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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 972/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT GA Presidente rel.
Dott. ssa RA Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 972/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNUNZIATA CRISTIANO Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PARENTI LUIGI Controparte_1
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. SCARLATO PAOLA CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10400 del 18.10.24 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
n persona del legale rappresentante pro tempore e, ha chiesto al Giudice di “accertare Parte_1
e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig.
e la dal 31 luglio 2021 al 9 febbraio 2022, o altra data di Controparte_1 Parte_1 giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento al 5 Controparte_1 livello del CCNL Pubblici Servizi-Confcommercio o altro livello ritenuto di giustizia e, comunque, accertare e condannare, per i motivi esposti nel presente ricorso la al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad Euro 12.611,57 quale somma precipuamente quantificata e relativa alle retribuzioni non corrisposte, 13^ mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, straordinario al 30%, una tantum app.febb.2022 e TFR lordo al presente ricorso, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost e 2099 Cod.Civ. oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta l'insufficienza della retribuzione corrisposta al ricorrente condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra ritenuta di giustizia.
3. Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il licenziamento orale è nullo e/o inefficace e/o inesistente per assenza di valido atto interruttivo del rapporto e, per l'effetto, ordini alla Società resistente la reintegrazione in servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 23 del 2015; conseguentemente, condanni la resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzione maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, da determinarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;
4. Accertare e dichiarare per l'effetto dell'illegittimità del licenziamento orale, ai sensi dell'art.9 del D.lgs. n.23/2015, della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il Pag. 4 di 11 calcolo del TFR nella misura rimessa alla decisione discrezionale del Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
di aver lavorato di fatto dal 31 luglio 2021 all' 8 febbraio 2022, alle dipendenze di Controparte_3 presso la PA , gestita dalla società con compiti di pasticciere, CP_4 Parte_1 osservando orario dal lunedì alla domenica dalle ore 7 alle ore 15, di aver diritto all'inquadramento della prestazione lavorativa resa nel 5° livello CCNL Pubblici Servizi;
di essere stato licenziato verbalmente dal datore di lavoro allorché, recatosi sul luogo di lavoro i signori i signori RA e gli chiesero di sottoscrivere un contratto di lavoro a Parte_2 tempo determinato, recante termine finale del 18 dicembre 2022, già scaduto e che, a seguito del suo rifiuto opposto alla sottoscrizione, i predetti gli avevano intimato di allontanarsi dal luogo di lavoro, ove non aveva più fatto ingresso;
di aver impugnato l'11 aprile 2022 il licenziamento intimato;
aveva redatto esposto nei confronti del datore di lavoro il cui contenuto era stato raccolto dal 3°
Nucleo operativo della Guardia di Finanza;
ha prodotto inoltre contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 7 del fascicolo di primo grado) con decorrenza dal 18 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022, sottoscritto dal solo datore di lavoro, deducendo che era questo il contratto di lavoro che gli era stato sottoposto per la firma e che si era rifiutato di firmare il 9 febbraio 2022.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto delle domande, Parte_1 eccependo che il ricorrente aveva iniziato a lavorare dal 1 agosto 2021 con compiti di aiuto pasticciere ed inquadramento nel 6° livello CCNl applicato e che mai il ricorrente aveva svolto i compiti di pasticciere, essendo preposto a tali compiti esclusivamente il Sig. mentre il Persona_1 ricorrente era privo di esperienza e non possedeva perciò il requisito soggettivo, previsto nella declaratoria, invocata ex adverso. Ha inoltre eccepito di essere rimasta debitrice nei confronti del ricorrente della somma pari ad euro 2.712 Euro, di cui Euro 661,00 a titolo di saldo della busta paga di dicembre 2021; euro 306,00 a titolo di saldo della busta paga di gennaio 2022 ed Euro 1.745,00 a titolo di TFR, avendo ricevuto il ricorrente euro 4713 nel corso del rapporto, come da quietanze prodotte (doc. 2 del fascicolo di parte del primo grado).
In relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, la convenuta ha eccepito che era stato il ricorrente ad abbandonare il luogo di lavoro l'11 febbraio 2022 ed ha replicato di averlo sollecitato in diverse occasioni alla sottoscrizione del contratto di lavoro ma che il ricorrente si era sempre rifiutato, finendo col rendersi irreperibile dall'11 febbraio 2022 stesso.
Ha prodotto buste paga per il periodo dal 18 ottobre 2022 al 16 febbraio 2022.
CP_ Veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell' questi ha chiesto di condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi eventualmente dovuti, in relazione all'esito del giudizio e nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3 L.335/95, alla luce della notifica del ricorso in data
27 gennaio 2023 : ha prodotto estratto contributivo da cui risultava il versamento di contributi da parte della al ricorrente per tre settimane, dal 1 febbraio 22 al 16 febbraio 2022. Parte_1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'escussione di testi, indotti da entrambe le parti e con la raccolta delle dichiarazioni rese dal l. r. RA CO, all'udienza del 17 aprile 2024 a seguito di interrogatorio formale deferito.
In data 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda con il seguente dispositivo:
“1) Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato rapporto di lavoro subordinato dal 1° agosto
2021 al 9 febbraio 2022 con inquadramento nel VI livello CCNL Turismo ed orario full time;
2) Condanna parte convenuta al pagamento della somma netta pari ad euro 2.712 oltre agli interessi ad alla rivalutazione monetaria dall'11 aprile 2022 al saldo;
3) Accerta e dichiara inefficace il licenziamento verbale intimato alla parte ricorrente il 9 febbraio
2022 e per l'effetto ordina alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
4) Condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente pari alla mensilità perse dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma mensile pari ad euro 1437,782 dal 9 febbraio 2022 al giorno di effettiva reintegra, detratte le somme percepite dal ricorrente a titolo di CP_ retribuzione come documentate dall'estratto contributivo prodotto in atti;
5) Condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo sopra indicato;
6) Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta e condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente la residua metà, residua parte che liquida in Pag. 11 di 11 complessivi euro 3851, oltre 15% per spese generali, i.v.a e c.p.a, con distrazione al difensore che si
è dichiarato antistatario;
CP_ 7) Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in complessivi 3100.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello ulla base di tre motivi Parte_1
Con il primo motivo lamenta il mancato accertamento e motivazione sulla sussistenza degli elementi caratteristici e tipizzanti la subordinazione ex art. 2094 Cod. Civ. oltre che l'erronea applicazione di un contratto di lavoro full time
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato la nullità del licenziamento orale asseritamente intimato al Sig. CP_1 Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che la occupa meno di 15 dipendenti Parte_1
chiede la rinnovazione dell'interrogatorio formale della legale Parte_1 rappresentante Sig.ra RA CO e di “riformare integralmente la sentenza impugnata del
Tribunale del lavoro di Roma n. 10400 del 2024 accertando e dichiarando, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande azionate dal Sig. con il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la CP_1 risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ascrivibili al lavoratore.”
Si è costituito deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell' appello oltre Controparte_1 che la tardività della contestazione in ordine alla natura autonoma della prestazione e temerarietà della domanda.
Si è costituito in giudizio l' in persona del Controparte_5
Presidente e legale rappresentante pro tempore, concludendo: “ove siano ritenute infondate le domande formulate dall'appellante, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto a CP_ corrispondere all' la contribuzione dovuta con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all' l'esercizio della funzione amministrativa di quantificare le somme CP_5 dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge.”
All'udienza odierna del 22 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Il primo motivo di appello è inammissibile nella parte in cui lamenta l'omesso accertamento della subordinazione, infondato per il resto.
Osserva la Corte come, a fronte di una specifica presa di posizione da parte del lavoratore nel giudizio di primo grado (a pag. 8 del ricorso vi è un intero paragrafo titolato “Sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e ) la società non soltanto non Parte_1 abbia mosso alcuna specifica contestazione ma lo abbia persino riconosciuto (pag 12 memoria di primo grado della società: “appare opportuno ribadire, al fine di contestare le apodittiche domande
e doglianze ex adverso formulate, che nel momento iniziale di detta collaborazione le parti conveniva che questa sarebbe sorta esclusivamente con un contratto di lavoro a tempo subordinato”). La domanda, pertanto, già di per sé nuova e dunque inammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. risulta contraddittoria rispetto alle difese sviluppate nel corso del primo grado di giudizio e dunque posta contra factum proprium.
