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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4136 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4136 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
IO BI e dell'avv. DE CORSO GIANFRANCO
( ) VIA C. BECCARIA 4 CASSINO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
INCANNO' EP, elettivamente domiciliato in VIA VESPASIANO, 17/A
00192 ROMA presso il difensore avv. INCANNO' EP
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 24797/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la si è opposta al decreto ingiuntivo in forza del Controparte_2
quale era stata condannata al pagamento in favore dell'opposto , quale CP_1
cessionario di un credito risarcitorio da sinistro, della somma di €. 25.557,31.
A sostegno della opposizione ha dedotto di avere già pagato gli importi al cedente il credito, e ciò sia per mancata notifica tempestiva della cessione e sia perché il cedente lo aveva preventivamente diffidato dal pagamento comunicandogli l'avvenuta revoca della cessione.
La parte opposta ha sostenuto che la società assicuratrice aveva erroneamente corrisposto le somme derivanti dal sinistro al cedente anziché al cessionario.
L'opposizione è stata accolta. Contr Il Tribunale ha sostenuto che la cessione del credito non era stata notificata all' e, Contr pertanto, non era a questa opponibile. Ha sostenuto, inoltre, il Tribunale che l' prima ancora della comunicazione e del pagamento, era stata diffidata dal cedente a non corrispondere al cessionario gli importi dovuti. CP_1
Ha proposto appello il cessionario del credito.
A sostegno dello stesso, quale primo motivo di appello, ha dedotto l'errata valutazione
Contr dei fatti operata dal Tribunale, posto che il pagamento posto in essere dalla prima della notifica della cessione del credito non era andato a buon fine (l'assegno era stato
Contr restituito ed annullato dalla compagnia) cosicchè la lo aveva effettuato una seconda volta dopo la notifica della cessione.
Contr Ha esposto che in ogni caso la era a conoscenza della cessione anche al momento del primo pagamento non andato a buon fine poichè aveva ricevuto la diffida del cedente che gli aveva comunicato di avere revocato la cessione del credito (fatti dedotti
Contr dalla stessa negli atti difensivi di primo grado).
Nel merito ha esposto che la cessione di credito non era revocabile per volontà Contr unilaterale del cedente e che, pertanto, il pagamento della non poteva avere alcun effetto liberatorio.
2 Ha concluso per il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo.
L'appellato ha sostenuto di avere emesso il primo assegno in data anteriore alla notifica della cessione e che successivamente il cedente, prima della notifica della cessione, gli aveva comunicato la revoca della cessione stessa, cosicché era stato poi effettuato un bonifico in suo favore.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Risultano pacifici i seguenti fatti:
l'appellante ha acquistato il credito derivante dal sinistro stradale dal cedente
[...]
con atto del 20/2/08; Parte_1
Contr in data 11/12/13 il cedente aveva diffidato la dall'effettuare il pagamento al cessionario, allegando e deducendo, tra l'altro, di avere revocato con atto pubblico la cessione del credito;
Contr in data 27/12/13 il cessionario aveva notificato la cessione del credito all Contr Contr Quanto ai pagamenti effettuati dall è pacifico che l ha emesso un assegno circolare intestato al e al (a quest'ultimo a titolo di spese legali) e che Pt_1 CP_1
questo assegno è stato annullato prima dell'incasso.
Con bonifico del 14/2/14 l'intero importo spettante in ragione del sinistro è stato Contr corrisposto dall' al Pt_1
Ciò premesso appare necessario ribadire, quanto alle regole della cessione del credito, che ai sensi dell'art. 1264 cc la cessione ha effetto nei confronti del ceduto solo dopo la notifica della cessione. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Contr Nel caso di specie il pagamento effettuato dall in data 14/2/14, il solo andato a buon fine, non ha efficacia liberatoria per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché avvenuto successivamente alla notificazione della cessione. Il bonifico, infatti, ha data 14/2/14 e la cessione è stata notificata in data 27/12/13 secondo Contr la pacifica ricostruzione dei fatti operata anche dalla
3 Al primo pagamento con assegno circolare non può essere attribuita efficacia liberatorio perché non andato a buon fine (cfr documenti riallegati dall'appellante alla comparsa conclusionale). Contr In secondo luogo, erra il Tribunale nel sostenere che il pagamento della abbia efficacia liberatoria in quanto effettuato successivamente alla revoca della cessione del credito. Infatti, la cessione di credito effettuata in favore del , sulla cui validità CP_1
non sono sorte contestazioni, è un contratto dal quale nascono, come è ovvio, reciproche obbligazioni dalle quali non è possibile sottrarsi unilateralmente a mezzo revoca. Sarebbe stato necessario un mutuo dissenso o comunque uno scioglimento consensuale dal vincolo volontariamente assunto, oppure una valida ragione di recesso.
Non certo una revoca. Alcuna efficacia, pertanto, può essere assegnata all'atto con il quale il ha unilateralmente revocato la cessione del credito. Pt_2
Il contratto di cessione del credito, allo stato, è efficace e il cessionario ha diritto al pagamento degli importi così come ingiunti, in mancanza di altre questioni relative all'esistenza e alla quantificazione del credito.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere respinta e il decreto opposto acquista efficacia esecutiva ex art. 654 c.c.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 24797/2018 del Tribunale di Roma, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13656/14 proposta da Controparte_2
[...]
