Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE I Così composto
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel.
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 9465 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 Marino, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lugli, Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE nonchè
Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024, la sign.ra – premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con il sign. è nato l'[...] – esponeva: CP_1 Per_1 Che l'unione è stata per molti anni felice tanto è vero che gli odierni comparenti hanno avviato un' attività commerciale in Quarto e stabilito la loro residenza sempre in Quarto alla via Corso Italia n° 128. 4) Che improvvisamente, durante il mese di agosto dell'anno 2023, il IG ha lasciato CP_1 la IGa , abbandonando l'alloggio dove vivevano ed andando a vivere presso la Parte_1Per_ sorella . 5) Che, per tale motivo, la IGa in data 7 settembre 2023 comunicava al Parte_1 Comune di Quarto l'abbandono dell'appartamento da parte del IG e chiedeva che CP_1 lo stesso venisse cancellato dallo stato di famiglia. 6) Che per alcuni mesi il IG ha CP_1 corrisposto per il mantenimento del figlio e per le spese familiari la somma complessiva di Per_1 euro 570,00 mensili. 7) Che la IGa , chiedeva all'ex convivente di Parte_1 regolamentare la corresponsione delle somme a titolo di assegno di mantenimento ma anche di regolamentare il diritto di visita del minore in quanto il padre, senza alcun preavviso, si faceva trovare presso la casa familiare, anche la sera, con la giustificazione che andava a trovare il figlio. 8) Che il IG , a questo punto cessava la corresponsione della somma sopra indicata ed CP_1 accampando difficoltà economiche, si sottraeva sia al pagamento dell'assegno di mantenimento del minore che al versamento di ogni spesa familiare. 9) Che il figlio minore, vive presso Persona_3 la casa familiare posta in Quarto al Corso Italia numero 128, ed è di fatto accudito dalla solo madre. 10)
Che i rapporti tra gli odierni comparenti sono molto conflittuali e per questo motivo la IGa
è stata costretta a presentare presso la Stazione dei Carabinieri di Quarto Flegreo numerose Parte_1 denunce dopo aver subito minacce verbali dall'ex convivente. 11) Che la IGa , Parte_1 al tempo della convivenza con l'ex compagno, era titolare di una attività commerciale posta in Quarto alla via Campana. L'attività in parola è stata chiusa anche se attualmente è gestita dal IG CP_1 che è subentrato nell'attività con un' altra ditta. 12) Che per tale motivo oggi, la IGa
[...]
svolge delle attività saltuarie e gode del reddito di inclusione nella misura di euro 540,00 Parte_1 mensili, oltre alla somma di euro il 99,00 riconosciuta dallo Stato come assegno unico. 13) Che il IG al momento risulta titolare dell'attività commerciale posta in Quarto CP_1 alla via Campana numero 193/D denominata “il Regno degli animali”. 14) Che la IGa è Parte_1 intestataria del contratto di locazione relativo all'immobile utilizzato come casa familiare e versa, a titolo di canone, la somma di euro 250,00 mensili. Nonchè la IGa è intestataria Parte_1
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delle utenze idriche, telefoniche, elettriche e del gas poste a servizio dell'abitazione. 15) Che la IGa
, ad oggi, sostiene in Parte_1 proprio tutte le spese scolastiche, sanitarie e ludiche del figlio in quanto il IG si rifiuta di CP_1 versare alcunchè. 16) Che è interesse della IGa assicurare tutte le cure Parte_1 possibili per il figlio ma anche consentire allo stesso di vivere in un ambiente sicuro e protetto. Nel contempo è interesse della ricorrente che il figlio possa avvalersi di incontri con il padre nel rispetto dei diritti del minore. 17) Che a nulla è valso il tentativo di conciliare gli odierni comparenti, tanto è vero che la lettera inviata il 9 marzo 2024 presso la sorella del resistente CP_2
, ove il IG dimora, è restata senza riscontro.
