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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26438/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. - Ricorrente, controricorrente a ricorso incidentale - contro FALLIMENTO DEIULEMAR SHIPPING SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio n.14, presso lo studio dell’avvocato Rosamaria Nicastro ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giuseppe Marino ([...]). - Controricorrente, ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4562/2015 depositata il 14/05/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza dell’08 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre Civile Sent. Sez. 5 Num. 4389 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 6 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «[C]hiede di rigettare il ricorso principale;
dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.». FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento Deiulemar Shipping S.p.a. in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento, per il 2006, emanato al termine di una verifica generale operata dalla Guardia di Finanza di Napoli, le cui risultanze erano state riprodotte nel PVC del 21/12/2011, con il quale si contestava una fattispecie di abuso del diritto attuata mediante una serie di operazioni straordinarie sul capitale, consistenti nell’interposizione di tre subholding lussemburghesi – che controllavano la Poseidon International S.A., socio unico della Deiulemar Shipping, riconducibili ai soci fondatori del Gruppo Deiulemar, nelle persone di IA IA, HE LI, IA GI IA e GI LE – finalizzata ad ottenere un indebito risparmio di imposta per effetto dell’omessa applicazione della ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall’art. 27, commi 1 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, sui dividendi distribuiti dalle stesse società estere (meri schermi societari o “costruzioni di puro artificio”) in relazione alle partecipazioni non qualificate detenute dai soci HE LI e IA GI IA. 2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso con decisione (n. 644/22/2013) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto adesso rileva, in accoglimento dell’appello della Curatela della società, ha dichiarato nullo l’atto impositivo. In particolare, la C.T.R. ha accolto l’eccezione della contribuente concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, 3 di 6 legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), a causa del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni, per l’emanazione dell’avviso di accertamento. 3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello;
la contribuente resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale condizionato, con due motivi, al quale resiste l’ufficio con controricorso. In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 ed all’art. 12 della legge 27 luglio 2000, comma 7, n. 212 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)»], poggia sulla premessa che i termini per l’accertamento scadevano il 31/12/2011 e che l’ufficio ha notificato l’avviso con raccomandata spedita il 30/12/2011, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dal citato articolo 12, comma 7, a causa dell’imminenza dello spirare del termine di decadenza dell’azione accertatrice. Ciò posto, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata che ha erroneamente negato che la notifica ante tempus dell’atto impositivo possa ritenersi giustificata allorquando il rispetto del termine comporterebbe la decadenza dell’ufficio dalla potestà impositiva. 2. Con il secondo motivo [«2. Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti»], l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata che non ha considerato le ragioni, ampiamente esposte dall’ufficio nell’avviso di accertamento e nelle difese in giudizio, a causa delle quali non era stato possibile rispettare il termine dilatorio 4 di 6 di sessanta giorni, riconducibili sia alla complessità dell’indagine che al comportamento non collaborativo della società verificata (la quale, per es., aveva chiesto l’accesso agli atti e non si era mai presentata a ritirare i documenti che erano stati messi a sua disposizione). 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., art. 3, L. n. 820/1982 e art. 156 c.p.c. […] in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto valida la notifica dell’avviso in considerazione del fatto che il vizio dedotto (e cioè l’irrituale modalità di congiunzione dei fogli dell’atto) non ne determinava l’inesistenza giuridica ed era stato comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione del ricorso introduttivo, benché l’impugnazione fosse intervenuta quando l’ufficio era già decaduto dal potere impositivo. 4. Con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, c. 5, L. n. 212/2000 e dell’art. 21-septis, l. n. 241/1990 […] in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha erroneamente affermato che, durante la verifica fiscale, il superamento del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede della contribuente non determina la decadenza del fisco dalla potestà accertatrice, e, quindi, non inficia la validità dell’accertamento, per il carattere non perentorio della disposizione. 5. Il primo motivo di ricorso principale non è fondato. 6. Il dictum del giudice tributario di appello è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, 5 di 6 della l. n. 212 del 2000» (Cass. 10/04/2018, n. 8749, in connessione con Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18184, menzionata dalla C.T.R., e con Cass. 30/04/2014, n. 9424; Cass. 09/11/2015, n. 22786; Cass. 16/03/2016, n. 5149 [la quale, in motivazione, richiama Cass. 12/08/2015, n. 16707; Cass. 07/08/2015, n. 16602; Cass. 15/07/2015, n. 14803; Cass. 28/03/2014, n. 7315, citata dalla C.T.R.; Cass. 05/02/2014, n. 2592; 03/02/2014, n. 2279; 03/02/2014, n. 2281; 29/01/2014, n. 1869]; in termini ex plurimis Cass. 25/07/2022, n. 23223; Cass. 23/07/2020, n. 15755). Al riguardo è il caso di sottolineare che l’autosufficiente motivo di ricorso (cfr. pag. 16 del ricorso per cassazione) afferma che la particolare urgenza che giustifica l’emissione ante tempus dell’atto impositivo «è rappresentata dalla evidente impossibilità di rinviare l’emanazione dell’atto, e conseguentemente di rispettare il termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle operazioni, stante l’imminenza dello spirare dei termini di decadenza dell’azione accertatrice». 7. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrenza o meno di specifiche ragioni di urgenza che, secondo la prospettazione dell’ufficio, avrebbero giustificato l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, è quaestio facti, già insindacabilmente esaminata dal giudice di merito, con esito sfavorevole all’Amministrazione finanziaria. E del resto, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso erariale, gli assunti difensivi dell’ufficio non aggiungono alcun elemento obiettivo agli aspetti fattuali (insindacabilmente) esaminati dal giudice tributario di appello. 8. Il ricorso incidentale resta assorbito, trattandosi di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale dell’ufficio che, invece, è stato rigettato (ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 22345/2017). 6 di 6 9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 10. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00, per esborsi, euro 6.000,00, a titolo di compenso, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 08 febbraio 2023.
dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.». FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento Deiulemar Shipping S.p.a. in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento, per il 2006, emanato al termine di una verifica generale operata dalla Guardia di Finanza di Napoli, le cui risultanze erano state riprodotte nel PVC del 21/12/2011, con il quale si contestava una fattispecie di abuso del diritto attuata mediante una serie di operazioni straordinarie sul capitale, consistenti nell’interposizione di tre subholding lussemburghesi – che controllavano la Poseidon International S.A., socio unico della Deiulemar Shipping, riconducibili ai soci fondatori del Gruppo Deiulemar, nelle persone di IA IA, HE LI, IA GI IA e GI LE – finalizzata ad ottenere un indebito risparmio di imposta per effetto dell’omessa applicazione della ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall’art. 27, commi 1 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, sui dividendi distribuiti dalle stesse società estere (meri schermi societari o “costruzioni di puro artificio”) in relazione alle partecipazioni non qualificate detenute dai soci HE LI e IA GI IA. 2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso con decisione (n. 644/22/2013) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto adesso rileva, in accoglimento dell’appello della Curatela della società, ha dichiarato nullo l’atto impositivo. In particolare, la C.T.R. ha accolto l’eccezione della contribuente concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, 3 di 6 legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), a causa del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni, per l’emanazione dell’avviso di accertamento. 3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello;
la contribuente resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale condizionato, con due motivi, al quale resiste l’ufficio con controricorso. In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 ed all’art. 12 della legge 27 luglio 2000, comma 7, n. 212 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)»], poggia sulla premessa che i termini per l’accertamento scadevano il 31/12/2011 e che l’ufficio ha notificato l’avviso con raccomandata spedita il 30/12/2011, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dal citato articolo 12, comma 7, a causa dell’imminenza dello spirare del termine di decadenza dell’azione accertatrice. Ciò posto, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata che ha erroneamente negato che la notifica ante tempus dell’atto impositivo possa ritenersi giustificata allorquando il rispetto del termine comporterebbe la decadenza dell’ufficio dalla potestà impositiva. 2. Con il secondo motivo [«2. Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti»], l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata che non ha considerato le ragioni, ampiamente esposte dall’ufficio nell’avviso di accertamento e nelle difese in giudizio, a causa delle quali non era stato possibile rispettare il termine dilatorio 4 di 6 di sessanta giorni, riconducibili sia alla complessità dell’indagine che al comportamento non collaborativo della società verificata (la quale, per es., aveva chiesto l’accesso agli atti e non si era mai presentata a ritirare i documenti che erano stati messi a sua disposizione). 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., art. 3, L. n. 820/1982 e art. 156 c.p.c. […] in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto valida la notifica dell’avviso in considerazione del fatto che il vizio dedotto (e cioè l’irrituale modalità di congiunzione dei fogli dell’atto) non ne determinava l’inesistenza giuridica ed era stato comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione del ricorso introduttivo, benché l’impugnazione fosse intervenuta quando l’ufficio era già decaduto dal potere impositivo. 4. Con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, c. 5, L. n. 212/2000 e dell’art. 21-septis, l. n. 241/1990 […] in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha erroneamente affermato che, durante la verifica fiscale, il superamento del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede della contribuente non determina la decadenza del fisco dalla potestà accertatrice, e, quindi, non inficia la validità dell’accertamento, per il carattere non perentorio della disposizione. 5. Il primo motivo di ricorso principale non è fondato. 6. Il dictum del giudice tributario di appello è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, 5 di 6 della l. n. 212 del 2000» (Cass. 10/04/2018, n. 8749, in connessione con Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18184, menzionata dalla C.T.R., e con Cass. 30/04/2014, n. 9424; Cass. 09/11/2015, n. 22786; Cass. 16/03/2016, n. 5149 [la quale, in motivazione, richiama Cass. 12/08/2015, n. 16707; Cass. 07/08/2015, n. 16602; Cass. 15/07/2015, n. 14803; Cass. 28/03/2014, n. 7315, citata dalla C.T.R.; Cass. 05/02/2014, n. 2592; 03/02/2014, n. 2279; 03/02/2014, n. 2281; 29/01/2014, n. 1869]; in termini ex plurimis Cass. 25/07/2022, n. 23223; Cass. 23/07/2020, n. 15755). Al riguardo è il caso di sottolineare che l’autosufficiente motivo di ricorso (cfr. pag. 16 del ricorso per cassazione) afferma che la particolare urgenza che giustifica l’emissione ante tempus dell’atto impositivo «è rappresentata dalla evidente impossibilità di rinviare l’emanazione dell’atto, e conseguentemente di rispettare il termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle operazioni, stante l’imminenza dello spirare dei termini di decadenza dell’azione accertatrice». 7. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrenza o meno di specifiche ragioni di urgenza che, secondo la prospettazione dell’ufficio, avrebbero giustificato l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, è quaestio facti, già insindacabilmente esaminata dal giudice di merito, con esito sfavorevole all’Amministrazione finanziaria. E del resto, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso erariale, gli assunti difensivi dell’ufficio non aggiungono alcun elemento obiettivo agli aspetti fattuali (insindacabilmente) esaminati dal giudice tributario di appello. 8. Il ricorso incidentale resta assorbito, trattandosi di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale dell’ufficio che, invece, è stato rigettato (ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 22345/2017). 6 di 6 9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 10. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00, per esborsi, euro 6.000,00, a titolo di compenso, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 08 febbraio 2023.