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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/09/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica e in funzione di giudice di appello, nel-
la persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 9962/2023 r.g. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1
Dipalma, giusta procura in atti
-appellante-
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Lucre- Controparte_1
zia GRAMEGNA, giusta procura in atti
-appellata-
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina in Pu-
glia n. 45/2023, depositata in data 23/2/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 11/3/2025 e 12/3/2025, che si hanno qui per trascrit-
te.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in appello, notificato il
31/8/2025, il ha impugnato la sentenza in epigra- Parte_1
fe indicata, con la quale, in esito all'opposizione da lui proposta avverso il precetto di pagamento di spese di man-
tenimento in favore della figlia minore intimato dalla ge-
nitrice collocataria per complessivi Controparte_1
€884,70 (inclusi compensi legali), il Giudice di Pace di
Gravina in Puglia, oltre a rigettare l'eccezione prelimina-
re di “inidoneità del titolo esecutivo” formulata dall'opponente, aveva in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere su voci di spesa che l'intimato aveva provveduto a versare dopo la notifica del precetto e, in parte, accolto l'opposizione per quanto di ragione (tassa scolastica, spese di accompagnamento tra-
sporto e assistenza doposcuola), infine compensando per in-
tero tra le parti le spese del giudizio.
L'appellante, dopo aver lamentato, quale unico motivo di gravame, la violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. nonché l'erronea applicazione della compen-
sazione ex art. 92 c.p.c. per difetto di motivazione circa i gravi ed eccezionali motivi che in ipotesi l'avrebbero
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
giustificata, ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la sia condannata al pagamento CP_1
in suo favore delle spese del giudizio di primo grado, vin-
te le spese del giudizio di appello.
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, deposi-
tata il 17/11/2023, si è costituita ec- Controparte_1
cependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con il risarcimento del danno per lite temera-
ria e la rifusione delle spese di lite.
I.3.- Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 16/5/2024 sono stati assegnati i termini della fase decisoria ex art. 352 c.p.c.; quindi all'udienza del 15/5/2025, la causa, sulle conclusioni pre-
cisate dalle parti come in epigrafe, è passata in decisio-
ne.
II.– Nel merito, l'appello è infondato.
Se è vero, infatti, che il primo Giudice, nel motivare il capo di sentenza sulle spese di lite censurato dall'appellante (“-compensa tra le parti le spese del pre-
sente giudizio”), ha sostanzialmente omesso di esplicitare le ragioni della compensazione (“Le spese processuali per
le questioni trattate vanno integralmente compensate tra le
parti.”), non può sfuggire che gli elementi atti a giusti-
ficare in concreto la statuizione de qua siano nitidamente enucleabili dal contesto della decisione, con particolare riferimento:
1) al rigetto della questione preliminare di “inidoneità
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
del titolo esecutivo”, infondatamente sollevata dall'opponente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata in sentenza;
2) alla declaratoria di cessazione della materia del con- tendere relativamente ad una parte delle somme precet-
tate (quelle per le spese di visita oculistica e di acquisto degli occhiali correttivi per la minore), che l'opponente/intimato aveva ritenuto di corrispondere dopo la notifica del precetto, riconoscendone la de-
benza, salvo a formulare con la citazione in opposi-
zione ex art. 615 co. 1 c.p.c. specifica contestazione
(anche) di tali spese, viceversa rientranti a pieno titolo tra gli oneri straordinari di mantenimento del minore, ai quali egli è obbligato a contribuire in mi-
sura del 50%; di talché, non può esservi dubbio che,
ai fini della regolamentazione delle spese, la (par-
ziale) cessazione della materia del contendere sul punto dichiarata dal Giudice debba valutarsi come
(parziale) soccombenza virtuale dell'opponente.
Tanto chiarito in fatto, va rimarcato, anche in ossequio alla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dall'appellata (Cass. SU n. 32061/2022), che, nella specie,
la formulazione originaria da parte dell'opponente di con-
testazioni distinte ed autonome del precetto (sotto il pro-
filo sia formale dell'inidoneità del titolo, sia sostanzia-
le della non debenza di tutte le voci di spesa oggetto dell'intimazione di pagamento) rivelatesi, all'esito del
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
giudizio, in parte infondate (v. i punti 1 e 2 che precedo-
no) e in parte fondate (tassa scolastica, spese di accompa-
gnamento, trasporto e assistenza doposcuola della minore)
ben possa comportare la soccombenza reciproca ex art. 92
co. 2 c.p.c. o, comunque, integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a sorreggere la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, che, dunque, merita di essere confermata.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
III.- Da rigettare è altresì la richiesta di risarci-
mento del danno da lite temeraria avanzata dalla difesa dell'appellata, dal momento che l'avversa impugnazione, sia pure infondatamente proposta, non travalica i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta quanto meno la prova dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdiziona-
le, indispensabile ai fini del riconoscimento della respon-
sabilità ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 24645/2007).
IV.- Le spese del presente gravame devono seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., non ravvi-
sandosi motivo alcuno per derogarvi.
Alla liquidazione dei compensi del secondo grado di giudi-
zio deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147.
L'estrema semplicità delle questioni trattate giustifica la riduzione ai minimi degli onorari, come da sottostante pro-
spetto.
