Articolo 2245 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2245.

(Indennita' di anzianita').

In caso di cessazione del contratto e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L'ammontare dell'indennita' e' determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l'indennita' e' dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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