Ordinanza cautelare 9 febbraio 2017
Sentenza 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/12/2022, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 02070/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2017, proposto da
CO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Comune di Patu', Comune di Patu' - Responsabile pro tempore Area Tecnica Arch. Luigi Melcarne, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza - ingiunzione di demolizione opere e strutture e rimessione in pristino n. 19/2016 del 17.10.2016, successivamente notificata, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Patù, arch. Luigi Melcarne;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame ER CO impugna l’ordinanza ingiunzione di demolizione n. 19/2016 del 17.10.2016 e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione artt. 7 e 8 L. 241/90 e del principio di partecipazione;
Violazione art. 31 del DPR 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, difetto di motivazione;
Violazione art. 36 del DPR 380/2001 ed eccesso di potere per illogicità ed erronea presupposizione sotto altro profilo;
Violazione art. 37 del DPR 380/2001 e degli artt. 12 e 28 della L. 689/81 e dell’art. 10 bis della L. 241/90.
Il comune di Patù non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza di questa Sezione n. 57/2017 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
La ricorrente depositava memorie difensive e cospicua documentazione, ivi compresa l’attestazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Patù relative alla pendenza di procedimento su istanza di sanatoria relativa alle pratiche 15 e 16 del 2017, nonché attestazione della positiva definizione di ulteriore pratica di sanatoria, mercé il rilascio di concessione in sanatoria n. 1/2018.
All’udienza del 24 novembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero l’impugnato provvedimento non è stato preceduto da rituale comunicazione di preavviso e del conseguente sub procedimento partecipativo, che avrebbe peraltro consentito all’amministrazione di valutare i presupposti per l’adozione dell’atto impugnato alla luce della perdurante pendenza di due istanze di sanatoria, una delle quali già oggetto di richiesta di integrazione documentale, nonché la positiva definizione di una ulteriore istanza di sanatoria, conclusasi con il rilascio della concessione n. 1/2018.
Tale motivo di censura, unitamente all’eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, risulta puntualmente dedotto con il primo motivo di ricorso.
Risulta altresì fondato l’ulteriore motivo di censura con cui si deduce la violazione della normativa in tema di definizione dell’istanza di sanatoria, nonché eccesso di potere per illogicità ed erronea presupposizione, atteso che l’impugnato provvedimento di demolizione è stato adottato in assenza della previa definizione del procedimento sulle istanze di sanatoria, relative al medesimo abuso edilizio.
Il ricorso va dunque accolto.
Ragioni equitative inducono tuttavia il Collegio a dichiarare l’irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO