TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/11/2024, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 9412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9412/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. in ROMANIA il 27/12/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente in formalizzato in data 23/05/2024 o, comunque, accertarne l'illegittimità poiché avvenuto in assenza di forma scritta e, quindi, in violazione dell'art. 2 primo, secondo e terzo comma
L.604/66; 2. di conseguenza, ordinare alla , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
sig. (C.F. ) dom.to per la carica in Aversa (CE), alla Controparte_2 C.F._1
Via Nuova Umberto I n. 61 la reintegrazione del sig. nel suo posto di Parte_1
1 lavoro con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di risoluzione del contratto sino all'effettiva riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum;
3. Condannare Altresì la al risarcimento del danno subito, stabilendo CP_1
a tal fine, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto;
3. Ordinare, altresì, alla società convenuta di depositare i cedolini paga da Gennaio 2024 a Maggio 2024; 4. In subordine, qualora dovesse essere dimostrata la comunicazione scritta del licenziamento, condannare la società convenuta ala pagamento del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge. 5. Condannare la CP_1
[... al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ai sensi del DM
55/2014,con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della “ dal 26/01/2023 al 23/05/2024, CP_1 epoca in cui il rapporto si è risolto “verbalmente”;
- che nel periodo de quo, il sig. ha svolto mansioni di “manovale edile” Pt_1
riconducibili al livello I del CCNL di categoria, eseguendo la propria prestazione, consistente nella costruzione di una villa ad uso abitativo, presso il cantiere ubicato in
Porchiano (TR);
- che nel periodo di lavoro indicato, il ricorrente è stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. , il quale gli ha impartito ordini e Controparte_2
direttive, ed è stato colui a cui il ricorrente ha dovuto giustificare eventuali assenze, ritardi nonché la corretta esecuzione del lavoro;
- che l'orario di lavoro osservato è stato il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00; Sabato e Domenica dalle ore 07:00 alle ore
13:00;
- che, inspiegabilmente, a decorrere dal 20/05/2024 al ricorrente non è stata più consentita la ripresa dell'attività lavorativa;
- che, nelle more, il ricorrente stante il perdurare della mancata ripresa a lavoro, nel verificare la propria posizione lavorativa, per il tramite del collocamento, è venuto a conoscenza che in data del 23/05/2024, il datore di lavoro aveva registrato la cessazione del rapporto come “licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, in assenza però di qualsivoglia comunicazione (cfr C2 Storico collocamento);
2 - che, quindi, il contratto de quo è stato risolto all'insaputa del sig. , non avendo Pt_1 ricevuto quest'ultimo una lettera che gli comunicasse l'anzidetto licenziamento;
- che, pertanto, il licenziamento del 23/05/2024 era inefficace ex art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66, poiché intimato in assenza di forma scritta ad substantiam;
- che oltre all'illegittimità sopra richiamata, la “ non aveva corrisposto la CP_1
mensilità di Maggio, delle ferie maturate, permessi nonché TFR né consegnato i cedolini paga a decorrere da Gennaio 2024; che a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della lite.
La società convenuta restava contumace.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono.
È noto che chi impugna un licenziamento, deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l'onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace (come nel caso di specie) e il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetterà poi al datore di lavoro provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quel diritto.
Ciò posto, si osserva preliminarmente che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti è pacifico e risulta per tabulas.
Dagli atti risulta, infatti, che il ricorrente è stato assunto da con contratto di CP_3
lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 26/01/2023 (cfr. cedolini paga, C2 storico ed estratto contributivo, in atti) ed inquadrato al I livello del CCNL “Edilizia Industria”.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il licenziamento comminatogli in data
23/05/2024 per giustificato motivo oggettivo (cfr. C2 storico, in atti), perché mai comunicato al medesimo.
