TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2796/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2796/2024 promossa da:
e per essa la sua mandataria con rappresentanza Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato MARIA FRANCESCA MOTTA presso il cui studio in
[...]
REGGIO EMILIA, VIA TASSONI, N. 41 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI PENNICA presso il cui studio CP_3 in BOLOGNA, PIAZZA DE' CELESTINI, N. 3, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la società e per essa la sua mandataria con Controparte_1
rappresentanza ha convenuto in giudizio il notaio per sentirne Controparte_2 CP_3
accertare la responsabilità, quale professionista delegata alle operazioni di vendita dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare nella procedura esecutiva n. 271/2017 r.g.e., innanzi al Tribunale di pagina 2 di 7 Reggio Emilia, nei confronti di poi dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_4
33/2019 del 06.12.2019 del Tribunale di Crotone.
In particolare, la ricorrente ha riferito che, intervenuta in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da nella predetta esecuzione immobiliare, aveva subito un Controparte_5
danno derivante da un errore professionale del professionista delegato consistito nella CP_3 omessa verifica della correttezza delle attività di pagamento poste in essere dall'Associazione Notarile di Reggio Emilia, omissione dalla quale era derivato il duplice versamento della somma di euro
108.900,00 a titolo di IVA sulla vendita del lotto 12 nella predetta esecuzione immobiliare.
In ragione di ciò, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio, Dr.ssa CP_3 professionista delegato alla vendita di cui all'esecuzione n. 271/2017, per avere omesso di procedere a verifica e controllo dei versamenti mediante F24 in nome e per conto dell'esecutato effettuati, trattandosi di caso di trasferimento soggetto ad Iva;
accertato che in data 10.02.2021 è stato duplicato il pagamento della somma di € 108.900,00 per IVA a debito su , già versate in data Parte_1
15.01.2021 in virtù dell'omesso controllo del professionista delegato alle operazioni di vendita, dichiarare tenuta e condannare la Dr.ssa a risarcire il danno procurato a CP_3 [...] quantificato nella somma di € 108.900,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo CP_1
effettivo;
In via subordinata
Accertare e dichiarare ulteriore responsabilità del Notaio, Dr.ssa in relazione alla CP_3
attività posta in essere per ottenere il rimborso della somma versata in duplicazione in data
21.02.2021 di € 108.900,00, attività che il predetto professionista ha dichiarato di accollarsi per
l'integrale soddisfacimento del creditore nella procedura esecutiva n. 271/2017 RG, Controparte_1 qualora la domanda di restituzione non sia stata presentata dall'effettivo soggetto legittimato o sia stata presentata oltre il termine di cui all'art.21 comma 2. D.lgs 546/92 di due anni dal pagamento;
dichiarare tenuta e condannare la Dr.ssa in ipotesi errata o tardiva attività posta in CP_3
essere per la presentazione della domanda di rimborso, a risarcire il danno ulteriore procurato a da quantificare in via equitativa da parte del Giudice. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o CP_3
improcedibilità della domanda svolta nei propri confronti per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, difendendo il proprio operato.
pagina 3 di 7 Sulla base di tali premesse, la resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate per difetto dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate per difetto di legittimazione passiva, per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, in via preliminare, disporre la sospensione ex art.295 c.p.c. del presente procedimento in attesa dell'esito del procedimento relativo al rimborso dell'IVA, per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'assenza di qualunque responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, imputabile alla dott.ssa e, per l'effetto, rigettare le CP_3
domande da chiunque formulate nei suoi confronti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche, eccessive e, comunque, carenti di prova;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità a carico della dott.ssa accertare e CP_3
dichiarare la nullità della domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente per indeterminatezza dell'oggetto e liquidare il risarcimento nella misura del giusto e del dovuto, secondo le risultanze istruttorie;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA”.
2.
