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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott. Maria Cristina PERSICO Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Radice presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 187, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
Cipelletti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Cairoli, 5, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale con addebito
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, reietta in ogni caso la domanda di addebito della separazione al marito
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 11
1. pronunziare la separazione dei coniugi e dando atto che i medesimi Parte_1 Controparte_1
già da tempo vivono separati;
2. affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, e - dato Persona_1 Persona_2
atto che il sig. nulla oppone a che gli stessi siano collocati prevalentemente presso la Parte_1
madre – prevedere in ogni caso idonei momenti di frequentazione tra il padre e i figli, disponendo che il padre possa tenerli con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 21.00, nonché anche una sera in settimana (il giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.30, oltre al pranzo o alla cena del giorno di Natale, di Santo Stefano, del primo dell'anno, di Pasqua del lunedì dell'Angelo e nel giorno del compleanno dei figli e a tre giorni consecutivi per le vacanze di Natale e
Pasqua nonché due settimane non consecutive durante le vacanze estive.
3. Disporre, qualora i figli siano collocati prevalentemente presso la madre, che il ricorrente versi a costei a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile non superiore ad Euro 500,00 oltre adeguamento ISTAT per ciascun figlio, con suddivisione delle spese extra assegno in misura paritaria al 50% tra i genitori, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
con la precisazione che, come da verbale di udienza 17/4/2024 nel sub procedimento RG 1036/2022 il padre si è altresì impegnato, e la madre ha accettato, al versamento di Euro 90,00 mensili per 9 mesi
l'anno per le spese inerenti l'iscrizione della figlia presso l'Istituto Rosmini di Borgomanero. Per_2
4. Esentare il ricorrente dal versamento alla moglie di un assegno di mantenimento, essendo la stessa economicamente autosufficiente, dotata della piena capacità lavorativa e comunque non ricorrendone i presupposti di legge.
Revocare pertanto l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra con ordinanza in CP_1
data 4/1/2023 pari ad Euro 800,00 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente al rimborso in favore del ricorrente di tutte le somme percepite a tale titolo a fare tempo dal gennaio
2023.
In ogni caso col favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, anche in relazione al ricorso di cui al sub procedimento RG 1036/2022-1 che è stato rigettato con “spese al definitivo”.
B) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Dato atto che con ordinanza in data 1/9/2023 dott.ssa Barco, sono stati ammessi solamente alcuni capitoli di prova e che comunque su di essi sono stati sentiti solamente tre testimoni del ricorrente, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi nonché per l'interrogatorio formale della resistente nonché per l'audizione, sui capitoli già ammessi, degli altri testimoni indicati e non ancora ascoltati, il tutto come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2 del 23/5/2023 e come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.3 del 12/6/2023”.
pagina 2 di 11 Resistente:
“Previa declaratoria di rigetto per infondatezza di tutte le domande svolte in giudizio dal ricorrente
e previa pronuncia parziale (sullo status) di separazione personale delle parti ,, Pt_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, II^ co c.p.c. con addebito di responsabilità a carico del signor per le gravi e reiterate violazioni dei doveri imposti ai coniugi Pt_1 dall'art. 143 c.c. e denunciate condotte, contrarie alla solidarietà coniugale e post-coniugale, con ogni conseguenza ex lege;
2) previa conferma della vigente ordinanza presidenziale 04 gennaio 2023 ed a parziale modifica/integrazione della stessa, tenuto conto dei doveri genitoriali che incombono su entrambi i genitori di partecipare attivamente e paritariamente alla crescita psico-fisica dei figli e di concorrere, in proporzione alle loro capacità economico-reddituali, al loro personale ed economico, nel loro vivere quotidiano, esigenze di natura straordinaria, rispettando le inclinazioni ed ambizioni di crescita dei figli minori fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, così statuire:
1) in principalità: disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di e alla madre, Per_1 Per_2
autorizzandoli a vivere presso la residenza anagrafica della stessa e disciplinando il dovere/diritto di visita del padre non affidatario in conformità a quanto già regolamentato in sede provvisoria, con espressa previsione e condizionatamente alla necessità dell'espressione di preventivo assenso dei minori alle frequentazioni con il padre;
2) in via subordinata ed a ragione del comprovato atteggiamento omissivo/elusivo sino ad oggi dimostrato dal padre in ordine ad oggettive esigenze sanitarie (supporto psicologico/pedaogico, necessità fisiche di pratiche sportive) religiose (con ingiustificata omessa partecipazione del padre alla comunione di del 05 maggio 2024) e Per_2 scolastiche ( con necessità di ricorrere all'intestata Autorità per poter garantire alla minore il diritto di un percorso scolastico con adozione di piano didattico personalizzato ad oggi non sottoscritto per adesione dal padre), la resistente chiede che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento CP_1 della domanda d'affidamento di cui al superiore e principale punto 1, nell'esclusivo e superiore interesse di e , il Giudice Voglia così disporre: a) affidamento condiviso dei minori ai Per_1 Per_2
genitori per le decisioni relative alla loro vita ordinaria e b) affidamento monogenitoriale alla madre relativamente alle decisioni da assumere nell'interesse dei minori in ambito scolastico e sanitario, da rimettere alla sola madre presso cui sono collocati.
3) Obbligare il signor a contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori mediante Parte_1
corresponsione mensile alla madre convivente, in via anticipata con bonifico bancario entro il giorno
5 di ciascun mese, dell'importo di € 1500,00 rivalutabile annualmente in base all'incremento del costo della vita, con decorrenza dalla domanda e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con
pagina 3 di 11 conferma del già statuito concorso paterno in ragione della quota del 70% delle spese di natura extra ordinaria da sostenere per i figli.
4) tenuto conto della durata dell'unione, dell'evidente squilibrio delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio e del principio di solidarietà post- matrimoniale, disporre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della Pt_1
moglie, coniuge economicamente più debole, con accredito bancario mensile in via anticipata alla stessa, a valuta fissa entro il giorno 5 di ciascun mese, dell'importo di € 1.500,00 rivalutabile annualmente, con funzione assistenziale, compensativa e perequativa.
5) in via istruttoria: si richiamano e rinnovano, dandole qui per integralmente ritrascritte tutte le istanze formulate da questa difesa con memorie ex art. 183 c.p.c nr. 2 e con ricorso ex art. 709 ter cp.c.
6) Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento e di Pt_1
quello introdotto dalla resistente e celebrato ex art. 709 ter c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Crevoladossola il 29.9.2005 e Parte_1 Controparte_1
dall'unione coniugale sono nati i figli , il 23.11.2011, e , in data 1.9.2014. Per_1 Per_2
1. La separazione con addebito
1.1.E' indiscussa la cessazione della comunione spirituale e materiale, avendo, entrambe le parti, coltivato la domanda di separazione.
1.2.La resistente, inoltre, ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito.
A fondamento della domanda ha assunto di essere venuta a conoscenza delle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito con colleghe di lavoro e/o tirocinanti e, ciononostante, di avere deciso di proseguire il rapporto per garantire ai figli minori la crescita in un ambiente unito, nell'auspicio, con la sua presenza, di potere mitigare i comportamenti inadeguati del padre con i figli e il distacco nella vita di coppia;
e, tuttavia, nonostante l'interventi di professionisti (psicologa e terapista di coppia), il marito l'aveva di nuovo tradita, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con una fisioterapista di 26 anni, operante presso la medesima struttura sanitaria svizzera dove lui lavorava;
solo a seguito dell'ennesima violazione dell'obbligo di fedeltà lo aveva invitato a lasciare la casa coniugale, nella convinzione di potere rivalutare il loro rapporto all'esito di un percorso psicologico comune, conclusosi senza successo;
durante il matrimonio, inoltre, era stata succube del suo comportamento dominante e maltrattante, avendo subito ingiurie, offese, umiliazioni, aggressioni verbali, di cui i figli erano stati tristi e involontari spettatori;
in due occasioni aveva subito forti sollecitazioni per l'interruzione di due gravidanze, avendo, il marito, minacciato il suicidio per la nuova e sgradita paternità, nonché in pagina 4 di 11 occasione della scoperta della infedeltà e della manifestata volontà di separarsi;
minacce rafforzate dall'invio di foto e video che lo raffiguravano mentre scavalcava il parapetto del fiume a Trasquera;
il contegno violento era esploso in una occasione quando aveva scaraventato il cucciolo di cane con inaudita violenza alla presenza dei figli.
1.3.Il ricorrente ha disatteso le condotte contestate dalla moglie, assumendo, invece, che si erano progressivamente allontanati dopo la nascita della seconda figlia (gravidanza che non si aspettava) con litigi sempre più frequenti, tanto che non condividevano la camera da letto da otto anni, avendo vissuto da separati in casa;
era, piuttosto, la moglie, ad essere ossessionata dalla gelosia, anche quando si era allontanato dalla casa coniugale, avendo continuato ad accusarlo di frequentare un'altra donna.
1.4.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
L'art. 143, comma 2, c.c. sancisce che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
La violazione del dovere di fedeltà, che presuppone una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, può essere sanzionato con l'addebito; la relativa valutazione va operata verificando il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, con una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi.
Essa, quindi, può fondare la pronuncia di addebito solo se dall'infedeltà deriva l'intollerabilità della convivenza (Cass., Sez. 1, 30.5.2023, n. 15196; Cass., Sez. 1, 22.9.2022, n. 27771; Cass., Sez. 1,
6.4.2022, n. 111390) o la lesione di diritti della personalità dell'altro coniuge (Cass., Sez. 1, 12.4.2023
n. 8929; Cass., Sez. 1, 11.6.2008, n. 15557; Cass., 14.4.1994, n. 3511). Va, invece, esclusa quando la crisi tra i coniugi era precedente all'infedeltà ed era già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, costituendo, in questo caso, non la causa dell'intollerabilità, ma una sua conseguenza (Cass., Sez. 1, 8.11.2022, n. 32837; Cass., 20.12.2017, n.
21859; Cass., Sez. 1, 9.4.2013, n. 8675).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui pagina 5 di 11 l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex multiis
Cass., Sez. 1, 8.11.2022, n. 32837; Cass., sez. 1, 19.2.2018, n. 3923; Cass., Sez. 1, 20.9.2017, n.