È appena il caso di ricordare come l'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., prevede testualmente che nel giudizio d'appello non possano proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. La norma non si rivolge esclusivamente alle eccezioni che possono essere esaminate in giudizio solo se espressamente sollevate dalle parti ma anche a quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti nuovi ed introducono nuovi temi d'indagine, generalmente preclusi fin dalla conclusione della fase della trattazione del giudizio di primo grado.
In evidente contraddizione con le difese sviluppate nel corso del giudizio si pone anche l'asserita natura part-time del rapporto di lavoro, a giudizio dell'appellante erroneamente esclusa dal Giudice.
Ad integrazione della motivazione del Tribunale sul punto, che in questa sede si conferma, occorre osservare come ben tre indici testuali incontrovertibili circa la natura full time del rapporto provengano proprio dalla società appellante:
nel contratto sottoposto al lavoratore per la firma (“comunicazione di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato”) appare la dicitura: “I1 suo orario di lavoro sarà full-time con orario settimanale di 40hh e potrà normalmente essere articolato su un massimo di sei giorni di prestazione la settimana con turni avvicendati nell'arco del normale orario di apertura e chiusura del ns. locale,”;
il modello Unilav compilato dalla società soltanto il 15/10/2021 e dalla stessa prodotto contiene la dicitura “Tipo orario F - TEMPO PIENO”;
le quietanze di pagamento prodotte sempre dalla società a partire da settembre 2021 indicano più di
40 ore settimanali lavorate in media (cfr. ad esempio la quietanza relativa al mese di ottobre).
Questi indici precisi e chiari sono in grado di corroborare le corrette conclusioni del tribunale, che vanno dunque così puntualizzate. Si osserva al riguardo come i testimoni non abbiano fornito elementi univoci e decisivi. Il teste ha solo riferito quanto detto dal ricorrente e il teste Testimone_1
è un avventore occasionale del locale. L'unico che avrebbe potuto fornire una ricostruzione Tes_2 precisa degli orari, il pasticcere è da considerarsi poco attendibile, sia perché Controparte_6 ancora alle dipendenze dell'appellante ma soprattutto per le molteplici ammissioni di non ricordare bene i fatti (tra cui spicca il “non ricordo il sig. con cui esordisce nel suo esame). Controparte_1 Gli elementi documentali summenzionati sono dunque evidenze decisive, con cui l'appellante omette di confrontarsi, in grado di meglio chiarire un quadro testimoniale poco preciso sul punto e da cui si ricava la correttezza delle conclusioni del Tribunale in merito alla natura full time del rapporto.
Per tali ragioni il primo motivo va disatteso.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Il Tribunale ha ritenuto provato il licenziamento orale comminato al Sig. sulla base delle CP_1 dichiarazioni rese dalla legale rappresentante, Sig.ra CO, in sede di interrogatorio formale, la quale ha sostanzialmente confermato quanto dedotto dal lavoratore (interrogatorio del 17 aprile 2024 CO
RA: “è vero che il ricorrente ha ricevuto l'ordine di abbandonare il luogo di lavoro il 9
Febbraio 2022 su mia disposizione perché si era rifiutato di firmare il contratto che mi viene mostrato
e che reca data 18 ottobre 2021, era quello che è stato dato al ricorrente da firmare”.)
Ad avviso dell'appellante, la legale rappresentante della Società con le suddette dichiarazioni non avrebbe in alcun modo ammesso di aver licenziato oralmente il Sig. e chiede che la stessa CP_1 venga risentita dalla Corte.
Giova premettere sul punto che uno dei temi classici in materia di licenziamento orale è la riconducibilità alla fattispecie di episodi in cui il datore di lavoro genericamente “manda via” il lavoratore. Come puntualizzato dalla giurisprudenza, in questi casi è essenziale la valutazione delle circostanze concrete, del contesto e del comportamento successivo.
