Versione
1 dicembre 1966
1 dicembre 1966
Art. 2.
Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocita' cui e' subordinata la concessione del beneficio stesso.
Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocita' cui e' subordinata la concessione del beneficio stesso.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 07/12/1974 n. 301921 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 7 dicembre 1974 · 0.57440513
Codesto Dicastero fa presente che un\'Ambasciata ha chiesto di conoscere quale trattamento tributario spetti alla registrazione del contratto di locazione di un appartamento adibito ad abitazione del proprio console, in quanto l\'lNPS proprietaria immobiliare locata con nota del 3 ottobre 1974, ha segnalato di aver gia\' pagato l\'imposta di registro. Invero, dalla nota dell\'lNPS, si deduce che l\'atto in questione sarebbe stato sottoposto ad aliquota normale dell\'imposta di registro anziche\' a quella agevolata prevista dall\'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 946. Al riguardo questa Direzione generale osserva quanto segue. Il regime tributario a cui vanno sottoposte le …
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