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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 30528/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30528/2024 promossa da:
, n. il 05/12/2004 a ROMA (RM) ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. FACHILE SALVATORE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA, 30 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: cittadinanza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 15 luglio 2024, presso il Tribunale Civile di Roma, il signor nato da genitori bosniaci, chiede l'annullamento del Parte_1 provvedimento, con cui il Comune di Roma ha rigettato la sua istanza di acquisto della cittadinanza italiana, e chiede che venga dichiarato il suo diritto ad acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 co. 2 l. 91/92 e che l'Ufficiale dello Stato
Civile trascriva la relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, con vittoria di spese.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
In fatto risulta che il sig. è nato a [...] il [...]; è di Parte_1 origine bosniaca, ma non è mai stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente né attualmente è in possesso di un valido permesso di soggiorno (in passato ha avuto:
Permesso di soggiorno per affidamento n. : rilasciato dalla Questura di Numero_1
Roma il 17 febbraio 2015 e valido fino al 17 febbraio 2017. Permesso di soggiorno per minore età n. : rilasciato dalla Questura di Roma il 22 maggio 2017 e valido Numero_2 fino al 22 maggio 2019).
1 Risulta che il ricorrente, sin dalla prima infanzia ha vissuto in condizioni di precarietà.
Nel 2012, a seguito di una segnalazione scolastica, il Tribunale per i Minorenni di
Roma ha avviato un procedimento nei confronti dei suoi genitori per accertare lo stato di abbandono del minore.
Nello stesso anno, l ha rilasciato una Controparte_2 documentazione medica che attestava un ritardo evolutivo di grado lieve, sottolineando la necessità di interventi di integrazione scolastica. Alla luce della situazione familiare, il sig. è stato affidato alla tutela del nella persona della Parte_1 Persona_1 Pe dott.ssa ed è stato collocato presso la casa famiglia “ Perla – OASI Linda Per_2
Penotti”.
Nel 2014, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità del sig. una decisione confermata dalla Corte d'Appello di Roma nel 2015. Parte_1
Durante il periodo di affidamento in casa famiglia, il sig. ha incontrato una Parte_1 coppia, , inizialmente interessata a un percorso di affidamento con Persona_4 finalità adottive. Tuttavia, nel 2016, questa relazione è stata interrotta su decisione improvvisa della coppia, lasciando il giovane in una condizione di precarietà affettiva e sociale. Questa situazione è stata documentata dal Servizio Sociale del Comune di
Roma nella relazione del 9 agosto 2016.
Con il passare degli anni, il Tribunale per i Minorenni ha tentato di definire una soluzione più stabile per il sig. Nel 2020, ha emesso un decreto invitando Parte_1 la tutrice a richiedere l'adozione del giovane, considerata la sua età ormai prossima alla maggiore età. Tuttavia, tale percorso non ha avuto esito positivo.
Alla vigilia del compimento dei diciannove anni, il 4 dicembre 2023, l'avvocato del sig. ha presentato un'istanza di elezione di cittadinanza italiana al Comune di Parte_1
Roma tramite PEC. Il giorno seguente, giorno del suo compleanno, l'istanza è stata inoltrata anche all'indirizzo PEC del protocollo comunale.
Il giorno 4 gennaio 2024 l'Ufficio Anagrafe del Comune di Roma ha inviato una comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90, affermando che l'istanza fosse stata presentata oltre i termini di legge e che il sig. non avesse mai avuto una Parte_1 regolare iscrizione anagrafica né prodotto documentazione idonea per l'identificazione. L'avvocato ha risposto precisando che l'istanza era stata depositata nei termini previsti e ha allegato documentazione a supporto.
Malgrado ciò, il 21 febbraio 2024, il Comune di Roma ha rigettato l'istanza, motivando il diniego con l'asserita tardività della dichiarazione e la mancanza del requisito della residenza legale ininterrotta.
Il 4 marzo 2024, l'Amministrazione ha successivamente rettificato il provvedimento di rigetto, specificando che il termine ultimo per la dichiarazione era il giorno del compimento del diciannovesimo anno di età.
Pag. 2 di 5 Di fronte a questa situazione, l'avvocato del sig. ha depositato un ricorso Parte_1 presso il Tribunale Civile di Roma, chiedendo l'annullamento del rigetto e il riconoscimento del diritto del suo assistito ad acquisire la cittadinanza italiana. Nel ricorso, l'avvocato ha sottolineato che la dichiarazione era stata tempestivamente presentata e che la mancata iscrizione anagrafica, imputabile ai genitori e alla tutrice legale, non poteva essere posta a carico del sig. A sostegno delle sue Parte_1 argomentazioni, ha prodotto documentazione relativa alla permanenza del giovane in
Italia, ai procedimenti civili del Tribunale per i Minorenni, alla sua condizione sanitaria e alla sua vita nella casa famiglia. E' stata depositata, altresì, una certificazione consolare attestante l'assenza di redditi e immobili in Bosnia-Erzegovina per l'anno 2023.
In diritto il ricorso deve essere accolto.
L'art. 4, comma 2, della Legge n. 91/1992 prevede, infatti, il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori stranieri, a condizione che abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età e che abbiano dichiarato di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
Un primo requisito per l'acquisizione della cittadinanza per beneficio di legge è la tempestiva dichiarazione di volontà da parte dell'interessato. Tale dichiarazione, tuttavia, presuppone la conoscenza effettiva della possibilità offerta dalla legge. A tal fine, l'articolo 33 del Decreto Legge n. 69/2013 impone agli ufficiali dello stato civile l'obbligo di informare l'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, circa la possibilità di esercitare tale diritto entro il diciannovesimo anno. La comunicazione deve essere inviata “nella sede di residenza quale risulta all'ufficio”.
Pur non essendo specificata la forma che tale comunicazione deve assumere, essa deve essere adeguata allo scopo e, anche se redatta unicamente in lingua italiana, deve attirare l'attenzione del destinatario sull'importanza del suo contenuto. In caso di mancata comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre il termine previsto dalla legge, in quanto l'omissione impedisce all'interessato di conoscere nei tempi stabiliti la possibilità di esercitare il diritto stesso.
L'onere di dimostrare l'avvenuta comunicazione in modo regolare grava sull'amministrazione resistente, essendo questa l'unica parte obbligata ad adempiere a tale dovere. Peraltro, dalle produzioni difensive del ricorrente è presumibile che un simile onere non sia stato soddisfatto, poiché, altrimenti, l'Amministrazione lo avrebbe rappresentato al difensore del ricorrente.
Quanto al requisito della residenza legale e ininterrotta in Italia, la giurisprudenza sottolinea la necessità di distinguere tra residenza legale e residenza anagrafica, in coerenza con la nozione tradizionale di residenza accolta dal codice civile, che la intende, ai sensi dell'art. 43 c.c., come legame effettivo e stabile con un determinato luogo. Pertanto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 91/1992, l'interessato può dimostrare la sussistenza dei
Pag. 3 di 5 requisiti richiesti non solo attraverso la certificazione di iscrizione anagrafica continuativa, ma anche mediante altri mezzi di prova idonei. Ciò è possibile anche in caso di discontinuità nelle iscrizioni anagrafiche relative al minore, purché venga dimostrata la residenza effettiva (Cassazione, 17 maggio 2017, n. 12380*).
A supporto di tale principio, va ricordato che lo stesso ha ribadito Controparte_1 in diverse circolari interpretative che “l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana”, ammettendo che l'interessato possa provare con altri mezzi la sua effettiva presenza nel Paese prima di tale iscrizione. Questo orientamento consente inoltre di superare eventuali brevi interruzioni del permesso di soggiorno
(Circ. 7 novembre 2007, prot. K.62.2-13*).
Infine, il legislatore ha consolidato tale approccio con l'articolo 33 del Decreto Legge n. 69/2013, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 91/1992, “all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione”.