21859; Cass., sez. 1, 20.8.2014, n. 18074; Cass., Sez. 1, 9.4.2013, n. 8675; Cass., Sez. 1, 14.2.2012, n.
2059).
1.5. Nella vicenda oggetto di causa, all'esito dell'istruttoria, coi documenti versati in atti dalle parti e la prova orale espletata, può affermarsi, a giudizio dell'adito tribunale, che la causa della rottura del vincolo coniugale sia addebitabile alla condotta del marito, potendo dirsi provata la violazione dell'obbligo di fedeltà, causa (già di per sé sola) della irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale.
E' emerso, infatti, che dopo la nascita del primo figlio, la moglie aveva scoperto che il marito la tradiva;
era scappata a casa dei genitori e, poi, era tornata a casa, dopo che il marito l'aveva chiamata piangendo, convincendola di tornare a casa;
da ultimo, dubitando, la moglie, che il marito coltivasse un'altra relazione, gli aveva messo un registratore in macchina ed, in effetti, era stato registrato un rapporto intimo con un'altra donna (dichiarazione dei testi e genitori Testimone_1 Tes_2
della resistente e di amica di entrambi). Persona_3
Non è stata fornita la prova, invece, dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, tenuto conto, da un alto, che la moglie aveva sempre perdonato il marito, che si era pure scusato per il suo comportamento (doc. 7 resit.), essendo arrivato a minacciare il suicidio quando la moglie, esasperata, gli aveva comunicato che intendeva separarsi (deposizione dei testi cit.); dall'altro, che il matrimonio, seppure con alti e bassi, soprattutto nell'ultimo anno, era proseguito;
indimostrata, infine, la mancata condivisione del talamo nuziale dalla nascita della figlia, essendo emerso, piuttosto, che vi era stata un'altra gravidanza, non portata a termine perché il marito non aveva voluto.
1.6. La violazione del dovere di fedeltà è da sola sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di addebito, assorbite le ulteriori violazioni dei doveri coniugali, pure denunciati.
1.7. Va, in definitiva, dichiarata la separazione tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Crevoladossola il 29.9.2005, con addebito al marito.
2. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
I figli minori e , rispettivamente, di 13 e 10 anni, sono stabilmente collocati presso la Per_1 Per_2
madre, residente in [...], dove la resistente si è trasferita, essendo, il marito, tornato a vivere (dopo l'iniziale dimora presso un appartamento concessogli in comodato dai genitori) nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in Crevoladossola. Trattasi, infatti, di una scelta, inizialmente operata dalla moglie, oramai consolidata dal novembre 2022 (all'udienza presidenziale la resistente si era già trasferita, tanto pagina 6 di 11 che non era stata assegnata la casa familiare al genitore collocatario della prole) e, di fatto, condivisa dai coniugi che hanno entrambi concluso in tal senso.
Va, altresì disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
La resistente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto, in principalità, l'affido esclusivo dei figli, anche nella forma del cd. affido super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato, quantomeno relativamente alle decisioni da assumere nell'interesse dei minori in ambito scolastico e sanitario.
Con ordinanza datata 4.1.2023, il Presidente ff, ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori, provvedendo, altresì, alla disciplina dell'esercizio del diritto di visita del padre: il giovedì tutte le settimane, e, a settimane alterne, il sabato o la domenica pomeriggio fino alla sera dopo cena, con possibilità di trascorrere con i minori l'intera giornata “laddove gli stessi lo desiderino”.
La medesima domanda è stata, poi, coltivata con la proposizione del ricorso ex art. 709 ter c.p.c., introdotto dalla er l'iscrizione della figlia alla nuova scuola. CP_1 Per_2
Ebbene, all'esito del giudizio, va ribadito quanto già indicato con la citata ordinanza presidenziale e con quella assunta in corso di giudizio, ossia che non sono state prospettate ragioni di inadeguatezza e non sono emersi profili di specifica inidoneità genitoriale, quanto, piuttosto, la forte conflittualità tra i coniugi, pregiudicante un sereno confronto sulle scelte per i figli, per il cui superamento sarebbe auspicabile l'intervento di un professionista, con lo scopo di ritrovare un canale di comunicazione per riorganizzare le relazioni familiari a seguito della rottura del rapporto coniugale.
E' difettata, invero, l'allegazione di comportamenti del padre che conducano ad un giudizio di inidoneità all'esercizio delle relative prerogative, né non stati indicati, in corso di causa, fatti e situazioni che sconsiglino la necessità che le occasioni di incontro e i tempi di permanenza dei figli presso il padre siano implementati.
Piuttosto, sarà cura dei genitori, al fine di mitigare l'accesa conflittualità, che tuttora contrassegna il rapporto tra i genitori e che necessariamente coinvolge i figli, rivolgersi ad un professionista con lo scopo di superarla, al fine di coltivare un sereno confronto nell'interesse dei minori.
Fermo, pertanto, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, va, altresì, disposto, che trascorrano col padre, oltre ad un pomeriggio alla settimana (come già previsto), anche, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
i giorni di Natale, Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
3. Il contributo al mantenimento dei figli minori e l'assegno di mantenimento della moglie
3.1In linea di principio, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo pagina 7 di 11 obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018).
Analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).
3.2. Il diritto della moglie all'assegno di mantenimento, a tenore dell'art. 156 c.c., presuppone che al coniuge non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri;
in tal caso, il giudice, pronunciando la separazione, determina quanto è necessario al suo mantenimento, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Nel caso di specie, non essendo, alla moglie, addebitabile la separazione, occorre verificare se la stessa abbia adeguati redditi propri, per poi accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, inteso quale standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi.
Il mantenimento è inteso, invero, a consentire una tendenziale conservazione dello stile di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, ma non alla perequazione tra i coniugi.
La relativa quantificazione va operata tenuto conto dei redditi dell'obbligato, delle spese, dell'eventuale assegnazione della casa familiare, della durata del matrimonio e della effettiva possibilità per il beneficiario di svolgere un'attività lavorativa retribuita in termini effettivi e concreti, tenuto conto della particolare situazione individuale, ambientale e delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez. 1,
6.9.2021, n. n. 24049).
3.3. E' necessaria, quindi, la disamina della situazione economico-patrimoniale delle parti, inerendo, tale previo accertamento, anche la verifica dell'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento.
pagina 8 di 11 3.2. La situazione patrimoniale del ricorrente è riassumibile, sulla scorta della Parte_1
documentazione versata in atti, nei seguenti termini:
- è titolare dell'immobile, in precedenza adibito a casa familiare, sito in Crevoladossola (doc. 4);
- di professione fisioterapista, è alle dipendenze della clinica HILDEBRAND, con uno stipendio mensile di CHF 4.646,55 (doc. 59) e un reddito netto annuale di CHF 65.603,65 nel 2023 (doc.
57 cit.), di CHF 73.441,00 nel 2022 e di CHF 73.401,00 nel 2021 (doc. 23) -considerati gli ultimi tre anni-;
- era titolare, al 17.1.2023, di un patrimonio mobiliare di CFH 159.117,96, il cui saldo è stato suddiviso con la moglie, cui è stata corrisposta la somma di € 80.000,00 (cfr. verbale udienza del 28.1.2024);
- ha costi fissi per il mantenimento del figlio, nato da precedente unione, di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle ulteriori stimate in circa € 2.000,00 annuali
(doc. 49 ric.), oltre le spese di vitto, utenze e varie (autovettura, trasferimento in Svizzera per lavoro).
3.3. La situazione patrimoniale della resistente è riassumibile, sulla scorta della Controparte_1
documentazione versata in atti, nei seguenti termini:
- è titolare della casa in Armeno dove abita (circostanza indiscussa);
- nel periodo d'imposta 2022 (doc. 730/2023) ha prodotto un reddito in regime forfettario di €
5.568,00;
- ha suddiviso col marito i risparmi percependo la somma di € 80.000,00.
3.4. Tutto ciò posto, quanto al mantenimento dei figli, tenuto conto della loro età (allo stato di 13 e 10 anni), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre, presso cui coabitano), del netto divario di reddito dei genitori, delle loro esigenze, va ritenuto equo porre a carico del ricorrente, quale contributo perequativo al loro mantenimento, la somma mensile di € 1.200,00 (€
600,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale, ad eccezione della retta dell'Istituto Rosmini di Borgomanero, frequentato dalla figlia , per la quale i coniugi si sono Per_2
accordati a che il padre versi alla madre la somma di € 90,00 mensili per 9 mesi (verbale udienza del
17.4.2024).
3.5. Infine, quanto alla moglie, l'assenza di redditi propri impone (contrariamente a quanto concluso dal ricorrente) il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento.
Della capacità professionale specifica della stessa, di professione fisioterapista, che solo di recente si è di nuovo dotata di partita IVA (in precedenza il marito ne aveva preteso la chiusura) va tenuto in debito pagina 9 di 11 conto ai fini della relativa quantificazione, ricorrendo, invece, i presupposti per il suo riconoscimento, non essendo alla moglie addebitabile la separazione e tenuto conto del netto divario economico tra i due, dipeso dalla scelta, condivisa con il marito, di occuparsi della crescita del figlio , prima, e Per_1
della figlia , dopo. Per_2
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dei redditi dell'obbligato e delle spese di cui è gravato, dall'altro della quasi mancanza di redditi della moglie, pur dotata di capacità lavorativa specifica, della durata del matrimonio, al fine della tendenziale conservazione dello stile di vita goduto in costanza di matrimonio,
l'assegno di mantenimento della stessa va determinato in € 800,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
4. Le spese di lite
L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del sub-procedimento, nella misura di ½ e la condanna del ricorrente alla refusione alla resistente delle stesse nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Crevoladossola il 29.9.2005, con addebito al marito;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- dispone che il padre tenga i figli con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 21.00, nonché anche una sera in settimana (il giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.30; ad anni alterni le festività del Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; tre giorni consecutivi per le vacanze di Natale e Pasqua nonché due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 2.000,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di cui €
1.200,00 per i figli minori (€ 600,00 per figlio) e € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale, ad eccezione della retta dell'istituto Rosmini per la figlia a carico del padre nella misura di € 90,00 mensili per 9 mesi;
Per_2
pagina 10 di 11 - compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna il ricorrente a rifonderle alla resistente nella restante misura di ½ , liquidate, operata la compensazione, in € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 19.12.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott. Maria Cristina PERSICO Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Radice presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 187, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
Cipelletti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Cairoli, 5, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale con addebito
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, reietta in ogni caso la domanda di addebito della separazione al marito
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 11
1. pronunziare la separazione dei coniugi e dando atto che i medesimi Parte_1 Controparte_1
già da tempo vivono separati;
2. affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, e - dato Persona_1 Persona_2
atto che il sig. nulla oppone a che gli stessi siano collocati prevalentemente presso la Parte_1
madre – prevedere in ogni caso idonei momenti di frequentazione tra il padre e i figli, disponendo che il padre possa tenerli con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 21.00, nonché anche una sera in settimana (il giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.30, oltre al pranzo o alla cena del giorno di Natale, di Santo Stefano, del primo dell'anno, di Pasqua del lunedì dell'Angelo e nel giorno del compleanno dei figli e a tre giorni consecutivi per le vacanze di Natale e
Pasqua nonché due settimane non consecutive durante le vacanze estive.
