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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2629/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14643/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 505413325929 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2804/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso avviso di pagamento n. 505413/325929 del 03/06/2025, relativo al mancato pagamento TARI acconto 2025 per l'importo complessivo di € 378,00 notificata in data sconosciuta, ha proposto ricorso in data 31.07.2025, depositandolo in data 31.07.2025 avente n. di R.G. 14643/2025, eccependo:
– la assenza di proprietà o detenzione dell'immobile contestato;
– carenza di legittimazione passiva in quanto il ricorrente non era soggetto passivo della TARI;
– la mancanza di verifica della titolarità da parte dell'Ente.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce il Comune di Napoli che preliminarmente premette che l'atto impugnato
è un mero avviso bonario, che ha il solo scopo di rammentare al contribuente la scadenza Tari, che deve essere autoliquidato correttamente, al fine di evitare successivi atti di accertamento. Eccepisce il mancato invio di comunicazioni, seppure tardive, di cessazione del possesso del bene, o comunque la fine della detenzione del bene.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ed anche le relative ricevute pec risultano depositate in formato .eml. ç'avviso di pagamento è datato
3.06.2025 ed il ricorso è stato proposto in data 31.07.2025 e pertanto entro il termine di 60 giorni dalla data dell'atto. Sconosciuta la data di notifica. Quanto al merito si osserva che parte ricorrente non ha depositato in atti la denuncia di cessazione inviata al Comune di Napoli. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza
24577/2015, è intervenuta sulla denuncia di cessazione dell'occupazione e/o detenzione di superfici immobiliari ai fini Tari. La Suprema Corte, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale precedente, ha cristallizzato un principio in favore anche dei soggetti che abbiano anche tardivamente presentato la denuncia di cessazione o che non l'abbiano presentata affatto onde poter fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta. L'art. 70 del D.lgs. 507/1993 disciplina l'obbligo di denuncia gravante sui legittimati passivi della
Tari, al momento dell'inizio, della variazione e della cessazione dell'occupazione e/o detenzione. Gli effetti della denuncia di inizio occupazione sono ultrattivi rispetto all'annualità di afferenza qualora restino invariate le condizioni di tassabilità. L'intervento di variazioni, invece, comporta il dovere del contribuente di denunciarle qualora comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo (comma 2, art. 70, D.lgs. 507/1993). L'evento di variazione più significativo, meritevole di denuncia, consiste nella cessazione dell'occupazione. L'art. 64, comma 3, D.lgs. 507/1993, regola le ricadute di quest'ultima denuncia sul tributo che non è più dovuto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. Dubbi sovvengono sulla natura della dichiarazione di cessazione, ovvero se essa abbia una insostituibile valenza probatoria o assurga ad elemento costitutivo esentativo. Secondo un orientamento giurisprudenziale relativamente recente (Cass.
Ord. n. 24577/2015). «In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, dal D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, l'art. 64, comma 4, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora:
a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2, del D.Lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;
b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico».
Il riportato orientamento della Corte si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 13296/2013, con la quale il massimo consesso ha cristallizzato un principio in favore anche dei soggetti che non abbiano tempestivamente presentato denuncia di cessazione o che non l'abbiano presentata affatto. I giudici di legittimità ritengono, in tali casi, sia consentito al contribuente che abbia omesso di presentare la tempestiva denuncia di cessazione di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore. In entrambi i casi l'esonero dal tributo ha effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione e non già dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva, ferma rimanendo la debenza della tassa per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l'applicabilità del sopra citato art. 64, comma 3, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva, l'esenzione parziale dal pagamento del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa. Il principio è stato di recente condiviso dalla giurisprudenza di merito (CTR Sicilia, sent. n. 1084 depositata il 20.02.2020) che ha respinto il ricorso del contribuente confermando la validità dell'impugnata ingiunzione di pagamento in quanto, nel caso di specie, il contribuente non aveva provveduto né alla denuncia tardiva di cessazione dell'occupazione né tanto meno la tassa era stata pagata dal soggetto subentrante. In sostanza, la dichiarazione di cessazione costituisce il documento necessario affinché il contribuente possa avere diritto all'abbuono del tributo, in quanto è solo attraverso tale atto che l'Amministrazione può conoscere di ogni variazione che riguardi le superfici immobiliari e pretendere la tassa dal soggetto legittimato in variazione negativa rispetto la prima dichiarazione. Si rende necessario che il contribuente, anche tardivamente, denunci la cessazione dell'occupazione e/o detenzione, per fornire, in sede amministrativa o contenziosa, la prova incontrovertibile di non dover pagare il tributo. Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 50 (euro cinquanta / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
