Articolo 4 della Legge 20 aprile 1952, n. 423
Articolo 3
Versione
24 maggio 1952
Art. 4.
Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1950-51 sono portate in aumento nell'esercizio successivo.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 24 maggio 1952