3. Disporre, qualora i figli siano collocati prevalentemente presso la madre, che il ricorrente versi a costei a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile non superiore ad Euro 500,00 oltre adeguamento ISTAT per ciascun figlio, con suddivisione delle spese extra assegno in misura paritaria al 50% tra i genitori, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
con la precisazione che, come da verbale di udienza 17/4/2024 nel sub procedimento RG 1036/2022 il padre si è altresì impegnato, e la madre ha accettato, al versamento di Euro 90,00 mensili per 9 mesi
l'anno per le spese inerenti l'iscrizione della figlia presso l'Istituto Rosmini di Borgomanero. Per_2
4. Esentare il ricorrente dal versamento alla moglie di un assegno di mantenimento, essendo la stessa economicamente autosufficiente, dotata della piena capacità lavorativa e comunque non ricorrendone i presupposti di legge.
Revocare pertanto l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra con ordinanza in CP_1
data 4/1/2023 pari ad Euro 800,00 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente al rimborso in favore del ricorrente di tutte le somme percepite a tale titolo a fare tempo dal gennaio
2023.
In ogni caso col favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, anche in relazione al ricorso di cui al sub procedimento RG 1036/2022-1 che è stato rigettato con “spese al definitivo”.
B) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Dato atto che con ordinanza in data 1/9/2023 dott.ssa Barco, sono stati ammessi solamente alcuni capitoli di prova e che comunque su di essi sono stati sentiti solamente tre testimoni del ricorrente, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi nonché per l'interrogatorio formale della resistente nonché per l'audizione, sui capitoli già ammessi, degli altri testimoni indicati e non ancora ascoltati, il tutto come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2 del 23/5/2023 e come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.3 del 12/6/2023”.
pagina 2 di 11 Resistente:
“Previa declaratoria di rigetto per infondatezza di tutte le domande svolte in giudizio dal ricorrente
e previa pronuncia parziale (sullo status) di separazione personale delle parti ,, Pt_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, II^ co c.p.c. con addebito di responsabilità a carico del signor per le gravi e reiterate violazioni dei doveri imposti ai coniugi Pt_1 dall'art. 143 c.c. e denunciate condotte, contrarie alla solidarietà coniugale e post-coniugale, con ogni conseguenza ex lege;
2) previa conferma della vigente ordinanza presidenziale 04 gennaio 2023 ed a parziale modifica/integrazione della stessa, tenuto conto dei doveri genitoriali che incombono su entrambi i genitori di partecipare attivamente e paritariamente alla crescita psico-fisica dei figli e di concorrere, in proporzione alle loro capacità economico-reddituali, al loro personale ed economico, nel loro vivere quotidiano, esigenze di natura straordinaria, rispettando le inclinazioni ed ambizioni di crescita dei figli minori fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, così statuire:
1) in principalità: disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di e alla madre, Per_1 Per_2
autorizzandoli a vivere presso la residenza anagrafica della stessa e disciplinando il dovere/diritto di visita del padre non affidatario in conformità a quanto già regolamentato in sede provvisoria, con espressa previsione e condizionatamente alla necessità dell'espressione di preventivo assenso dei minori alle frequentazioni con il padre;
2) in via subordinata ed a ragione del comprovato atteggiamento omissivo/elusivo sino ad oggi dimostrato dal padre in ordine ad oggettive esigenze sanitarie (supporto psicologico/pedaogico, necessità fisiche di pratiche sportive) religiose (con ingiustificata omessa partecipazione del padre alla comunione di del 05 maggio 2024) e Per_2 scolastiche ( con necessità di ricorrere all'intestata Autorità per poter garantire alla minore il diritto di un percorso scolastico con adozione di piano didattico personalizzato ad oggi non sottoscritto per adesione dal padre), la resistente chiede che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento CP_1 della domanda d'affidamento di cui al superiore e principale punto 1, nell'esclusivo e superiore interesse di e , il Giudice Voglia così disporre: a) affidamento condiviso dei minori ai Per_1 Per_2
genitori per le decisioni relative alla loro vita ordinaria e b) affidamento monogenitoriale alla madre relativamente alle decisioni da assumere nell'interesse dei minori in ambito scolastico e sanitario, da rimettere alla sola madre presso cui sono collocati.
