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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1957/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1957/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Santo Dalmazio Tarantino;
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina;
appellata
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
25099/2017 del 23.03-24.10.2017, di annullamento, con rinvio, della sentenza n.
156/2014 emessa da questa Corte d'Appello il 28 gennaio 2014, in materia di indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate in atti che, qui di seguito, devono intendersi riportate e trascritte”.
1 Per l'appellata: “precisa le conclusioni chiedendo che l'Ecc.ma Corte Voglia contenere la condanna della Compagnia nella misura stabilita dalla Corte di
Cassazione con la sentenza di rinvio, per quanto attiene la sorte, pari ad €953,56 e che, avuto riguardo alle spese di lite da liquidare, tenga conto del criterio del decisum e non del petitum, con la condanna di parte appellante alla spese per la presente fase di giudizio”.
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/12/2007, la sig.ra conveniva in giudizio la in forza di una Parte_1 Controparte_2 polizza infortuni, n. 102002040, stipulata in favore degli studenti dal
[...]
di al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_3 CP_4 dell'indennizzo ad essa spettante in relazione al sinistro verificatosi il 18/03/2002, nel centro abitato di A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che, CP_4 mentre era alla guida del motociclo, tg. 8J01R, di proprietà del padre, sig.
[...]
, dirigendosi verso il suddetto istituto scolastico per seguire dei corsi CP_5 pomeridiani di recupero, rimaneva coinvolta in un incidente stradale a seguito del quale veniva immediatamente trasportata presso il locale nosocomio, ove le veniva diagnosticata la frattura del femore sinistro, la contusione della mano sinistra ed un trauma cranico minore;
che in conseguenza dell'occorso aveva subito una serie di ricoveri presso strutture pubbliche e private convenzionate, e ciò al fine di pervenire ad un corretto recupero della funzionalità dell'arto compromesso;
che i postumi residuati potevano quantificarsi nella misura del 12% e che la somma di € 3.830,00, versata dalla compagnia assicuratrice convenuta, a titolo di indennizzo, rappresentava solo un acconto sul maggiore danno effettivamente subito.
Si costituiva la compagnia di assicurazione contestando le domande di controparte, ritenendo eccessiva la somma di € 14.843,09 pretesa da parte attrice, stante la congruità ed esaustività dell'importo già corrisposto in favore dell'istante.
Con sentenza n. 1270/2012 il Tribunale, accertata una invalidità permanente riportata dall'attrice nella misura del 10%, così statuiva: “Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1 della complessiva somma di € 11.348,38, per i danni fisici subiti al netto
[...] dell'acconto ricevuto. Inoltre, vanno riconosciuti la rivalutazione ed interessi, in particolare, trattandosi di debito di valore, occorre calcolare gli interessi sull'importo di euro 15.718,30, devalutato al dì del sinistro 18/03/2002 e, in
2 applicazione dei principi espressi dalle S.U. della Cassazione n. 1712/1995, via via rivalutato sin alla data del pagamento parziale (24/02/2005); successivamente, vanno calcolati gli interessi sulla somma residua di euro 11.888,30 dal (24/02/2005) sino alla presente pronuncia con le medesime modalità; occorre calcolare gli interessi legali sulla somma di euro 11.888,30 dalla pronuncia al soddisfo.
Condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali Controparte_1 che si liquidano in euro 178,00 per spese, euro 700,00 per onorari e euro 1.000,00 per diritti, oltre rimborso forfetrio, C.P.A. ed I.V.A., come per legge a favore di
. Condanna alla rifusione delle Parte_1 Controparte_6 spese di Consulenza medica liquidate con decreto del 20/10/2010 pari ad euro 14,00 per spese e euro 450,00 per onorari oltre cassa e i.v.a. in favore del Dott. CP_7
”.
[...]
2. Avverso detta sentenza proponeva appello la compagnia di assicurazioni, sostenendo che la percentuale di invalidità permanente fosse inferiore al 10% e che il danno fosse stato calcolato erroneamente, prendendo a riferimento le tabelle milanesi, anziché il controvalore per ogni punto di invalidità determinato dalla polizza stessa.
