Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 6140/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6140/2018 R.G., vertente tra:
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso da sé medesimo, ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c., con studio in Roma, Viale delle Milizie nr. 22,
Appellante
e (c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio D'Ettore (c.f. ), presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 5087/2018 pubblicata il
09.03.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Roma il chiedendone la condanna al pagamento dei propri Controparte_1
compensi professionali per la somma pari ad euro 18.208,97, oltre accessori di legge ed interessi di mora, nella misura legale, al saldo e con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c..
A sostegno delle proprie richieste il ricorrente ha dedotto:
a) di aver svolto per diversi anni attività professionale in favore del sino Controparte_1 all'interruzione avvenuta per sopravvenute incomprensioni in data 20.07.2012, elencando pertanto le cause per le quali avrebbe prestato la propria assistenza ed allegando la documentazione attestante l'attività svolta;
Pagina 1
Si è costituito il che, eccepita preliminarmente la prescrizione del credito ex art. 2956, CP_1
nr. 2 c.c. per alcune delle prestazioni richieste, ha chiesto nel merito di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata ed in via subordinata di dichiarare la minor somma dovuta nei limiti del provato. Il convenuto ha preliminarmente evidenziato come il rapporto professionale con l' fosse sorto nell'ambito dell' i Pt_1 Parte_2
diritti dei proprietari degli immobili e che offre consulenza legale a tariffe agevolate- e di aver avuto rassicurazioni dallo stesso che per tutta l'attività stragiudiziale svolta e per i decreti ingiuntivi avanzati i compensi sarebbero stati a carico alle controparti senza gravare sul condominio;
ha infine contestato nel merito alcune prestazioni, mentre di altre ne ha dedotto l'avvenuto pagamento.
Il tribunale disposto il passaggio al rito ordinario, ha rigettato le domande avanzate dall'attore e per l'effetto lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.835,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Il giudice di primo grado ha rilevato come l'attore non avesse assolto all'onere probatorio richiesto dalla norma, non avendo specificatamente allegato l'attività svolta in ogni singolo mandato conferito, allegazione tanto più necessaria dato il sistema tariffario applicabile all'epoca dei fatti – e precedente ai d.m. 140/2012 e 45/2014 – che “determinava i compensi liquidabili in rapporto a specifiche attività forensi tassativamente indicate”; detto onore probatorio non sarebbe stato soddisfatto neppure per relationem “non avendo l'avvocato istante richiamato nell'atto introduttivo, e prodotto, parcelle, progetti di parcelle o altri atti che contengano le predette necessarie specifiche allegazioni in fatto”. Il tribunale non ha ritenuto altresì sufficienti le liquidazioni operate dai giudici in alcune delle cause per le quali l'attore aveva richiesto i compensi, stante la mancata identità “tra la liquidazione delle spese a carico del soccombente, formulata nella decisione resa tra le parti del giudizio, e quella a carico del cliente ed a favore del suo avvocato, fondata sul relativo rapporto contrattuale”.
La sentenza è stata impugnata dall' alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria Pt_1
della presente decisione, che ha chiesto la condanna del al pagamento della somma di CP_1
euro 18.208,97, oltre accessori di legge ed interessi di mora sino al saldo, per prestazioni professionali, oltre la condanna alla restituzione di € 7.054,85, corrisposti al a titolo di CP_1 spese legali, liquidate con la sentenza impugnata;
con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese legali, relative ad entrambi i gradi di giudizio. L'appellante ha dedotto di aver fornito un elenco dettagliato delle pratiche di cui si chiedeva il pagamento, di aver prodotto documentazione
Pagina 2 attestante l'attività espletata, nonché le notule inviate al condominio e pertanto di aver dato prova dell'opera prestata;
ha altresì contestato le difese promosse dall'appellato nel primo grado di giudizio.
