Art. 8.
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purche' gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'art. 1.
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purche' gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'art. 1.