La a sua volta proponeva appello incidentale, chiedendo le fosse Parte_1 riconosciuta una maggior percentuale di invalidità permanente, che il calcolo dell'indennizzo dovuto avvenisse non sulla base delle tabelle milanesi ma del valore a punto previsto in contratto e che le fossero riconosciute anche le spese mediche sostenute per la fisioterapia domiciliare alla quale aveva dovuto sottoporsi dopo l'incidente.
Con sentenza n. 156/2014 la Corte accoglieva solo in parte sia l'appello principale che l'incidentale, confermando la percentuale di invalidità, ed accertando che la liquidazione dell'indennizzo dovesse avvenire sulla base del valore-punto indicato dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto, e non delle tabelle milanesi cui aveva fatto riferimento il giudice di prime cure. Determinato l'importo dell'indennizzo dovuto, provvedeva poi a devalutarlo alla data del sinistro e quindi a rivalutarlo, maggiorandolo di interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data in cui alla veniva corrisposta una somma dall'assicurazione, a titolo di acconto. Parte_1
Da tale data la corte provvedeva poi nuovamente a rivalutare il residuo importo dovuto aggiungendo gli interessi sugli importi annualmente rivalutati fino al momento della pronuncia, e a tale importo aggiungeva la spese mediche riconosciute
3 (che, diversamente dall'indennizzo, costituendo debito di valuta, non venivano rivalutate ma ad essi venivano semplicemente aggiunti gli interessi legali dalla data dell'esborso fino all'attualità).
3. A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla la Suprema Corte, Parte_1 con ordinanza n. 25099/2017, accoglieva il primo motivo con cui era lamentata la erronea applicazione dell'istituto della devalutazione.
La Corte richiamava, innanzitutto, i principi che presiedono alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo. Rilevava, in particolare, che l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.; calcolato l'indennizzo assicurativo, essendo un credito di valore esso deve essere attualizzato
, ovvero al danneggiato — creditore della prestazione assicurativa deve essere corrisposto anche il danno da mora, ovvero il c.d. lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di indennizzo assicurativo sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di immediato pagamento. Il danno da ritardato pagamento della obbligazione risarcitoria si può liquidare applicando un saggio di interessi scelto dal giudice equitativamente sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno, o secondo uno degli altri criteri evincibili dalla sentenza a sezioni unite n.
1712 del 1995 di ricorso roponeva ricorso per cassazione articolato in due motiviaffidato a due motivi. patto di citazione ritualmente notificato Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2016 emesso
[...] dal Tribunale di Cosenza in data 5 febbraio 2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a e per essa a la somma di € 33.733,62 Controparte_8 Controparte_9 oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla
4 sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.
Ciò premesso, la Suprema Corte osservava che la sentenza impugnata non si era attenuta ai criteri sopra enunciati laddove, nel calcolare l'intero indennizzo dovuto, invece di sommare al debito capitale calcolato secondo i criteri contrattualmente previsti gli interessi sulla somma via via rivalutata, o comunque l'importo dovuto per liquidare ai valori attuali l'importo secondo uno dei criteri alternativamente indicati, aveva devalutato lo stesso debito capitale calcolato secondo i criteri contrattuali – in tal modo indebitamente riducendolo - per poi sommare a tale importo ridotto gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione notificato il 24.10.2018 introduceva il Parte_1 presente giudizio di rinvio, e richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertato che l'indennizzo spettante alla sig.ra , unitamente alla Parte_1 diaria da gesso e da degenza ospedaliera, così per come già quantificati in termini di sorte capitale dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 156/2014, ammontano ad € 11.733,70 mentre le spese mediche documentate ad € 2.134,38, dichiarare che la predetta somma di € 11.733,70 deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo mentre la somma di € 2.134,38, di interessi legali dall'esborso al soddisfo, trattandosi di debito di valuta;
2) dichiarato, quindi, che la somma spettante a a titolo di indennizzo e di diarie da Parte_1 gesso e ospedaliera, comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali sul capitale man mano rivalutato calcolati tenendo conto delle date di pagamento degli anticipi, ammonta ad € 17.257,78 mentre quella per spese documentate comprensive di interessi legali (così per come già quantificata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro n. 156/2014) ad € 2.701,69, per un importo totale, quindi, di
