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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO
all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429 cpc. nella causa civile iscritta al n. 240 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
[C.f.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocato Alessandro Antichi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Grosseto, alla Piazza San
Michele, 3, giusta delega in atti telematici di sostituzione e nomina di nuovo difensore.
OPPONENTE
E
, (c.f. ), residente in [...], località Controparte_1 C.F._1
Albinia, ma elettivamente domiciliata in Grosseto Galleria Cosimini n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Bragagni, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso:
- in via preliminare, sussistendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, limitatamente alla parte contestata di € 17.380,95;
- nel merito, accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della sig.ra
a procedere ad esecuzione forzata per l'importo Controparte_1
corrispondente alla indennità sostitutiva della reintegrazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Opposta “Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, revocare il CP_2
provvedimento di sospensione parziale della sentenza n. 11/2024 del Tribunale di Grosseto e respingere l'opposizione ex art 615 comma 1 e 618 bis c.p.c. formulata da Con vittoria di spese di giudizio”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 marzo 2024, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto per la complessiva somma di €
54.313,82 (doc.1), notificatole in data 11.3.2024 da in Controparte_1
esecuzione della sentenza n.11/2024, emessa in data 10.01.1024 dal Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento della e, per l'effetto, condannato l'odierna opponente a reintegrare la CP_1
dipendente nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre al pagamento delle spese di lite.
Pag. 2 di 6 Parte ricorrente deduceva (i) che il suddetto importo comprendeva la somma di € 17.380,95 corrispondente all'indennità sostitutiva della reintegrazione di cui all'art.2, comma 3, D.Lgs. 23/2015; (ii) che il lavoratore, qualora intenda optare per la predetta indennità sostitutiva, deve effettuarne richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore a riprendere il servizio, se anteriore;
(iii) che la ex dipendente non aveva provveduto a effettuare rituale richiesta entro CP_1
il termine di legge, dovendosi pertanto ritenere la stessa decaduta da tale facoltà.
Poiché la società aveva invitato, senza esito, la a Parte_1 CP_1
riprendere il servizio (doc. 2), concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere a esecuzione forzata per l'importo corrispondente alla indennità sostitutiva della reintegrazione, quantificato nella somma di € 17.380,95.
2. Si è costituita l'opposta contestando la suddetta Controparte_1 ricostruzione ed evidenziando per contro come, una volta determinato l'ammontare dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità risarcitoria nella misura di €.1.158,73 (doc.2) e quindi quello dell'indennità sostitutiva della reintegrazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 3
D.Lgs. n. 15/2023, aveva comunicato tale quantificazione alla società, tramite e- mail del 05.02.2024 a firma del proprio legale (doc.1). In assenza di riscontro alle proprie richieste di pagamento, aveva notificato l'atto di precetto oggi opposto, comprensivo dell'indennità risarcitoria e di quella sostitutiva ex art. 2 comma 3
D.Lgs. n. 15/2023 per complessivi €. 54.313,82. Evidenziava ulteriormente che in allegato alla suddetta mail vi era la relazione del proprio consulente del
Pag. 3 di 6 lavoro, nella quale si poteva leggere che “ (…) la sig.ra non intendendo CP_1
riprendere l'attività lavorativa presso ha optato per l'indennità Parte_1
sostitutiva del reintegro di cui all'art 2 comma 3 D.Lgs n. 23/2015” (doc.2).
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione evidenziando, in sostanza, come non potesse residuare dubbio alcuno sul fatto che la ex dipendente non intendesse riprendere l'attività lavorativa presso la società opponente.
3. All'esito della prima udienza del 25.6.2024 il Tribunale revocava la concessa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Preso atto della costituzione del nuovo difensore di parte opponente, all'odierna udienza la causa veniva quindi discussa e decisa come da presente sentenza, di cui è stata data lettura.
***
4. L'opposizione è infondata.
Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 11/2024 del Tribunale di
Grosseto – Sezione Lavoro (RG n. 238/2022), pubblicata il 10.01.2024, con la quale il Tribunale ha accertato e dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla in data 29 dicembre 2021 da parte di e Controparte_1 Parte_1
ha ordinato a parte datoriale di provvedere alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, condannandola al pagamento di un'indennità risarcitoria in suo favore, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo ricompreso tra il giorno del licenziamento (29.12.2021) e quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto sino al saldo, nonché al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.
La lavoratrice, non intendendo rientrare a lavoro, ha determinato l'ammontare dell'indennità sostitutiva della reintegrazione del posto di lavoro ai sensi
Pag. 4 di 6 dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 15/2023 e in data 5.2.2024, quindi nel termine di legge, ha avanzato richiesta di pagamento per complessivi €. 54.313,82, somma comprensiva anche dell'importo – non contestato – dell'indennità sostitutiva della reintegra.
La richiesta dell'indennità sostitutiva non deve seguire formule solenni, essendo sufficiente che la volontà sia manifestata in modo chiaro e univoco. La giurisprudenza ha espresso principi analoghi in tema di rispetto dell'obbligo di reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che pure non richiede che l'invito sia assunto mediante forme peculiari, purché esso sia chiaramente evincibile per specificità e concretezza (cfr. Cass. sez. lavoro sentenze nn.
26519/2013 e 315/1993).
Neppure è richiesto che l'invito provenga personalmente dal datore di lavoro, essendo sufficiente che pervenga da persona legittimata a manifestarne la volontà. Così è per il difensore, ancorché privo di mandato speciale (cfr. art. 18, secondo comma L. 300-1970 che non prevede, appunto, la osservanza di alcuna particolare forma).
Non è quindi condivisibile la tesi di parte opponente circa la denunciata inefficacia della richiesta di indennità sostitutiva formulata dal difensore della
(peraltro munito di procura speciale) con la mail del 5.2.2024, cui CP_1
peraltro erano allegati i conteggi del consulente del lavoro.
Tale mail e l'allegata relazione sono univoci nel senso della chiara rappresentazione della volontà della ex dipendente di ottenere il ristoro CP_1
economico in luogo della reintegra presso quindi ben più che Parte_1
adeguati a esternare le intenzioni al proprio ex datore di lavoro, il quale pretestuosamente in data 16.3.2024 ha invitato a mezzo pec la lavoratrice a
Pag. 5 di 6 riprendere l'attività al solo scopo di proporre l'odierna opposizione. A tale pec peraltro la lavoratrice ha tempestivamente risposto ribadendo la volontà di avvalersi dell'indennità sostitutiva della reintegra (cfr. doc. 2 allegato al ricorso in opposizione).
5. Per i suesposti motivi, il ricorso in opposizione deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
in persona del l.r. pro tempore, così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, alla Parte_1 rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 15 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO
all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429 cpc. nella causa civile iscritta al n. 240 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
[C.f.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocato Alessandro Antichi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Grosseto, alla Piazza San
Michele, 3, giusta delega in atti telematici di sostituzione e nomina di nuovo difensore.
OPPONENTE
E
, (c.f. ), residente in [...], località Controparte_1 C.F._1
Albinia, ma elettivamente domiciliata in Grosseto Galleria Cosimini n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Bragagni, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso:
- in via preliminare, sussistendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, limitatamente alla parte contestata di € 17.380,95;
- nel merito, accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della sig.ra
a procedere ad esecuzione forzata per l'importo Controparte_1
corrispondente alla indennità sostitutiva della reintegrazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Opposta “Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, revocare il CP_2
provvedimento di sospensione parziale della sentenza n. 11/2024 del Tribunale di Grosseto e respingere l'opposizione ex art 615 comma 1 e 618 bis c.p.c. formulata da Con vittoria di spese di giudizio”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 marzo 2024, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto per la complessiva somma di €
54.313,82 (doc.1), notificatole in data 11.3.2024 da in Controparte_1
esecuzione della sentenza n.11/2024, emessa in data 10.01.1024 dal Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento della e, per l'effetto, condannato l'odierna opponente a reintegrare la CP_1
dipendente nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre al pagamento delle spese di lite.
Pag. 2 di 6 Parte ricorrente deduceva (i) che il suddetto importo comprendeva la somma di € 17.380,95 corrispondente all'indennità sostitutiva della reintegrazione di cui all'art.2, comma 3, D.Lgs. 23/2015; (ii) che il lavoratore, qualora intenda optare per la predetta indennità sostitutiva, deve effettuarne richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore a riprendere il servizio, se anteriore;
(iii) che la ex dipendente non aveva provveduto a effettuare rituale richiesta entro CP_1
il termine di legge, dovendosi pertanto ritenere la stessa decaduta da tale facoltà.
Poiché la società aveva invitato, senza esito, la a Parte_1 CP_1
riprendere il servizio (doc. 2), concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere a esecuzione forzata per l'importo corrispondente alla indennità sostitutiva della reintegrazione, quantificato nella somma di € 17.380,95.