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio che liquida per il primo grado in €. 5.000,00 per compensi e per il grado di appello in €. 5.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa;
Roma 1/10/25
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4136 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
IO BI e dell'avv. DE CORSO GIANFRANCO
( ) VIA C. BECCARIA 4 CASSINO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
INCANNO' EP, elettivamente domiciliato in VIA VESPASIANO, 17/A
00192 ROMA presso il difensore avv. INCANNO' EP
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 24797/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la si è opposta al decreto ingiuntivo in forza del Controparte_2
quale era stata condannata al pagamento in favore dell'opposto , quale CP_1
cessionario di un credito risarcitorio da sinistro, della somma di €. 25.557,31.
A sostegno della opposizione ha dedotto di avere già pagato gli importi al cedente il credito, e ciò sia per mancata notifica tempestiva della cessione e sia perché il cedente lo aveva preventivamente diffidato dal pagamento comunicandogli l'avvenuta revoca della cessione.
La parte opposta ha sostenuto che la società assicuratrice aveva erroneamente corrisposto le somme derivanti dal sinistro al cedente anziché al cessionario.
L'opposizione è stata accolta. Contr Il Tribunale ha sostenuto che la cessione del credito non era stata notificata all' e, Contr pertanto, non era a questa opponibile. Ha sostenuto, inoltre, il Tribunale che l' prima ancora della comunicazione e del pagamento, era stata diffidata dal cedente a non corrispondere al cessionario gli importi dovuti. CP_1
Ha proposto appello il cessionario del credito.
A sostegno dello stesso, quale primo motivo di appello, ha dedotto l'errata valutazione
Contr dei fatti operata dal Tribunale, posto che il pagamento posto in essere dalla prima della notifica della cessione del credito non era andato a buon fine (l'assegno era stato
Contr restituito ed annullato dalla compagnia) cosicchè la lo aveva effettuato una seconda volta dopo la notifica della cessione.
Contr Ha esposto che in ogni caso la era a conoscenza della cessione anche al momento del primo pagamento non andato a buon fine poichè aveva ricevuto la diffida del cedente che gli aveva comunicato di avere revocato la cessione del credito (fatti dedotti
Contr dalla stessa negli atti difensivi di primo grado).
Nel merito ha esposto che la cessione di credito non era revocabile per volontà Contr unilaterale del cedente e che, pertanto, il pagamento della non poteva avere alcun effetto liberatorio.
2 Ha concluso per il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo.
L'appellato ha sostenuto di avere emesso il primo assegno in data anteriore alla notifica della cessione e che successivamente il cedente, prima della notifica della cessione, gli aveva comunicato la revoca della cessione stessa, cosicché era stato poi effettuato un bonifico in suo favore.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Risultano pacifici i seguenti fatti:
l'appellante ha acquistato il credito derivante dal sinistro stradale dal cedente
[...]
con atto del 20/2/08; Parte_1
Contr in data 11/12/13 il cedente aveva diffidato la dall'effettuare il pagamento al cessionario, allegando e deducendo, tra l'altro, di avere revocato con atto pubblico la cessione del credito;
Contr in data 27/12/13 il cessionario aveva notificato la cessione del credito all Contr Contr Quanto ai pagamenti effettuati dall è pacifico che l ha emesso un assegno circolare intestato al e al (a quest'ultimo a titolo di spese legali) e che Pt_1 CP_1
questo assegno è stato annullato prima dell'incasso.
Con bonifico del 14/2/14 l'intero importo spettante in ragione del sinistro è stato Contr corrisposto dall' al Pt_1
Ciò premesso appare necessario ribadire, quanto alle regole della cessione del credito, che ai sensi dell'art. 1264 cc la cessione ha effetto nei confronti del ceduto solo dopo la notifica della cessione. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Contr Nel caso di specie il pagamento effettuato dall in data 14/2/14, il solo andato a buon fine, non ha efficacia liberatoria per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché avvenuto successivamente alla notificazione della cessione. Il bonifico, infatti, ha data 14/2/14 e la cessione è stata notificata in data 27/12/13 secondo Contr la pacifica ricostruzione dei fatti operata anche dalla
3 Al primo pagamento con assegno circolare non può essere attribuita efficacia liberatorio perché non andato a buon fine (cfr documenti riallegati dall'appellante alla comparsa conclusionale). Contr In secondo luogo, erra il Tribunale nel sostenere che il pagamento della abbia efficacia liberatoria in quanto effettuato successivamente alla revoca della cessione del credito. Infatti, la cessione di credito effettuata in favore del , sulla cui validità CP_1
non sono sorte contestazioni, è un contratto dal quale nascono, come è ovvio, reciproche obbligazioni dalle quali non è possibile sottrarsi unilateralmente a mezzo revoca. Sarebbe stato necessario un mutuo dissenso o comunque uno scioglimento consensuale dal vincolo volontariamente assunto, oppure una valida ragione di recesso.
Non certo una revoca. Alcuna efficacia, pertanto, può essere assegnata all'atto con il quale il ha unilateralmente revocato la cessione del credito. Pt_2
Il contratto di cessione del credito, allo stato, è efficace e il cessionario ha diritto al pagamento degli importi così come ingiunti, in mancanza di altre questioni relative all'esistenza e alla quantificazione del credito.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere respinta e il decreto opposto acquista efficacia esecutiva ex art. 654 c.c.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 24797/2018 del Tribunale di Roma, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13656/14 proposta da Controparte_2
[...]
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio che liquida per il primo grado in €. 5.000,00 per compensi e per il grado di appello in €. 5.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa;
Roma 1/10/25
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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