Si è costituito il ” il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 CP_1 dell'appello per genericità e mancata formulazione di motivi di censura, chiedendone comunque il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.03.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado deducendo non solo di aver provato l'attività svolta, ma rilevando altresì che, anche ove vi fosse qualche carenza nella produzione documentale, il tribunale aveva comunque la possibilità di provvedere ad una liquidazione dei compensi in via equitativa: la censura merita accoglimento. La Corte ritiene che dalla documentazione agli atti, pur non completamente esaustiva dell'attività compiuta dal professionista di cui si chiede il compenso, si evince che l' ha prestato la propria assistenza al condominio nel corso di svariati Pt_1
anni, sia per attività giudiziali che stragiudiziali, ma la prova e il diritto al compenso dovrà ritenersi acquisito limitatamente alle attività documentate.
La Corte evidenzia in particolare che l'appellante ha prodotto atti di causa che accertano lo svolgimento di determinate prestazioni, la cui quantificazione può avvenire anche in via equitativa, come statuito dalla Corte di Cassazione : “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt.
1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (Corte Cass., Sez.2, Ord. nr. 27042/2024).
Tanto premesso, è necessario procedere con l'esame delle singole posizioni, alle contestazioni sollevate nel dettaglio dall'appellato e alla documentazione prodotta, valutando caso per caso quali elementi probatori sussistano a fondamento della domanda.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'appellato per le seguenti pratiche: (indicata al nr.1 dell'atto di Controparte_2 appello), (indicata al nr. 2 dell'atto di appello), Controparte_3 [...]
(indicata al nr. 6 dell'atto di appello), Controparte_4 Controparte_1
Pagina 3 c/Cosenza (indicata al nr. 7 dell'atto di appello) in ordine ai compensi liquidati nei CP_5 decreti ingiuntivi, a cui vanno aggiunte le somme richieste per l'atto di precetto e per la pratica stragiudiziale (indicata al nr. 9 dell'atto di appello) in ordine Controparte_1 CP_6
alla prima lettera di sollecito datata 16.01.2009.
Sul punto l'appellato ha dedotto che l' a fronte di prestazioni relative ad attività risalenti Pt_1
anche agli anni 2003, non ha posto in essere alcun atto interruttivo, richiedendo per la prima volta le proprie spettanze, solo con la comunicazione dell'8 novembre 2012.
Invero, l'avv. ha avanzato richieste economiche solamente con la comunicazione dell'8 Pt_1
novembre 2012: per costante giurisprudenza: “La conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo;
sicché eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione” (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 21943/2019 e vedi anche Cass. Civ.,
Sez. 3, Ord. 4595/2020).
Devono quindi ritenersi prescritte le domande definite in sede giudiziaria entro i tre anni precedenti a detta comunicazione, che sono – dalla documentazione emergente in atti sulla data di conclusione del processo - quelle di seguito indicate ai punti 6) e 7), atteso che per le altre il giudizio si è concluso prima del termine di prescrizione (vedi infra). Per i restanti giudizi, è documentato – rispetto alla data del provvedimento conclusivo – che la domanda in oggetto non è prescritta, atteso che il procedimento monitorio ha interrotto la prescrizione.
Venendo alle singole posizioni e al quantum richiesto, e precisato che la liquidazione è effettuata alla luce del criterio equitativo, conformemente alla richiamata giurisprudenza di legittimità, e segnatamente assumendo a parametro le tabelle del 2012 relative al valore della causa oppure, ove questo non era determinato, relative alle cause di valore indeterminabile, nella misura del minimo, si rileva quanto di seguito.
1) . Controparte_7
La Corte, rigettata l'eccezione di prescrizione in ordine ai compensi di cui al decreto ingiuntivo e all'atto di precetto per quanto detto sopra, rileva che sul punto l'appellante ha provato l'attività svolta attraverso l'allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il rilascio dello stesso con l'apposizione della formula esecutiva, la predisposizione dell'atto di precetto, copia delle cartoline attestanti l'avvenuta notifica (all.ti A e B del fascicolo di primo grado di parte
Pagina 4 appellante): si reputa pertanto provata la somma richiesta per compensi pari ad euro 936,51 omnia.
