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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 06.11.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3096 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Alessandro Simone ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
Invero, non vi è prova che la parte ricorrente abbia eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio. Deve infatti rilevarsi che, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza del
26.04.2023, parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso ritualmente notificato all , né ha fornito prova dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, nonostante il termine assegnato, all'uopo, dal giudice (cfr. decreto
14.10.2025).
Deve pertanto desumersi dal comportamento processuale della parte istante che si versi nell'ipotesi di inesistenza della notificazione, condotta processuale dalla quale si evince inequivocabilmente, in difetto di contraria istanza, la volontà del ricorrente di non coltivare la domanda giudiziale proposta mediante la rinnovazione dell'atto omesso, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 1483 del 2015).
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, nulla va disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
a) Dichiara improcedibile la domanda.
b) Nulla sulle spese.
S.M.C.V., 10.11.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino