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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
LE LO, OR
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 829/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Comune di Palestrina - Via Del Tempio, 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8408/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187545712000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187545712000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
il dispositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 20 gennaio 2024 al difensore del sig. Resistente_1 ed all'Agenzia delle Entrate ON (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) il Comune di Palestrina impugna la sentenza n.8408/35/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 22 marzo 2023 e depositata il 21 giugno 2024.
Nel giudizio di prime cure il sig. Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n.0972020.0187545712000 notificata il 16/03/2022 per oggetto la avente per oggetto la TARI degli anni
2014 e 2015 per complessivi €.2.544,83.
Eccepiva il contribuente la decadenza della pretesa, l'omessa notifica degli atti prodromici e l'errore nell'applicazione della tassazione.
Nel giudizio di prime cure non si costituiva il Comune di Palestrina mentre l'ADER si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti riconducibili all'attività dell'Ente impositore.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Sull'unico motivo di eccezione in punto di diritto e cioè la tardività della notifica, la Corte riscontra dagli atti acquisiti al fascicolo processuale la correttezza dei riferimenti temporali che provano la tardività della stessa e, quindi, la nullità della cartella e di conseguenza la fondatezza del ricorso. Peraltro, la mancata costituzione in giudizio degli altri enti pur chiamati a contraddire, da un lato Banca_1 un comportamento processuale di totale remissività, dall'altro non pone l'esigenza di valutare altre ragioni.”.
Il Comune di Palestrina impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità.
In particolare eccepisce l'appellante che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento sono stati notificati a mezzo posta raccomandata in data 21 maggio 2019 e conseguentemente non vi è né decadenza né prescrizione.
A sostegno di quanto dedotto deposita gli avvisi di ricevimento delle raccomandate debitamente sottoscritti dal destinatario.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 17 febbraio 2024. In data 21 febbraio 2024 si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
In data 13 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'ADER ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti la decadenza e la prescrizione.
Conclude con la richiesta dichiarazione di carenza di responsabilità della ADER per l'eventuale decadenza o prescrizione, con vittoria di spese ed onorari.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di appello è stata eccepita l'erroneità della sentenza di prime cure fondata sulla tardività della notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata.
La parte appellante ha dedotto di aver notificato in data 21 maggio 2019 gli avvisi di accertamento relativi alla TARI per le annualità 2014 e 2015 sottostanti la cartella di pagamento a mezzo posta raccomandata.
A sostegno di quanto dedotto l'appellante ha prodotto in giudizio le ricevute di avvenuta consegna debitamente sottoscritti.
Sul punto inoltre bisogna osservare che il sig. Resistente_1 nulla ha replicato.
Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto della parte resistente, questa Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per questa Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
L'ostacolo ermeneutico da superare è fini dell'applicazione al processo tributario del principio di cui all'articolo
115 c.p.c. semmai sarebbe costituito dalla natura non disponibile dell'obbligazione tributaria mentre il principio di non contestazione dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai diritti disponibili, trattandosi di uno effetto tipico e connesso alla possibilità per le parti di disporre del diritto, potendo, al massimo, valere solo come argomento di prova con riferimento ai diritti indisponibili. Tuttavia una eventuale limitazione del principio ai soli diritti disponibili non trova alcun supporto normativo nell'articolo 115 c.p.c., che non prevede alcuna distinzione a un principio a cui dovrebbe riconoscersi portata di carattere generale.
Caratteristica di tale principio e che ovviamente trova applicazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, quindi non è soltanto il convenuto a dover proporre contestazioni specifiche in relazione alle deduzioni attore, ma anche l'attore deve opporre contestazioni specifiche alle affermazioni fattuali della parte convenuta;
medesime considerazioni valgono per l'appello incidentale a parti invertite.
La non contestazione della produzione o delle prove o dei fatti dedotti dall'appellante costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per la Corte che deve pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve, perciò, ritenerlo sussistente.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).
I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici (dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, il sig. Resistente_1 non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento eseguita a mezzo posta raccomandata presso il proprio domicilio con la conseguenza che tali notifiche devono ritenersi correttamente eseguite.
Pertanto, attesa la regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento risultano infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione della pretesa nonché l'asserita illegittima tassazione, eccezione quest'ultima, che andava sollevata impugnando gli avvisi di accertamento.
L'appello è quindi accolto.
La produzione solo nel grado di appello della prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti la cartella di pagamento costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello; compensa le spese del grado.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
LE LO, OR
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 829/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Comune di Palestrina - Via Del Tempio, 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8408/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187545712000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187545712000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
il dispositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 20 gennaio 2024 al difensore del sig. Resistente_1 ed all'Agenzia delle Entrate ON (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) il Comune di Palestrina impugna la sentenza n.8408/35/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 22 marzo 2023 e depositata il 21 giugno 2024.
Nel giudizio di prime cure il sig. Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n.0972020.0187545712000 notificata il 16/03/2022 per oggetto la avente per oggetto la TARI degli anni
2014 e 2015 per complessivi €.2.544,83.
Eccepiva il contribuente la decadenza della pretesa, l'omessa notifica degli atti prodromici e l'errore nell'applicazione della tassazione.
Nel giudizio di prime cure non si costituiva il Comune di Palestrina mentre l'ADER si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti riconducibili all'attività dell'Ente impositore.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Sull'unico motivo di eccezione in punto di diritto e cioè la tardività della notifica, la Corte riscontra dagli atti acquisiti al fascicolo processuale la correttezza dei riferimenti temporali che provano la tardività della stessa e, quindi, la nullità della cartella e di conseguenza la fondatezza del ricorso. Peraltro, la mancata costituzione in giudizio degli altri enti pur chiamati a contraddire, da un lato Banca_1 un comportamento processuale di totale remissività, dall'altro non pone l'esigenza di valutare altre ragioni.”.
Il Comune di Palestrina impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità.
In particolare eccepisce l'appellante che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento sono stati notificati a mezzo posta raccomandata in data 21 maggio 2019 e conseguentemente non vi è né decadenza né prescrizione.
A sostegno di quanto dedotto deposita gli avvisi di ricevimento delle raccomandate debitamente sottoscritti dal destinatario.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 17 febbraio 2024. In data 21 febbraio 2024 si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
In data 13 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'ADER ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti la decadenza e la prescrizione.
Conclude con la richiesta dichiarazione di carenza di responsabilità della ADER per l'eventuale decadenza o prescrizione, con vittoria di spese ed onorari.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di appello è stata eccepita l'erroneità della sentenza di prime cure fondata sulla tardività della notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata.
La parte appellante ha dedotto di aver notificato in data 21 maggio 2019 gli avvisi di accertamento relativi alla TARI per le annualità 2014 e 2015 sottostanti la cartella di pagamento a mezzo posta raccomandata.
A sostegno di quanto dedotto l'appellante ha prodotto in giudizio le ricevute di avvenuta consegna debitamente sottoscritti.
Sul punto inoltre bisogna osservare che il sig. Resistente_1 nulla ha replicato.
Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto della parte resistente, questa Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per questa Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
L'ostacolo ermeneutico da superare è fini dell'applicazione al processo tributario del principio di cui all'articolo
115 c.p.c. semmai sarebbe costituito dalla natura non disponibile dell'obbligazione tributaria mentre il principio di non contestazione dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai diritti disponibili, trattandosi di uno effetto tipico e connesso alla possibilità per le parti di disporre del diritto, potendo, al massimo, valere solo come argomento di prova con riferimento ai diritti indisponibili. Tuttavia una eventuale limitazione del principio ai soli diritti disponibili non trova alcun supporto normativo nell'articolo 115 c.p.c., che non prevede alcuna distinzione a un principio a cui dovrebbe riconoscersi portata di carattere generale.
Caratteristica di tale principio e che ovviamente trova applicazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, quindi non è soltanto il convenuto a dover proporre contestazioni specifiche in relazione alle deduzioni attore, ma anche l'attore deve opporre contestazioni specifiche alle affermazioni fattuali della parte convenuta;
medesime considerazioni valgono per l'appello incidentale a parti invertite.
La non contestazione della produzione o delle prove o dei fatti dedotti dall'appellante costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per la Corte che deve pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve, perciò, ritenerlo sussistente.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).
I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici (dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, il sig. Resistente_1 non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento eseguita a mezzo posta raccomandata presso il proprio domicilio con la conseguenza che tali notifiche devono ritenersi correttamente eseguite.
Pertanto, attesa la regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento risultano infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione della pretesa nonché l'asserita illegittima tassazione, eccezione quest'ultima, che andava sollevata impugnando gli avvisi di accertamento.
L'appello è quindi accolto.
La produzione solo nel grado di appello della prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti la cartella di pagamento costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello; compensa le spese del grado.