€ 19.959,47 ed accertato che l'importo complessivo pagato dalla Controparte_1 in favore di a titolo di indennizzo, diaria da gesso, diaria
[...] Parte_1 da degenza ospedaliera e rimborso spese mediche, è pari a € 19.005,91, di cui €
3.830,00 corrisposti in data 24.02.2005 ed € 15.175,91 in data 26.06.2013, condannare la a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
5 l'ulteriore somma di € 953,56, ovvero la diversa maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale man mano rivalutato fino all'effettivo soddisfo;
- accertato, poi, che le competenze del primo e del secondo grado di giudizio liquidate dalla sentenza della
Corte d'Appello di Catanzaro n. 156/2014 ammontano a complessivi € 6.298,30 e che la ha corrisposto a tal titolo il minor importo di € Controparte_1
3.426,46, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore a corrispondere l'ulteriore somma di € 2.871,84 a titolo di spese e competenze degli espletati I e II grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; - condannare altresì l' Controparte_1
a pagare le spese e competenze del terzo grado di giudizio, previa liquidazione
[...] delle medesime, nonché le spese e competenze della presente fase di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art 93 c.p.c.”.
Si costituiva la compagnia contestando ogni avversa pretesa.
All'udienza di prima comparizione del 12.02.2019 la Corte rinviava all'08.10.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
5. Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
25099/2017, occorre rideterminare l'importo dovuto alla a titolo di Parte_1 indennizzo.
In particolare la somma di €11.733,70, come quantificata dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 156/2014, deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla data del sinistro sino alla data della liquidazione, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione nell'ordinanza
6 citata laddove è precisato che l'indennizzo “deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'articolo
1224 del codice civile”.
Ora, alla luce dei conteggi effettuati dalla parte appellante, non contestati dalla la somma spettante a a titolo di indennizzo, Controparte_2 Parte_1 comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali sul capitale man mano rivalutato calcolati tenendo conto delle date di pagamento degli anticipi, ammonta ad €953,56 alla data del 26.06.2013.
Su tale somma va ulteriormente calcolata la rivalutazione nonché gli interessi sul capitale rivalutato sino alla data della presente decisione, pervenendosi ad un importo di €1.305,37.
Su detto importo sono dovuti dalla data della presente decisione sino al saldo gli interessi al tasso legale ex art. 1224 c.c..
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che il giudice del rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.
Tenendo, quindi, conto dell'esito complessivo del giudizio per tutti i gradi,
[...]
risultata soccombente, dovrà essere condannata a rimborsare a CP_2
le spese di tutti i gradi del giudizio (ivi compreso il presente Parte_1 giudizio di rinvio) che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa da identificarsi nella somma liquidata dalla Corte d'Appello nella sentenza n.
156/2014 (secondo il criterio del decisum che è indifferente ai pagamenti effettuati in corso di causa), confermandosi per i primi due gradi la liquidazione contenuta nella predetta sentenza, ed applicando per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio i valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio in seguito all'annullamento della sentenza di questa Corte n. 156/2014 emessa il 28 gennaio
7 2014, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 25099/2017 del
23.03-24.10.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di , della somma di €1.305,37 (al netto degli acconti già Parte_1 corrisposti), oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
b) condanna al rimborso, in favore di , delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in €2.170,00 di cui €2.000,00 per compensi;
di quelle del giudizio d'appello definito con la sentenza n. 156/14, liquidate in €2.200,00 per compensi;
di quelle del giudizio di cassazione liquidate in
€1.942,00 di cui €1.468,00 per compensi e di quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in €2.366,5 di cui €1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Santo
Dalmazio Tarantino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1957/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Santo Dalmazio Tarantino;
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina;
appellata
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
25099/2017 del 23.03-24.10.2017, di annullamento, con rinvio, della sentenza n.
