Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1966, n. 946
Articolo 1
Versione
1 dicembre 1966
Art. 2.
Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocita' cui e' subordinata la concessione del beneficio stesso.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1966
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