[...] CP_1
Ha chiesto: 1) Affidare il figlio , in modo esclusivo alla ricorrente non sussistendo nel Persona_3 caso di specie le condizioni per l'affidamento condiviso del figlio minore, assicurando il domicilio presso l'abitazione della madre, posto in Quarto alla via Corso Italia numero 128. 2) Stabilire le modalità di visita del minore, in favore del IG , fino al raggiungimento della maggiore età da CP_1 parte del ragazzo. 3) Porre a carico del IG ed in favore del figlio minore un assegno CP_1 di mantenimento pari ad € 570,00 (cinquecento/00) mensili, ovvero la somma superiore o minore che verrà ritenuta adeguata dal Tribunale adito, che sarà aggiornato annualmente e secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. 4) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento, delle spese straordinarie, che si rendessero necessarie per il minore nella misura del 50% per ciascuno. 5) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario per la definizione del giudizio.
Si è costituito il sign. e deduceva:
CP_1 (…) Ed invero la ricostruzione degli eventi che hanno interessato la vita delle attuali parti del giudizio, così come offerta dalla ricorrente , è del tutto falsa e tendenziosa, resa con Parte_1 l'evidente scopo di sviare l'attenzione del Tribunale adito relativamente alla sua responsabilità nel fallimento della “coniugio”, nonché a dipingere il convivente , uomo mite e da sempre
CP_1 dedito alle cure della famiglia, come un personaggio violento e disamorato. 1) Preliminarmente si evidenzia che esso si è trovato nell'impossibilità di abitare la
CP_1 casa dove ha la comune residenza con essa da circa 10 anni (SIC!) in quanto quest'ultima, Parte_1 senza alcun preavviso ed in maniera del tutto arbitraria decideva agli inizi del mese di Settembre dell'anno 2023 di cambiare la serratura di casa impedendo di fatto al di farvi accesso, di
CP_1 prelevare i suoi effetti personali e soprattutto gli impediva di vedere Pertanto non vi è stato Per_1 alcun abbandono della casa da parte del . Addirittura la , “inaudita altera parte” in
CP_1 Parte_1 data 07.09.2023 presentava al Comune di Quarto – Ufficio anagrafe – una richiesta di cancellazione dallo stato di famiglia in danno del per abbandono dell'appartamento. A seguito di tale
CP_1 richiesta il risulta all'anagrafe attualmente sospeso dalla residenza abituale. Esso
CP_1 CP_1 prontamente a/m del sottoscritto procuratore provvedeva in data 13.09.2023 ad inviare racc. a.r. (allegata in atti) nella quale chiedeva alla lo sciogli-mento della convivenza e la Parte_1 regolamentazione del diritto di visita col minore nonché l'immediato rientro in casa ma Per_1 stranamente la missiva non veniva recapitata perché il destinatario risultava irreperibile. 2) Si precisa che pertanto tutte le affermazioni rese dalla in merito al comportamento del SONO Parte_1 CP_1 ASSOLUTAMENTE FALSE! Ed invero la IGa sin dal maggio dell'anno 2023 ha Parte_1 cominciato a frequentare un altro uomo tale con il quale intraprendeva una relazione Persona_4 sentimentale e sen-tendo di peso la presenza del in casa, cominciava a provocarlo per
CP_1 ottenere il rilascio dell'appartamento di residenza comune. I litigi ingenerati “ad hoc” dalla Parte_1 erano spesso furiosi tant'è che spesso il , per evitare le aggressioni continue da parte della
CP_1 Per_
, nonché traumi al figlio si recava a dormire dalla sorella vedendo il figlio Parte_1 Per_1
Per_1 unicamente nelle occasioni di assenza della madre, che nel frattempo aveva intra-preso anche un'attività lavorativa (non dichiarata). (…) La UR di fatto impediva così al la libera CP_1 frequentazione del figlio omettendogli di riferire in merito alla sua crescita ed alle sue Per_1 abitudini scolastiche e ludiche, sottraendolo, con le scuse più svariate, agli incontri col padre anche in casa. Non da ultimo nel periodo estivo essa si recava in vacanza da sola col figlio senza Parte_1 comunicare nulla al . 3) per quanto attiene il mantenimento della famiglia esso , CP_1 CP_1 nono-stante fosse disoccupato, ha sempre cercato di lavorare attraverso lavori occasionali e saltuari tant'è che si trova ad essere dipendente, senza regolare contratto, di un negozio commerciale dedito alla vendita e cura degli animali denominato “Il Regno degli Animali”, dove non è mai stato il gestore (così come essa UR in-tende far riconoscere). Per questo suo impegno, nonostante i modesti introiti, ha sempre corrisposto ad essa la somma di Euro 250,00 mensili per il Parte_1 mantenimento del figlio minore, stante lo stato iniziale di disoccupata della . 4) di contro essa Parte_1 ricorrente è nel pieno vigore della sua età lavorativa e delle sue forze fisiche svolge lavori saltuari (non