Con riferimento al giudizio di opposizione, l'appellante ha fornito la prova dell'attività svolta attraverso l'allegazione della comparsa di costituzione e risposta, delle note conclusive e della sentenza emessa (all.ti D, E, F del fascicolo di primo grado di parte appellante), attività che, stante il valore di causa indicato, si ritiene essere già stata corrisposta alla luce del pagamento effettuato dal condominio in favore dell' in data 08.07.2011 di euro 1.248,00 (all. nr. 2 fascicolo di primo Pt_1
grado parte appellata). La Corte infine rileva come non sia stata adeguatamente fornita la prova dell'attività svolta in orine all'atto di impugnazione, che non è stato allegato nella sua completezza e di cui, dai documenti allegati, si evince non essere stato presentato.
2) . Controparte_3
Nel caso di specie, rigettata l'eccezione di prescrizione per quanto detto sopra, la Corte rileva che le contestazioni sollevate dall'appellato in merito al quantum richiesto alla luce di presunti errori nella gestione della causa, oltre a non essere stati oggetto né di un autonomo giudizio per responsabilità professionale né di eventuale domanda riconvenzionale, non incidono sul diritto del professionista ad essere remunerato per l'attività prestata.
Sul punto si evidenzia che l'appellante ha fornito la prova dell'attività svolta nella procedura monitoria attraverso la produzione del ricorso per decreto ingiuntivo, e la notifica dello stesso munito di formula esecutiva (all. I fascicolo di primo grado di parte appellante), attività il cui compenso si quantifica nella misura di euro 378,15 omnia, come peraltro richiesto dall'appellante.
In merito al giudizio di opposizione, la Corte rileva che l'appellante ha fornito la prova della sola costituzione in giudizio e della sentenza emessa (all.ti K e L fascicolo di primo grado di parte appellante), pertanto alla luce del criterio equitativo sopra richiamato, stante il valore di causa e l'esito della stessa, le competenze dovute per l'attività svolta in suddetto giudizio si determinano in euro 380,64 omnia.
Infine, niente è dovuto per l'attività svolta nel giudizio di appello, poiché con le comunicazioni datate 12.05.2011 e 25.10.2011, è l' stesso a dichiarare di “sollevare il condominio da Pt_1 impegni economici, affrontando, a mie spese, il procedimento di appello” (vedi doc. 3 e 4 fascicolo di primo grado di parte appellata).
3) . Controparte_8
In merito alla seguente posizione, la Corte ritiene che la somma richiesta dall'appellante non sia dovuta in quanto l'appellato ha già provveduto al pagamento dell'attività svolta e provata nel presente giudizio. Infatti, preso atto che l'appellante non contesta la circostanza del pagamento
Pagina 5 della somma di euro 1.536,00, come dedotta e documentata dal condominio, si evidenzia altresì, come lo stesso abbia fornito la prova del compimento delle proprie prestazioni limitatamente alla costituzione in giudizio, con il deposito dell'atto di citazione in opposizione promosso nell'interesse del , e all'ordinanza con ammissione dei mezzi istruttori (all.ti O e Q fascicolo primo CP_1 grado parte appellante). Si rileva pertanto che, calcolando l'attività svolta alla luce dei parametri sopra richiamati e stante il versamento della somma sopra indicata, nulla sia ancora dovuto all' per la posizione in oggetto. Pt_1
4) . Controparte_9 CP_10
L'appellante ha fornito la prova dell'attività professionale prestata nell'interesse del condominio con la produzione della seguente documentazione: comparsa di costituzione e risposta, CTU, nomina consulente di parte, note conclusive e sentenza (all.ti S, T, U, V e W fascicolo di primo grado parte appellante): essendo tuttavia detta documentazione in parte incompleta (della sentenza, ad esempio, sono prodotte solo due pagine e non è dato evincere né il valore di causa né l'esito della stessa), la Corte ritiene si debba procedere ad una quantificazione in via equitativa secondo i parametri sopra richiamati, quantificando dunque la somma che l'appellato dovrà corrispondere all' per l'attività espletata nella misura pari ad euro 2.854,80 omnia. Pt_1
5) e Controparte_11 Controparte_12
L'appellato sostiene, preliminarmente, che l' non può richiedere i compensi al condominio Pt_1
stante la dichiarazione di antistatarietà formulata dallo stesso nella comparsa conclusionale. La
Corte rileva come detta censura sia priva di fondamento non essendo la dichiarazione di antistatarietà sinonimo di gratuità della prestazione, ma di esclusiva distrazione delle spese. In ordine invece alle contestazioni relative al quantum, si evidenzia che l'appellante è subentrato nel settembre 2007 ed ha fornito prova dell'attività svolta attraverso la produzione della comparsa di costituzione di nuovo difensore, comparsa conclusionale, memoria di replica e note conclusive (all.
