Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 801/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 801/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del giorno
15.4.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. Concetta BOSURGI ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale della medesima in Messina (Via dei Verdi, 85); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore; p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Fabio PETRANTONI e Giuseppina DI BELLA del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei medesimi in Messina (via I Settembre, 37); pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLATA
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria (art. 2901 C.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti:
“… a) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, meglio indicata in epigrafe, per i motivi di cui infra;
b) Nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata, dichiarando
c) condannare l'appellata alla refusione delle spese e dei compensi di entrambi i giudizi, oltre oneri accessori …”.
Per parte appellata:
“… 1) Rigettare l'appello proposto dai Sigg. e così confermando la sentenza Parte_1 Parte_3 gravata resa dal Tribunale di Messina;
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2022 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questa Corte l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, riproponendo le
[...] domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Messina in persona del G.O.A. con sentenza n. 1195 emessa in data 4.7.2022 nel procedimento già iscritto al n. 390/2019 RGAC.
*
Occorre preliminarmente osservare che:
con atto di citazione notificato il 25.1.2019, la ha evocato in giudizio Controparte_1
e per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 Parte_1 Parte_2
C.C. l'atto di donazione stipulato in data 15.4.2014 dal Notaio di Mascali, rep. 26725 e Per_1 trascritto il 16.4.2014 (Reg. Gen. 8734 e Reg. Part. 6685) con il quale il convenuto veva Pt_1 donato alla propria madre una parte del proprio patrimonio immobiliare.
A sostegno dell'azione, la società attrice riferiva di essere creditrice dell' della somma Pt_1 di € 317.025,83, oltre interessi dal 1.7.2017 e spese di procedura monitoria, portata dal decreto ingiuntivo n. 23 emesso dal Tribunale di Messina il 3.1.2018, opposto dal debitore beneficiando del gratuito patrocinio.
Il credito reclamato dalla deducente traeva origine dall'esecuzione dei lavori di bonifica e realizzazione di impianti agricoli in un terreno sito in Chiaromonte Gulfi (RG) c. da , Parte_4 venduto all' dall' con patto di riservato dominio e finanziato dalla Regione Sicilia Pt_1 CP_2 con D.D.S n. 4542 del 9.10.2013, accogliendo il progetto presentato dallo stesso nella Pt_1 misura di € 797.316,75 e versandone anticipatamente, in data 3.1.2014, il 50% pari ad € 398.658,43.
In via subordinata, l'attrice chiedeva la declaratoria di nullità o, comunque, di inefficacia dell'atto di donazione, in quanto affetto da simulazione assoluta, perché finalizzato unicamente a segretare il patrimonio del convenuto.
Si costituivano in giudizio l' e la (madre del prefato), contestando il credito Pt_1 Pt_2 reclamato con il d.i. di cui sopra, opposto dall' e rilevando l'insussistenza dei requisiti Pt_1 di cui all'art. 2901 C.C., per essere residuato in capo all' un consistente immobile al fg. Pt_1
3, p.lle 556, 557, 559. Nulla rilevavano i convenuti sulla domanda subordinata di simulazione assoluta.
Con sentenza n. 1195 pubblicata il 4.7.2022, corretta in data 13.10.2022, il Tribunale disponeva come di seguito: “… Accoglie la domanda revocatoria dell' e per l'effetto Controparte_1 Controparte_1 dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di donazione in Notar di Mascali, del 15.04.2014 rep. Per_1 26725 e trascritto il 16.04.2014; Condanna i convenuti in solido a pagare alla attrice le spese di lite liquidate in € 20.275,00, (€ 3.375,00 per fase di studio, € 2.200,00 per fase introduttiva, € 9.000,00 per fase di trattazione, € 5.700,00 per fase decisoria) oltre spese generali, c.p.a. ed iva …”.