Tanto premesso, nel piano di riparto predisposto dall'esperto contabile, , nominato dal Testimone_1
Giudice dell'Esecuzione, si legge, alla pagina 50, che “L'importo attribuito nei limiti della massa attiva residua a creditore fondiario, in soddisfacimento delle proprie ragioni Controparte_1
creditorie garantite dai beni di cui al Lotto 12 è pari ad Euro 562.278,62. Tenuto conto che al creditore allora è già stata assegnata in via provvisoria Controparte_1 Controparte_6 sulla vendita del Lotto 12 ai sensi dell'art. 41 comma IV D.Lgs 1/09/1993 n. 385 la somma di Euro
260.000,00, prelevata dal conto corrente della Procedura in data 26/03/2021, la somma dovuta in sede di riparto al creditore in soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie Controparte_1
garantite dal bene di cui al Lotto 12 è pari ad Euro 302.278,62.
pagina 4 di 7 Allo stato risulta tuttavia disponibile sul conto corrente della Procedura la minor somma di Euro
193.378,62; ciò in quanto per errore materiale è stato duplicato il versamento dell'IVA a debito di
Euro 108.900 dovuta sulla vendita del Lotto 12.
Il differenziale di Euro 108.900 dovrà essere accreditato in favore del creditore Controparte_1 all'esito del recupero del maggior versamento IVA” (docc. nn. 2 e 3 del ricorso).
Con provvedimento del 5.1.2013, il G.E., vista la bozza del progetto di distribuzione, e preso atto che l'Associazione notarile, per conto del notaio delegato alla vendita, stava predisponendo la richiesta di rimborso dell'Iva erroneamente versata, non ha apportato variazioni al progetto (doc. n. 5 del ricorso).
All'udienza del 20 gennaio 2023, ribadito che con provvedimento del 5 gennaio 2023 era stato disposto che, all'esito dell'accreditamento sul c/c della procedura della somma erroneamente versata all'Erario,
l'esperto contabile avrebbe provveduto a disporne il bonifico in favore di e Controparte_1
preso atto della mancanza di opposizioni, è stato approvato il progetto di distribuzione (doc. n. 6 del ricorso).
3.
Acclarata l'erroneità del duplice pagamento della somma di euro 108.900,00, peraltro pacifica tra le parti, va osservato, passando all'esame dell'asserito danno che ne sarebbe derivato, che in data
19.01.2023, l'Associazione Notarile, nella sua qualità di ausiliario del Giudice nella predetta esecuzione n. 271/2017, ha chiesto, all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, il rimborso della somma di euro 108.900,00 (doc. n. 7 della comparsa di costituzione). Dichiaratosi l' Controparte_7
territorialmente incompetente, avendo la società esecutata la propria sede a Cutro,
[...]
l'Associazione Notarile ha quindi provveduto all'inoltro della predetta istanza all'Agenzia delle Entrate di Crotone. In data 16.02.2024 l'Agenzia delle Entrate di Crotone, pur riconoscendo il doppio versamento, ha respinto l'istanza di rimborso, ritenendo che il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso fosse la società esecutata, con l'ulteriore precisazione che, non risultando le fatture di vendita dei beni nell'ambito dell'esecuzione ed i relativi versamenti nella dichiarazione iva della società, presentata dal curatore fallimentare, quest'ultima avrebbe dovuto essere integrata (doc. 9 della comparsa di costituzione). In data 14.3.2024 l'Associazione Notarile ha invitato il Curatore fallimentare ad integrare la dichiarazione IVA secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate di
Crotone, ma il Curatore ha comunicato che, essendo stato chiuso il fallimento in data 28.04.2023, e la società cancellata dal Registro delle Imprese, non sarebbe stato possibile presentare ulteriori dichiarazioni fiscali;
ad ogni modo, il Curatore ha evidenziato che, avendo l'Associazione Notarile posto in essere tutte le attività ai fini IVA previste in caso di contribuente irreperibile o non collaborativo, la procedura fallimentare non avrebbe potuto comunque porre in essere il dichiarativo pagina 5 di 7 IVA relativo a tali operazioni e, quindi, anche presentare una dichiarazione integrativa IVA, non risultando le fatture emesse dall'Associazione nel cassetto fiscale della procedura (doc. n. 10 della comparsa di costituzione). L'Associazione Notarile ed il professionista delegato hanno CP_3 quindi promosso ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA dell'Agenzia delle
Entrate di Crotone (doc. n. 11 della comparsa di costituzione). Il relativo procedimento innanzi alla
Corte di Giustizia di primo grado di Crotone ha assunto il numero di ruolo 447/2024 ed è tuttora pendente (doc. n. 13 della comparsa di costituzione).