3) Obbligare il signor a contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori mediante Parte_1
corresponsione mensile alla madre convivente, in via anticipata con bonifico bancario entro il giorno
5 di ciascun mese, dell'importo di € 1500,00 rivalutabile annualmente in base all'incremento del costo della vita, con decorrenza dalla domanda e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con
pagina 3 di 11 conferma del già statuito concorso paterno in ragione della quota del 70% delle spese di natura extra ordinaria da sostenere per i figli.
4) tenuto conto della durata dell'unione, dell'evidente squilibrio delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio e del principio di solidarietà post- matrimoniale, disporre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della Pt_1
moglie, coniuge economicamente più debole, con accredito bancario mensile in via anticipata alla stessa, a valuta fissa entro il giorno 5 di ciascun mese, dell'importo di € 1.500,00 rivalutabile annualmente, con funzione assistenziale, compensativa e perequativa.
5) in via istruttoria: si richiamano e rinnovano, dandole qui per integralmente ritrascritte tutte le istanze formulate da questa difesa con memorie ex art. 183 c.p.c nr. 2 e con ricorso ex art. 709 ter cp.c.
6) Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento e di Pt_1
quello introdotto dalla resistente e celebrato ex art. 709 ter c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Crevoladossola il 29.9.2005 e Parte_1 Controparte_1
dall'unione coniugale sono nati i figli , il 23.11.2011, e , in data 1.9.2014. Per_1 Per_2
1. La separazione con addebito
1.1.E' indiscussa la cessazione della comunione spirituale e materiale, avendo, entrambe le parti, coltivato la domanda di separazione.
1.2.La resistente, inoltre, ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito.
A fondamento della domanda ha assunto di essere venuta a conoscenza delle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito con colleghe di lavoro e/o tirocinanti e, ciononostante, di avere deciso di proseguire il rapporto per garantire ai figli minori la crescita in un ambiente unito, nell'auspicio, con la sua presenza, di potere mitigare i comportamenti inadeguati del padre con i figli e il distacco nella vita di coppia;
e, tuttavia, nonostante l'interventi di professionisti (psicologa e terapista di coppia), il marito l'aveva di nuovo tradita, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con una fisioterapista di 26 anni, operante presso la medesima struttura sanitaria svizzera dove lui lavorava;
solo a seguito dell'ennesima violazione dell'obbligo di fedeltà lo aveva invitato a lasciare la casa coniugale, nella convinzione di potere rivalutare il loro rapporto all'esito di un percorso psicologico comune, conclusosi senza successo;
durante il matrimonio, inoltre, era stata succube del suo comportamento dominante e maltrattante, avendo subito ingiurie, offese, umiliazioni, aggressioni verbali, di cui i figli erano stati tristi e involontari spettatori;
in due occasioni aveva subito forti sollecitazioni per l'interruzione di due gravidanze, avendo, il marito, minacciato il suicidio per la nuova e sgradita paternità, nonché in pagina 4 di 11 occasione della scoperta della infedeltà e della manifestata volontà di separarsi;
minacce rafforzate dall'invio di foto e video che lo raffiguravano mentre scavalcava il parapetto del fiume a Trasquera;
il contegno violento era esploso in una occasione quando aveva scaraventato il cucciolo di cane con inaudita violenza alla presenza dei figli.
1.3.Il ricorrente ha disatteso le condotte contestate dalla moglie, assumendo, invece, che si erano progressivamente allontanati dopo la nascita della seconda figlia (gravidanza che non si aspettava) con litigi sempre più frequenti, tanto che non condividevano la camera da letto da otto anni, avendo vissuto da separati in casa;
era, piuttosto, la moglie, ad essere ossessionata dalla gelosia, anche quando si era allontanato dalla casa coniugale, avendo continuato ad accusarlo di frequentare un'altra donna.
1.4.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
L'art. 143, comma 2, c.c. sancisce che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
La violazione del dovere di fedeltà, che presuppone una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, può essere sanzionato con l'addebito; la relativa valutazione va operata verificando il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, con una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi.
Essa, quindi, può fondare la pronuncia di addebito solo se dall'infedeltà deriva l'intollerabilità della convivenza (Cass., Sez. 1, 30.5.2023, n. 15196; Cass., Sez. 1, 22.9.2022, n. 27771; Cass., Sez. 1,
6.4.2022, n. 111390) o la lesione di diritti della personalità dell'altro coniuge (Cass., Sez. 1, 12.4.2023
n. 8929; Cass., Sez. 1, 11.6.2008, n. 15557; Cass., 14.4.1994, n. 3511). Va, invece, esclusa quando la crisi tra i coniugi era precedente all'infedeltà ed era già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, costituendo, in questo caso, non la causa dell'intollerabilità, ma una sua conseguenza (Cass., Sez. 1, 8.11.2022, n. 32837; Cass., 20.12.2017, n.
21859; Cass., Sez. 1, 9.4.2013, n. 8675).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui pagina 5 di 11 l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex multiis
Cass., Sez. 1, 8.11.2022, n. 32837; Cass., sez. 1, 19.2.2018, n. 3923; Cass., Sez. 1, 20.9.2017, n.
