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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1479/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
15/07/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/06/2025 da ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da ( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2 CodiceFiscale_2
MICHELE MARRA e ANTIMO VALLE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili contratto in Napoli (NA) in data 05/10/1996; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie il 02/09/1998 e il Per_1 Per_2
14/12/2006, maggiorenni;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 12/01/2012; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, come precisate con note dell'11/07/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 1 Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € Parte_1 Parte_2
400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (€ 200,00 per ciascuna), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che sarà indicato dalla beneficiaria; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 05/10/1996 da
, nato a [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
Napoli (NA) il 16/09/1973, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, anno
1996);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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