156/2014 emessa da questa Corte d'Appello il 28 gennaio 2014, in materia di indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate in atti che, qui di seguito, devono intendersi riportate e trascritte”.
1 Per l'appellata: “precisa le conclusioni chiedendo che l'Ecc.ma Corte Voglia contenere la condanna della Compagnia nella misura stabilita dalla Corte di
Cassazione con la sentenza di rinvio, per quanto attiene la sorte, pari ad €953,56 e che, avuto riguardo alle spese di lite da liquidare, tenga conto del criterio del decisum e non del petitum, con la condanna di parte appellante alla spese per la presente fase di giudizio”.
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/12/2007, la sig.ra conveniva in giudizio la in forza di una Parte_1 Controparte_2 polizza infortuni, n. 102002040, stipulata in favore degli studenti dal
[...]
di al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_3 CP_4 dell'indennizzo ad essa spettante in relazione al sinistro verificatosi il 18/03/2002, nel centro abitato di A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che, CP_4 mentre era alla guida del motociclo, tg. 8J01R, di proprietà del padre, sig.
[...]
, dirigendosi verso il suddetto istituto scolastico per seguire dei corsi CP_5 pomeridiani di recupero, rimaneva coinvolta in un incidente stradale a seguito del quale veniva immediatamente trasportata presso il locale nosocomio, ove le veniva diagnosticata la frattura del femore sinistro, la contusione della mano sinistra ed un trauma cranico minore;
che in conseguenza dell'occorso aveva subito una serie di ricoveri presso strutture pubbliche e private convenzionate, e ciò al fine di pervenire ad un corretto recupero della funzionalità dell'arto compromesso;
che i postumi residuati potevano quantificarsi nella misura del 12% e che la somma di € 3.830,00, versata dalla compagnia assicuratrice convenuta, a titolo di indennizzo, rappresentava solo un acconto sul maggiore danno effettivamente subito.
Si costituiva la compagnia di assicurazione contestando le domande di controparte, ritenendo eccessiva la somma di € 14.843,09 pretesa da parte attrice, stante la congruità ed esaustività dell'importo già corrisposto in favore dell'istante.
Con sentenza n. 1270/2012 il Tribunale, accertata una invalidità permanente riportata dall'attrice nella misura del 10%, così statuiva: “Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1 della complessiva somma di € 11.348,38, per i danni fisici subiti al netto
[...] dell'acconto ricevuto. Inoltre, vanno riconosciuti la rivalutazione ed interessi, in particolare, trattandosi di debito di valore, occorre calcolare gli interessi sull'importo di euro 15.718,30, devalutato al dì del sinistro 18/03/2002 e, in
2 applicazione dei principi espressi dalle S.U. della Cassazione n. 1712/1995, via via rivalutato sin alla data del pagamento parziale (24/02/2005); successivamente, vanno calcolati gli interessi sulla somma residua di euro 11.888,30 dal (24/02/2005) sino alla presente pronuncia con le medesime modalità; occorre calcolare gli interessi legali sulla somma di euro 11.888,30 dalla pronuncia al soddisfo.
Condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali Controparte_1 che si liquidano in euro 178,00 per spese, euro 700,00 per onorari e euro 1.000,00 per diritti, oltre rimborso forfetrio, C.P.A. ed I.V.A., come per legge a favore di
. Condanna alla rifusione delle Parte_1 Controparte_6 spese di Consulenza medica liquidate con decreto del 20/10/2010 pari ad euro 14,00 per spese e euro 450,00 per onorari oltre cassa e i.v.a. in favore del Dott. CP_7
”.
[...]
2. Avverso detta sentenza proponeva appello la compagnia di assicurazioni, sostenendo che la percentuale di invalidità permanente fosse inferiore al 10% e che il danno fosse stato calcolato erroneamente, prendendo a riferimento le tabelle milanesi, anziché il controvalore per ogni punto di invalidità determinato dalla polizza stessa.
