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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 11665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. RT MO Presidente dr.ssa UC LL Giudice Rel. dr.ssa Daniela Culotta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.v.g. 11665/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CEDDIA VALERIA in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di
Parte_2
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2025.
Per il PM: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2025, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Parte_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione instaurata con Parte_2 la sig.ra , madre dell'adottanda, divenuta sua moglie per effetto del Persona_1 matrimonio celebrato in data 04/09/2019 in Rivoli, aveva instaurato con , Parte_2 figlia della moglie, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 22/09/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, il padre della adottanda, sig.
ed i figli naturali dell'adottante, ed , presenti Persona_2 Per_3 Persona_4 all'udienza, prestavano il proprio assenso all'adozione. All'udienza di cui sopra il GOP delegato, stante la necessità di acquisire anche l'assenso della madre naturale dell'adottanda, rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 01/10/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, la sig.ra
, madre dell'adottanda, prestava consenso all'adozione ed il fascicolo Persona_1 veniva rimesso al Giudice delegante.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente provvedeva, in data 21/10/2025, al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei termini assegnati.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda nata il [...], è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il proprio assenso i genitori naturali dell'adottanda, nonché i figli dell'adottante, e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata in [...] il [...], da Parte_2 parte di nato a [...], il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo Parte_2 anteponga al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.11.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LL RT MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. RT MO Presidente dr.ssa UC LL Giudice Rel. dr.ssa Daniela Culotta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.v.g. 11665/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CEDDIA VALERIA in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di
Parte_2
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2025.
Per il PM: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2025, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Parte_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione instaurata con Parte_2 la sig.ra , madre dell'adottanda, divenuta sua moglie per effetto del Persona_1 matrimonio celebrato in data 04/09/2019 in Rivoli, aveva instaurato con , Parte_2 figlia della moglie, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 22/09/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, il padre della adottanda, sig.
ed i figli naturali dell'adottante, ed , presenti Persona_2 Per_3 Persona_4 all'udienza, prestavano il proprio assenso all'adozione. All'udienza di cui sopra il GOP delegato, stante la necessità di acquisire anche l'assenso della madre naturale dell'adottanda, rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 01/10/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, la sig.ra
, madre dell'adottanda, prestava consenso all'adozione ed il fascicolo Persona_1 veniva rimesso al Giudice delegante.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente provvedeva, in data 21/10/2025, al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei termini assegnati.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda nata il [...], è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il proprio assenso i genitori naturali dell'adottanda, nonché i figli dell'adottante, e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata in [...] il [...], da Parte_2 parte di nato a [...], il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo Parte_2 anteponga al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.11.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LL RT MO