Quindi, da un lato, la ricorrente non ha formulato osservazioni al progetto di riparto che, quindi, è stato approvato con l'espressa previsione che la somma di euro 108.900,00 avrebbe dovuto essere accreditata in favore di solo “all'esito del recupero del maggior versamento IVA” (docc. CP_1 nn. 2 e 3 del ricorso), dall'altro, la resistente ha presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso dell'iva dell'Agenzia delle Entrate di Crotone ed il relativo procedimento è ancora in corso.
Alla luce di quanto esposto, il danno lamentato non sussiste: con l'approvazione del piano di riparto, in assenza di un'opposizione al progetto di distribuzione da parte dell'attuale ricorrente, si è previsto che l'accredito della somma di euro 108.900,00 avverrà solo all'esito del suo recupero, che appunto è ancora in corso, essendo stato proposto un ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate di Crotone. Dunque, il ricorrente è carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sia quanto alla domanda formulata in via principale, essendo ancora in corso la procedura di recupero della somma erroneamente versata, che quanto alla domanda formulata in via subordinata, risultando pendente il procedimento promosso avverso il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate di
Crotone.
Pertanto, ed in conclusione, entrambe le predette domande vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire del ricorrente.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il petitum.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibili le domande formulate da Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_1 CP_3 liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali.
Reggio Emilia, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2796/2024 promossa da:
e per essa la sua mandataria con rappresentanza Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato MARIA FRANCESCA MOTTA presso il cui studio in
[...]
REGGIO EMILIA, VIA TASSONI, N. 41 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI PENNICA presso il cui studio CP_3 in BOLOGNA, PIAZZA DE' CELESTINI, N. 3, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la società e per essa la sua mandataria con Controparte_1
rappresentanza ha convenuto in giudizio il notaio per sentirne Controparte_2 CP_3
accertare la responsabilità, quale professionista delegata alle operazioni di vendita dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare nella procedura esecutiva n. 271/2017 r.g.e., innanzi al Tribunale di pagina 2 di 7 Reggio Emilia, nei confronti di poi dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_4
33/2019 del 06.12.2019 del Tribunale di Crotone.
In particolare, la ricorrente ha riferito che, intervenuta in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da nella predetta esecuzione immobiliare, aveva subito un Controparte_5
danno derivante da un errore professionale del professionista delegato consistito nella CP_3 omessa verifica della correttezza delle attività di pagamento poste in essere dall'Associazione Notarile di Reggio Emilia, omissione dalla quale era derivato il duplice versamento della somma di euro
108.900,00 a titolo di IVA sulla vendita del lotto 12 nella predetta esecuzione immobiliare.