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dichiarati!) presso un esercizio commerciale sito in Quarto alla via Campana percependo uno stipendio di circa Euro 800,00 mensili. A ciò andrà aggiunto l'assegno di inclusione e l'assegno unico. Per tali ragioni, stante l'attuale situazione reddituale del , messo fuori casa, disoccupato e dedito a lavori CP_1 saltuari ed occasionali e stante l'evidente capacità lavorativa di procurarsi reddito della , si Parte_1 chiede di porre a carico del un assegno di mantenimento nella misura non superiore ad Euro CP_1 200,00 mensili in favore del figlio minore Per_1
(…) Ha chiesto: A) Permettere al il rientro nella dimora abituale di residenza dei CP_1 conviventi sita in Quarto (Na) al C.so Italia n. 128 almeno fino al reperimento di altra idonea e dignitosa abitazione da parte di quest'ultimo che, a tutt'oggi, con l'arbitrario cambio di serratura della porta operato Per_ dalla , si trova costretto a dormire presso la sorella o presso casa di altri amici;
B) Parte_1 disporre l'audizione del figlio minore con tutte le cautele e le garanzie previste dalla nuova Per_1 riforma Cartabia, al fine di essere liberamente sentito dal Giu-dice in merito alla situazione familiare ed alla sua ottimale collocazione;
C) porre a carico di , per il mantenimento del figlio CP_1 minore la somma di Euro 200,00, stante la capacità lavorativa e reddituale della Per_1 Parte_1 e l'attuale situazione debitoria e reddituale del o, in subordine, ad altra somma che
[...] CP_1 l'adito giudicante riterrà equa determinare in questa fase preliminare;
D) affidare in maniera condivisa il figlio minore di anni 13 ad en-trambi i genitori con collocazione privilegiata presso la Persona_3 dimora attuale della madre in Quarto (Na) al C.so Italia n. 128, disponendo sulle Parte_1 modalità di visita del padre . CP_1
Alla prima udienza del 19.11.2024, la ricorrente ha dichiarato: sono disponibile a trovare una soluzione per il benessere di che ha 13 anni. Rinuncio alla domanda di affido esclusivo e aderisco alla Per_1 domanda di affido condiviso con residenza presso di me. Propongo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con prelievo del minore a casa mia e riaccompagnamento sempre a casa per la cena. Il sabato e la domenica, senza pernottamento, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della sera, alternativamente con me e con il padre. Nel periodo di Natale possiamo dividere a metà: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando con me a Natale e la seconda settimana con il padre. Le vacanze pasquali – il bambino trascorrerà con il padre e con me la Pasqua e la Pasquetta;
e d'estate potrebbe stare con il padre per 15 giorni anche non consecutivi a luglio o ad agosto. Prendo 100,00 euro per e 540 euro come reddito di inclusione Per_1 perché non lavoro;
pago il canone di € 300,00 ed il contratto è intestato a me. Non posso accettare la somma di € 300,00 perché non lavoro. Non ho mai lavorato. Mio figlio quando sta con il padre sta bene anche se ho la sensazione che me lo metta contro.
il resistente ha dichiarato: anche io sono disponibile a trovare una soluzione e sono d'accordo per l'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Sono d'accordo con il calendario di visite indicato da ed acconsento. Sto cercando casa e per il momento non posso ospitare con tutte le Pt_1 Per_1 comodità. Per il momento posso corrispondere a 300 euro per LE, oltre il 50% delle Pt_1 spese straordinarie. Io ho il negozio di animali. Ho due figlie grandi autonome. Mio figlio con me sta bene e non ha nessun problema.