Nello specifico, secondo le deduzioni difensive del ricorrente, costui aveva lavorato come manovale alle dipendenze della resistente dal 26/01/2023 al 23/05/2024, momento a partire dal quale egli non era stato più chiamato a lavorare. Poi, nelle more, il ricorrente stante il perdurare della mancata ripresa a lavoro, nel verificare la propria posizione
3 lavorativa, per il tramite del collocamento, era venuto a conoscenza che in data del
23/05/2024, il datore di lavoro aveva registrato la cessazione del rapporto come
“licenziamento per “giustificato motivo”, in assenza però di qualsivoglia comunicazione scritta.
Ebbene, il licenziamento comminato al ricorrente in data 23.5.2024 per giustificato motivo oggettivo è privo della forma scritta.
Ed infatti, tale sanzione risulta solo dal C2 storico.
Deve ritenersi allora provata la circostanza che il rapporto di lavoro è cessato di fatto necessariamente per precisa volontà del datore di lavoro manifestata, tuttavia, senza la forma scritta "ad substantiam".
A questo punto, non appare superfluo al Tribunale osservare che, nell'ipotesi in cui sia pacifico tra le parti il fatto dell'estinzione del rapporto di lavoro a seguito di un licenziamento, controvertendosi solo del quomodo della forma del licenziamento, è il datore di lavoro che deve dimostrare i requisiti di forma e di efficacia del licenziamento
(cfr. Cass. n. 5061 del 2016; Cass. n. 3822 del 2019).
Si deve, quindi, ricordare la distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro in tema di licenziamento orale, come regolamentata dalle ultime decisioni della
Suprema Corte ( v., in particolare, sent. n. 3822 del 08/02/2019), secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa….”.
Nella fattispecie, appare palese il comportamento concludente della datrice di lavoro, risultante dalla dicitura riportata nel C2 storico, laddove è indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Parte convenuta, che avrebbe dovuto fornire la prova di avere intimato il licenziamento in forma scritta, non si è costituita cosicchè deve essere applicata la disciplina di tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 (trattandosi di assunzione a tempo indeterminato avvenuta successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto) secondo cui in ipotesi di licenziamento orale il giudice “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e
4 l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, in misura non inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” e secondo cui il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi.
In conclusione, dalle risultanze istruttorie e processuali è emerso che il licenziamento è stato intimato senza il rispetto della forma scritta in data 23.5.2024: da ciò consegue che il ricorrente ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del 23.5.2024 sino a quello dell'effettivo ripristino del rapporto. In ogni caso, il complessivo importo non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Quanto alle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità PI (risultanti dall'estratto contributivo) ed, in generale, le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, le stesse “non possono essere detratte, a titolo di aliunde perceptum, da quanto dovuto in seguito all'accertamento del rapporto di lavoro o della persistenza di esso per la loro natura previdenziale, che in caso di non debenza dà luogo a indebito previdenziale CP_ ripetibile, nei limiti di legge, dall' (v. Cass. n. 9724\2017, Cass. N. 14135\2018, Cass.
n. 22428\2021 ), sia in considerazione della natura retributiva e non risarcitoria di quanto dovuto” (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n.29091\19, n. 16793\20,
n.16792\20, richiamate da Cass. 22428\2021).
In ragione, poi, dell'accertamento della giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro, non è dovuto al ricorrente il TFR, invero richiesto dall'istante solo in via subordinata rispetto alla domanda di reintegra.
Alla società, inoltre, va ordinato di consegnare al ricorrente le buste paga relative al periodo da Gennaio 2024 a Maggio 2024.
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattese, così decide:
a) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente senza il rispetto della forma scritta e, per l'effetto, condanna la società alla reintegrazione del CP_1 lavoratore nel precedente posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente, come per legge;
b) ordina alla società convenuta contumace di consegnare al ricorrente le buste paga relative ai mesi da Gennaio 2024 a Maggio 2024;
c) condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi.