*
Le parti appellanti, che avevano chiesto in primo grado (quali convenute) il rigetto della domanda attorea, lamentavano che erroneamente l'impugnata sentenza aveva disatteso le proprie domande e difese, e ciò in specie:
1. quanto alla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria:
1.1. omettendo di considerare che, in caso di credito litigioso, quale quello di specie, le
SS.UU. della Suprema Corte (n. 9440/2004) richiedono che la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria impone comunque in punto d'an debeatur un qualche accertamento, ancorché “incidenter tantum”, circa il relativo fondamento, costituendo tale posizione creditoria il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria. Ai fini di tale accertamento, il Tribunale di prime cure avrebbe dovuto tenere in debita considerazione che, allo stato, la controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito (opposizione al decreto ingiuntivo) era stata ritenuta manifestamente fondata nel merito, in quanto, con il provvedimento del 29.3.2019, il Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proprio per mancanza “[…]del fumus boni iuris della pretesa azionata con il procedimento di ingiunzione, con la seguente motivazione:
“avuto riguardo alle risultanze dell'elaborato peritale di parte, alle fatture allegate dall'opponente ed alla genericità della fattura allegata da parte opposta in punto di indicazione dei lavori effettivamente eseguiti e corrispettivo per ciascuno di essi, l'opposizione proposta vale a scalfire allo stato il fumus boni iuris della pretesa azionata con il ricorso monitorio, richiedendo l'accertamento dell'eventuale credito un adeguato approfondimento istruttorio …”;
1.2. la società attrice, odierna appellata, non vantava in realtà e a ben vedere alcun credito nei confronti dell' er: Pt_1
1.2.1. assenza di preventiva comunicazione della fattura posta a fondamento del monitorio e di diffida al pagamento ai sensi dell'art. 1219 C.C.; per di più, la fattura oggetto del credito dedotto in giudizio, in mancanza della produzione di un contratto che provasse il rapporto sottostante tra le parti, rappresentava l'unico documento su cui si fondava la pretesa creditoria avversaria;
1.2.2. insussistenza dell'an debeatur della pretesa: la maggior parte delle opere elencate nella fattura avversaria n. 10/2017 su cui si fondava il decreto ingiuntivo n. 23/2018, non erano state eseguite dalla società convenuta. La società , infatti, aveva provveduto esclusivamente alla recinzione del CP_1 fondo sito in Chiaramonte Gulfi, C.da , nonché alla esecuzione, in Parte_4 detto fondo, di alcuni lavori inerenti alla realizzazione dell'uliveto da mensa. E per tali opere, ultimate nel maggio 2015, l' aveva asseritamente Pt_1 regolarmente saldato il corrispettivo dovuto. Peraltro, la società Immobiliare EDILSOLE non avrebbe potuto realizzare le numerose opere elencate nella fattura n. 10/2017, posto che, come si evincerebbe dalla visura camerale allegata, essa non aveva mai avuto manodopera alle proprie dipendenze, né era titolare di posizioni INPS e, peraltro, risultava inattiva da tempo;
1.2.3. invalidità ed inconducenza della documentazione fondante l'emissione del decreto ingiuntivo, per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito: da una mera lettura della citata fattura n. 10/2017, risulterebbe l'impossibilità d'individuare i lavori di cui controparte reclamava il pagamento asserendosi creditrice.
Peraltro, era veramente anomalo che vi fosse un'unica fattura per gli svariati lavori asseritamente compiuti da controparte e che, in relazione al rapporto in oggetto, non vi fosse traccia di un contratto, di una verifica intermedia, di uno stato di avanzamento, di un qualsiasi collaudo.
Altrettanto inidonea era la comunicazione d'inizio lavori presentata dall' Pt_1 al n data 6.1.2013. Controparte_3
Dunque, a fronte di tali lacune e incongruenze, il Tribunale di prime cure non aveva compiuto alcuno degli accertamenti che, sia pure incidenter tantum, avrebbe dovuto compiere al fine di valutare la sussistenza del primo presupposto richiesto dall'art. 2901 C.C.;
ed ancora:
1.3. con riferimento al presupposto, soggettivo, dell'azione revocatoria ordinaria, della scientia damni del debitore: alla data del 15.4.2014, in cui era stato stipulato il rogito notarile (atto di donazione),
l' veva provveduto a saldare i lavori effettuati dalla stessa sia immediatamente Pt_1 prima di tale data, come dalle fatture nn. 1/14 del 3.3.2014 e n. 2/14 del 2.4.2014, che successivamente a tale data e fino a tutto al 19.5.2015, come dalle fatture n. 3/14 del
2.5.2014, n. 4/14 dell'8.6.2014, n. 5/14 del 2.7.2014, n. 6/14 del 21.7.2014, n. 7/14 del 21.10.2014, n. 8/14 del 12.11.2014, n. 1/15 del 13.3.2015, n. 2/15 del 20.4.2015, e n.