Non sempre tali esternazioni datoriali corrispondono ad un licenziamento orale. Si pensi al datore che allontani in malo modo il lavoratore al culmine di una lite ma nei giorni successivi adotti provvedimenti (ad esempio in relazione all'assenza del lavoratore) che presuppongano necessariamente la vigenza del rapporto.
Nel caso all'attenzione di questa Corte, tuttavia, non si rilevano equivoci del genere, essendo chiara la dinamica, anche a seguito della scrupolosa ricostruzione del Tribunale. Come dichiarato dalla stessa legale rappresentante, non per una lite o altri motivi transeunti il sig. è stato mandato CP_1 via ma perché “si era rifiutato di firmare il contratto”. È bene ricordare che, per stessa ammissione della società, il contratto sottopostogli l'11 febbraio 2022 aveva ad oggetto un periodo pregresso (dal
18/10/2021 al 17/01/2022), sicché la scelta di non firmare un contratto scaduto da parte del lavoratore
-stigmatizzata anche nell'atto di appello- appare una delle poche cose regolari della vicenda odierna.
Risulta pienamente raggiunto, dunque, il quantum probatorio richiesto per la prova del licenziamento orale, in conformità anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità che più volte ha ricordato come “nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto
(licenziamento orale o dimissioni)si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art.
2697 cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 10651 del 20/05/2005).
Non può essere accolta, per evidenti ragioni, la richiesta di rinnovazione dell'interrogatorio formale o la convocazione a “chiarimenti” della legale rappresentate. Il suo interrogatorio, il cui verbale letto e sottoscritto è agli atti, non presenta dubbi o parti incerte che necessitano di ulteriori chiarimenti.
Il procuratore di parte appellante ha formulato all'odierna udienza istanza di rinvio al fine di depositare altra sentenza di merito relativa alla medesima questione sostanziale tra la Parte_1
e un diverso lavoratore , il cui licenziamento orale non è stato riconosciuto dalla Corte di Appello .
Sul punto la Corte osserva che la valutazione del fatto è prerogativa del singolo collegio , senza che possa essere di alcun aiuto la valutazione compiuta in altri giudizi, per quanto simili nella concreta dinamica . Non vi è dunque ragione per approfondire le conclusioni a cui è giunto un collegio diverso in relazione ad una diversa parte sostanziale .
Il secondo motivo di appello va pertanto disatteso.
Con l'ultimo motivo di appello si contesta il requisito dimensionale come riconosciuto dal Tribunale.
La società occuperebbe meno di 15 dipendenti e il Giudice non ne avrebbe tenuto conto.
Tale questione non necessita di apposita trattazione poiché l'esito sarebbe comunque ininfluente rispetto all'ipotesi di licenziamento orale, avendo il Tribunale applicato la corretta disciplina in materia (art. 2 del D.Legs. 4 marzo 2015 n. 23).
È appena il caso di ricordare come rispetto al licenziamento inefficace perché intimato in forma orale la tutela reintegratoria c.d. “piena” prescinde dal requisito dimensionale, in continuità con quanto originariamente previsto dall'art. 18 l. 1970, n. 300. Che la rilevanza della questione dipenda dall'esito degli altri motivi di gravame viene anche riconosciuto dall'appellante: ricollega infatti la domanda alla previa caducazione della parte sul licenziamento orale (pag. 25 dell'appello “Ne deriva, pertanto, l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata sotto tale profilo, laddove, in assenza di provato licenziamento orale e, in assenza, del requisito dimensionale superiore alle 15 unità ha accertato e dichiarato il diritto del
Sig. alla reintegra sul posto di lavoro con tutte le retribuzioni medio tempore asseritamente CP_1 maturate.”).
A fronte della conferma, anche l'ultimo motivo non può essere accolto e, dunque, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza .
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
respinge l'appello ; condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00 in favore dell' ed in complessivi euro 3500,00 in favore di per CP_2 Controparte_1 compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario di si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste Controparte_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR NT GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT GA Presidente rel.
