Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9291 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Ilaria Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Alice Usai e Pierandrea Cambarau, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 CP_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cagliari l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 299, parte 2, serie C, anno 2017).
2) Disporre che i coniugi continueranno a coabitare nell'abitazione familiare sita in Assemini nella via Mandrolisai n. 11, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Disporre l'affidamento condiviso della piccola che coabiterà con entrambi Per_1
i genitori nella casa familiare.
4) Qualora uno dei due coniugi dovesse decidere di lasciare l'abitazione familiare per trasferirsi in un'altra casa, gli stessi concordano per un collocamento paritario della minore secondo le seguenti modalità:
- weekend alternati dal sabato mattina alle domenica sera alle ore 20,00
d'inverno e ore 22,00/23,00 d'estate;
Durante la settimana:
- la settimana in cui il weekend è di spettanza della madre, il padre terrà con sé la minore dalla domenica sera al mercoledì mattina avendo cura di accompagnarla a scuola;
- la settimana in cui il weekend è di spettanza del padre, la madre terrà con sé
dall'uscita di scuola del martedì al sabato mattina avendo cura di Per_1 accompagnarla dal padre.
Ferma restando la possibilità per di poter vedere i genitori ogni volta che Per_1 vorrà, compatibilmente ai propri impegni scolastici e non, nonché quelli lavorativi dei genitori, previ accordi tra gli stessi.
Pag. 2 di 3 Disporre che ogni genitore avrà diritto di sentire telefonicamente almeno Per_1 tre volte al dì, salvo che la minore non manifesti la volontà di sentire maggiormente l'altro genitore.
Disporre che le feste comandate (Natale, Pasqua), saranno trascorse insieme, salvo disaccordo e in tal caso secondo le seguenti modalità:
- Natale, con il criterio dell'alternanza, trascorrerà con un genitore il 24 e Per_1 il 31 dicembre nonché il 5 gennaio;
mentre, con l'altro il giorno il 25 dicembre, il 1° e il 6 gennaio, mantenendo invariato il diritto di visita per gli altri giorni diversi dalle festività;
- Pasqua, trascorrerà, alternativamente, con un genitore il sabato e la Per_1 domenica di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta e il martedì successivo;
- Periodo estivo: trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre Per_1
e con la madre durante il periodo feriale che i genitori si obbligano a comunicare almeno 60 giorni prima;
- il giorno del compleanno di , la stessa lo festeggerà preferibilmente con Per_1 entrambi, salvo disaccordo e in tal caso alternativamente un anno con un genitore e un anno con l'altro;
- il giorno del compleanno dei genitori, indipendentemente dal giorno di spettanza presso ciascuno, lo trascorrerà presso il festeggiato, salva la Per_1 volontà delle parti di trascorrere la giornata tutti insieme.
5) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento della minore quando questa si trova presso ciascuno di loro, salvo il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, nonché le spese necessarie al secondo sport praticato da (l'arrampicata) di cui si farà interamente Per_1 carico il padre.
6) La quota di spettanza dell'A.U.U. verrà percepita interamente dalla madre, con l'impegno di destinarla alla costituzione di un fondo o comunque un investimento per la minore, di cui si obbliga a riferire ogni informazione al padre.
7) Ciascun genitore si obbliga a garantire la continuità dei rapporti della minore con gli ascendenti e i parenti tutti, astenendosi dall'ostacolarli in qualsiasi modo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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