Il Gi ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti provvisori con ordinanza del 21.11.2024: (…) Orbene, il giudice, preso atto degli accordi raggiunti, dispone - provvisoriamente - l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, nonché le modalità di Per_1 visita concordate e sopra riportate. Tali modalità, in ogni caso, una volta che il avrà reperito CP_1 una stabile collocazione ed una residenza nella quale ospitare il figlio, andranno modificate ed andrà previsto e disposto il pernottamento di presso il padre per consentire al minore di stare più Per_1 tempo con lui e consolidare il suo rapporto con il padre.
Va riservata la opportunità di ascoltare da parte del Giudice, stante la sua età. Per_1 Alla luce delle dichiarazioni delle parti e di quanto depositato agli atti (denunce reciproche), ritenuto che la conflittualità tra le parti – solo in parte apparentemente sopita in quanto pende ancora il giudizio penale nei confronti del – possa già essere stata di pregiudizio al minore che sembrerebbe aver CP_1 assistito ai litigi tra i genitori e che la madre ha dichiarato essere “contro di lei” a causa della dedotta manipolazione del padre, vanno disposte indagini dei SS di Quarto sul nucleo UR-Cotena. Gli operatori dei SS si recheranno presso l'abitazione della ricorrente sita in Quarto al Corso Italia 128 e redigeranno una compiuta relazione socio-ambientale dando atto delle condizioni abitative della famiglia;
ascolteranno ed i conviventi, e segnaleranno ogni criticità nei rapporti madre-figlio o Per_1 padre-figlio. Assumeranno informazioni presso la scuola. Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero, al contributo per il mantenimento di - si Per_1 osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese
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all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Preso atto di quanto emerso dagli atti e dalla documentazione, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti, si prende atto della disponibilità manifestata dal nei confronti della a CP_1 Parte_1 corrispondere la somma di € 300,00 per LE. Tenuto conto: - che nulla emerge sul tenore di vita della coppia durante la loro relazione, ma solo che il nucleo era monoreddito in quanto la ricorrente non ha mai lavorato (circostanza non contestata); - della circostanza che la sostiene il canone della casa dove vive con il figlio e percepisce l'assegno Parte_1 di inclusione di € 570,00; - della documentazione agli atti alquanto scarna;
- del fatto che il si CP_1 contraddice in quanto afferma di essere dipendente del negozio e non titolare, ma non produce nulla agli atti;
la somma proposta dal resistente per il figlio va quantificata – provvisoriamente - nella misura di € 300,00 mensili con decorrenza dal ricorso. Peraltro, la ricorrente percepisce per intero la somma di € 99,00 quale assegno unico per il minore oltre al reddito di inclusione. e va tenuto conto del fatto che il dovrà reperire una casa per sé e dovrà sostenerne i costi. Le spese straordinarie per il minore CP_1 vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del nella misura del 50% , come indicate nel
Protocollo del 7.3.2018.