Dott. ssa RA Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 972/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNUNZIATA CRISTIANO Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PARENTI LUIGI Controparte_1
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. SCARLATO PAOLA CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10400 del 18.10.24 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
n persona del legale rappresentante pro tempore e, ha chiesto al Giudice di “accertare Parte_1
e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig.
e la dal 31 luglio 2021 al 9 febbraio 2022, o altra data di Controparte_1 Parte_1 giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento al 5 Controparte_1 livello del CCNL Pubblici Servizi-Confcommercio o altro livello ritenuto di giustizia e, comunque, accertare e condannare, per i motivi esposti nel presente ricorso la al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad Euro 12.611,57 quale somma precipuamente quantificata e relativa alle retribuzioni non corrisposte, 13^ mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, straordinario al 30%, una tantum app.febb.2022 e TFR lordo al presente ricorso, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost e 2099 Cod.Civ. oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta l'insufficienza della retribuzione corrisposta al ricorrente condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra ritenuta di giustizia.
3. Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il licenziamento orale è nullo e/o inefficace e/o inesistente per assenza di valido atto interruttivo del rapporto e, per l'effetto, ordini alla Società resistente la reintegrazione in servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 23 del 2015; conseguentemente, condanni la resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzione maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, da determinarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;
4. Accertare e dichiarare per l'effetto dell'illegittimità del licenziamento orale, ai sensi dell'art.9 del D.lgs. n.23/2015, della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il Pag. 4 di 11 calcolo del TFR nella misura rimessa alla decisione discrezionale del Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
di aver lavorato di fatto dal 31 luglio 2021 all' 8 febbraio 2022, alle dipendenze di Controparte_3 presso la PA , gestita dalla società con compiti di pasticciere, CP_4 Parte_1 osservando orario dal lunedì alla domenica dalle ore 7 alle ore 15, di aver diritto all'inquadramento della prestazione lavorativa resa nel 5° livello CCNL Pubblici Servizi;
di essere stato licenziato verbalmente dal datore di lavoro allorché, recatosi sul luogo di lavoro i signori i signori RA e gli chiesero di sottoscrivere un contratto di lavoro a Parte_2 tempo determinato, recante termine finale del 18 dicembre 2022, già scaduto e che, a seguito del suo rifiuto opposto alla sottoscrizione, i predetti gli avevano intimato di allontanarsi dal luogo di lavoro, ove non aveva più fatto ingresso;
di aver impugnato l'11 aprile 2022 il licenziamento intimato;
aveva redatto esposto nei confronti del datore di lavoro il cui contenuto era stato raccolto dal 3°
Nucleo operativo della Guardia di Finanza;
ha prodotto inoltre contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 7 del fascicolo di primo grado) con decorrenza dal 18 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022, sottoscritto dal solo datore di lavoro, deducendo che era questo il contratto di lavoro che gli era stato sottoposto per la firma e che si era rifiutato di firmare il 9 febbraio 2022.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto delle domande, Parte_1 eccependo che il ricorrente aveva iniziato a lavorare dal 1 agosto 2021 con compiti di aiuto pasticciere ed inquadramento nel 6° livello CCNl applicato e che mai il ricorrente aveva svolto i compiti di pasticciere, essendo preposto a tali compiti esclusivamente il Sig. mentre il Persona_1 ricorrente era privo di esperienza e non possedeva perciò il requisito soggettivo, previsto nella declaratoria, invocata ex adverso. Ha inoltre eccepito di essere rimasta debitrice nei confronti del ricorrente della somma pari ad euro 2.712 Euro, di cui Euro 661,00 a titolo di saldo della busta paga di dicembre 2021; euro 306,00 a titolo di saldo della busta paga di gennaio 2022 ed Euro 1.745,00 a titolo di TFR, avendo ricevuto il ricorrente euro 4713 nel corso del rapporto, come da quietanze prodotte (doc. 2 del fascicolo di parte del primo grado).
In relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, la convenuta ha eccepito che era stato il ricorrente ad abbandonare il luogo di lavoro l'11 febbraio 2022 ed ha replicato di averlo sollecitato in diverse occasioni alla sottoscrizione del contratto di lavoro ma che il ricorrente si era sempre rifiutato, finendo col rendersi irreperibile dall'11 febbraio 2022 stesso.
Ha prodotto buste paga per il periodo dal 18 ottobre 2022 al 16 febbraio 2022.
CP_ Veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell' questi ha chiesto di condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi eventualmente dovuti, in relazione all'esito del giudizio e nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3 L.335/95, alla luce della notifica del ricorso in data
27 gennaio 2023 : ha prodotto estratto contributivo da cui risultava il versamento di contributi da parte della al ricorrente per tre settimane, dal 1 febbraio 22 al 16 febbraio 2022. Parte_1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'escussione di testi, indotti da entrambe le parti e con la raccolta delle dichiarazioni rese dal l. r. RA CO, all'udienza del 17 aprile 2024 a seguito di interrogatorio formale deferito.
In data 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda con il seguente dispositivo:
“1) Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato rapporto di lavoro subordinato dal 1° agosto
2021 al 9 febbraio 2022 con inquadramento nel VI livello CCNL Turismo ed orario full time;
2) Condanna parte convenuta al pagamento della somma netta pari ad euro 2.712 oltre agli interessi ad alla rivalutazione monetaria dall'11 aprile 2022 al saldo;
3) Accerta e dichiara inefficace il licenziamento verbale intimato alla parte ricorrente il 9 febbraio
2022 e per l'effetto ordina alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
4) Condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente pari alla mensilità perse dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma mensile pari ad euro 1437,782 dal 9 febbraio 2022 al giorno di effettiva reintegra, detratte le somme percepite dal ricorrente a titolo di CP_ retribuzione come documentate dall'estratto contributivo prodotto in atti;
5) Condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo sopra indicato;
6) Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta e condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente la residua metà, residua parte che liquida in Pag. 11 di 11 complessivi euro 3851, oltre 15% per spese generali, i.v.a e c.p.a, con distrazione al difensore che si
è dichiarato antistatario;
CP_ 7) Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in complessivi 3100.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello ulla base di tre motivi Parte_1
Con il primo motivo lamenta il mancato accertamento e motivazione sulla sussistenza degli elementi caratteristici e tipizzanti la subordinazione ex art. 2094 Cod. Civ. oltre che l'erronea applicazione di un contratto di lavoro full time
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato la nullità del licenziamento orale asseritamente intimato al Sig. CP_1 Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che la occupa meno di 15 dipendenti Parte_1
chiede la rinnovazione dell'interrogatorio formale della legale Parte_1 rappresentante Sig.ra RA CO e di “riformare integralmente la sentenza impugnata del
Tribunale del lavoro di Roma n. 10400 del 2024 accertando e dichiarando, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande azionate dal Sig. con il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la CP_1 risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ascrivibili al lavoratore.”
Si è costituito deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell' appello oltre Controparte_1 che la tardività della contestazione in ordine alla natura autonoma della prestazione e temerarietà della domanda.
Si è costituito in giudizio l' in persona del Controparte_5
Presidente e legale rappresentante pro tempore, concludendo: “ove siano ritenute infondate le domande formulate dall'appellante, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto a CP_ corrispondere all' la contribuzione dovuta con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all' l'esercizio della funzione amministrativa di quantificare le somme CP_5 dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge.”
All'udienza odierna del 22 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Il primo motivo di appello è inammissibile nella parte in cui lamenta l'omesso accertamento della subordinazione, infondato per il resto.
Osserva la Corte come, a fronte di una specifica presa di posizione da parte del lavoratore nel giudizio di primo grado (a pag. 8 del ricorso vi è un intero paragrafo titolato “Sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e ) la società non soltanto non Parte_1 abbia mosso alcuna specifica contestazione ma lo abbia persino riconosciuto (pag 12 memoria di primo grado della società: “appare opportuno ribadire, al fine di contestare le apodittiche domande
e doglianze ex adverso formulate, che nel momento iniziale di detta collaborazione le parti conveniva che questa sarebbe sorta esclusivamente con un contratto di lavoro a tempo subordinato”). La domanda, pertanto, già di per sé nuova e dunque inammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. risulta contraddittoria rispetto alle difese sviluppate nel corso del primo grado di giudizio e dunque posta contra factum proprium.
