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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 846/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott. Maria Grazia Savastano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 846/2022, assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 22.05.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via
Roma n. 266, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pezone (C.F. C.F._1
) che la rappresenta in virtù di procura in atti
[...]
OPPONENTE
E
(P.Iva. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta(cE), alla via Ambra, Terza Traversa n. 4, presso lo studio degli avv.ti Francesco Frezza (C.F. ) e C.F._2
US ST (C.F. ), che la rappresentano giusta procura C.F._3 alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5116/2021 del 12.12.2021, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. di r.g.
13027/2021.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società
[...] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
5116/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 12.12.2021 e notificato in data
13.12.2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 la somma di €. 46.827,83 oltre IVA, interessi legali e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura ed installazione di pezzi di ricambio per autovetture e relative riparazioni dal 2016 al 31.12.2020.
L'opponente, in via preliminare, contestava la validità delle fatture per la corretta emissione del decreto ingiuntivo ed evidenziava di aver effettuato dei pagamenti relativi al credito azionato in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, chiedendo di conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo.
Infine, formulava un'eccezione di compensazione a fronte della sussistenza di un proprio credito nei confronti della per servizi di vigilanza erogati in Controparte_1 favore di quest'ultima, precisando che i rapporti continuativi tra le parti, consolidati da oltre 15 anni, consentivano alle due società di compensare periodicamente le diverse partite contabili, con la dazione solo delle differenze in favore dell'una o dell'altra parte.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1)
Preliminarmente, disattendere, anche per la documentazione depositata, qualsiasi istanza tendente ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto opposto 2) Accertare
e dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni descritte in premessa, e conseguentemente, revocarlo, annullare dichiarare nullo o inefficace lo stesso decreto;
3) Ancora, in subordine – tenuto conto dell'eccezione riconvenzionale proposta dichiarare che alcuna somma è dovuta all'opposta attesa l'esistenza del controcredito vantato dall'opponente ; 4) In via estremamente gradata determinare nel merito, quanto effettivamente sia dovuto all'opposta 4) In ogni caso, condannare parte opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con contestuale attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22 luglio 2022, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava l'imputabilità dei pagamenti CP_1
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effettuati dalla opponente al medesimo rapporto contrattuale oggetto delle fatture poste a fondamento della procedura monitoria.
Circa l'eccezione di compensazione la riconosceva il credito vantato da CP_1 controparte pari ad €. 17.073,79, in virtù del contratto di vigilanza indicato dalla medesima e alla luce dei rapporti commerciali intercorrenti, tuttavia, evidenziava che per accordo tra le parti il canone mensile per i servizi di vigilanza sarebbe stato portato in compensazione con la prima rata dei contratti di leasing e renting, derivandone un credito in proprio favore di €. 14.302,09 (corrispondente alla somma delle prime rate dei contratti di leasing pari a €. 10.027,36 e di renting pari a €. 4.004,73).
Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2.Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione”.
Nel corso del giudizio veniva negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi e l'espletamento di CTU contabile.
All'esito dell'istruttoria la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 22.05.2025, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata.
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere
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un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione. L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato
(cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass.
25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n.
1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile
SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
La pretesa creditoria di cui è causa è fondata sulla fornitura ed installazione di pezzi di ricambio per autovetture, nonché sull'esecuzione di lavori di riparazione per il periodo dal 2016 al 31.12.2020 di cui alle fatture allegata al ricorso monitorio.
Parte opponente, a fronte della pretesa creditoria dell'opposta e della documentazione depositata in giudizio, ha contestato l'ammontare del credito di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo ed ha avanzato una eccezione di compensazione.
Ebbene, la società creditrice ha idoneamente provato, con la Controparte_1 documentazione in atti (fatture sottoscritte dal destinatario per accettazione, ordini di lavori ed estratti autentici delle scritture contabili) e attraverso l'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, il credito vantato e riportato nelle fatture poste a
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fondamento del decreto ingiuntivo opposto, oltre che l'adempimento delle obbligazioni assunte.
Va ricordato che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. da
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
A sostegno della propria pretesa parte opposta ha prodotto anche ordini di lavori relativi alle prestazioni effettuate e la cui effettiva esecuzione non risulta, invero, in alcun modo contestata dall'opponente, e gli estratti delle scritture contabili con autentica ed attestazione notarile di regolare tenuta che, ai sensi dell'art. 2710 c.c., “possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
Nel caso in esame, pertanto, la ha fornito adeguata prova documentale Controparte_1 dell'esistenza del rapporto contrattuale con la odierna opponente.
La sussistenza del rapporto contrattuale fonte del credito azionato con riferimento a tutte le fatture indicate, nonché il suo adempimento da parte della odierna opposta, è stato, inoltre, confermato anche dalle risultanze univoche della prova testimoniale assunta nel presente giudizio.
Il teste direttore della società , ha infatti dichiarato “Non vi Tes_1 Parte_1 era contestazione sugli interventi effettuati dalla ma sulla base della CP_1 contabilità della gli interventi erano stati già pagati.” (cfr. verbale udienza del Pt_1
07/12/2023).
