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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 788 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via C. Colombo n. 4 presso lo studio dell'avv. Scorza Norina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 10.07.2024; attore
E
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Scalea (Cs) alla via Martiri 16 Marzo 8 presso lo studio dell'avv. Manco Anna, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.02.2025; convenuta
Oggetto: riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.02.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 10/07/2024, ha rilevato di aver intrattenuto una relazione Parte_1 Per_ more uxorio con , dalla quale è nata il [...] una figlia, di nome , CP_1 riconosciuta solo dalla madre. In particolare, ha dedotto che, negli ultimi mesi della gravidanza, il legame affettivo tra lui e è venuto meno per scelta di quest'ultima, ma egli ha CP_1 continuato ad essere presente, accompagnandola alle visite mediche di controllo;
nell'imminenza della nascita della bambina, ha cambiato atteggiamento, CP_1
1 vietandogli di accompagnarla alle ultime visite previste dallo screening prenatale e iniziando a manifestare la volontà di riconoscere la figlia in via esclusiva, senza, peraltro, fornire alcuna valida motivazione;
tanto sino a quando ha deciso di non avere più alcun contatto CP_1 con lui;
nei primi giorni di luglio, stante l'impossibilità di avere notizie circa la nascita della figlia, ha contattato sia il ginecologo, che l'ospedale di Cetraro, senza però ricevere informazioni;
solo il 10.07.2024, ha appreso, in via indiretta, che la figlia era nata il [...];
, dopo la nascita della piccola ha provveduto in via autonoma al suo CP_1 Per_1 riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune di Santa Maria del Cedro;
nei giorni successivi alla nascita, egli ha chiesto più volte (senza esito positivo) di vedere la bambina e che la madre acconsentisse al riconoscimento della stessa da parte sua;
il mancato consenso di al riconoscimento della figlia da parte sua non ha alcuna giustificazione, essendo, CP_1 piuttosto, una decisione pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico della figlia minore, alla quale la madre vuole negare la presenza del padre in via preventiva senza che vi siano validi motivi;
invero, egli ha sempre dimostrato la sua disponibilità e volontà di avere una figlia e di prendersene cura nel rispetto dei suoi doveri di padre da un punto di vista sia morale, che materiale. Pertanto, , ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 250, Parte_1 comma 4, c.c., ha chiesto “di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, - a riconoscere la minore nata a [...] il [...], figlia di nata a [...]_1
Latina (LT) il 19.11.2000 con ogni statuizione derivante da detto riconoscimento quale il cognome della minore nonché ogni statuizione in ordine all'affidamento della minore, al diritto di visita ed al suo mantenimento. Con vittoria di spese e competenze”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 15.07.2024.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 3.02.2025. La stessa ha CP_1 rilevato che anche , unitamente a lei, ha provveduto in corso di causa al Parte_1 Per_ riconoscimento della figlia minore (come risultante dall'atto di nascita iscritto nei registri di stato civile del Comune di Santa Maria del Cedro al n. 13, parte II, serie B, depositato il
24.10.2024 dall'attore); ha, poi, manifestato la propria disponibilità a far aggiungere il cognome paterno a quello materno attualmente attribuito in via esclusiva alla figlia, così che quest'ultima si chiami “ ”, nonché, atteso l'intervenuto riconoscimento da parte del padre, ha Persona_2 chiesto di regolamentare l'affido, il collocamento, l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento della figlia minore. Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“stabilire l'affidamento congiunto ai genitori della piccola;
Prescrivere il diritto di visita Per_1
e gli incontri tra la piccola e il suo papà, il quale si accorderà, di volta in volta, con la NO CP_
in merito ai giorni, al luogo e agli orari stessi;
Dichiarare che il sig. Parte_1 corrisponda, quale assegno di mantenimento, entro il 5 di ogni mese, alla NO , CP_1 in favore della minore, l'importo di euro 300,00, oltre ISTAT, nonchè spese straordinarie al
50%, secondo il protocollo di questo Tribunale;
Disporre che il sig. corrisponda una T_
2 somma forfettaria per il mantenimento della figlia (non avendo finora versato alcunché dalla nascita) pari quantomeno ad euro 2.000.00”.
Fissata l'udienza del 10.02.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere, così chiedendo congiuntamente la decisione della causa con l'omologa delle relative condizioni. Quindi, il Giudice relatore, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio;
nonché il Pubblico
Ministero, in data 10.02.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del Per_ contendere in ordine al riconoscimento della figlia minore da parte del padre T_
, avendovi quest'ultimo provveduto, con il consenso della madre, in data 23.09.2024
[...] dinnanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sanata Maria del Cedro, come risulta dall'atto di nascita parte II, serie B, n. 13 depositato dall'attore il 24.10.2024.
Per quanto concerne, invece, le altre questioni oggetto del contendere, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto l'omologa delle condizioni concordate all'udienza del 10.02.2025, che di
[...] seguito si riportano testualmente: “- aggiunta del cognome paterno a quello materno, cosicché la minore avrà il seguente cognome;
- affido condiviso della figlia minore ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore) sino al compimento del primo anno di età, il martedì ed il giovedì dalle 9.30 alle 11.30 in presenza della madre;
dal compimento del primo anno di età sino al terzo anno, il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, nonché nelle festività calendarizzate, ad anni alterni, dalle 15.00 alle
19.00; dopo il compimento del terzo anno di età, il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, nonché a settimane alterne, dal sabato dall'uscita di scuola (o, durante il periodo extrascolastico, dalle 15.00) alle ore 20.00 della domenica successiva (21.00 nel periodo estivo); ad anni alterni, nelle festività calendarizzate, comprese le vigilie di Natale e
Capodanno, dalle 10.00 alle 20.00; nel periodo estivo, per dieci giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1 mediante il versamento in favore di , entro il giorno cinque di ogni mese (in CP_1 contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), la somma mensile di euro 270,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
3 Tribunale di Paola)”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto conformi all'interesse della figlia minore.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 788/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al riconoscimento della figlia minore (nata a [...] il [...]) da parte del padre;
Per_2 Parte_1
- omologa le condizioni inerenti all'aggiunta del cognome paterno e all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il Per_2
3.07.2024) riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola in data 12/02/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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