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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 15098/2020, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 19/05/2025
TRA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. CARABELLESE SERGIO,
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
1 da Avv. OTTOLINO GIUSEPPE
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1 contratto matrimonio in Bari in data 03/08/2019 con , parte CP_1 resistente, unione dalla quale sono è nato il figlio (19/08/2020). Per_1
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile, a causa di insanabili contrasti sorti tra i coniugi. Deduce di lavorare e di percepire € 1.400,00 netti mensili mentre suo marito è titolare di un Bar in Triggiano.
Allega altresì di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale presso la quale convive con il minore.
Chiede al Tribunale adito, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di affidare il minore ad entrambi in genitori con collocamento presso di sé, di regolamentare gli incontri del minore con il genitore non collocatario con esclusione del pernotto presso quest'ultimo sino al quarto anno di età; di assegnarle la casa familiare, completa di ogni arredo;
di porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile al mantenimento di suo figlio non inferiore ad € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Fissata la comparizione personale delle parti, si è costituito il resistente, il quale, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, lamenta che sua moglie frappone ostacoli ai suoi incontri con il minore, del quale non ha mai smesso di interessarsi moralmente ed economicamente.
Chiede che, dichiarata la separazione personale dei coniugi, il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, regolamenti il suo diritto di visita come meglio indicato in ricorso e
2 ponga a suo carico un contributo mensile al mantenimento di suo figlio di € 200,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo stilato con il C.O.A.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e del minore ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. Espletata l'istruttoria e dopo plurimi rinvii concessi alle parti per tentare la consensualizzazione della lite, all'udienza del 19/05/2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLE ULTERIORI DOMANDE” – Quanto agli ulteriori aspetti della vicenda separativa, le parti concordano sul regime di affidamento condiviso e sul collocamento prevalente del minore presso la madre e, pertanto, possono essere confermati i relativi provvedimenti attualmente in vigore. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Bari del 18.06.2024 è emerso che il minore ha
3 un ottimo legame con il padre e che costui si è mostrato più che adeguato nello svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Inoltre, la relazione è chiara circa l'utilità della prosecuzione del monitoraggio delle condizioni di vita del minore, coinvolto in un evidente conflitto di lealtà con entrambe le figure genitoriali, come confermano le circostanze, evidenziate nella relazione, in cui il minore cerchi di compiacere entrambi i genitori talvolta distorcendo i racconti relativi all'uno o all'altro. Pertanto, si fa obbligo alla madre di evitare di triangolare inopportunamente suo figlio, opponendo motivazioni pretestuose ai suoi incontri con il padre e con il relativo ramo parentale, indispensabili per garantire il suo sano sviluppo psico-fisico. Parimenti, si fa obbligo al padre di rispettare puntualmente le prescrizioni in ordine al suo diritto di visita e di astenersi dall'esasperare la conflittualità già in atto tra le parti. L'eventuale comportamento dei genitori, contrario a tali indicazioni, potrà concretamente incidere sugli attuali provvedimenti di carattere personale relativi al minore con l'esclusiva finalità di tutelare il suo superiore interesse. In caso di persistente disaccordo, le parti dovranno rivolgersi ai Servizi Sociali, cui va demandato di modificare il calendario delle visite tenendo conto delle specifiche esigenze di vita del minore oltreché degli impegni lavorativi dei genitori. In definitiva, quanto al calendario di visite, vanno confermati i provvedimenti già adottati con ordinanza resa all'udienza del 5/06/2023 e, in parziale accoglimento delle richieste formulate dal resistente, va disposto altresì che il padre possa incontrare il minore tre giorni infrasettimanali nelle giornate del martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Infine, in relazione al contributo paterno al mantenimento di suo figlio, tenuto conto che, anche a fronte dell'interrogatorio formale deferitogli, la sua attività economica è in attivo, altrimenti non avrebbe esitato a cessarne il relativo esercizio, e considerate altresì le aumentate esigenze del minore - che non abbisognano di specifica dimostrazione- il contributo va aumentato ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa stilato con il C.O.A. L'importo è ritenuto congruo in considerazione del fatto che anche la madre dovrà provvederà in maniera diretta al mantenimento di suo figlio e che continuerà a percepire per interno l'A.U.U.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della loro reciproca parziale soccombenza, del resistente sulla domanda di aumento del contributo al mantenimento del minore e della ricorrente in relazione al diritto di visita paterno.
4 La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2020 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in BARI in data 03/08/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 303, parte II, serie A, anno 2019);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. in relazione all'affidamento e al collocamento del minore, dati con ordinanza in data 8/04/2021, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE che il diritto di visita paterno si svolga secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. DISPONE che i Servizi Sociali del comune di Bari proseguano la loro attività di monitoraggio sulle condizioni di vita del minore e, in caso di disaccordo sul regime di incontri padre- figlio, modifichino il calendario secondo le prescrizioni di cui alla parte motiva;
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
5 civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 15098/2020, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 19/05/2025
TRA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. CARABELLESE SERGIO,
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
1 da Avv. OTTOLINO GIUSEPPE
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1 contratto matrimonio in Bari in data 03/08/2019 con , parte CP_1 resistente, unione dalla quale sono è nato il figlio (19/08/2020). Per_1
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile, a causa di insanabili contrasti sorti tra i coniugi. Deduce di lavorare e di percepire € 1.400,00 netti mensili mentre suo marito è titolare di un Bar in Triggiano.
