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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.PACE ROSARIO, oggi sostituito dall'avv. CARMELA BAVIERA che precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10013/2023 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Pace Parte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato in Riposto, alla via Cavour n. 97 presso C.F._2
Patronato CNA EPASA.
Opponente contro c.f. , iscritta al n. 35368.0 dell'elenco delle società Controparte_1 P.IVA_1 veicolo tenuto da Banca di Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 30.4.2014, e per essa, quale mandataria, , c.f. , giusta procura Controparte_2 P.IVA_2 notarile rep. 10370/6116 racc., registrata a Milano il 31.5.2019 (doc. 1), in persona dei legali rappresentanti pro tempore e rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 Persona_1
Brunella Chierchia (c.f. e dall'Avv. Paola Pranzo (c.f. ), C.F._3 C.F._4
pagina 1 di 6 sia congiuntamente che disgiuntamente, le quali dichiarano di eleggere domicilio presso l'Avv. DARIO MAUGERI, con studio in Catania, via Gorizia n. 49. Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 31 MARZO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE
CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 7.9.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3005/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.7.2023 nel procedimento RG n. 3768/2023, e notificato in data 3.8.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente ed a (c.f. ), il pagamento di complessivi € Parte_2 C.F._5
13.937,88, oltre interessi come da ricorso, nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore di Controparte_1
Tale credito derivava dal contratto di dilazione di pagamento, stipulato in data 16.4.2013 da e con AN Consumer BA s.p.a. (cui è succeduta l'odierna Parte_1 Parte_2 opposta), non onorato alle scadenze stabilite.
ha proposto opposizione, chiedendo la revoca dell'ingiunzione e deducendo Parte_1 quanto segue:
- mancato deposito da parte di dei documenti comprovanti la Controparte_1 regolarità della cessione del credito;
- nullità del decreto ingiuntivo per aver e firmato la procura CP_3 Persona_1 in proprio e non nella qualità di legali rappresentanti della società opposta;
- nullità del procedimento per mancata attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione;
- mancata notifica della cessione del credito e della decadenza dal beneficio del termine;
Infine, l'opponente richiedeva l'estromissione dal giudizio, considerato che il contratto era stato rinegoziato più volte dal coobbligato , senza che questi ne fosse stato informato, con Pt_2 conseguente mancata accettazione delle nuove condizioni e clausole (a prova di ciò, produceva lettera della AN BA in cui si faceva riferimento ad un “rifinanziamento”). Concludeva chiedendo:” 1) Ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza del deposito dei documenti da cui scaturisce il passaggio del credito tra le Società onde accertarne la regolarità; 2) ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo avendo i legali rappresentanti della
sottoscritto la procura in proprio e non nella qualità; 3) Ritenere e dichiarare la nullità Controparte_2 del decreto ingiuntivo non essendo stata proposta preventivamente la mediazione;
4) Ordinare la estromissione dal giudizio del dato che il contratto tra , e la AN BA Pt_1 Pt_1 Pt_2 dopo la sottoscrizione è stato rinegoziato per ben 3 volte senza che mai il sia stato convocato Pt_1 od informato;
5) Ordinare ex art. 210 cpc. il deposito di tutta la documentazione in originale relativa al contratto e le varie rinegoziazioni;
6) Condannare la al pagamento di spese e Controparte_2 compensi del giudizio con distrazione a favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito. 7) Ammettere i mezzi istruttori che saranno richiesti nei modi e termini di legge”. Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti: CP_2
- in data 16.04.2013 e avevano concluso con SANTANDER Parte_2 Parte_1 ME BANK SPA contratto di dilazione di pagamento n. 13264386 per un totale di € 22.670,00, da restituirsi in 120 ratei di € 322,50 ciascuno con decorrenza 15.05.2013, apponendo regolare sottoscrizione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., come da contratto, conferma di pagamento e piano di ammortamento allegati (doc.3, 3bis e 4);
pagina 2 di 6 - dopo che e si erano resi inadempienti per non aver Parte_2 Parte_1 corrisposto 13 ratei con scadenza dal 15.4.2019 al 15.5.2020 per complessivi € 4.205,50, l'Istituto di credito in data 3.6.2020 aveva comunicato ai debitori la decadenza dal beneficio della dilazione diffidandoli a corrispondere € 13.682,46, vale a dire € 4.205,50 per rate scadute, € 11.200,00 per rate a scadere epurate però degli interessi calcolati sulle stesse e pari ad € 1.723,04, oltre interessi di mora per
€ 255,52 (doc.5, 5bis e 6 e 6bis); Rilevava poi, che, in data 15.12.2021, con contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.4.1999 (la “Legge sulla cartolarizzazione”) Controparte_1 aveva acquistato da SANTANDER ME BANK SPA crediti in blocco, fornendo piena prova della titolarità del credito e, quindi, della propria legittimazione ad agire, producendo già nella fase monitoria l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 4 del 13.1.2022 (doc.8), contratto di cessione da cui risulta espressamente come ceduto il numero del contratto concluso con l'odierno opponente (doc. 7) e l'elenco dei crediti ceduti (doc.9). Conseguentemente, era divenuta creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 13.682,46 per capitale ed € 255,52 per interessi
[...] Parte_1 alla data di comunicazione della decadenza, come da estratto conto con certificazione ex art. 50 rilasciata dalla Banca cedente (doc.10), ed aveva agito, pertanto, in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto.
Priva di fondamento doveva poi considerarsi la doglianza relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per avere e firmato la procura in proprio e non nella CP_3 Persona_1 qualità di legali rappresentanti della società opposta, dal momento la loro qualità si evinceva chiaramente dal testo della procura oltre che dalla visura della società (doc. 11). Quanto alla mancata notifica della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58 TUB, è previsto che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oneri rispettati dall'opposta. Di poi, richiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatorio. Infine, in ragione dell'infondatezza e della pretestuosità delle eccezioni formulate dall'opponente, richiedeva condanna ex art. 96 c.p.c. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE - ACCERTATO che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, per l'effetto, - CONCEDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. - DISPORSI mediazione obbligatoria stabilendo la parte tenuta ad attivarsi NEL
MERITO - RIGETTARE integralmente le domande svolte con l'opposizione introduttiva del presente giudizio - CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
ACCERTATO che è debitore nei confronti di della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.937,98, oltre interessi legali sul capitale dal 16.12.2021 all'effettivo saldo CONDANNARE l'opponente al pagamento a favore di della complessiva somma di € Controparte_1 13.937,98 oltre interessi legali sul capitale dal 16.12.2021 all'effettivo saldo. IN VIA ISTRUTTORIA DISPOSRSI la verificazione della firma dell'opponente. Con vittoria di competenze e spese”. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. veniva confermata la data d'udienza indicata nell'atto di citazione e, all'esito della prima udienza di giorno 19.2.2024, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si assegnava a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione, con rinvio dell'udienza a giorno 1.7.2024. Di poi, parte opposta produceva verbale negativo di mediazione e, all'esito dell'udienza di giorno 1.7.2024, si rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 31.3.2025.
*************************
pagina 3 di 6 Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, in ordine alla legittimazione di alla partecipazione al Controparte_1 presente giudizio, quale cessionaria in blocco di crediti deteriorati facenti capo a AN Consumer
BA s.p.a., si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità sufficiente della medesima ai debitori.
Si rammenta infatti l'art. 58, commi 2-4- 7 T.U.B., che prevede "2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” . Ancora, in tempi più recenti Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv.
659464 - 01) ha affermato il seguente principio di diritto: "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Appare dunque sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Deve rilevarsi che in atti sono stati depositati la G.U. contenente l'avviso di cessione, il contratto di cessione del credito ed un elenco contenente le posizioni cedute, e tale documentazione, insieme alla disponibilità del titolo, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale creditore.
-Va inoltre evidenziato, che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo.
La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia pagina 4 di 6 mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004, 8387/1997, 10280/1990, 4077/1990).
Ciò posto, la società creditrice ha altresì inviato comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e della cessione con raccomandata a/r del 18.1.2023 e notificata per compiuta giacenza (doc.6), pertanto, tale eccezione va rigettata.
-L'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd media conciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs. n.28/2010).
Posto che, parte opposta ha chiesto un termine per attivare la procedura, concesso con ordinanza a seguito dell'udienza del 19.2.2024, ed ha prodotto verbale negativo di mediazione del 9.4.2024, l'eccezione non rileva.
-L'opponente ha eccepito, altresì, la nullità della procura alle liti prodotta nella fase monitoria dalla società opposta per avere e firmato la procura in proprio e CP_3 Persona_1 non nella qualità di legali rappresentanti”. Tale doglianza è priva di fondamento, dal momento che nel testo della procura è chiaramente indicata la qualifica dei firmatari, posto che la veste di amministratori della società è identificabile anche attraverso le risultanze del registro delle imprese.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2150/2025, stabilendo la nullità della procura poiché, in quel caso, il nome del conferente non risultava “dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed era altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto stesso che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese”.
-Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo, fin dal giudizio monitorio, il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di dilazione di pagamento n. 13264386 del 16.4.20213, stipulato da e con Parte_2 Parte_1 AN Consumer BA s.p.a. nonché l'estratto conto munito di certificazione ex art. 50 TUB, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultimo non è riuscito a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
-Generiche appaiono poi le eccezioni relative alla mancata comunicazione del presunto rifinanziamento, per non avere l'opponente accettato le nuove condizioni e clausole, posto che il contratto prodotto in giudizio è stato debitamente sottoscritto in ogni sua parte anche dall'opponente, il quale non ha disconosciuto le firme.
-Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta dell'opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
pagina 5 di 6 L'opposizione va, pertanto, rigettata e la pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 3005/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.7.2023 nel procedimento RG n. 3768/2023, e notificato in data 3.8.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 6 di 6
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.PACE ROSARIO, oggi sostituito dall'avv. CARMELA BAVIERA che precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10013/2023 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Pace Parte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato in Riposto, alla via Cavour n. 97 presso C.F._2
Patronato CNA EPASA.
Opponente contro c.f. , iscritta al n. 35368.0 dell'elenco delle società Controparte_1 P.IVA_1 veicolo tenuto da Banca di Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 30.4.2014, e per essa, quale mandataria, , c.f. , giusta procura Controparte_2 P.IVA_2 notarile rep. 10370/6116 racc., registrata a Milano il 31.5.2019 (doc. 1), in persona dei legali rappresentanti pro tempore e rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 Persona_1
Brunella Chierchia (c.f. e dall'Avv. Paola Pranzo (c.f. ), C.F._3 C.F._4
pagina 1 di 6 sia congiuntamente che disgiuntamente, le quali dichiarano di eleggere domicilio presso l'Avv. DARIO MAUGERI, con studio in Catania, via Gorizia n. 49. Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 31 MARZO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE
CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 7.9.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3005/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.7.2023 nel procedimento RG n. 3768/2023, e notificato in data 3.8.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente ed a (c.f. ), il pagamento di complessivi € Parte_2 C.F._5
13.937,88, oltre interessi come da ricorso, nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore di Controparte_1
Tale credito derivava dal contratto di dilazione di pagamento, stipulato in data 16.4.2013 da e con AN Consumer BA s.p.a. (cui è succeduta l'odierna Parte_1 Parte_2 opposta), non onorato alle scadenze stabilite.
ha proposto opposizione, chiedendo la revoca dell'ingiunzione e deducendo Parte_1 quanto segue:
- mancato deposito da parte di dei documenti comprovanti la Controparte_1 regolarità della cessione del credito;
- nullità del decreto ingiuntivo per aver e firmato la procura CP_3 Persona_1 in proprio e non nella qualità di legali rappresentanti della società opposta;
- nullità del procedimento per mancata attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione;
- mancata notifica della cessione del credito e della decadenza dal beneficio del termine;
Infine, l'opponente richiedeva l'estromissione dal giudizio, considerato che il contratto era stato rinegoziato più volte dal coobbligato , senza che questi ne fosse stato informato, con Pt_2 conseguente mancata accettazione delle nuove condizioni e clausole (a prova di ciò, produceva lettera della AN BA in cui si faceva riferimento ad un “rifinanziamento”). Concludeva chiedendo:” 1) Ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza del deposito dei documenti da cui scaturisce il passaggio del credito tra le Società onde accertarne la regolarità; 2) ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo avendo i legali rappresentanti della
sottoscritto la procura in proprio e non nella qualità; 3) Ritenere e dichiarare la nullità Controparte_2 del decreto ingiuntivo non essendo stata proposta preventivamente la mediazione;
4) Ordinare la estromissione dal giudizio del dato che il contratto tra , e la AN BA Pt_1 Pt_1 Pt_2 dopo la sottoscrizione è stato rinegoziato per ben 3 volte senza che mai il sia stato convocato Pt_1 od informato;
5) Ordinare ex art. 210 cpc. il deposito di tutta la documentazione in originale relativa al contratto e le varie rinegoziazioni;
6) Condannare la al pagamento di spese e Controparte_2 compensi del giudizio con distrazione a favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito. 7) Ammettere i mezzi istruttori che saranno richiesti nei modi e termini di legge”. Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti: CP_2
- in data 16.04.2013 e avevano concluso con SANTANDER Parte_2 Parte_1 ME BANK SPA contratto di dilazione di pagamento n. 13264386 per un totale di € 22.670,00, da restituirsi in 120 ratei di € 322,50 ciascuno con decorrenza 15.05.2013, apponendo regolare sottoscrizione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., come da contratto, conferma di pagamento e piano di ammortamento allegati (doc.3, 3bis e 4);
pagina 2 di 6 - dopo che e si erano resi inadempienti per non aver Parte_2 Parte_1 corrisposto 13 ratei con scadenza dal 15.4.2019 al 15.5.2020 per complessivi € 4.205,50, l'Istituto di credito in data 3.6.2020 aveva comunicato ai debitori la decadenza dal beneficio della dilazione diffidandoli a corrispondere € 13.682,46, vale a dire € 4.205,50 per rate scadute, € 11.200,00 per rate a scadere epurate però degli interessi calcolati sulle stesse e pari ad € 1.723,04, oltre interessi di mora per
€ 255,52 (doc.5, 5bis e 6 e 6bis); Rilevava poi, che, in data 15.12.2021, con contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.4.1999 (la “Legge sulla cartolarizzazione”) Controparte_1 aveva acquistato da SANTANDER ME BANK SPA crediti in blocco, fornendo piena prova della titolarità del credito e, quindi, della propria legittimazione ad agire, producendo già nella fase monitoria l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 4 del 13.1.2022 (doc.8), contratto di cessione da cui risulta espressamente come ceduto il numero del contratto concluso con l'odierno opponente (doc. 7) e l'elenco dei crediti ceduti (doc.9). Conseguentemente, era divenuta creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 13.682,46 per capitale ed € 255,52 per interessi
[...] Parte_1 alla data di comunicazione della decadenza, come da estratto conto con certificazione ex art. 50 rilasciata dalla Banca cedente (doc.10), ed aveva agito, pertanto, in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto.
Priva di fondamento doveva poi considerarsi la doglianza relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per avere e firmato la procura in proprio e non nella CP_3 Persona_1 qualità di legali rappresentanti della società opposta, dal momento la loro qualità si evinceva chiaramente dal testo della procura oltre che dalla visura della società (doc. 11). Quanto alla mancata notifica della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58 TUB, è previsto che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oneri rispettati dall'opposta. Di poi, richiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatorio. Infine, in ragione dell'infondatezza e della pretestuosità delle eccezioni formulate dall'opponente, richiedeva condanna ex art. 96 c.p.c. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE - ACCERTATO che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, per l'effetto, - CONCEDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. - DISPORSI mediazione obbligatoria stabilendo la parte tenuta ad attivarsi NEL
MERITO - RIGETTARE integralmente le domande svolte con l'opposizione introduttiva del presente giudizio - CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
ACCERTATO che è debitore nei confronti di della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.937,98, oltre interessi legali sul capitale dal 16.12.2021 all'effettivo saldo CONDANNARE l'opponente al pagamento a favore di della complessiva somma di € Controparte_1 13.937,98 oltre interessi legali sul capitale dal 16.12.2021 all'effettivo saldo. IN VIA ISTRUTTORIA DISPOSRSI la verificazione della firma dell'opponente. Con vittoria di competenze e spese”. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. veniva confermata la data d'udienza indicata nell'atto di citazione e, all'esito della prima udienza di giorno 19.2.2024, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si assegnava a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione, con rinvio dell'udienza a giorno 1.7.2024. Di poi, parte opposta produceva verbale negativo di mediazione e, all'esito dell'udienza di giorno 1.7.2024, si rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 31.3.2025.
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pagina 3 di 6 Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, in ordine alla legittimazione di alla partecipazione al Controparte_1 presente giudizio, quale cessionaria in blocco di crediti deteriorati facenti capo a AN Consumer
BA s.p.a., si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità sufficiente della medesima ai debitori.
Si rammenta infatti l'art. 58, commi 2-4- 7 T.U.B., che prevede "2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” . Ancora, in tempi più recenti Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv.
659464 - 01) ha affermato il seguente principio di diritto: "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Appare dunque sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Deve rilevarsi che in atti sono stati depositati la G.U. contenente l'avviso di cessione, il contratto di cessione del credito ed un elenco contenente le posizioni cedute, e tale documentazione, insieme alla disponibilità del titolo, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale creditore.
-Va inoltre evidenziato, che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo.
La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia pagina 4 di 6 mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004, 8387/1997, 10280/1990, 4077/1990).
Ciò posto, la società creditrice ha altresì inviato comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e della cessione con raccomandata a/r del 18.1.2023 e notificata per compiuta giacenza (doc.6), pertanto, tale eccezione va rigettata.
-L'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd media conciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs. n.28/2010).
Posto che, parte opposta ha chiesto un termine per attivare la procedura, concesso con ordinanza a seguito dell'udienza del 19.2.2024, ed ha prodotto verbale negativo di mediazione del 9.4.2024, l'eccezione non rileva.
-L'opponente ha eccepito, altresì, la nullità della procura alle liti prodotta nella fase monitoria dalla società opposta per avere e firmato la procura in proprio e CP_3 Persona_1 non nella qualità di legali rappresentanti”. Tale doglianza è priva di fondamento, dal momento che nel testo della procura è chiaramente indicata la qualifica dei firmatari, posto che la veste di amministratori della società è identificabile anche attraverso le risultanze del registro delle imprese.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2150/2025, stabilendo la nullità della procura poiché, in quel caso, il nome del conferente non risultava “dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed era altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto stesso che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese”.
-Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo, fin dal giudizio monitorio, il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di dilazione di pagamento n. 13264386 del 16.4.20213, stipulato da e con Parte_2 Parte_1 AN Consumer BA s.p.a. nonché l'estratto conto munito di certificazione ex art. 50 TUB, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultimo non è riuscito a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
-Generiche appaiono poi le eccezioni relative alla mancata comunicazione del presunto rifinanziamento, per non avere l'opponente accettato le nuove condizioni e clausole, posto che il contratto prodotto in giudizio è stato debitamente sottoscritto in ogni sua parte anche dall'opponente, il quale non ha disconosciuto le firme.
-Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta dell'opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
pagina 5 di 6 L'opposizione va, pertanto, rigettata e la pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 3005/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.7.2023 nel procedimento RG n. 3768/2023, e notificato in data 3.8.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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