Y, Z, AA, BB, CC fascicolo di primo grado parte appellante). Per le attività come sopra documentate, alla luce del criterio equitativo sopra richiamato, si quantifica la somma da liquidarsi in favore dell' nella misura di euro in euro 1.712,88 omnia. Pt_1
6) Controparte_4 Controparte_4
e 7) c/Cosenza la Corte, per entrambe le posizioni, reputa la Controparte_1 CP_5
domanda prescritta, per quanto detto sopra sul decorso della prescrizione presuntiva triennale.
8) 9) e 10) Controparte_13 Controparte_14 Controparte_1 CP_6
- - - Controparte_15 Controparte_4 CP_16
. CP_17
Pagina 6 Con riferimento a tutte le posizioni stragiudiziali, l'appellante ha prodotto copia delle lettere di diffida inviate alle varie parti in causa, dalle quali si evince sia l'oggetto che il valore della pratica
(all. HH, II e JJ fascicolo di primo grado di parte appellante). Sul punto l'appellato non ha contestato l'operato del professionista, ma ha rilevato l'esistenza di un accordo intercorso con l' - nella sua veste di consulente dell' - di assistenza gratuita per l'attività stragiudiziale Pt_1 Pt_2
con recupero delle spese a carico delle controparti - accordo di cui però non viene fornita alcuna prova – ed una non corretta quantificazione dei compensi. Entrambe le contestazioni risultano generiche e prive di fondamento, ritiene altresì la Corte che la quantificazione operata sia congrua con i valori delle singole somme richieste.
Per le ragioni anzidette la Corte rigetta le censure sollevate e accoglie le richieste dell'appellante per l'attività stragiudiziale e più specificatamente: - euro 250,00 per la posizione
[...]
- euro 250,00 per la posizione ed infine euro 700,00 per le posizioni CP_18 CP_19
- - - - , alla luce delle CP_15 CP_15 Controparte_4 CP_16 CP_17
tabelle applicabili ratione temporis.
Infine, si rileva che con la memoria ex art. 183, comma 6 nr. 2, l'appellato ha prodotto nr. 6 assegni, con in calce alla relativa copia, dichiarazione dell'appellante di ricezione delle somme ivi indicate –
e non contestate - a titolo di fondo spese per la somma complessiva di euro 2.499,86, da detrarre dunque da quanto sopra complessivamente riconosciuto.
Stante l'accoglimento solo parziale della domanda le spese devono essere parzialmente compensate nella misura che si reputa equa un mezzo per entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente, liquidata come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima è costituita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
In definitiva, la sentenza impugnata va riformata, riconoscendo all'appellante la somma complessiva di euro 3.763,12, per le attività giudiziali individuate dalle posizioni da 1) a 5) compreso, con liquidazione equitativa onnicomprensiva, come sopra specificato. Si riconosce altresì all'appellante la somma di euro 1.200,00 per l'attività stragiudiziale di cui alle notule da 8) a 10).
Sulle menzionate somme andranno applicati gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale - presentazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (Cass. Civ.
Sez. 6, Ord. 8611/2022).
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
Pagina 7 accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto condanna il al pagamento a Controparte_1
titolo di compensi professionali in favore di della somma di euro 4963,12, oltre Parte_1
interessi legali dalla data dalla domanda giudiziale al saldo,
2) condanna il alla restituzione in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 7.054,85 corrisposti dallo stesso a titolo di spese legali liquidate nel giudizio di primo grado;
4) compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna il Controparte_1 al pagamento in favore di della restante parte, liquidate per il primo grado di
[...] Parte_1
giudizio in euro 1.270,00, oltre spese esenti a titolo di contributo e per il secondo grado di giudizio in euro 992,00 a titolo di compensi, euro 382,50 per spese esenti, tutte oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, 14.02.2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Maria Grazia Serafin
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