2. Si è costituita l'opposta contestando la suddetta Controparte_1 ricostruzione ed evidenziando per contro come, una volta determinato l'ammontare dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità risarcitoria nella misura di €.1.158,73 (doc.2) e quindi quello dell'indennità sostitutiva della reintegrazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 3
D.Lgs. n. 15/2023, aveva comunicato tale quantificazione alla società, tramite e- mail del 05.02.2024 a firma del proprio legale (doc.1). In assenza di riscontro alle proprie richieste di pagamento, aveva notificato l'atto di precetto oggi opposto, comprensivo dell'indennità risarcitoria e di quella sostitutiva ex art. 2 comma 3
D.Lgs. n. 15/2023 per complessivi €. 54.313,82. Evidenziava ulteriormente che in allegato alla suddetta mail vi era la relazione del proprio consulente del
Pag. 3 di 6 lavoro, nella quale si poteva leggere che “ (…) la sig.ra non intendendo CP_1
riprendere l'attività lavorativa presso ha optato per l'indennità Parte_1
sostitutiva del reintegro di cui all'art 2 comma 3 D.Lgs n. 23/2015” (doc.2).
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione evidenziando, in sostanza, come non potesse residuare dubbio alcuno sul fatto che la ex dipendente non intendesse riprendere l'attività lavorativa presso la società opponente.
3. All'esito della prima udienza del 25.6.2024 il Tribunale revocava la concessa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Preso atto della costituzione del nuovo difensore di parte opponente, all'odierna udienza la causa veniva quindi discussa e decisa come da presente sentenza, di cui è stata data lettura.
***
4. L'opposizione è infondata.
Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 11/2024 del Tribunale di
Grosseto – Sezione Lavoro (RG n. 238/2022), pubblicata il 10.01.2024, con la quale il Tribunale ha accertato e dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla in data 29 dicembre 2021 da parte di e Controparte_1 Parte_1
ha ordinato a parte datoriale di provvedere alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, condannandola al pagamento di un'indennità risarcitoria in suo favore, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo ricompreso tra il giorno del licenziamento (29.12.2021) e quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto sino al saldo, nonché al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.
La lavoratrice, non intendendo rientrare a lavoro, ha determinato l'ammontare dell'indennità sostitutiva della reintegrazione del posto di lavoro ai sensi
Pag. 4 di 6 dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 15/2023 e in data 5.2.2024, quindi nel termine di legge, ha avanzato richiesta di pagamento per complessivi €. 54.313,82, somma comprensiva anche dell'importo – non contestato – dell'indennità sostitutiva della reintegra.
La richiesta dell'indennità sostitutiva non deve seguire formule solenni, essendo sufficiente che la volontà sia manifestata in modo chiaro e univoco. La giurisprudenza ha espresso principi analoghi in tema di rispetto dell'obbligo di reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che pure non richiede che l'invito sia assunto mediante forme peculiari, purché esso sia chiaramente evincibile per specificità e concretezza (cfr. Cass. sez. lavoro sentenze nn.
26519/2013 e 315/1993).
Neppure è richiesto che l'invito provenga personalmente dal datore di lavoro, essendo sufficiente che pervenga da persona legittimata a manifestarne la volontà. Così è per il difensore, ancorché privo di mandato speciale (cfr. art. 18, secondo comma L. 300-1970 che non prevede, appunto, la osservanza di alcuna particolare forma).
Non è quindi condivisibile la tesi di parte opponente circa la denunciata inefficacia della richiesta di indennità sostitutiva formulata dal difensore della
(peraltro munito di procura speciale) con la mail del 5.2.2024, cui CP_1
peraltro erano allegati i conteggi del consulente del lavoro.
Tale mail e l'allegata relazione sono univoci nel senso della chiara rappresentazione della volontà della ex dipendente di ottenere il ristoro CP_1
economico in luogo della reintegra presso quindi ben più che Parte_1
adeguati a esternare le intenzioni al proprio ex datore di lavoro, il quale pretestuosamente in data 16.3.2024 ha invitato a mezzo pec la lavoratrice a
Pag. 5 di 6 riprendere l'attività al solo scopo di proporre l'odierna opposizione. A tale pec peraltro la lavoratrice ha tempestivamente risposto ribadendo la volontà di avvalersi dell'indennità sostitutiva della reintegra (cfr. doc. 2 allegato al ricorso in opposizione).
5. Per i suesposti motivi, il ricorso in opposizione deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
in persona del l.r. pro tempore, così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, alla Parte_1 rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 15 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6