.02.2016, possono essere poste a fondamento della decisione, in quanto ritualmente prodotte e considerata altresì l'esplicazione del contraddittorio sul punto.
Invero, in relazione alla dinamica del sinistro, dalle indagini condotte in sede penale, è emerso che il veicolo, a bordo del quale viaggiava (insieme a , Persona_3 Controparte_2 CP_10
, , , fosse andato ad impattare il guard rail mentre
[...] CP_11 Persona_4 stavano fuggendo dalle forze L'ordine dopo aver tentato di commettere un furto in danno di uno sportello bancario della AN AR L'IA GN.
È emerso, quindi, che i soggetti a bordo del veicolo Audi viaggiassero insieme dopo aver ideato un proposito criminoso, fallito per circostanze sopravvenute, con la conseguenza che deve ritenersi dimostrato che i correi fossero pienamente consapevoli della provenienza illecita del mezzo e della sua circolazione illegale, rientrando nell'id quod plerumque accidit la
13 commissione di una simile attività delittuosa con mezzi di provenienza illecita al fine di non lasciare tracce o elementi tali da consentire di risalire agli autori del furto o della rapina.
Appare invero arduo poter ritenere che simili attività delittuose possano essere commesse con l'ausilio di autovetture di proprietà dei correi, dovendosi al contempo ritenere che Per_3
essendo a bordo L'autovettura utilizzata per il furto, il cui conducente si era dato alla
[...] fuga per evitare l'arresto, fosse pienamente consapevole della provenienza furtiva e comunque illecita L'Audi.
A tale riguardo deve precisarsi che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, incombe sul terzo trasportato l'onere di provare di aver ignorato senza colpa la circolazione illegale del mezzo (Cass. Civile, Sez. III, n.12231/2019), ciò in conseguenza L'ordinaria regola sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., essendo tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio dal danneggiato.
Si segnala, tuttavia, anche una recente decisione della Corte di Giustizia L'Unione Europea,
a mente della quale l'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al fine di sottrarsi all'obbligo risarcitorio, ha l'onere di provare che il soggetto danneggiato fosse consapevole che il veicolo fosse stato rubato (CGUE 30.04.2025).
Tale conclusione risulta motivata dall'esigenza di garantire una tutela piena ed effettiva al soggetto danneggiato, in omaggio al principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, pacificamente accolto anche dalla giurisprudenza nazionale (Cass. Civile, Sez. III, n.
15982/2023; Cass. Civile, Sez. III, n. 1269/2018) spettando, quindi, all'impresa assicuratrice l'obbligo di fornire la prova liberatoria che il danneggiato fosse consapevole della circolazione illegale del mezzo, conformemente all'orientamento per cui, nell'ipotesi contemplata dall'art.287, comma 1 lett. b), d.lgs. 209/2005, l'impresa designata alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada ha l'onere di provare che le persone lese fossero a conoscenza che il veicolo non fosse assicurato.
Dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza comunitaria, occorre valutare se CP_4 quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, abbia fornito la suddetta prova liberatoria.
Ebbene, deve osservarsi - oltre a quanto in precedenza evidenziato - che anche dalle indagini condotte in sede penale, è emerso che avesse contezza della provenienza illecita Persona_3 del mezzo, sicché deve ritenersi che l'appellata abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Invero, , in sede di interrogatorio di garanzia, ha testualmente dichiarato Controparte_2
“abbiamo acquistato la macchina tutti insieme” (cfr. pag.9 sentenza penale n.3274/2015 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 29.02.2016 allegata al fascicolo di primo grado degli attori) e trattandosi di dichiarazione rilasciata nell'immediatezza assume maggior valore
14 rispetto alle dichiarazioni confessorie successivamente rese dallo stesso Controparte_2 nonché da , secondo cui soltanto questi ultimi avrebbero acquistato il veicolo CP_10
Audi A4 S4 (cfr. verbale di udienza svolta dinanzi al GIP di Milano del 24.11.2015 allegato al fascicolo di primo grado degli attori).
Neppure, appare dirimente la condanna per ricettazione pronunciata dal Tribunale di Milano esclusivamente a carico di e , quantunque la fattispecie penale Controparte_2 CP_10 di ricettazione presupponga la consapevolezza L'origine illecita del bene acquistato, atteso che la predetta pronuncia di condanna, motivata sulla base delle dichiarazioni confessorie da ultimo rese dai rei non concerne la posizione di , mirando soltanto ad escludere Persona_3 la responsabilità penale di . CP_11
Ad ogni modo anche a volersi ritenere l'eventuale acquisto L'autovettura ad opera soltanto di e , ciò non esclude ex se che anche gli altri trasportati fossero Controparte_2 CP_10 consapevoli che il veicolo circolasse in maniera illecita.
