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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/12/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 15.12.2025, alle ore 12:08 compaiono i procuratori delle parti l' Avv.to GIROLDI Caterina per la parte ricorrente e l'Avv. QUARTA RO per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 834/2023 promossa da assistito dall' Avv.to GIROLDI Caterina Parte_1
C o n t r o
1 con il patrocinio dell'Avv. QUARTA RO CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 rappresentando Parte_1 di svolgere la professione di designer di interni e di possedere doppia cittadinanza - americana e britannica-, di aver svolto attività lavorativa autonoma in Italia dal 2011 al
2018 con iscrizione alla gestione separata a decorrere dal 1/01/2011 e versamento CP_1 di contributi per un importo totale di € 198.733,20, si rivolgeva al Giudice del lavoro chiedendo che fosse condannata alla restituzione dei contributi previdenziali versati CP_1
e non dovuti.
Ciò in quanto narrava di essere assicurata per il medesimo periodo lavorativo presso la
Social Security Administration statunitense (SSA) e di aver versato alla previdenza statunitense gli importi contributivi relativi.
La ricorrente sosteneva infatti che, in quanto cittadina statunitense, doveva applicarsi l'Accordo TA – Statunitense in materia di sicurezza sociale sottoscritto in Washington il
23 maggio 1973 ed in particolare l'art. 7 prevedente il diritto del lavoratore statunitense di versare i contributi nello stato “di cittadinanza”.
Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra nata a [...] Parte_1
(Regno Unito) il 25.03.1958, codice fiscale , residente in [...](Regno C.F._1
Unito) , 8 Queen Anne Street, Third Floor Flat, al rimborso della contribuzione C.F._2 previdenziale indebitamente versata dalla ricorrente alla Gestione Separata ex art. 2 L.
335/1996, per gli anni dal 2011 al 2018 inclusi, nella misura complessiva di Euro 198.733,20 e, conseguentemente condannare l , in persona Controparte_2 del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempor. con sede legale in 00144 Roma, via Ciro il
Grande n. 21, posta elettronica certificata e direzione provinciale di Massa Email_1
Carrara, in 54033 Massa Carrara, via Don Giovanni Minzoni n. 1, posta elettronica certificata t, al rimborso in favore della Email_3 ricorrente della somma complessiva di Euro 198.733,20 ovvero, in subordine, della minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun
2 versamento sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali (15%), del c.p.a. e dell'Iva, se dovuta”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.02-.2024 si costituiva in giudizio contestando il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di CP_1 contributi previdenziali sostenendo la non applicabilità della convenzione bilaterale Italia
Stati Uniti valevole solo per i lavoratori aventi cittadinanza statunitense stante la doppia cittadinanza, inglese e statunitense, della ricorrente.
Conseguentemente concludeva per il rigetto del ricorso.
La questione riguarda l'applicabilità e la interpretazione dell'Accordo Italia-Stati Uniti sottoscritto il 23.5.1973 e ratificato con legge 24.2.1975 n. 86, successivamente oggetto di revisione nel 1984 con la legge 609/1985, in vigore dal 1.1.1986.
L'Accordo di cui viene qui chiesta l'applicazione è un Accordo bilaterale tra Italia e Stati
Uniti d'America e non può che vincolare gli stati sottoscrittori dello stesso nonché i cittadini appartenenti a tali stati (a condizione di reciprocità, naturalmente, in modo da tutelare il lavoratore garantendogli una continuità contributiva previdenziale) ponendo il generale principio della territorialità ribadito, peraltro, sia dalla legislazione italiana che da quella europea.
Infatti il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, stabilisce che le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Il principio è stato adottato anche nella legislazione europea (cfr. art. 13, comma 2, lett. a, del Reg. CEE del 14 giugno 1971 n. 1408) secondo cui “il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro”.
Principio generale di territorialità la cui finalità è del resto richiamata dalla Suprema Corte
(cfr. Sez. L - , Sentenza n. 6601 del 16/03/2018): “si tratta del principio della territorialità dell'obbligo contributivo in campo previdenziale che risponde all'esigenza, segnalata dalla dottrina, di
3 ancorare le condizioni del costo del lavoro al principio di parità tra lavoratori e di proteggere il sistema statale da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare (ed al ribasso) le dinamiche concorrenziali”.
Ciò premesso, l'Accordo bilaterale citato, all'articolo 7 statuisce: “salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo che svolgono la loro attività sul territorio di uno stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale stato”.
Il trattato richiama e pone dunque, come regola generale, che il lavoratore rimane soggetto esclusivamente ai doveri contributivi del paese in cui lavora.
Deroga a tale principio generale, qui di specifico interesse, ricorre nell'ipotesi che si tratti di un cittadino italiano o statunitense -sia egli sia un lavoratore autonomo che un lavoratore dipendente- tenuto a versare, in ragione dell'attività lavorativa prestata, i relativi contributi previdenziali.