Si comunichi
Aversa, 22.11.2024
Il Giudice
Fabiana Colameo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9412/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. in ROMANIA il 27/12/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente in formalizzato in data 23/05/2024 o, comunque, accertarne l'illegittimità poiché avvenuto in assenza di forma scritta e, quindi, in violazione dell'art. 2 primo, secondo e terzo comma
L.604/66; 2. di conseguenza, ordinare alla , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
sig. (C.F. ) dom.to per la carica in Aversa (CE), alla Controparte_2 C.F._1
Via Nuova Umberto I n. 61 la reintegrazione del sig. nel suo posto di Parte_1
1 lavoro con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di risoluzione del contratto sino all'effettiva riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum;
3. Condannare Altresì la al risarcimento del danno subito, stabilendo CP_1
a tal fine, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto;
3. Ordinare, altresì, alla società convenuta di depositare i cedolini paga da Gennaio 2024 a Maggio 2024; 4. In subordine, qualora dovesse essere dimostrata la comunicazione scritta del licenziamento, condannare la società convenuta ala pagamento del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge. 5. Condannare la CP_1
[... al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ai sensi del DM
55/2014,con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della “ dal 26/01/2023 al 23/05/2024, CP_1 epoca in cui il rapporto si è risolto “verbalmente”;
- che nel periodo de quo, il sig. ha svolto mansioni di “manovale edile” Pt_1
riconducibili al livello I del CCNL di categoria, eseguendo la propria prestazione, consistente nella costruzione di una villa ad uso abitativo, presso il cantiere ubicato in
Porchiano (TR);
- che nel periodo di lavoro indicato, il ricorrente è stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. , il quale gli ha impartito ordini e Controparte_2
direttive, ed è stato colui a cui il ricorrente ha dovuto giustificare eventuali assenze, ritardi nonché la corretta esecuzione del lavoro;
- che l'orario di lavoro osservato è stato il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00; Sabato e Domenica dalle ore 07:00 alle ore
13:00;
- che, inspiegabilmente, a decorrere dal 20/05/2024 al ricorrente non è stata più consentita la ripresa dell'attività lavorativa;
- che, nelle more, il ricorrente stante il perdurare della mancata ripresa a lavoro, nel verificare la propria posizione lavorativa, per il tramite del collocamento, è venuto a conoscenza che in data del 23/05/2024, il datore di lavoro aveva registrato la cessazione del rapporto come “licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, in assenza però di qualsivoglia comunicazione (cfr C2 Storico collocamento);
2 - che, quindi, il contratto de quo è stato risolto all'insaputa del sig. , non avendo Pt_1 ricevuto quest'ultimo una lettera che gli comunicasse l'anzidetto licenziamento;
- che, pertanto, il licenziamento del 23/05/2024 era inefficace ex art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66, poiché intimato in assenza di forma scritta ad substantiam;
- che oltre all'illegittimità sopra richiamata, la “ non aveva corrisposto la CP_1
mensilità di Maggio, delle ferie maturate, permessi nonché TFR né consegnato i cedolini paga a decorrere da Gennaio 2024; che a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della lite.
La società convenuta restava contumace.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono.
È noto che chi impugna un licenziamento, deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l'onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace (come nel caso di specie) e il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetterà poi al datore di lavoro provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quel diritto.
Ciò posto, si osserva preliminarmente che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti è pacifico e risulta per tabulas.
Dagli atti risulta, infatti, che il ricorrente è stato assunto da con contratto di CP_3
lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 26/01/2023 (cfr. cedolini paga, C2 storico ed estratto contributivo, in atti) ed inquadrato al I livello del CCNL “Edilizia Industria”.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il licenziamento comminatogli in data
23/05/2024 per giustificato motivo oggettivo (cfr. C2 storico, in atti), perché mai comunicato al medesimo.