In ragione di ciò, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio, Dr.ssa CP_3 professionista delegato alla vendita di cui all'esecuzione n. 271/2017, per avere omesso di procedere a verifica e controllo dei versamenti mediante F24 in nome e per conto dell'esecutato effettuati, trattandosi di caso di trasferimento soggetto ad Iva;
accertato che in data 10.02.2021 è stato duplicato il pagamento della somma di € 108.900,00 per IVA a debito su , già versate in data Parte_1
15.01.2021 in virtù dell'omesso controllo del professionista delegato alle operazioni di vendita, dichiarare tenuta e condannare la Dr.ssa a risarcire il danno procurato a CP_3 [...] quantificato nella somma di € 108.900,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo CP_1
effettivo;
In via subordinata
Accertare e dichiarare ulteriore responsabilità del Notaio, Dr.ssa in relazione alla CP_3
attività posta in essere per ottenere il rimborso della somma versata in duplicazione in data
21.02.2021 di € 108.900,00, attività che il predetto professionista ha dichiarato di accollarsi per
l'integrale soddisfacimento del creditore nella procedura esecutiva n. 271/2017 RG, Controparte_1 qualora la domanda di restituzione non sia stata presentata dall'effettivo soggetto legittimato o sia stata presentata oltre il termine di cui all'art.21 comma 2. D.lgs 546/92 di due anni dal pagamento;
dichiarare tenuta e condannare la Dr.ssa in ipotesi errata o tardiva attività posta in CP_3
essere per la presentazione della domanda di rimborso, a risarcire il danno ulteriore procurato a da quantificare in via equitativa da parte del Giudice. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o CP_3
improcedibilità della domanda svolta nei propri confronti per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, difendendo il proprio operato.
pagina 3 di 7 Sulla base di tali premesse, la resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate per difetto dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate per difetto di legittimazione passiva, per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, in via preliminare, disporre la sospensione ex art.295 c.p.c. del presente procedimento in attesa dell'esito del procedimento relativo al rimborso dell'IVA, per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'assenza di qualunque responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, imputabile alla dott.ssa e, per l'effetto, rigettare le CP_3
domande da chiunque formulate nei suoi confronti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche, eccessive e, comunque, carenti di prova;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità a carico della dott.ssa accertare e CP_3
dichiarare la nullità della domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente per indeterminatezza dell'oggetto e liquidare il risarcimento nella misura del giusto e del dovuto, secondo le risultanze istruttorie;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA”.
2.
Tanto premesso, nel piano di riparto predisposto dall'esperto contabile, , nominato dal Testimone_1
Giudice dell'Esecuzione, si legge, alla pagina 50, che “L'importo attribuito nei limiti della massa attiva residua a creditore fondiario, in soddisfacimento delle proprie ragioni Controparte_1
creditorie garantite dai beni di cui al Lotto 12 è pari ad Euro 562.278,62. Tenuto conto che al creditore allora è già stata assegnata in via provvisoria Controparte_1 Controparte_6 sulla vendita del Lotto 12 ai sensi dell'art. 41 comma IV D.Lgs 1/09/1993 n. 385 la somma di Euro
260.000,00, prelevata dal conto corrente della Procedura in data 26/03/2021, la somma dovuta in sede di riparto al creditore in soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie Controparte_1
garantite dal bene di cui al Lotto 12 è pari ad Euro 302.278,62.
pagina 4 di 7 Allo stato risulta tuttavia disponibile sul conto corrente della Procedura la minor somma di Euro
193.378,62; ciò in quanto per errore materiale è stato duplicato il versamento dell'IVA a debito di
Euro 108.900 dovuta sulla vendita del Lotto 12.
Il differenziale di Euro 108.900 dovrà essere accreditato in favore del creditore Controparte_1 all'esito del recupero del maggior versamento IVA” (docc. nn. 2 e 3 del ricorso).
Con provvedimento del 5.1.2013, il G.E., vista la bozza del progetto di distribuzione, e preso atto che l'Associazione notarile, per conto del notaio delegato alla vendita, stava predisponendo la richiesta di rimborso dell'Iva erroneamente versata, non ha apportato variazioni al progetto (doc. n. 5 del ricorso).
All'udienza del 20 gennaio 2023, ribadito che con provvedimento del 5 gennaio 2023 era stato disposto che, all'esito dell'accreditamento sul c/c della procedura della somma erroneamente versata all'Erario,
l'esperto contabile avrebbe provveduto a disporne il bonifico in favore di e Controparte_1
preso atto della mancanza di opposizioni, è stato approvato il progetto di distribuzione (doc. n. 6 del ricorso).