È appena il caso di ricordare come l'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., prevede testualmente che nel giudizio d'appello non possano proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. La norma non si rivolge esclusivamente alle eccezioni che possono essere esaminate in giudizio solo se espressamente sollevate dalle parti ma anche a quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti nuovi ed introducono nuovi temi d'indagine, generalmente preclusi fin dalla conclusione della fase della trattazione del giudizio di primo grado.
In evidente contraddizione con le difese sviluppate nel corso del giudizio si pone anche l'asserita natura part-time del rapporto di lavoro, a giudizio dell'appellante erroneamente esclusa dal Giudice.
Ad integrazione della motivazione del Tribunale sul punto, che in questa sede si conferma, occorre osservare come ben tre indici testuali incontrovertibili circa la natura full time del rapporto provengano proprio dalla società appellante:
nel contratto sottoposto al lavoratore per la firma (“comunicazione di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato”) appare la dicitura: “I1 suo orario di lavoro sarà full-time con orario settimanale di 40hh e potrà normalmente essere articolato su un massimo di sei giorni di prestazione la settimana con turni avvicendati nell'arco del normale orario di apertura e chiusura del ns. locale,”;
il modello Unilav compilato dalla società soltanto il 15/10/2021 e dalla stessa prodotto contiene la dicitura “Tipo orario F - TEMPO PIENO”;
le quietanze di pagamento prodotte sempre dalla società a partire da settembre 2021 indicano più di
40 ore settimanali lavorate in media (cfr. ad esempio la quietanza relativa al mese di ottobre).
Questi indici precisi e chiari sono in grado di corroborare le corrette conclusioni del tribunale, che vanno dunque così puntualizzate. Si osserva al riguardo come i testimoni non abbiano fornito elementi univoci e decisivi. Il teste ha solo riferito quanto detto dal ricorrente e il teste Testimone_1
è un avventore occasionale del locale. L'unico che avrebbe potuto fornire una ricostruzione Tes_2 precisa degli orari, il pasticcere è da considerarsi poco attendibile, sia perché Controparte_6 ancora alle dipendenze dell'appellante ma soprattutto per le molteplici ammissioni di non ricordare bene i fatti (tra cui spicca il “non ricordo il sig. con cui esordisce nel suo esame). Controparte_1 Gli elementi documentali summenzionati sono dunque evidenze decisive, con cui l'appellante omette di confrontarsi, in grado di meglio chiarire un quadro testimoniale poco preciso sul punto e da cui si ricava la correttezza delle conclusioni del Tribunale in merito alla natura full time del rapporto.
Per tali ragioni il primo motivo va disatteso.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Il Tribunale ha ritenuto provato il licenziamento orale comminato al Sig. sulla base delle CP_1 dichiarazioni rese dalla legale rappresentante, Sig.ra CO, in sede di interrogatorio formale, la quale ha sostanzialmente confermato quanto dedotto dal lavoratore (interrogatorio del 17 aprile 2024 CO
RA: “è vero che il ricorrente ha ricevuto l'ordine di abbandonare il luogo di lavoro il 9
Febbraio 2022 su mia disposizione perché si era rifiutato di firmare il contratto che mi viene mostrato
e che reca data 18 ottobre 2021, era quello che è stato dato al ricorrente da firmare”.)
Ad avviso dell'appellante, la legale rappresentante della Società con le suddette dichiarazioni non avrebbe in alcun modo ammesso di aver licenziato oralmente il Sig. e chiede che la stessa CP_1 venga risentita dalla Corte.
Giova premettere sul punto che uno dei temi classici in materia di licenziamento orale è la riconducibilità alla fattispecie di episodi in cui il datore di lavoro genericamente “manda via” il lavoratore. Come puntualizzato dalla giurisprudenza, in questi casi è essenziale la valutazione delle circostanze concrete, del contesto e del comportamento successivo.