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Scaglione: fino ad € 1.100,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE Parte_2 Studio 131 -50% 65,50 Introduttiva 131 -50% 65,50 Istruttoria // / / // Decisoria 200 -50% 100,00 Totale 231,00
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello,
definitivamente pronunciando sull'appello, promosso con at-
to di citazione notificato il 31/8/2023, da Parte_3
nei confronti di disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'appello;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento, Parte_1
in favore dell'appellata delle Controparte_1
spese del gravame, che liquida in euro 231,00 per ono-
rari, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 08/09/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 6 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica e in funzione di giudice di appello, nel-
la persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 9962/2023 r.g. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1
Dipalma, giusta procura in atti
-appellante-
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Lucre- Controparte_1
zia GRAMEGNA, giusta procura in atti
-appellata-
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina in Pu-
glia n. 45/2023, depositata in data 23/2/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 11/3/2025 e 12/3/2025, che si hanno qui per trascrit-
te.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in appello, notificato il
31/8/2025, il ha impugnato la sentenza in epigra- Parte_1
fe indicata, con la quale, in esito all'opposizione da lui proposta avverso il precetto di pagamento di spese di man-
tenimento in favore della figlia minore intimato dalla ge-
nitrice collocataria per complessivi Controparte_1
€884,70 (inclusi compensi legali), il Giudice di Pace di
Gravina in Puglia, oltre a rigettare l'eccezione prelimina-
re di “inidoneità del titolo esecutivo” formulata dall'opponente, aveva in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere su voci di spesa che l'intimato aveva provveduto a versare dopo la notifica del precetto e, in parte, accolto l'opposizione per quanto di ragione (tassa scolastica, spese di accompagnamento tra-
sporto e assistenza doposcuola), infine compensando per in-
tero tra le parti le spese del giudizio.
L'appellante, dopo aver lamentato, quale unico motivo di gravame, la violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. nonché l'erronea applicazione della compen-
sazione ex art. 92 c.p.c. per difetto di motivazione circa i gravi ed eccezionali motivi che in ipotesi l'avrebbero
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
giustificata, ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la sia condannata al pagamento CP_1
in suo favore delle spese del giudizio di primo grado, vin-
te le spese del giudizio di appello.
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, deposi-
tata il 17/11/2023, si è costituita ec- Controparte_1
cependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con il risarcimento del danno per lite temera-
ria e la rifusione delle spese di lite.
I.3.- Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 16/5/2024 sono stati assegnati i termini della fase decisoria ex art. 352 c.p.c.; quindi all'udienza del 15/5/2025, la causa, sulle conclusioni pre-
cisate dalle parti come in epigrafe, è passata in decisio-
ne.
II.– Nel merito, l'appello è infondato.
Se è vero, infatti, che il primo Giudice, nel motivare il capo di sentenza sulle spese di lite censurato dall'appellante (“-compensa tra le parti le spese del pre-
sente giudizio”), ha sostanzialmente omesso di esplicitare le ragioni della compensazione (“Le spese processuali per
le questioni trattate vanno integralmente compensate tra le
parti.”), non può sfuggire che gli elementi atti a giusti-
ficare in concreto la statuizione de qua siano nitidamente enucleabili dal contesto della decisione, con particolare riferimento:
1) al rigetto della questione preliminare di “inidoneità
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
del titolo esecutivo”, infondatamente sollevata dall'opponente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata in sentenza;
2) alla declaratoria di cessazione della materia del con- tendere relativamente ad una parte delle somme precet-
tate (quelle per le spese di visita oculistica e di acquisto degli occhiali correttivi per la minore), che l'opponente/intimato aveva ritenuto di corrispondere dopo la notifica del precetto, riconoscendone la de-
benza, salvo a formulare con la citazione in opposi-
zione ex art. 615 co. 1 c.p.c. specifica contestazione
(anche) di tali spese, viceversa rientranti a pieno titolo tra gli oneri straordinari di mantenimento del minore, ai quali egli è obbligato a contribuire in mi-
sura del 50%; di talché, non può esservi dubbio che,
ai fini della regolamentazione delle spese, la (par-
ziale) cessazione della materia del contendere sul punto dichiarata dal Giudice debba valutarsi come
(parziale) soccombenza virtuale dell'opponente.
Tanto chiarito in fatto, va rimarcato, anche in ossequio alla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dall'appellata (Cass. SU n. 32061/2022), che, nella specie,
la formulazione originaria da parte dell'opponente di con-
testazioni distinte ed autonome del precetto (sotto il pro-
filo sia formale dell'inidoneità del titolo, sia sostanzia-
le della non debenza di tutte le voci di spesa oggetto dell'intimazione di pagamento) rivelatesi, all'esito del
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
giudizio, in parte infondate (v. i punti 1 e 2 che precedo-
no) e in parte fondate (tassa scolastica, spese di accompa-
gnamento, trasporto e assistenza doposcuola della minore)
ben possa comportare la soccombenza reciproca ex art. 92
co. 2 c.p.c. o, comunque, integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a sorreggere la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, che, dunque, merita di essere confermata.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
III.- Da rigettare è altresì la richiesta di risarci-
mento del danno da lite temeraria avanzata dalla difesa dell'appellata, dal momento che l'avversa impugnazione, sia pure infondatamente proposta, non travalica i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta quanto meno la prova dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdiziona-
le, indispensabile ai fini del riconoscimento della respon-
sabilità ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 24645/2007).
IV.- Le spese del presente gravame devono seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., non ravvi-
sandosi motivo alcuno per derogarvi.
Alla liquidazione dei compensi del secondo grado di giudi-
zio deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147.
L'estrema semplicità delle questioni trattate giustifica la riduzione ai minimi degli onorari, come da sottostante pro-
spetto.
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Scaglione: fino ad € 1.100,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE Parte_2 Studio 131 -50% 65,50 Introduttiva 131 -50% 65,50 Istruttoria // / / // Decisoria 200 -50% 100,00 Totale 231,00
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello,
definitivamente pronunciando sull'appello, promosso con at-
to di citazione notificato il 31/8/2023, da Parte_3
nei confronti di disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'appello;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento, Parte_1
in favore dell'appellata delle Controparte_1
spese del gravame, che liquida in euro 231,00 per ono-
rari, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 08/09/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 6 A. Ruffino