La a sua volta proponeva appello incidentale, chiedendo le fosse Parte_1 riconosciuta una maggior percentuale di invalidità permanente, che il calcolo dell'indennizzo dovuto avvenisse non sulla base delle tabelle milanesi ma del valore a punto previsto in contratto e che le fossero riconosciute anche le spese mediche sostenute per la fisioterapia domiciliare alla quale aveva dovuto sottoporsi dopo l'incidente.
Con sentenza n. 156/2014 la Corte accoglieva solo in parte sia l'appello principale che l'incidentale, confermando la percentuale di invalidità, ed accertando che la liquidazione dell'indennizzo dovesse avvenire sulla base del valore-punto indicato dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto, e non delle tabelle milanesi cui aveva fatto riferimento il giudice di prime cure. Determinato l'importo dell'indennizzo dovuto, provvedeva poi a devalutarlo alla data del sinistro e quindi a rivalutarlo, maggiorandolo di interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data in cui alla veniva corrisposta una somma dall'assicurazione, a titolo di acconto. Parte_1
Da tale data la corte provvedeva poi nuovamente a rivalutare il residuo importo dovuto aggiungendo gli interessi sugli importi annualmente rivalutati fino al momento della pronuncia, e a tale importo aggiungeva la spese mediche riconosciute
3 (che, diversamente dall'indennizzo, costituendo debito di valuta, non venivano rivalutate ma ad essi venivano semplicemente aggiunti gli interessi legali dalla data dell'esborso fino all'attualità).
3. A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla la Suprema Corte, Parte_1 con ordinanza n. 25099/2017, accoglieva il primo motivo con cui era lamentata la erronea applicazione dell'istituto della devalutazione.
La Corte richiamava, innanzitutto, i principi che presiedono alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo. Rilevava, in particolare, che l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.; calcolato l'indennizzo assicurativo, essendo un credito di valore esso deve essere attualizzato
, ovvero al danneggiato — creditore della prestazione assicurativa deve essere corrisposto anche il danno da mora, ovvero il c.d. lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di indennizzo assicurativo sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di immediato pagamento. Il danno da ritardato pagamento della obbligazione risarcitoria si può liquidare applicando un saggio di interessi scelto dal giudice equitativamente sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno, o secondo uno degli altri criteri evincibili dalla sentenza a sezioni unite n.
1712 del 1995 di ricorso roponeva ricorso per cassazione articolato in due motiviaffidato a due motivi. patto di citazione ritualmente notificato Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2016 emesso
[...] dal Tribunale di Cosenza in data 5 febbraio 2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a e per essa a la somma di € 33.733,62 Controparte_8 Controparte_9 oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla
4 sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.
Ciò premesso, la Suprema Corte osservava che la sentenza impugnata non si era attenuta ai criteri sopra enunciati laddove, nel calcolare l'intero indennizzo dovuto, invece di sommare al debito capitale calcolato secondo i criteri contrattualmente previsti gli interessi sulla somma via via rivalutata, o comunque l'importo dovuto per liquidare ai valori attuali l'importo secondo uno dei criteri alternativamente indicati, aveva devalutato lo stesso debito capitale calcolato secondo i criteri contrattuali – in tal modo indebitamente riducendolo - per poi sommare a tale importo ridotto gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione notificato il 24.10.2018 introduceva il Parte_1 presente giudizio di rinvio, e richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertato che l'indennizzo spettante alla sig.ra , unitamente alla Parte_1 diaria da gesso e da degenza ospedaliera, così per come già quantificati in termini di sorte capitale dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 156/2014, ammontano ad € 11.733,70 mentre le spese mediche documentate ad € 2.134,38, dichiarare che la predetta somma di € 11.733,70 deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo mentre la somma di € 2.134,38, di interessi legali dall'esborso al soddisfo, trattandosi di debito di valuta;
2) dichiarato, quindi, che la somma spettante a a titolo di indennizzo e di diarie da Parte_1 gesso e ospedaliera, comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali sul capitale man mano rivalutato calcolati tenendo conto delle date di pagamento degli anticipi, ammonta ad € 17.257,78 mentre quella per spese documentate comprensive di interessi legali (così per come già quantificata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro n. 156/2014) ad € 2.701,69, per un importo totale, quindi, di
