Ordinanza cautelare 24 giugno 2020
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 18/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Dalfino, in Bari, via Andrea Da Bari, 157;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente n. 1262 del 17.4.2020 e della graduatoria finale, con essa pubblicata, del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2.445 posti di Operatore Socio Sanitario, ctg. B, Liv. Econ. BS, di cui al bando pubblicato sul B.U.R.P. della Regione PU n. 144 del 21.12.2017 e della determinazione del Direttore Generale pubblicata sul B.U.R.P. della Regione PU n. 131 dell’11.10.2018;
- del verbale di valutazione dei titoli di pertinenza della ricorrente, quale risultante dalla domanda revisionata, con cui non sono state ritenute valide le esperienze lavorative indicate da -OMISSIS-ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla tabella allegata al bando di gara;
- del verbale di valutazione dei titoli di pertinenza della ricorrente, con cui le è stato attribuito il punteggio di 0,75 per le esperienze lavorative indicate in luogo, del punteggio di 10,917 dovuto alla stregua della tabella allegata al bando di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. art. 87, comma 4 bis, e dall'art. 13 quater disp. att. c.p.a.
È collegata l'avv. Katia Silvia Mileto, su delega dell'avv. Francesco Ranieri, per l'Azienda ospedaliera, mentre si dà atto a verbale della presenza dell'avv. Antonello Bruno, per la ricorrente, a seguito del deposito di istanza di passaggio in decisione senza la discussione orale;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori;
Preso atto di quanto evidenziato dall’Amministrazione resistente nella memoria del 13.12.2024, ossia che “La graduatoria definitiva del concorso in parola è ormai definitivamente scaduta nell’anno 2022 e pertanto, ad oggi, ha indubbiamente perso la propria efficacia.
Infatti, l’art. 35, comma 5 ter del D.Lgs. 165 del 2001 prevede infatti che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.
Nel mese di novembre 2022 la graduatoria ha infatti perso di efficacia.”;
Rilevato che tali allegazioni difensive non sono state in alcun modo contestate;
Considerato, conseguentemente, che non vi è più alcuna possibile utilità giuridica che possa scaturire dall’emanazione delle richieste pronunce e tanto determina, di per sé, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa;
Considerato, infine, che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU, Sede di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente FF, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta |
IL SEGRETARIO