Ebbene stabilisce l'art. 7, comma 4: “qualora periodi di lavoro siano soggetti alle legislazioni di ambedue ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni”: a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello
Stato di cui non è cittadino” (art. 7, comma 4 lett. b).
Ciò al fine di evitare la doppia imposizione contributiva per il medesimo periodo lavorativo, contraria a principi di giustizia.
Si rileva quanto segue.
Non risulta oggetto di contestazione da parte di né la circostanza che la ricorrente CP_1 sia cittadina statunitense (cfr. doc. 2, copia del passaporto statunitense rilasciato nel 2020) né che abbia effettivamente versato i contributi previdenziali sia in Italia che negli Stati
Uniti, né l'ammontare del versato che anzi è documentalmente provato (cfr. allegati al ricorso).
Ciò posto si osserva che, come correttamente sostenuto dal ricorrente, la ricorrente era soggetta all'obbligo contributivo negli Stati Uniti, secondo il sistema della Self-Employment
Tax.
Il comma 5 dell'art. 7 della convenzione prevede poi che “le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi sono coperti dalla propria legislazione”.
4 Dunque, sulla base di tale disposizione poteva richiedere il pagamento dei CP_1 contributi previdenziali alla ricorrente sino al pervenimento della certificazione di avvenuto versamento contributivo da parte della Social Security Administration. Non sussiste in atti la prova che tale certificazione sia stata mai trasmessa ad prima del CP_1
17.5.2022.
Deve ulteriormente evidenziarsi che le certificazioni depositate in atti, riguardano solo il periodo successivo al 2014, pertanto la domanda di restituzione, può trovare accoglimento per il solo periodo 2014-2018.
Con riguardo alla domanda di riconoscimento degli interessi, ritiene questa giudicante debba applicarsi l'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione dell'indebito, sì che la relativa domanda di riconoscimento degli interessi può essere accolta dalla data della domanda e precisamente dal deposito del ricorso.
Per quanto concerne le spese di lite, poiché la decisione è dipesa dalla soluzione di questione di diritto per la quale non vi è ancora una interpretazione giurisprudenziale consolidata, si ritiene infine debba disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al rimborso della contribuzione previdenziale indebitamente versata alla gestione separata ex art. 2 L. 335/1996, per gli anni dal 2014 al 2018;
2. condanna in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al rimborso in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 119.612,45, oltre agli interessi legali dall'11.12.2023 al saldo effettivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Massa, 15 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
5
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 834/2023 promossa da assistito dall' Avv.to GIROLDI Caterina Parte_1
C o n t r o
1 con il patrocinio dell'Avv. QUARTA RO CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 rappresentando Parte_1 di svolgere la professione di designer di interni e di possedere doppia cittadinanza - americana e britannica-, di aver svolto attività lavorativa autonoma in Italia dal 2011 al
2018 con iscrizione alla gestione separata a decorrere dal 1/01/2011 e versamento CP_1 di contributi per un importo totale di € 198.733,20, si rivolgeva al Giudice del lavoro chiedendo che fosse condannata alla restituzione dei contributi previdenziali versati CP_1
e non dovuti.
Ciò in quanto narrava di essere assicurata per il medesimo periodo lavorativo presso la
Social Security Administration statunitense (SSA) e di aver versato alla previdenza statunitense gli importi contributivi relativi.
La ricorrente sosteneva infatti che, in quanto cittadina statunitense, doveva applicarsi l'Accordo TA – Statunitense in materia di sicurezza sociale sottoscritto in Washington il
23 maggio 1973 ed in particolare l'art. 7 prevedente il diritto del lavoratore statunitense di versare i contributi nello stato “di cittadinanza”.
Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra nata a [...] Parte_1
(Regno Unito) il 25.03.1958, codice fiscale , residente in [...](Regno C.F._1
Unito) , 8 Queen Anne Street, Third Floor Flat, al rimborso della contribuzione C.F._2 previdenziale indebitamente versata dalla ricorrente alla Gestione Separata ex art. 2 L.
335/1996, per gli anni dal 2011 al 2018 inclusi, nella misura complessiva di Euro 198.733,20 e, conseguentemente condannare l , in persona Controparte_2 del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempor. con sede legale in 00144 Roma, via Ciro il
Grande n. 21, posta elettronica certificata e direzione provinciale di Massa Email_1
Carrara, in 54033 Massa Carrara, via Don Giovanni Minzoni n. 1, posta elettronica certificata t, al rimborso in favore della Email_3 ricorrente della somma complessiva di Euro 198.733,20 ovvero, in subordine, della minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun
2 versamento sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali (15%), del c.p.a. e dell'Iva, se dovuta”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.02-.2024 si costituiva in giudizio contestando il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di CP_1 contributi previdenziali sostenendo la non applicabilità della convenzione bilaterale Italia
Stati Uniti valevole solo per i lavoratori aventi cittadinanza statunitense stante la doppia cittadinanza, inglese e statunitense, della ricorrente.
Conseguentemente concludeva per il rigetto del ricorso.
La questione riguarda l'applicabilità e la interpretazione dell'Accordo Italia-Stati Uniti sottoscritto il 23.5.1973 e ratificato con legge 24.2.1975 n. 86, successivamente oggetto di revisione nel 1984 con la legge 609/1985, in vigore dal 1.1.1986.
L'Accordo di cui viene qui chiesta l'applicazione è un Accordo bilaterale tra Italia e Stati
Uniti d'America e non può che vincolare gli stati sottoscrittori dello stesso nonché i cittadini appartenenti a tali stati (a condizione di reciprocità, naturalmente, in modo da tutelare il lavoratore garantendogli una continuità contributiva previdenziale) ponendo il generale principio della territorialità ribadito, peraltro, sia dalla legislazione italiana che da quella europea.
Infatti il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, stabilisce che le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Il principio è stato adottato anche nella legislazione europea (cfr. art. 13, comma 2, lett. a, del Reg. CEE del 14 giugno 1971 n. 1408) secondo cui “il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro”.
Principio generale di territorialità la cui finalità è del resto richiamata dalla Suprema Corte
(cfr. Sez. L - , Sentenza n. 6601 del 16/03/2018): “si tratta del principio della territorialità dell'obbligo contributivo in campo previdenziale che risponde all'esigenza, segnalata dalla dottrina, di
3 ancorare le condizioni del costo del lavoro al principio di parità tra lavoratori e di proteggere il sistema statale da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare (ed al ribasso) le dinamiche concorrenziali”.
Ciò premesso, l'Accordo bilaterale citato, all'articolo 7 statuisce: “salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo che svolgono la loro attività sul territorio di uno stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale stato”.
Il trattato richiama e pone dunque, come regola generale, che il lavoratore rimane soggetto esclusivamente ai doveri contributivi del paese in cui lavora.
Deroga a tale principio generale, qui di specifico interesse, ricorre nell'ipotesi che si tratti di un cittadino italiano o statunitense -sia egli sia un lavoratore autonomo che un lavoratore dipendente- tenuto a versare, in ragione dell'attività lavorativa prestata, i relativi contributi previdenziali.
Ebbene stabilisce l'art. 7, comma 4: “qualora periodi di lavoro siano soggetti alle legislazioni di ambedue ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni”: a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello
Stato di cui non è cittadino” (art. 7, comma 4 lett. b).
Ciò al fine di evitare la doppia imposizione contributiva per il medesimo periodo lavorativo, contraria a principi di giustizia.
Si rileva quanto segue.
Non risulta oggetto di contestazione da parte di né la circostanza che la ricorrente CP_1 sia cittadina statunitense (cfr. doc. 2, copia del passaporto statunitense rilasciato nel 2020) né che abbia effettivamente versato i contributi previdenziali sia in Italia che negli Stati
Uniti, né l'ammontare del versato che anzi è documentalmente provato (cfr. allegati al ricorso).
Ciò posto si osserva che, come correttamente sostenuto dal ricorrente, la ricorrente era soggetta all'obbligo contributivo negli Stati Uniti, secondo il sistema della Self-Employment
Tax.
Il comma 5 dell'art. 7 della convenzione prevede poi che “le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi sono coperti dalla propria legislazione”.
4 Dunque, sulla base di tale disposizione poteva richiedere il pagamento dei CP_1 contributi previdenziali alla ricorrente sino al pervenimento della certificazione di avvenuto versamento contributivo da parte della Social Security Administration. Non sussiste in atti la prova che tale certificazione sia stata mai trasmessa ad prima del CP_1
17.5.2022.
Deve ulteriormente evidenziarsi che le certificazioni depositate in atti, riguardano solo il periodo successivo al 2014, pertanto la domanda di restituzione, può trovare accoglimento per il solo periodo 2014-2018.
Con riguardo alla domanda di riconoscimento degli interessi, ritiene questa giudicante debba applicarsi l'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione dell'indebito, sì che la relativa domanda di riconoscimento degli interessi può essere accolta dalla data della domanda e precisamente dal deposito del ricorso.
Per quanto concerne le spese di lite, poiché la decisione è dipesa dalla soluzione di questione di diritto per la quale non vi è ancora una interpretazione giurisprudenziale consolidata, si ritiene infine debba disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al rimborso della contribuzione previdenziale indebitamente versata alla gestione separata ex art. 2 L. 335/1996, per gli anni dal 2014 al 2018;
2. condanna in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al rimborso in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 119.612,45, oltre agli interessi legali dall'11.12.2023 al saldo effettivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Massa, 15 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
5