In applicazione di tali principi è da reputare che il ricorrente ha legalmente risieduto in
Italia. Sono numerosi i documenti depositati dalla parte che dimostrano tale requisito:
l'atto di nascita, che dimostra che è nato a [...] il [...], e una Parte_1 segnalazione della scuola, inviata il 19 dicembre 2011 dal "75 Circolo Didattico E.U.R." al Tribunale dei Minorenni, che ha aperto un procedimento nei confronti dei genitori.
Inoltre, ci sono documenti relativi al procedimento presso il Tribunale dei Minorenni, che testimoniano che è stato affidato alla tutela del Sindaco di Roma dal 6 Parte_1 settembre 2012. Relazioni di assistenti sociali che descrivono la situazione familiare di e il suo percorso di vita, confermando la sua residenza nel Campo Nomadi Parte_1 di Via Pontina fino al 2012 e il successivo trasferimento nella casa famiglia "La Perla -
OASI Linda Penotti" insieme alla sorella. I verbali di sommarie informazioni redatti dal
Tribunale dei Minorenni tra il 2015 e il 2018 dimostrano che è rimasto sotto Parte_1 la tutela comunale fino alla maggiore età. I permessi di soggiorno attestano la residenza legale di in Italia durante la sua minore età, e la documentazione Parte_1 medica attesta la sua presenza a Roma e le cure ricevute. Infine, un titolo di viaggio emesso dalla Questura di Roma il 22 maggio 2017,scaduto il 22 maggio 2019, completa la raccolta di documenti. Va, infine, osservato che non sono note le ragioni dell'inerzia dei genitori del ricorrente o del tutore quando era minorenne, Parte_1 posto che l'art. 4 legge 91/92 non impedisce che la richiesta sia formulata prima del diciottesimo anno. Questo inadempimento non può essere posto a carico del ricorrente, il quale, come visto, si è attivato nei termini per il riconoscimento della cittadinanza
Il ricorso va quindi accolto. Essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio spese irripetibili.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 30528/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Roma 08-01-25
Il Giudice
Massimo Marasca
Provvedimento redatto con la collaborazione dei MOT Giulia Mauro e Maria Marziani
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 30528/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30528/2024 promossa da:
, n. il 05/12/2004 a ROMA (RM) ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. FACHILE SALVATORE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA, 30 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: cittadinanza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 15 luglio 2024, presso il Tribunale Civile di Roma, il signor nato da genitori bosniaci, chiede l'annullamento del Parte_1 provvedimento, con cui il Comune di Roma ha rigettato la sua istanza di acquisto della cittadinanza italiana, e chiede che venga dichiarato il suo diritto ad acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 co. 2 l. 91/92 e che l'Ufficiale dello Stato
Civile trascriva la relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, con vittoria di spese.
L'Amministrazione è rimasta contumace.
In fatto risulta che il sig. è nato a [...] il [...]; è di Parte_1 origine bosniaca, ma non è mai stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente né attualmente è in possesso di un valido permesso di soggiorno (in passato ha avuto:
Permesso di soggiorno per affidamento n. : rilasciato dalla Questura di Numero_1
Roma il 17 febbraio 2015 e valido fino al 17 febbraio 2017. Permesso di soggiorno per minore età n. : rilasciato dalla Questura di Roma il 22 maggio 2017 e valido Numero_2 fino al 22 maggio 2019).
1 Risulta che il ricorrente, sin dalla prima infanzia ha vissuto in condizioni di precarietà.
Nel 2012, a seguito di una segnalazione scolastica, il Tribunale per i Minorenni di
Roma ha avviato un procedimento nei confronti dei suoi genitori per accertare lo stato di abbandono del minore.
Nello stesso anno, l ha rilasciato una Controparte_2 documentazione medica che attestava un ritardo evolutivo di grado lieve, sottolineando la necessità di interventi di integrazione scolastica. Alla luce della situazione familiare, il sig. è stato affidato alla tutela del nella persona della Parte_1 Persona_1 Pe dott.ssa ed è stato collocato presso la casa famiglia “ Perla – OASI Linda Per_2
Penotti”.
Nel 2014, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità del sig. una decisione confermata dalla Corte d'Appello di Roma nel 2015. Parte_1
Durante il periodo di affidamento in casa famiglia, il sig. ha incontrato una Parte_1 coppia, , inizialmente interessata a un percorso di affidamento con Persona_4 finalità adottive. Tuttavia, nel 2016, questa relazione è stata interrotta su decisione improvvisa della coppia, lasciando il giovane in una condizione di precarietà affettiva e sociale. Questa situazione è stata documentata dal Servizio Sociale del Comune di
Roma nella relazione del 9 agosto 2016.
Con il passare degli anni, il Tribunale per i Minorenni ha tentato di definire una soluzione più stabile per il sig. Nel 2020, ha emesso un decreto invitando Parte_1 la tutrice a richiedere l'adozione del giovane, considerata la sua età ormai prossima alla maggiore età. Tuttavia, tale percorso non ha avuto esito positivo.
Alla vigilia del compimento dei diciannove anni, il 4 dicembre 2023, l'avvocato del sig. ha presentato un'istanza di elezione di cittadinanza italiana al Comune di Parte_1
Roma tramite PEC. Il giorno seguente, giorno del suo compleanno, l'istanza è stata inoltrata anche all'indirizzo PEC del protocollo comunale.
Il giorno 4 gennaio 2024 l'Ufficio Anagrafe del Comune di Roma ha inviato una comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90, affermando che l'istanza fosse stata presentata oltre i termini di legge e che il sig. non avesse mai avuto una Parte_1 regolare iscrizione anagrafica né prodotto documentazione idonea per l'identificazione. L'avvocato ha risposto precisando che l'istanza era stata depositata nei termini previsti e ha allegato documentazione a supporto.
Malgrado ciò, il 21 febbraio 2024, il Comune di Roma ha rigettato l'istanza, motivando il diniego con l'asserita tardività della dichiarazione e la mancanza del requisito della residenza legale ininterrotta.
Il 4 marzo 2024, l'Amministrazione ha successivamente rettificato il provvedimento di rigetto, specificando che il termine ultimo per la dichiarazione era il giorno del compimento del diciannovesimo anno di età.
Pag. 2 di 5 Di fronte a questa situazione, l'avvocato del sig. ha depositato un ricorso Parte_1 presso il Tribunale Civile di Roma, chiedendo l'annullamento del rigetto e il riconoscimento del diritto del suo assistito ad acquisire la cittadinanza italiana. Nel ricorso, l'avvocato ha sottolineato che la dichiarazione era stata tempestivamente presentata e che la mancata iscrizione anagrafica, imputabile ai genitori e alla tutrice legale, non poteva essere posta a carico del sig. A sostegno delle sue Parte_1 argomentazioni, ha prodotto documentazione relativa alla permanenza del giovane in
Italia, ai procedimenti civili del Tribunale per i Minorenni, alla sua condizione sanitaria e alla sua vita nella casa famiglia. E' stata depositata, altresì, una certificazione consolare attestante l'assenza di redditi e immobili in Bosnia-Erzegovina per l'anno 2023.
In diritto il ricorso deve essere accolto.
L'art. 4, comma 2, della Legge n. 91/1992 prevede, infatti, il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori stranieri, a condizione che abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età e che abbiano dichiarato di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
Un primo requisito per l'acquisizione della cittadinanza per beneficio di legge è la tempestiva dichiarazione di volontà da parte dell'interessato. Tale dichiarazione, tuttavia, presuppone la conoscenza effettiva della possibilità offerta dalla legge. A tal fine, l'articolo 33 del Decreto Legge n. 69/2013 impone agli ufficiali dello stato civile l'obbligo di informare l'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, circa la possibilità di esercitare tale diritto entro il diciannovesimo anno. La comunicazione deve essere inviata “nella sede di residenza quale risulta all'ufficio”.
Pur non essendo specificata la forma che tale comunicazione deve assumere, essa deve essere adeguata allo scopo e, anche se redatta unicamente in lingua italiana, deve attirare l'attenzione del destinatario sull'importanza del suo contenuto. In caso di mancata comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre il termine previsto dalla legge, in quanto l'omissione impedisce all'interessato di conoscere nei tempi stabiliti la possibilità di esercitare il diritto stesso.
