Articolo 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 269
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 aprile 1958
Art. 8.
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purche' gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'art. 1.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958