21859; Cass., sez. 1, 20.8.2014, n. 18074; Cass., Sez. 1, 9.4.2013, n. 8675; Cass., Sez. 1, 14.2.2012, n.
2059).
1.5. Nella vicenda oggetto di causa, all'esito dell'istruttoria, coi documenti versati in atti dalle parti e la prova orale espletata, può affermarsi, a giudizio dell'adito tribunale, che la causa della rottura del vincolo coniugale sia addebitabile alla condotta del marito, potendo dirsi provata la violazione dell'obbligo di fedeltà, causa (già di per sé sola) della irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale.
E' emerso, infatti, che dopo la nascita del primo figlio, la moglie aveva scoperto che il marito la tradiva;
era scappata a casa dei genitori e, poi, era tornata a casa, dopo che il marito l'aveva chiamata piangendo, convincendola di tornare a casa;
da ultimo, dubitando, la moglie, che il marito coltivasse un'altra relazione, gli aveva messo un registratore in macchina ed, in effetti, era stato registrato un rapporto intimo con un'altra donna (dichiarazione dei testi e genitori Testimone_1 Tes_2
della resistente e di amica di entrambi). Persona_3
Non è stata fornita la prova, invece, dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, tenuto conto, da un alto, che la moglie aveva sempre perdonato il marito, che si era pure scusato per il suo comportamento (doc. 7 resit.), essendo arrivato a minacciare il suicidio quando la moglie, esasperata, gli aveva comunicato che intendeva separarsi (deposizione dei testi cit.); dall'altro, che il matrimonio, seppure con alti e bassi, soprattutto nell'ultimo anno, era proseguito;
indimostrata, infine, la mancata condivisione del talamo nuziale dalla nascita della figlia, essendo emerso, piuttosto, che vi era stata un'altra gravidanza, non portata a termine perché il marito non aveva voluto.
1.6. La violazione del dovere di fedeltà è da sola sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di addebito, assorbite le ulteriori violazioni dei doveri coniugali, pure denunciati.
1.7. Va, in definitiva, dichiarata la separazione tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Crevoladossola il 29.9.2005, con addebito al marito.
2. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
I figli minori e , rispettivamente, di 13 e 10 anni, sono stabilmente collocati presso la Per_1 Per_2
madre, residente in [...], dove la resistente si è trasferita, essendo, il marito, tornato a vivere (dopo l'iniziale dimora presso un appartamento concessogli in comodato dai genitori) nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in Crevoladossola. Trattasi, infatti, di una scelta, inizialmente operata dalla moglie, oramai consolidata dal novembre 2022 (all'udienza presidenziale la resistente si era già trasferita, tanto pagina 6 di 11 che non era stata assegnata la casa familiare al genitore collocatario della prole) e, di fatto, condivisa dai coniugi che hanno entrambi concluso in tal senso.
Va, altresì disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
La resistente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto, in principalità, l'affido esclusivo dei figli, anche nella forma del cd. affido super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato, quantomeno relativamente alle decisioni da assumere nell'interesse dei minori in ambito scolastico e sanitario.
Con ordinanza datata 4.1.2023, il Presidente ff, ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori, provvedendo, altresì, alla disciplina dell'esercizio del diritto di visita del padre: il giovedì tutte le settimane, e, a settimane alterne, il sabato o la domenica pomeriggio fino alla sera dopo cena, con possibilità di trascorrere con i minori l'intera giornata “laddove gli stessi lo desiderino”.
La medesima domanda è stata, poi, coltivata con la proposizione del ricorso ex art. 709 ter c.p.c., introdotto dalla er l'iscrizione della figlia alla nuova scuola. CP_1 Per_2
Ebbene, all'esito del giudizio, va ribadito quanto già indicato con la citata ordinanza presidenziale e con quella assunta in corso di giudizio, ossia che non sono state prospettate ragioni di inadeguatezza e non sono emersi profili di specifica inidoneità genitoriale, quanto, piuttosto, la forte conflittualità tra i coniugi, pregiudicante un sereno confronto sulle scelte per i figli, per il cui superamento sarebbe auspicabile l'intervento di un professionista, con lo scopo di ritrovare un canale di comunicazione per riorganizzare le relazioni familiari a seguito della rottura del rapporto coniugale.
E' difettata, invero, l'allegazione di comportamenti del padre che conducano ad un giudizio di inidoneità all'esercizio delle relative prerogative, né non stati indicati, in corso di causa, fatti e situazioni che sconsiglino la necessità che le occasioni di incontro e i tempi di permanenza dei figli presso il padre siano implementati.
Piuttosto, sarà cura dei genitori, al fine di mitigare l'accesa conflittualità, che tuttora contrassegna il rapporto tra i genitori e che necessariamente coinvolge i figli, rivolgersi ad un professionista con lo scopo di superarla, al fine di coltivare un sereno confronto nell'interesse dei minori.
Fermo, pertanto, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, va, altresì, disposto, che trascorrano col padre, oltre ad un pomeriggio alla settimana (come già previsto), anche, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
i giorni di Natale, Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
3. Il contributo al mantenimento dei figli minori e l'assegno di mantenimento della moglie
3.1In linea di principio, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo pagina 7 di 11 obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018).
Analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).