L'onere di dimostrare l'avvenuta comunicazione in modo regolare grava sull'amministrazione resistente, essendo questa l'unica parte obbligata ad adempiere a tale dovere. Peraltro, dalle produzioni difensive del ricorrente è presumibile che un simile onere non sia stato soddisfatto, poiché, altrimenti, l'Amministrazione lo avrebbe rappresentato al difensore del ricorrente.
Quanto al requisito della residenza legale e ininterrotta in Italia, la giurisprudenza sottolinea la necessità di distinguere tra residenza legale e residenza anagrafica, in coerenza con la nozione tradizionale di residenza accolta dal codice civile, che la intende, ai sensi dell'art. 43 c.c., come legame effettivo e stabile con un determinato luogo. Pertanto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 91/1992, l'interessato può dimostrare la sussistenza dei
Pag. 3 di 5 requisiti richiesti non solo attraverso la certificazione di iscrizione anagrafica continuativa, ma anche mediante altri mezzi di prova idonei. Ciò è possibile anche in caso di discontinuità nelle iscrizioni anagrafiche relative al minore, purché venga dimostrata la residenza effettiva (Cassazione, 17 maggio 2017, n. 12380*).
A supporto di tale principio, va ricordato che lo stesso ha ribadito Controparte_1 in diverse circolari interpretative che “l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana”, ammettendo che l'interessato possa provare con altri mezzi la sua effettiva presenza nel Paese prima di tale iscrizione. Questo orientamento consente inoltre di superare eventuali brevi interruzioni del permesso di soggiorno
(Circ. 7 novembre 2007, prot. K.62.2-13*).
Infine, il legislatore ha consolidato tale approccio con l'articolo 33 del Decreto Legge n. 69/2013, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 91/1992, “all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione”.
In applicazione di tali principi è da reputare che il ricorrente ha legalmente risieduto in
Italia. Sono numerosi i documenti depositati dalla parte che dimostrano tale requisito:
l'atto di nascita, che dimostra che è nato a [...] il [...], e una Parte_1 segnalazione della scuola, inviata il 19 dicembre 2011 dal "75 Circolo Didattico E.U.R." al Tribunale dei Minorenni, che ha aperto un procedimento nei confronti dei genitori.
Inoltre, ci sono documenti relativi al procedimento presso il Tribunale dei Minorenni, che testimoniano che è stato affidato alla tutela del Sindaco di Roma dal 6 Parte_1 settembre 2012. Relazioni di assistenti sociali che descrivono la situazione familiare di e il suo percorso di vita, confermando la sua residenza nel Campo Nomadi Parte_1 di Via Pontina fino al 2012 e il successivo trasferimento nella casa famiglia "La Perla -
OASI Linda Penotti" insieme alla sorella. I verbali di sommarie informazioni redatti dal
Tribunale dei Minorenni tra il 2015 e il 2018 dimostrano che è rimasto sotto Parte_1 la tutela comunale fino alla maggiore età. I permessi di soggiorno attestano la residenza legale di in Italia durante la sua minore età, e la documentazione Parte_1 medica attesta la sua presenza a Roma e le cure ricevute. Infine, un titolo di viaggio emesso dalla Questura di Roma il 22 maggio 2017,scaduto il 22 maggio 2019, completa la raccolta di documenti. Va, infine, osservato che non sono note le ragioni dell'inerzia dei genitori del ricorrente o del tutore quando era minorenne, Parte_1 posto che l'art. 4 legge 91/92 non impedisce che la richiesta sia formulata prima del diciottesimo anno. Questo inadempimento non può essere posto a carico del ricorrente, il quale, come visto, si è attivato nei termini per il riconoscimento della cittadinanza
Il ricorso va quindi accolto. Essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio spese irripetibili.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 30528/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Roma 08-01-25
Il Giudice
Massimo Marasca
Provvedimento redatto con la collaborazione dei MOT Giulia Mauro e Maria Marziani
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