€ 19.959,47 ed accertato che l'importo complessivo pagato dalla Controparte_1 in favore di a titolo di indennizzo, diaria da gesso, diaria
[...] Parte_1 da degenza ospedaliera e rimborso spese mediche, è pari a € 19.005,91, di cui €
3.830,00 corrisposti in data 24.02.2005 ed € 15.175,91 in data 26.06.2013, condannare la a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
5 l'ulteriore somma di € 953,56, ovvero la diversa maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale man mano rivalutato fino all'effettivo soddisfo;
- accertato, poi, che le competenze del primo e del secondo grado di giudizio liquidate dalla sentenza della
Corte d'Appello di Catanzaro n. 156/2014 ammontano a complessivi € 6.298,30 e che la ha corrisposto a tal titolo il minor importo di € Controparte_1
3.426,46, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore a corrispondere l'ulteriore somma di € 2.871,84 a titolo di spese e competenze degli espletati I e II grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; - condannare altresì l' Controparte_1
a pagare le spese e competenze del terzo grado di giudizio, previa liquidazione
[...] delle medesime, nonché le spese e competenze della presente fase di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art 93 c.p.c.”.
Si costituiva la compagnia contestando ogni avversa pretesa.
All'udienza di prima comparizione del 12.02.2019 la Corte rinviava all'08.10.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
5. Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
25099/2017, occorre rideterminare l'importo dovuto alla a titolo di Parte_1 indennizzo.
In particolare la somma di €11.733,70, come quantificata dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 156/2014, deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla data del sinistro sino alla data della liquidazione, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione nell'ordinanza
6 citata laddove è precisato che l'indennizzo “deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'articolo
1224 del codice civile”.
Ora, alla luce dei conteggi effettuati dalla parte appellante, non contestati dalla la somma spettante a a titolo di indennizzo, Controparte_2 Parte_1 comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali sul capitale man mano rivalutato calcolati tenendo conto delle date di pagamento degli anticipi, ammonta ad €953,56 alla data del 26.06.2013.
Su tale somma va ulteriormente calcolata la rivalutazione nonché gli interessi sul capitale rivalutato sino alla data della presente decisione, pervenendosi ad un importo di €1.305,37.
Su detto importo sono dovuti dalla data della presente decisione sino al saldo gli interessi al tasso legale ex art. 1224 c.c..
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che il giudice del rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.
Tenendo, quindi, conto dell'esito complessivo del giudizio per tutti i gradi,
[...]
risultata soccombente, dovrà essere condannata a rimborsare a CP_2
le spese di tutti i gradi del giudizio (ivi compreso il presente Parte_1 giudizio di rinvio) che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa da identificarsi nella somma liquidata dalla Corte d'Appello nella sentenza n.
156/2014 (secondo il criterio del decisum che è indifferente ai pagamenti effettuati in corso di causa), confermandosi per i primi due gradi la liquidazione contenuta nella predetta sentenza, ed applicando per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio i valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio in seguito all'annullamento della sentenza di questa Corte n. 156/2014 emessa il 28 gennaio
7 2014, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 25099/2017 del
23.03-24.10.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di , della somma di €1.305,37 (al netto degli acconti già Parte_1 corrisposti), oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
b) condanna al rimborso, in favore di , delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in €2.170,00 di cui €2.000,00 per compensi;
di quelle del giudizio d'appello definito con la sentenza n. 156/14, liquidate in €2.200,00 per compensi;
di quelle del giudizio di cassazione liquidate in
€1.942,00 di cui €1.468,00 per compensi e di quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in €2.366,5 di cui €1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Santo
Dalmazio Tarantino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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