3.
Acclarata l'erroneità del duplice pagamento della somma di euro 108.900,00, peraltro pacifica tra le parti, va osservato, passando all'esame dell'asserito danno che ne sarebbe derivato, che in data
19.01.2023, l'Associazione Notarile, nella sua qualità di ausiliario del Giudice nella predetta esecuzione n. 271/2017, ha chiesto, all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, il rimborso della somma di euro 108.900,00 (doc. n. 7 della comparsa di costituzione). Dichiaratosi l' Controparte_7
territorialmente incompetente, avendo la società esecutata la propria sede a Cutro,
[...]
l'Associazione Notarile ha quindi provveduto all'inoltro della predetta istanza all'Agenzia delle Entrate di Crotone. In data 16.02.2024 l'Agenzia delle Entrate di Crotone, pur riconoscendo il doppio versamento, ha respinto l'istanza di rimborso, ritenendo che il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso fosse la società esecutata, con l'ulteriore precisazione che, non risultando le fatture di vendita dei beni nell'ambito dell'esecuzione ed i relativi versamenti nella dichiarazione iva della società, presentata dal curatore fallimentare, quest'ultima avrebbe dovuto essere integrata (doc. 9 della comparsa di costituzione). In data 14.3.2024 l'Associazione Notarile ha invitato il Curatore fallimentare ad integrare la dichiarazione IVA secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate di
Crotone, ma il Curatore ha comunicato che, essendo stato chiuso il fallimento in data 28.04.2023, e la società cancellata dal Registro delle Imprese, non sarebbe stato possibile presentare ulteriori dichiarazioni fiscali;
ad ogni modo, il Curatore ha evidenziato che, avendo l'Associazione Notarile posto in essere tutte le attività ai fini IVA previste in caso di contribuente irreperibile o non collaborativo, la procedura fallimentare non avrebbe potuto comunque porre in essere il dichiarativo pagina 5 di 7 IVA relativo a tali operazioni e, quindi, anche presentare una dichiarazione integrativa IVA, non risultando le fatture emesse dall'Associazione nel cassetto fiscale della procedura (doc. n. 10 della comparsa di costituzione). L'Associazione Notarile ed il professionista delegato hanno CP_3 quindi promosso ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA dell'Agenzia delle
Entrate di Crotone (doc. n. 11 della comparsa di costituzione). Il relativo procedimento innanzi alla
Corte di Giustizia di primo grado di Crotone ha assunto il numero di ruolo 447/2024 ed è tuttora pendente (doc. n. 13 della comparsa di costituzione).
Quindi, da un lato, la ricorrente non ha formulato osservazioni al progetto di riparto che, quindi, è stato approvato con l'espressa previsione che la somma di euro 108.900,00 avrebbe dovuto essere accreditata in favore di solo “all'esito del recupero del maggior versamento IVA” (docc. CP_1 nn. 2 e 3 del ricorso), dall'altro, la resistente ha presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso dell'iva dell'Agenzia delle Entrate di Crotone ed il relativo procedimento è ancora in corso.
Alla luce di quanto esposto, il danno lamentato non sussiste: con l'approvazione del piano di riparto, in assenza di un'opposizione al progetto di distribuzione da parte dell'attuale ricorrente, si è previsto che l'accredito della somma di euro 108.900,00 avverrà solo all'esito del suo recupero, che appunto è ancora in corso, essendo stato proposto un ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate di Crotone. Dunque, il ricorrente è carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sia quanto alla domanda formulata in via principale, essendo ancora in corso la procedura di recupero della somma erroneamente versata, che quanto alla domanda formulata in via subordinata, risultando pendente il procedimento promosso avverso il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate di
Crotone.
Pertanto, ed in conclusione, entrambe le predette domande vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire del ricorrente.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il petitum.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibili le domande formulate da Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_1 CP_3 liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali.
Reggio Emilia, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 7 di 7