Con successiva ordinanza del 18.2.2025, acquisite le relazioni dei SS – atteso che dalle note depositate dai procuratori – emergeva, nonostante gli accordi parzialmente raggiunti tra le parti – la circostanza che il figlio della coppia, non pernottasse ancora presso il padre, il Gi ha disposto l'ascolto del Per_1 minore (di anni 13) che all'udienza del 15.4.2025 ha dichiarato: Sono sereno, sono libero nelle mie dichiarazioni. Vivo con mia mamma e vedo mio padre 3 o 4 volte a settimana. Sono andato a dormire a casa sua solo una volta perché lui ancora non ha una casa in cui mi può ospitare. Papà ha una nuova compagna ma quando usciamo stiamo solo io e papà, la compagna non viene con noi, la vedo solo al negozio dove lavora papà. In passato per alcuni mesi non ho frequentato la scuola anche perché mi rendeva triste;
poi grazie ad una mia amica ho ripreso ad andarci e ora ho anche un buon rendimento scolastico. La mia materia preferita è matematica ma mia piace anche arte.
Vorrei fare del calcio il mio lavoro ma in alternativa vorrei fare il cuoco, infatti alle superiori vorrei fare l'alberghiero. Sin da piccolo mi sono sempre cimentato con la cucina, provo anche a fare dei piatti. Con mio padre ho parlato e lui mi ha promesso che non si comporterà più come in passato. Se dovessi dare un voto a mio padre gli darei 7 e mezzo. Sono andato da uno psicologo ma adesso mi hanno detto che non c'è bisogno di proseguire. Posso dire che mio padre è un bravo papà, ha solo attraversato un periodo difficile ma ora è tutto rientrato. Probabilmente in estate andrò in vacanza con mio padre.
Stamattina sono andato a scuola e poi sono venuto qui. Ho tre sorelle grandi, una vive in Spagna a
Tenerife e vorrei tanto andarla a trovare. La mia giornata tipo è andare a scuola, poi vado agli allenamenti di calcio e faccio i compiti. Se avessi una bacchetta magica per cambiare la mia vita cambierei gli ultimi 5-6 anni;
non farei andare a vivere mia sorella in Spagna perché mi manca, non la vedo di persona da circa da 2 anni e la sento in videochiamata.
Rientrate le parti in aula, preso atto delle dichiarazioni del minore, il sign. ha dichiarato: sono CP_1 contento che stia bene con me perché gli voglio molto bene. L'attività del negozio a Quarto la Per_1 gestisco io ed è intestata a me;
è una ditta individuale e pago un canone di € 1.000,00 al mese. Pago anche la scuola privata 150 euro al mese per LE, pago il calcetto di € 60 euro al mese. Posso anche corrispondere la somma di € 400,00 oltre a queste somme fisse che ho detto ed il 50% delle spese straordinarie.
La sign.ra ha dichiarato: posso accettare la somma di € 400,00, oltre alla scuola ed al calcetto Parte_1 che paga ed il 50% delle spese straordinarie divise a metà. CP_1
Il Gi, pertanto, avendo le parti raggiunto già gli accordi sull'affido del minore e sulle modalità di vista all'udienza del 19.11.2025, ha riservato la causa al Collegio su richiesta dei procuratori – alla luce degli accordi sul mantenimento – senza i termini ai quali è stata fatta rinuncia.
Orbene, gli accordi complessivamente adottati tra le parti sono i seguenti:
- Affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Per_1
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- Il padre prenderà e terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con prelievo del minore a casa della madre e riaccompagnamento sempre a casa per la cena. Il sabato e la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della sera, alternativamente con la madre e con il padre. Nel periodo di Natale possiamo dividere a metà: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando con la madre a Natale
e la seconda settimana con il padre. Le vacanze pasquali – il bambino trascorrerà con il padre e con la madre la Pasqua e la Pasquetta;
d'estate il minore starà con il padre per 15 giorni anche non consecutivi a luglio o ad agosto.
- Il sign. provvede al mantenimento di corrispondendo alla madre la somma CP_1 Per_1 mensile di € 400,00 con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da giugno 2026;
- Le spese di scuola e di calcetto sono sostenute per intero dal padre;
- Le spese straordinarie, come da protocollo del 2018, vanno divise a metà tra i genitori.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate.
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Parte_1
nei confronti di determina le modalità di affido del minore
[...] CP_1 Per_3
le modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati in parte motiva.
[...]
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.4.2025
Il g. rel. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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