Non vi è dubbio, dunque, circa l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, tuttavia, parte opponente contestava il quantum del credito azionato, evidenziando di aver provveduto a parziali pagamenti in epoca antecedente l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e riteneva di poter opporre alla controparte l'eccezione di compensazione, deducendo così la legittimità del proprio inadempimento, derivante dal controcredito dalla stessa vantato.
Con riguardo all'eccezione di compensazione, va osservato quanto segue.
L'opponente ha dedotto di essere creditore di €. 17.703,79 per servizi di vigilanza erogati in favore della Controparte_1
L'eccezione di compensazione può essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
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L'art. 1241 c.c. dispone che “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”.
In forza dell'art. 1243 c.c. “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.”.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno affermato che “se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.” (cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 23225 del
15/11/2016).
Pertanto, la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perché mentre per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi (ovverosia determinati nell'ammontare in base al titolo) ed esigibili anteriormente al giudizio, invece per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di “pronta e facile liquidazione”.
La locuzione contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l'accertamento – nel senso di determinabilità - pronto e facile del controcredito, ossia metodicamente semplice può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale - certo, liquido ed esigibile - onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto, ovverosia risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità.
Resta, in ogni caso, ferma la necessità della certezza del controcredito anche nella compensazione giudiziale.
Ed invero, costituisce dato pacifico in giurisprudenza che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale - l'omogeneità dei debiti, la liquidità,
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l'esigibilità e la certezza - devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale.
Il secondo comma dell'art. 1243 c.c., infatti, consente al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo, ma per esercitare questo potere discrezionale, esclusivo e specifico al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n.
25272).
La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, preclude, quindi, l'operatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non sia di pronta e facile liquidazione.
Alla luce dei principi sopra riportati, nella specie ricorrono i presupposti affinché possa operare la compensazione giudiziale.
E' stata disposta in giudizio CTU contabile sui seguenti quesiti: “ Esaminata la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e i documenti contabili esibiti dalla società “Il notturno di MA ER e C. sas” con riferimento ai rapporti dedotti in giudizio tra le parti, ricostruisca, per quanto possibile, il CTU i rapporti di dare ed avere tra le parti;
verifichi la imputabilità o meno dei pagamenti parziali dedotti dalla opponente al credito vantato dalla parte opposta nella procedura monitoria ed accerti l'esistenza o meno di un credito in favore della e il CP_1 relativo ammontare”
Dalla documentazione in atti e dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta accertato un credito della nei confronti de Controparte_1 Parte_1 pari ad €. 41.818,13 ed un credito vantato da
[...] [...] nei confronti della pari ad €. Parte_1 Controparte_1
17.703,79.
Per effetto di tale accertamento ed operando la compensazione tra i rispettivi crediti risulta un credito residuo a favore della di €. 24.114,34. Controparte_1
Considerato che nella fattispecie in esame è risultata fondata l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, l'opposizione, seppur parzialmente, va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
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La revoca del decreto ingiuntivo non osta, tuttavia, ad una pronuncia sulla esistenza e sull'ammontare del credito, essendo pacifico che la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto formulata dal creditore al momento della costituzione, o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sè in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo
(in tal senso, Cassazione n. 9021/2005).
Invero, stante la quantificazione da parte del nominato CTU dei rispettivi crediti, la società va condannata al pagamento in Parte_1 favore di parte opposta della differenza tra il credito originariamente Controparte_1 vantato e l'importo del controcredito accertato, per la somma di €. 24.114,34.
Vanno infine riconosciuti alla società opposta anche gli interessi di mora maturati per il ritardo nei pagamenti, in applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo. Infatti secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, gli effetti della compensazione giudiziale non retroagiscono, in conseguenza della natura di accertamento costitutivo della pronunzia
(Cass. 16 maggio 1975 n. 1924) e la compensazione giudiziale di una parte di un credito pecuniario opera quale fatto estintivo del medesimo, sino alla concorrenza del contrapposto credito accertato a favore dell'altra parte, senza potere incidere sulla decorrenza degli interessi che devono essere liquidati sulla residua parte del credito, non estinta dalla compensazione (Cassazione civile sez. II, 23/03/1993, n.3417 ; Cass. 14 marzo 1975 n. 962).
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione sussistono le ragioni per compensare per metà tra le parti le spese di lite con condanna della parte opponente, maggiormente soccombente, al pagamento in favore dell'opposta della restante metà delle spese che si liquidano, per tale quota, come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente nella misura di 2/3 ed a carico di parte opposta nella misura di
1/3.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da Parte_1
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avverso il decreto ingiuntivo n. 5116/2021 emesso dal Tribunale Parte_1 di Napoli Nord in data 12.12.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
13027/2021, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di euro 24.114,34, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come in parte motiva;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna la società
[...] al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 restante metà delle spese di lite che liquida, per tale quota, in euro 3.808,00, per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli Avv. Francesco Frezza Avv. US ST, antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della Parte_1 nella misura di 2/3 e a carico della nella misura di
[...] Controparte_1
1/3.
Così deciso in Aversa, 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Maria Grazia Savastano
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