Nello specifico, secondo le deduzioni difensive del ricorrente, costui aveva lavorato come manovale alle dipendenze della resistente dal 26/01/2023 al 23/05/2024, momento a partire dal quale egli non era stato più chiamato a lavorare. Poi, nelle more, il ricorrente stante il perdurare della mancata ripresa a lavoro, nel verificare la propria posizione
3 lavorativa, per il tramite del collocamento, era venuto a conoscenza che in data del
23/05/2024, il datore di lavoro aveva registrato la cessazione del rapporto come
“licenziamento per “giustificato motivo”, in assenza però di qualsivoglia comunicazione scritta.
Ebbene, il licenziamento comminato al ricorrente in data 23.5.2024 per giustificato motivo oggettivo è privo della forma scritta.
Ed infatti, tale sanzione risulta solo dal C2 storico.
Deve ritenersi allora provata la circostanza che il rapporto di lavoro è cessato di fatto necessariamente per precisa volontà del datore di lavoro manifestata, tuttavia, senza la forma scritta "ad substantiam".
A questo punto, non appare superfluo al Tribunale osservare che, nell'ipotesi in cui sia pacifico tra le parti il fatto dell'estinzione del rapporto di lavoro a seguito di un licenziamento, controvertendosi solo del quomodo della forma del licenziamento, è il datore di lavoro che deve dimostrare i requisiti di forma e di efficacia del licenziamento
(cfr. Cass. n. 5061 del 2016; Cass. n. 3822 del 2019).
Si deve, quindi, ricordare la distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro in tema di licenziamento orale, come regolamentata dalle ultime decisioni della
Suprema Corte ( v., in particolare, sent. n. 3822 del 08/02/2019), secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa….”.
Nella fattispecie, appare palese il comportamento concludente della datrice di lavoro, risultante dalla dicitura riportata nel C2 storico, laddove è indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Parte convenuta, che avrebbe dovuto fornire la prova di avere intimato il licenziamento in forma scritta, non si è costituita cosicchè deve essere applicata la disciplina di tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 (trattandosi di assunzione a tempo indeterminato avvenuta successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto) secondo cui in ipotesi di licenziamento orale il giudice “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e
4 l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, in misura non inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” e secondo cui il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi.
In conclusione, dalle risultanze istruttorie e processuali è emerso che il licenziamento è stato intimato senza il rispetto della forma scritta in data 23.5.2024: da ciò consegue che il ricorrente ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del 23.5.2024 sino a quello dell'effettivo ripristino del rapporto. In ogni caso, il complessivo importo non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Quanto alle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità PI (risultanti dall'estratto contributivo) ed, in generale, le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, le stesse “non possono essere detratte, a titolo di aliunde perceptum, da quanto dovuto in seguito all'accertamento del rapporto di lavoro o della persistenza di esso per la loro natura previdenziale, che in caso di non debenza dà luogo a indebito previdenziale CP_ ripetibile, nei limiti di legge, dall' (v. Cass. n. 9724\2017, Cass. N. 14135\2018, Cass.
n. 22428\2021 ), sia in considerazione della natura retributiva e non risarcitoria di quanto dovuto” (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n.29091\19, n. 16793\20,
n.16792\20, richiamate da Cass. 22428\2021).
In ragione, poi, dell'accertamento della giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro, non è dovuto al ricorrente il TFR, invero richiesto dall'istante solo in via subordinata rispetto alla domanda di reintegra.
Alla società, inoltre, va ordinato di consegnare al ricorrente le buste paga relative al periodo da Gennaio 2024 a Maggio 2024.
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattese, così decide:
a) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente senza il rispetto della forma scritta e, per l'effetto, condanna la società alla reintegrazione del CP_1 lavoratore nel precedente posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente, come per legge;
b) ordina alla società convenuta contumace di consegnare al ricorrente le buste paga relative ai mesi da Gennaio 2024 a Maggio 2024;
c) condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi.
Si comunichi
Aversa, 22.11.2024
Il Giudice
Fabiana Colameo
6