3/15 del 19.5.2015. Pertanto, diversamente da quanto asserito dal Tribunale con la sentenza impugnata, dalla circostanza che “la fattura riportante la data più antica è risalente al 3.3.2014 mentre la donazione è avvenuta il 15.4.2014”, non potrebbe certamente discendere il fatto che il credito verso la società attrice fosse sorto prima della donazione, né tantomeno il fatto che l' alla data della donazione, fosse a conoscenza di Pt_1 qualsivoglia pregiudizio che l'atto avrebbe potuto recare in danno della società
; Controparte_1
1.4. con riferimento all'ulteriore presupposto, oggettivo, dell'eventus damni: anche dopo la donazione alla era residuato in capo al medesimo Parte_2
l'immobile di più cospicuo valore, ossia il capannone industriale sito nel Pt_1
Comune di Sant'Alessio, identificato al Catasto al foglio 3, particelle 556, 557 e 559, che, come risulterebbe dalle stesse visure ipotecarie allegate dalla società attrice, non sarebbe stato sottoposto ad alcun evento pregiudizievole;
2. in punto di gravame delle spese processuali: dall'accoglimento auspicato del presente appello con seguente rigetto delle domande della società appellata, dovrebbe derivare l'ulteriore condanna della stessa, alla rifusione in favore delle odierne appellanti delle spese d'entrambi i gradi di giudizio;
e concludevano chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, previo accoglimento dell'inibitoria azionata, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dall'appellata in primo grado, con condanna di questa alla restituzione delle somme riscosse in virtù di detta sentenza, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 27.3.2023 e deducendo ex adverso:
sub 1.1. e sub 1.2., che il motivo di gravame appariva inammissibile;
ed invero:
- che l'accertamento incidentale invocato (ed asseritamente pretermesso) dovesse estendersi alla verifica di fondatezza del credito ed approdare ad un giudizio sulla sua esistenza o meno, così sovrapponendosi, ma senza autorità di giudicato, al giudizio di opposizione pendente era assunto confliggente con la stessa littera dell'art. 2901 C.C.;
- quanto disputato circa la sussistenza ed entità del credito vantato dall'odierna appellata era questione da risolversi nella sede a ciò deputata;
sub 1.3., in merito alla scientia damni, che: la circostanza che alla data della donazione (15.4.2014) non poteva dirsi sorta alcuna posizione creditoria in favore di a conoscenza dell' era priva di Controparte_1 Parte_1 pregio giuridico e fattuale:
”… in quanto “ai fini della sussistenza e della posteriorità dell'atto dispositivo, è sufficiente che il rapporto obbligatorio esista già al momento dell'atto; non occorre cioè che il credito sia già interamente maturato, essendo sufficiente che il rapporto da cui deriva (o deriverà) il credito sia già sussistente, sicché il debitore è consapevole che l'atto o il fatto costitutivo del rapporto obbligatorio sia idoneo ad esporlo ad una futura aggressione da parte del creditore insoddisfatto”… È anche priva di fondamento in fatto, atteso che la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca ai creditori è in re ipsa, trattandosi di atto di donazione con il quale il debitore si è spogliato della parte più rilevante del proprio patrimonio, donandolo alla madre pochi mesi dopo l'incasso dell'aiuto pubblico;
ciò mostra con evidenza l'intento di segregare il proprio patrimonio ponendolo al riparo dalle prevedibili azioni dei creditori e, dunque, non vi è dubbio che l' fosse del tutto consapevole che tale atto Pt_1 dispositivo avrebbe pregiudicato i creditori e che, anzi, esso fosse volto proprio a tale scopo …”;
sub 1.4., con riferimento al requisito dell'eventus damni:
è infondata la censura della sentenza per non avere ritenuto che nel patrimonio residuato in capo all' dopo la donazione, sarebbe compreso il cespite di più cospicuo valore, fg. 36, Pt_1
p.lle 556, 557 e 559,
“posto che, come risulta dalle visure ipotecarie allegate all'atto di citazione, e come puntualmente rilevato nella sentenza gravata, i beni residuati in capo all' ono costituiti in massima parte da terreni e il fabbricato, fg. 3, Pt_1 p.lla 556, risulta gravato da ipoteca e ciò senza trascurare che il cospicuo valore affermato non ha alcun riscontro negli atti di causa”.