Non sempre tali esternazioni datoriali corrispondono ad un licenziamento orale. Si pensi al datore che allontani in malo modo il lavoratore al culmine di una lite ma nei giorni successivi adotti provvedimenti (ad esempio in relazione all'assenza del lavoratore) che presuppongano necessariamente la vigenza del rapporto.
Nel caso all'attenzione di questa Corte, tuttavia, non si rilevano equivoci del genere, essendo chiara la dinamica, anche a seguito della scrupolosa ricostruzione del Tribunale. Come dichiarato dalla stessa legale rappresentante, non per una lite o altri motivi transeunti il sig. è stato mandato CP_1 via ma perché “si era rifiutato di firmare il contratto”. È bene ricordare che, per stessa ammissione della società, il contratto sottopostogli l'11 febbraio 2022 aveva ad oggetto un periodo pregresso (dal
18/10/2021 al 17/01/2022), sicché la scelta di non firmare un contratto scaduto da parte del lavoratore
-stigmatizzata anche nell'atto di appello- appare una delle poche cose regolari della vicenda odierna.
Risulta pienamente raggiunto, dunque, il quantum probatorio richiesto per la prova del licenziamento orale, in conformità anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità che più volte ha ricordato come “nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto
(licenziamento orale o dimissioni)si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art.
2697 cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 10651 del 20/05/2005).
Non può essere accolta, per evidenti ragioni, la richiesta di rinnovazione dell'interrogatorio formale o la convocazione a “chiarimenti” della legale rappresentate. Il suo interrogatorio, il cui verbale letto e sottoscritto è agli atti, non presenta dubbi o parti incerte che necessitano di ulteriori chiarimenti.
Il procuratore di parte appellante ha formulato all'odierna udienza istanza di rinvio al fine di depositare altra sentenza di merito relativa alla medesima questione sostanziale tra la Parte_1
e un diverso lavoratore , il cui licenziamento orale non è stato riconosciuto dalla Corte di Appello .
Sul punto la Corte osserva che la valutazione del fatto è prerogativa del singolo collegio , senza che possa essere di alcun aiuto la valutazione compiuta in altri giudizi, per quanto simili nella concreta dinamica . Non vi è dunque ragione per approfondire le conclusioni a cui è giunto un collegio diverso in relazione ad una diversa parte sostanziale .
Il secondo motivo di appello va pertanto disatteso.
Con l'ultimo motivo di appello si contesta il requisito dimensionale come riconosciuto dal Tribunale.
La società occuperebbe meno di 15 dipendenti e il Giudice non ne avrebbe tenuto conto.
Tale questione non necessita di apposita trattazione poiché l'esito sarebbe comunque ininfluente rispetto all'ipotesi di licenziamento orale, avendo il Tribunale applicato la corretta disciplina in materia (art. 2 del D.Legs. 4 marzo 2015 n. 23).
È appena il caso di ricordare come rispetto al licenziamento inefficace perché intimato in forma orale la tutela reintegratoria c.d. “piena” prescinde dal requisito dimensionale, in continuità con quanto originariamente previsto dall'art. 18 l. 1970, n. 300. Che la rilevanza della questione dipenda dall'esito degli altri motivi di gravame viene anche riconosciuto dall'appellante: ricollega infatti la domanda alla previa caducazione della parte sul licenziamento orale (pag. 25 dell'appello “Ne deriva, pertanto, l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata sotto tale profilo, laddove, in assenza di provato licenziamento orale e, in assenza, del requisito dimensionale superiore alle 15 unità ha accertato e dichiarato il diritto del
Sig. alla reintegra sul posto di lavoro con tutte le retribuzioni medio tempore asseritamente CP_1 maturate.”).
A fronte della conferma, anche l'ultimo motivo non può essere accolto e, dunque, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza .
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
respinge l'appello ; condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00 in favore dell' ed in complessivi euro 3500,00 in favore di per CP_2 Controparte_1 compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario di si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste Controparte_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR NT GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi