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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10996/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10996/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Benefica n. 5, PIANEZZA presso lo studio dell'avv. GILETTI
MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
24/09/2005. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.09.2006 ed il 28.02.2012. Per_1
Con ricorso depositato il 29/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nelle more del giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne (in data 15.09.2024) e nulla si dispone Per_1 in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione e al regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che è divenuto maggiorenne. Per_1
PRENDE ATTO che i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
DISPONE che la casa familiare sita in Pianezza (To), Via Guglielmo Marconi n. 21 contraddistinta dai seguenti estremi catastali: catasto fabbricati Fg. 32, Part. 84, sub. 4, Cat. A/3 Cl. 1 e Fg. 32 Part. 84 sub.
6 Cat. C/6 Cl. 2, venga assegnata alla Sig.ra fino al mese di giugno 2024. Pt_2
PRENDE ATTO che successivamente resterà nella disponibilità del sig. . Parte_1
Per_ DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione principale: • fino al mese di giugno 2024 presso la casa familiare sita in Pianezza (To), Via Guglielmo Marconi n. 21. • dal mese di luglio 2024 al seguente indirizzo: Atlantic St. Ap. A Plymouth, Massachussets, 02360 Stati Uniti.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera, compatibilmente con i suoi impegni scolastici. Qualora i figli dovessero far rientro in Italia, il padre potrà vedere e tenere con sé: • Per_ il figlio , quando il medesimo lo vorrà stante la sua maggiore età; • la figlia : due sere durante Per_1 la settimana dalle ore 19:00 alle h. 21:00, da concordarsi tra i coniugi, previo avviso telefonico;
un week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00; una domenica al mese dalle ore 10:00 alle ore 21:00, sempre con obbligo di riaccompagnamento presso la residenza della madre.
PRENDE ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno unico per i figli ed Pt_2 Per_1 Per_ ; esso verrà percepito per intero dal Sig. . Parte_1
DISPONE che il Sig. si obbliga a corrispondere quale contributo al mantenimento per ciascun Parte_1 figlio la somma di € 300,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, fino a che i medesimi non saranno economicamente autosufficienti, ovvero fino a quando non lasceranno la casa della madre. Le spese straordinarie come da Protocollo di Intesa vigente ed applicato presso il Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, in proporzione del 50 % ciascuno. In ogni caso, per essere rimborsate, tutte le spese dovranno essere documentate.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento ed avendo già definito ogni altro rapporto economico con separato accordo, rinunciano ad ogni vicendevole pretesa.
PRENDE ATTO che con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10996/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Benefica n. 5, PIANEZZA presso lo studio dell'avv. GILETTI
MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
24/09/2005. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.09.2006 ed il 28.02.2012. Per_1
Con ricorso depositato il 29/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nelle more del giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne (in data 15.09.2024) e nulla si dispone Per_1 in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione e al regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che è divenuto maggiorenne. Per_1
PRENDE ATTO che i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
DISPONE che la casa familiare sita in Pianezza (To), Via Guglielmo Marconi n. 21 contraddistinta dai seguenti estremi catastali: catasto fabbricati Fg. 32, Part. 84, sub. 4, Cat. A/3 Cl. 1 e Fg. 32 Part. 84 sub.
6 Cat. C/6 Cl. 2, venga assegnata alla Sig.ra fino al mese di giugno 2024. Pt_2
PRENDE ATTO che successivamente resterà nella disponibilità del sig. . Parte_1
Per_ DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione principale: • fino al mese di giugno 2024 presso la casa familiare sita in Pianezza (To), Via Guglielmo Marconi n. 21. • dal mese di luglio 2024 al seguente indirizzo: Atlantic St. Ap. A Plymouth, Massachussets, 02360 Stati Uniti.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera, compatibilmente con i suoi impegni scolastici. Qualora i figli dovessero far rientro in Italia, il padre potrà vedere e tenere con sé: • Per_ il figlio , quando il medesimo lo vorrà stante la sua maggiore età; • la figlia : due sere durante Per_1 la settimana dalle ore 19:00 alle h. 21:00, da concordarsi tra i coniugi, previo avviso telefonico;
un week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00; una domenica al mese dalle ore 10:00 alle ore 21:00, sempre con obbligo di riaccompagnamento presso la residenza della madre.
PRENDE ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno unico per i figli ed Pt_2 Per_1 Per_ ; esso verrà percepito per intero dal Sig. . Parte_1
DISPONE che il Sig. si obbliga a corrispondere quale contributo al mantenimento per ciascun Parte_1 figlio la somma di € 300,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, fino a che i medesimi non saranno economicamente autosufficienti, ovvero fino a quando non lasceranno la casa della madre. Le spese straordinarie come da Protocollo di Intesa vigente ed applicato presso il Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, in proporzione del 50 % ciascuno. In ogni caso, per essere rimborsate, tutte le spese dovranno essere documentate.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento ed avendo già definito ogni altro rapporto economico con separato accordo, rinunciano ad ogni vicendevole pretesa.
PRENDE ATTO che con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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