AL IL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14643/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 505413325929 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2804/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso avviso di pagamento n. 505413/325929 del 03/06/2025, relativo al mancato pagamento TARI acconto 2025 per l'importo complessivo di € 378,00 notificata in data sconosciuta, ha proposto ricorso in data 31.07.2025, depositandolo in data 31.07.2025 avente n. di R.G. 14643/2025, eccependo:
– la assenza di proprietà o detenzione dell'immobile contestato;
– carenza di legittimazione passiva in quanto il ricorrente non era soggetto passivo della TARI;
– la mancanza di verifica della titolarità da parte dell'Ente.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce il Comune di Napoli che preliminarmente premette che l'atto impugnato
è un mero avviso bonario, che ha il solo scopo di rammentare al contribuente la scadenza Tari, che deve essere autoliquidato correttamente, al fine di evitare successivi atti di accertamento. Eccepisce il mancato invio di comunicazioni, seppure tardive, di cessazione del possesso del bene, o comunque la fine della detenzione del bene.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ed anche le relative ricevute pec risultano depositate in formato .eml. ç'avviso di pagamento è datato
3.06.2025 ed il ricorso è stato proposto in data 31.07.2025 e pertanto entro il termine di 60 giorni dalla data dell'atto. Sconosciuta la data di notifica. Quanto al merito si osserva che parte ricorrente non ha depositato in atti la denuncia di cessazione inviata al Comune di Napoli. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza
24577/2015, è intervenuta sulla denuncia di cessazione dell'occupazione e/o detenzione di superfici immobiliari ai fini Tari. La Suprema Corte, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale precedente, ha cristallizzato un principio in favore anche dei soggetti che abbiano anche tardivamente presentato la denuncia di cessazione o che non l'abbiano presentata affatto onde poter fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta. L'art. 70 del D.lgs. 507/1993 disciplina l'obbligo di denuncia gravante sui legittimati passivi della
Tari, al momento dell'inizio, della variazione e della cessazione dell'occupazione e/o detenzione. Gli effetti della denuncia di inizio occupazione sono ultrattivi rispetto all'annualità di afferenza qualora restino invariate le condizioni di tassabilità. L'intervento di variazioni, invece, comporta il dovere del contribuente di denunciarle qualora comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo (comma 2, art. 70, D.lgs. 507/1993). L'evento di variazione più significativo, meritevole di denuncia, consiste nella cessazione dell'occupazione. L'art. 64, comma 3, D.lgs. 507/1993, regola le ricadute di quest'ultima denuncia sul tributo che non è più dovuto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. Dubbi sovvengono sulla natura della dichiarazione di cessazione, ovvero se essa abbia una insostituibile valenza probatoria o assurga ad elemento costitutivo esentativo. Secondo un orientamento giurisprudenziale relativamente recente (Cass.
Ord. n. 24577/2015). «In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, dal D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, l'art. 64, comma 4, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora:
a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2, del D.Lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;
b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico».
Il riportato orientamento della Corte si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 13296/2013, con la quale il massimo consesso ha cristallizzato un principio in favore anche dei soggetti che non abbiano tempestivamente presentato denuncia di cessazione o che non l'abbiano presentata affatto. I giudici di legittimità ritengono, in tali casi, sia consentito al contribuente che abbia omesso di presentare la tempestiva denuncia di cessazione di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore. In entrambi i casi l'esonero dal tributo ha effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione e non già dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva, ferma rimanendo la debenza della tassa per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l'applicabilità del sopra citato art. 64, comma 3, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva, l'esenzione parziale dal pagamento del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa. Il principio è stato di recente condiviso dalla giurisprudenza di merito (CTR Sicilia, sent. n. 1084 depositata il 20.02.2020) che ha respinto il ricorso del contribuente confermando la validità dell'impugnata ingiunzione di pagamento in quanto, nel caso di specie, il contribuente non aveva provveduto né alla denuncia tardiva di cessazione dell'occupazione né tanto meno la tassa era stata pagata dal soggetto subentrante. In sostanza, la dichiarazione di cessazione costituisce il documento necessario affinché il contribuente possa avere diritto all'abbuono del tributo, in quanto è solo attraverso tale atto che l'Amministrazione può conoscere di ogni variazione che riguardi le superfici immobiliari e pretendere la tassa dal soggetto legittimato in variazione negativa rispetto la prima dichiarazione. Si rende necessario che il contribuente, anche tardivamente, denunci la cessazione dell'occupazione e/o detenzione, per fornire, in sede amministrativa o contenziosa, la prova incontrovertibile di non dover pagare il tributo. Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 50 (euro cinquanta / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
AL IL