3.2. Il diritto della moglie all'assegno di mantenimento, a tenore dell'art. 156 c.c., presuppone che al coniuge non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri;
in tal caso, il giudice, pronunciando la separazione, determina quanto è necessario al suo mantenimento, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Nel caso di specie, non essendo, alla moglie, addebitabile la separazione, occorre verificare se la stessa abbia adeguati redditi propri, per poi accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, inteso quale standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi.
Il mantenimento è inteso, invero, a consentire una tendenziale conservazione dello stile di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, ma non alla perequazione tra i coniugi.
La relativa quantificazione va operata tenuto conto dei redditi dell'obbligato, delle spese, dell'eventuale assegnazione della casa familiare, della durata del matrimonio e della effettiva possibilità per il beneficiario di svolgere un'attività lavorativa retribuita in termini effettivi e concreti, tenuto conto della particolare situazione individuale, ambientale e delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez. 1,
6.9.2021, n. n. 24049).
3.3. E' necessaria, quindi, la disamina della situazione economico-patrimoniale delle parti, inerendo, tale previo accertamento, anche la verifica dell'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento.
pagina 8 di 11 3.2. La situazione patrimoniale del ricorrente è riassumibile, sulla scorta della Parte_1
documentazione versata in atti, nei seguenti termini:
- è titolare dell'immobile, in precedenza adibito a casa familiare, sito in Crevoladossola (doc. 4);
- di professione fisioterapista, è alle dipendenze della clinica HILDEBRAND, con uno stipendio mensile di CHF 4.646,55 (doc. 59) e un reddito netto annuale di CHF 65.603,65 nel 2023 (doc.
57 cit.), di CHF 73.441,00 nel 2022 e di CHF 73.401,00 nel 2021 (doc. 23) -considerati gli ultimi tre anni-;
- era titolare, al 17.1.2023, di un patrimonio mobiliare di CFH 159.117,96, il cui saldo è stato suddiviso con la moglie, cui è stata corrisposta la somma di € 80.000,00 (cfr. verbale udienza del 28.1.2024);
- ha costi fissi per il mantenimento del figlio, nato da precedente unione, di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle ulteriori stimate in circa € 2.000,00 annuali
(doc. 49 ric.), oltre le spese di vitto, utenze e varie (autovettura, trasferimento in Svizzera per lavoro).
3.3. La situazione patrimoniale della resistente è riassumibile, sulla scorta della Controparte_1
documentazione versata in atti, nei seguenti termini:
- è titolare della casa in Armeno dove abita (circostanza indiscussa);
- nel periodo d'imposta 2022 (doc. 730/2023) ha prodotto un reddito in regime forfettario di €
5.568,00;
- ha suddiviso col marito i risparmi percependo la somma di € 80.000,00.
3.4. Tutto ciò posto, quanto al mantenimento dei figli, tenuto conto della loro età (allo stato di 13 e 10 anni), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre, presso cui coabitano), del netto divario di reddito dei genitori, delle loro esigenze, va ritenuto equo porre a carico del ricorrente, quale contributo perequativo al loro mantenimento, la somma mensile di € 1.200,00 (€
600,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale, ad eccezione della retta dell'Istituto Rosmini di Borgomanero, frequentato dalla figlia , per la quale i coniugi si sono Per_2
accordati a che il padre versi alla madre la somma di € 90,00 mensili per 9 mesi (verbale udienza del
17.4.2024).
3.5. Infine, quanto alla moglie, l'assenza di redditi propri impone (contrariamente a quanto concluso dal ricorrente) il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento.
Della capacità professionale specifica della stessa, di professione fisioterapista, che solo di recente si è di nuovo dotata di partita IVA (in precedenza il marito ne aveva preteso la chiusura) va tenuto in debito pagina 9 di 11 conto ai fini della relativa quantificazione, ricorrendo, invece, i presupposti per il suo riconoscimento, non essendo alla moglie addebitabile la separazione e tenuto conto del netto divario economico tra i due, dipeso dalla scelta, condivisa con il marito, di occuparsi della crescita del figlio , prima, e Per_1
della figlia , dopo. Per_2
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dei redditi dell'obbligato e delle spese di cui è gravato, dall'altro della quasi mancanza di redditi della moglie, pur dotata di capacità lavorativa specifica, della durata del matrimonio, al fine della tendenziale conservazione dello stile di vita goduto in costanza di matrimonio,
l'assegno di mantenimento della stessa va determinato in € 800,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
4. Le spese di lite
L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del sub-procedimento, nella misura di ½ e la condanna del ricorrente alla refusione alla resistente delle stesse nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Crevoladossola il 29.9.2005, con addebito al marito;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- dispone che il padre tenga i figli con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 21.00, nonché anche una sera in settimana (il giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.30; ad anni alterni le festività del Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; tre giorni consecutivi per le vacanze di Natale e Pasqua nonché due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 2.000,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di cui €
1.200,00 per i figli minori (€ 600,00 per figlio) e € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale, ad eccezione della retta dell'istituto Rosmini per la figlia a carico del padre nella misura di € 90,00 mensili per 9 mesi;
Per_2
pagina 10 di 11 - compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna il ricorrente a rifonderle alla resistente nella restante misura di ½ , liquidate, operata la compensazione, in € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 19.12.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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