È dunque correttamente accertato anche il requisito dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901
C.C., ancor più nel caso in esame in cui l'appellante è sostanzialmente privo di redditi, avendo fatto ricorso al patrocinio a spese dello stato per coltivare l'opposizione a d.i., ma non anche nel presente giudizio nel quale, evidentemente, non ha ritenuto opportuno palesare la sua condizione economica;
sub 2., che: il mero riferimento all'entità del capitale sociale della s.a.s. sarebbe del tutto irrilevante, non costituendo indice utile ai fini della valutazione della sua solvibilità, ancor più nel caso in esame, essendo la società patrimonializzata e fermo restando che nulla deducevano gli appellanti sulla solvibilità del socio accomandatario;
nonché spiegava, reiterandola in via subordinata, la domanda volta alla declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di donazione, con il lamentare l'evidenza assenza di una reale volontà di alienare l'immobile donato, il cui trasferimento aveva come unico scopo quello di segregare la parte più rilevante, sotto il profilo economico, del proprio patrimonio;
in merito, l'appellata società deduceva come non potesse sfuggire la singolarità della donazione fatta dal figlio alla madre, così garantendo comunque in via successoria il rientro dei beni donati ma che, di fatto, erano rimasti nella piena disponibilità dell' avendo costui continuato Pt_1 ad abitare nell'immobile di via Lacco n. 22 ed ivi mantenendo la sede della sua ditta (Naturagrò del Dott. come emergente anche dall'indicazione contenuta in calce alla Parte_1 fattura in cui l' indicato come responsabile del trattamento dei dati personali, risultava Pt_1 risiedere ivi;
e concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
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Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 21.4.2023 a quella del 5.5.2023 (in seguito all'ordinanza del 20.2.2023 con cui veniva rigettata l'istanza d'inibitoria e si dava atto dell'insussistenza dei presupposti per la pronuncia d'ordinanza ex art. 348 bis C.P.C.), la Corte rimetteva le parti per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 15.4.2024. Alla suddetta udienza, la Corte, dato atto dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati dal citato provvedimento – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa d'entrambe le parti costituite, rispettivamente, nelle date del 5 e dell'11.4.2024, visti i fogli di precisazione delle conclusioni, in cui erano stati rassegnati i rispettivi petita, con ordinanza del 18.4.2024 assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 C.P.C. per l'eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza all'8.7.2024).
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: entrambe le parti s'avvalevano delle facoltà di cui all'art. 190 C.P.C. (con atti depositati in modalità telematica rispettivamente: nelle date del 17.6.2024 e del 08.7.2024, la difesa dell'appellante; in data 17.6.2024, quella dell'appellata) insistendo nelle già spiegate deduzioni e difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso. I motivi di gravame sub 1.1. e sub 1.2., che possono esaminarsi congiuntamente poiché evidentemente connessi, infatti, sono infondati.
Le doglianze in argomento di e poggiano sulla presunta Parte_1 Parte_2 inesistenza del diritto di credito nei confronti dei prefati della società odierna resistente, il cui accertamento è però oggetto di un giudizio ancora pendente tra le medesime parti (che non impone, per consolidata giurisprudenza, la sospensione del giudizio vertente l'actio pauliana da esso sottesa). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, in subiecta materia
(così la Sez. III, ordinanza n. 28141 del 6/10/2023) è noto – come peraltro già rettamente avvisato dal primo Giudice – che:
«… In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali …»;
con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che, ripetesi, non persegue fini restitutori (ex ultimis Cass. n. 4212/2020), sempre che l'esistenza del credito contestato non si riveli prima facie pretestuosa (ex ultimis Cass. 15275/2023; 2777/2019).
Del tutto condivisibili risultano, ad avviso di questa Corte, le argomentazioni in forza delle quali il primo decidente ha respinto le tesi, oggi riproposte in parte sub 1.1. ed ulteriormente sub 1.3.:
- della pretestuosità della pretesa creditoria (quale prima facie asseritamente già delibata in senso favorevole agli opponenti in sede di cognizione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che è stata negata);
- della posteriorità dell'insorgenza del preteso credito rispetto alla stipula dell'atto di donazione, sostenuta dai convenuti in prime cure e reiterata in questa sede.
Quanto al primo profilo, infatti, il Giudice a quo ha solo rilevato la diversità dell'oggetto dei giudizi e la non pregnanza per la propria cognizione di un simile precedente sia in diritto
(essendo sufficiente, ai fini della revocatoria, l'astratta legittimazione del preteso creditore) sia in fatto (perché il vaglio del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo era caratterizzato da sommarietà).
Quanto al secondo, la circostanza che in data 17.10.2013 l' avesse informato il Pt_1 CP_1 dell'accoglimento del progetto incaricandolo di eseguire i lavori poi iniziati nel febbraio 2014 e proseguiti fino al giugno 2015 e che l'atto di donazione sia stato stipulato appena un paio di mesi dopo, ossia in data 15.4.2014, costituisce dato pacifico. Fermo che ex se l'avvenuta stipula d'una donazione costituisce presupposto d'impoverimento del donante, che nel corso dei lavori il convenuto abbia comunque onorato, almeno fino a una certa epoca, il debito assunto per i lavori commissionati non era (né è) condotta tale da: - far presumere la sua piena buona fede, in quel frangente, circa l'idoneità o meno di detta donazione a inficiare la garanzia patrimoniale sulla quale il suo appaltatore poteva e doveva contare;
- elidere il rilievo oggettivamente pregiudizievole per la società appaltatrice, a fronte dell'entità ragguardevole dei lavori via via realizzati e del pagamento soltanto d'acconti, per somma – complessivamente, euro 64.818,17 – ben inferiore al debito presumibile, di cui può inferirsi che fosse certo (essendo i lavori stessi in itinere) sebbene ancora non liquido né esigibile, della superiore dismissione patrimoniale.
