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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3637/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Fabrizio Spinelli che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede provinciale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Monoriti e Francesca Belli del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 settembre 2021 lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda presentata in via amministrativa il 29 luglio 2020, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 4148/2021 r.g.). Nella contumacia dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. La CP_2
ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, l'8 luglio 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “vasculopatia cerebrale con inziale declino cognitivo, pregresso episodio ischemico cerebrale ,cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale cronica in 82enne con pregresso ca mammario” ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente, non avendo la dr.ssa depositato la chiesta CP_3
integrazione.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. , ha diagnosticato “declino Persona_1
cognitivo in soggetto con esiti di ictus ischemico embolico fronto temporo parietale sinistro - cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale parossistica – pregresso k mammario radiotrattato-encefalopatia ischemica cronica – insufficienza venosa con varici ulcerate – grave spondilodisco artrosi polidistrettuale con plurime ernie discali lombari in soggetto non autosufficiente e con necessita' di assistenza per i passaggi posturali e nelle adl e iadl”, precisando che “… Le affezioni rilevate, infatti, con particolare riferimento all' apparato neuro locomotorio, al sistema nervoso ed all' apparato cardiocircolatorio, compromettono, in modo assoluto,
l'autonomia della periziata, e rendono necessaria la costante e permanente presenza di qualcuno che la assista nei più comuni atti della vita vegetativa e di relazione.
Infatti la periziata, quotidianamente, non è in grado di muoversi con regolarità nell'ambiente domestico, nè può accudire alla propria persona per il normale fabbisogno igienico,
e non è in grado di soddisfare le proprie esigenze di vita.
Ai fini della valutazione del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
e della sua decorrenza temporale, appare, inoltre, necessario sottolineare che:
-nella visita medica collegiale del 16-3-2021, la Commissione dell' ha riconosciuto CP_1
la periziata invalida ultra sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
2 compiti propri della sua età grave (100%), e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell' art. 3 comma 3 , L. 104/92.
Assume fondamentale importanza l'esame obiettivo eseguito dalla stessa Commissione, in tale data, da cui si evince: difficoltà espressive per riferita afasia nominum, passaggi posturali difficoltosi, deambulazione a piccoli passi con sostegno precauzionale. Appare chiara quindi una condizione di non autosufficienza non potendo la periziata svolgere le proprie attività quotidiane senza aiuto di terzi.
-accertata presenza di grave spondilodiscoartrosi degenerativa con ernie discali plurime: per ernia discale si intende una patologia degenerativa o traumatica.
Trattasi di una patologia altamente invalidante caratterizzata dalla comparsa di dolore nella regione lombo sacrale e lungo gli arti inferiori, a seconda delle radici nervose interessate, con associate parestesie.
La compressione esercitata dal materiale erniato può coinvolgere le radici nervose ed il midollo spinale che decorre nel canale vertebrale. Per ernia discale lombare si intende una condizione patologica che consiste nella fuoriuscita, dalla sua sede naturale, del nucleo polposo contenuto all' interno del disco intervertebrale, con compressione delle radici nervose che innervano gli arti inferiori.
Il dolore alla parte bassa della schiena, che tende ad irradiarsi lungo gli arti inferiori, fino al piede, talvolta associato a formicolii e perdita di forza, compromette lo svolgimento delle attività quotidiane.
-la stessa CTU nominata in ATP, dott. a accertava, a suo avviso, una Persona_2
deambulazione possibile autonomamente anche se a piccoli passi ed incerta, concludendo che in un soggetto anziano le esigenze motorie fossero limitate e sedentarie. Orbene per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età. Laddove l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani venga a mancare ed insorga, rispetto ad un soggetto normale di corrispondente età, l' esigenza di assistenza continua, per assicurare un minimo di condizioni vitali per l' autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Il giudizio medico legale si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi della vita.
Per le motivazioni su esposte, facendo riferimento all'obiettività clinica rilevata da questo ctu nella visita medica di accertamento peritale del 17-10-2024, ed al decorso clinico ingravescente delle suddette patologie, preso atto delle certificazioni rilasciate in fase di visita, si
3 ritiene di poter concedere il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 29-7-2020 , data della domanda.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Persona_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione fin dall'istanza.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in
(1.168,5 ATP + 2.695,5) 3.864 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste, inoltre, a definitivo carico dell' le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento dal 29 luglio 2020;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente le spese del CP_1
giudizio, liquidate complessivamente in 3.864 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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