Allega altresì di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale presso la quale convive con il minore.
Chiede al Tribunale adito, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di affidare il minore ad entrambi in genitori con collocamento presso di sé, di regolamentare gli incontri del minore con il genitore non collocatario con esclusione del pernotto presso quest'ultimo sino al quarto anno di età; di assegnarle la casa familiare, completa di ogni arredo;
di porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile al mantenimento di suo figlio non inferiore ad € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Fissata la comparizione personale delle parti, si è costituito il resistente, il quale, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, lamenta che sua moglie frappone ostacoli ai suoi incontri con il minore, del quale non ha mai smesso di interessarsi moralmente ed economicamente.
Chiede che, dichiarata la separazione personale dei coniugi, il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, regolamenti il suo diritto di visita come meglio indicato in ricorso e
2 ponga a suo carico un contributo mensile al mantenimento di suo figlio di € 200,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo stilato con il C.O.A.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e del minore ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. Espletata l'istruttoria e dopo plurimi rinvii concessi alle parti per tentare la consensualizzazione della lite, all'udienza del 19/05/2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLE ULTERIORI DOMANDE” – Quanto agli ulteriori aspetti della vicenda separativa, le parti concordano sul regime di affidamento condiviso e sul collocamento prevalente del minore presso la madre e, pertanto, possono essere confermati i relativi provvedimenti attualmente in vigore. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Bari del 18.06.2024 è emerso che il minore ha
3 un ottimo legame con il padre e che costui si è mostrato più che adeguato nello svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Inoltre, la relazione è chiara circa l'utilità della prosecuzione del monitoraggio delle condizioni di vita del minore, coinvolto in un evidente conflitto di lealtà con entrambe le figure genitoriali, come confermano le circostanze, evidenziate nella relazione, in cui il minore cerchi di compiacere entrambi i genitori talvolta distorcendo i racconti relativi all'uno o all'altro. Pertanto, si fa obbligo alla madre di evitare di triangolare inopportunamente suo figlio, opponendo motivazioni pretestuose ai suoi incontri con il padre e con il relativo ramo parentale, indispensabili per garantire il suo sano sviluppo psico-fisico. Parimenti, si fa obbligo al padre di rispettare puntualmente le prescrizioni in ordine al suo diritto di visita e di astenersi dall'esasperare la conflittualità già in atto tra le parti. L'eventuale comportamento dei genitori, contrario a tali indicazioni, potrà concretamente incidere sugli attuali provvedimenti di carattere personale relativi al minore con l'esclusiva finalità di tutelare il suo superiore interesse. In caso di persistente disaccordo, le parti dovranno rivolgersi ai Servizi Sociali, cui va demandato di modificare il calendario delle visite tenendo conto delle specifiche esigenze di vita del minore oltreché degli impegni lavorativi dei genitori. In definitiva, quanto al calendario di visite, vanno confermati i provvedimenti già adottati con ordinanza resa all'udienza del 5/06/2023 e, in parziale accoglimento delle richieste formulate dal resistente, va disposto altresì che il padre possa incontrare il minore tre giorni infrasettimanali nelle giornate del martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Infine, in relazione al contributo paterno al mantenimento di suo figlio, tenuto conto che, anche a fronte dell'interrogatorio formale deferitogli, la sua attività economica è in attivo, altrimenti non avrebbe esitato a cessarne il relativo esercizio, e considerate altresì le aumentate esigenze del minore - che non abbisognano di specifica dimostrazione- il contributo va aumentato ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa stilato con il C.O.A. L'importo è ritenuto congruo in considerazione del fatto che anche la madre dovrà provvederà in maniera diretta al mantenimento di suo figlio e che continuerà a percepire per interno l'A.U.U.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della loro reciproca parziale soccombenza, del resistente sulla domanda di aumento del contributo al mantenimento del minore e della ricorrente in relazione al diritto di visita paterno.
4 La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2020 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in BARI in data 03/08/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 303, parte II, serie A, anno 2019);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. in relazione all'affidamento e al collocamento del minore, dati con ordinanza in data 8/04/2021, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE che il diritto di visita paterno si svolga secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. DISPONE che i Servizi Sociali del comune di Bari proseguano la loro attività di monitoraggio sulle condizioni di vita del minore e, in caso di disaccordo sul regime di incontri padre- figlio, modifichino il calendario secondo le prescrizioni di cui alla parte motiva;
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
5 civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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