Che il committente proprio in quel contesto (ossia, a committenza avvenuta e, quindi, diversamente da quanto opinato dalle parti appellanti, a debito già insorto per l'impegno così contratto) abbia operato il depauperamento del proprio patrimonio tramite la donazione per cui è processo era in sé atto libero, ma della cui idoneità astratta a pregiudicare le ragioni creditorie dell'appaltatore – e, quindi, della sua suscettibilità d'esser oggetto di futura revocatoria – l' non poteva ragionevolmente dubitare. Pt_1
E ciò ha indirettamente ritenuto il primo Giudice, là dove ha affermato che “… alla luce della complessiva vicenda in cui il debitore era chiamato a dare esecuzione ai lavori finanziati dalla Regione siciliana e di seguito appaltati alla società attrice, non poteva non rendersi conto che attraverso la donazione avrebbe generato una oggettiva difficoltà per l' di ottenere CP_1 quanto da essa domandato …”.
Le medesime considerazioni basate sulla natura dell'atto dispositivo valgono poi ad escludere la necessità della prova della sussistenza in capo alla della scientia damni, essendo in Pt_2 siffatte ipotesi indifferente lo stato soggettivo del terzo. E peraltro, come ad abundantiam correttamente osservato dal primo decidente, la prova della ricorrenza del detto presupposto soggettivo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (ex ultimis Cass. 10928/2020; 1286/2019). Nella specie, il rapporto esistente tra donante e donataria rendeva ben plausibile la presunzione
– ulteriormente corroborata dalle deduzioni (non contestate) circa l'indole simulata della donazione avvenuta per la fruizione della res pienamente mantenuta dal donante – che la madre, fosse consapevole della situazione debitoria del figlio, Parte_2 Parte_1
, e, conseguentemente, del pregiudizio che con la donazione del bene immobile si
[...] arrecava alle ragioni dei creditori dello stesso.
Anche nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia posteriore al sorgere del credito, del resto, perché possa essere considerato sussistente l'estremo soggettivo della scientia damni basterà provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore ha diminuito la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati, non essendo affatto necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta. È noto, infatti, che l'azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, tale che oggetto di tutela non è necessariamente un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente anche solo un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (tra le tante Cass. Civ. nn. 8217/2021; 12121/2020; 6422/2003; 791/2000; 2971/1999). Parimenti infondata è la doglianza degli appellanti sub 1.4. in ordine alla mancata considerazione dell'esistenza di altri beni immobili che avrebbero potuto consentire il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata dalla società appellata. Vale, in proposito, rilevare che – come evidenziato dal primo Giudice – il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Sez. VI, 18/6/2019, n. 16221). Nella specie, alla stregua delle emergenze probatorie, non merita censura la valutazione operata in punto di eventus damni, da rinvenirsi nell'inferenza per cui con il compimento dell'atto dispositivo in questione ha sottratto “un'ingente parte del proprio Parte_1 patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori”, così da rendere più difficile il soddisfacimento del credito dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, senza dimostrare l'esistenza di ulteriori cespiti effettivamente idonei a escludere detto pericolo e/o ad assicurare capienza rispetto ad un credito che astrattamente ammontava a euro 317.025,83.
Correttamente, infatti, sono state ritenute non fondate le argomentazioni della difesa delle parti allora convenute circa la sussistenza di “numerosi” beni residui non oggetto di donazione, di cui non era e non è stato adeguatamente specificato il valore né l'eventuale agevole e fruttuosa potenzialità dell'eventuale azione esecutiva, non essendo stato contestato che il solo cespite di cui alla visura catastale allegata costituente fabbricato fosse gravato da ipoteca.
Assorbita la quaestio vertente la domanda di simulazione già azionata dalla resistente società e derivando dai superiori rilievo il rigetto anche della doglianza sub 2., va dunque conclusivamente disatteso l'appello e confermata l'impugnata pronuncia.
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Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. In. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: Indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65 poi dimidiato fino ad euro 5.744,825 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_5 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 21.10.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Ufficio del Giudice Unico–Sezione Seconda emessa al n. 1195 in data 4.7.2022 nel procedimento già iscritto al n. 390/2019 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1
Parte_2 nei confronti di:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.744,825 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Sezione Prima Civile, il giorno 10.1.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)