Articolo 13 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 agosto 1982
Art. 13.
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente puo' essere proposto ricorso per Cassazione".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982