Come infatti già osservato dal complesso dei suddetti elementi di prova, appare, invece, ragionevole ritenere che anche avesse piena consapevolezza della circolazione Persona_3 illegale del mezzo.
Stante, infatti, il proposito criminoso dei soggetti che si trovavano nell'Audi al momento L'incidente e l'utilizzo fattone, appare ragionevole ritenere che tutti gli occupanti fossero consapevoli della provenienza illecita del veicolo, risultando del tutto inverosimile che un soggetto si proponga di commettere un reato a bordo di un veicolo di sua proprietà.
Dunque, il contesto criminale in cui si inserisce il sinistro per cui è causa porta ad escludere che ignorasse che il veicolo Audi A4 stava circolando in maniera illegale e la Persona_3 relativa provenienza illecita L'autovettura.
In aggiunta, lo stretto legame di parentela tra gli stessi soggetti, come documentato in atti, esclude che potesse pensare che il veicolo Audi A4 S4, utilizzato per Persona_3 commettere il tentato furto, fosse di proprietà di che lo conduceva al momento Persona_4 del sinistro, trattandosi altresì di autovettura di marca e non certo economica, il cui acquisto verosimilmente esulava dalle possibilità economiche di quest'ultimo.
In aggiunta, la citata discordanza tra le dichiarazioni confessorie rese nel processo penale in merito all'acquisto del veicolo sopra evidenziate, ben poteva rinvenire la sua giustificazione nell'evitare la condanna degli altri correi, dovendosi valorizzare nel presente giudizio la dichiarazione resa nell'immediatezza da , in quanto più recente, il quale in sede Controparte_2 di interrogatorio di garanzia, che aveva testualmente affermato “abbiamo acquistato la macchina tutti insieme”, con ciò riferendosi anche a . Persona_3
A tale riguardo deve richiamarsi Cass.civ.n.2409/2005 (e altre conformi) per cui “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un
15 giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza ovvero procedendo all'esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo. Tale valutazione autonoma presuppone che il giudice civile sottoponga le risultanze probatorie al proprio vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale”.
Pertanto, dagli elementi probatori acquisiti in giudizio, si può ragionevolmente ritenere che avesse una conoscenza diretta o quantomeno indiretta, comunque certa, della Persona_3 circolazione illegale L'autovettura Audi A4, a bordo della quale viaggiava al momento del sinistro.
Dunque, in base a quanto suesposto, non ricorrono nel caso in esame i presupposti applicativi della fattispecie risarcitoria contemplata dall'art.283 d.lgs.n.209/2005, con la conseguenza che la domanda avanzata dagli attori-appellanti va rigettata.
In aggiunta, osserva la Corte che le voci di danno richieste con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risultano totalmente generiche oltre che non provate.
Invero, gli istanti hanno domandato il risarcimento dei danni sofferti iure proprio, quali sofferenze fisiche, psichiche ed economiche – di cui difetta l'onere di specifica allegazione oltre che della prova sugli stessi incombente – nonché dei danni subiti iure heredititas, ossia il danno biologico terminale e tanatologico subìto da e trasmesso, per successione Persona_3 ereditaria, agli istanti.
Quanto a tale ultima voce di danno deve infatti osservarsi che, per costante giurisprudenza, non sussiste il diritto al risarcimento del danno trasmissibile iure hereditatis, allorquando il danneggiato deceda immediatamente (come nel caso di specie per quanto desumibile dal verbale della Polizia di Stato che evidenziava che l'autovettura Audi, causa il violentissimo urto era stata addirittura divelta), ovvero dopo un lasso di tempo mimino dall'illecito, considerata l'assenza di una sfera giuridica in cui si verifichi la sofferenza ovvero la mancanza di una perdita giuridicamente rilevante per l'imminenza del decesso (Cass. civ. Sez.III, n.33009/2024;
Cass. civ. SS.UU., n.15350/2015).
Risultano, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi L'atto di appello che va, dunque, rigettato.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del valore indeterminabile con complessità bassa in euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro
1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre attesa l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi L'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , , , , anche quale genitore Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale su , anche quale Persona_1 Controparte_3 genitore esercente la responsabilità genitoriale su con atto di citazione Persona_2 ritualmente notificato avverso la sentenza n.1559/2020 pubblicata in data 22.01.2020 dal
Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da , quale genitore esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale su Persona_1
2) Rigetta l'appello di , , , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
, in proprio e di , anche quale genitore esercente Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 la responsabilità genitoriale su Persona_2
3) Condanna gli appellanti sopra indicati di cui al punto che precede, alla rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore di liquidate in euro 6.734,00 Controparte_4 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico degli appellanti , , , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Pt_3
, in proprio e di , anche quale genitore
[...] Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 esercente la responsabilità genitoriale su Persona_2
Roma, 3.12.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. IO LI
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
17