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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7412/2019
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 27.3.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al R.G. n.
7412/2019 promossa da:
– ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Carmela Schmid ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Napoli, alla Via Marino Turchi n. 34;
ATTORE contro
- (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria
Caianiello ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Bersaglieri – Palazzo
Centore, presso lo studio dell'avv. Maria Consiglia Tamburrino;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 01.10.2016 sulla S.P. 336, nel tenimento del
Comune di . In particolare, l'istante ha esposto che, in dette Controparte_1
pagina 2 di 14 circostanze di tempo e luogo, mentre si trovava alla guida del motoveicolo di sua proprietà Kawasaki ER-6N, tg. CX 55889 ed era in procinto di arrestarsi in prossimità del semaforo che proiettava la luce rossa, nei pressi della Villa
Comunale, perdeva il controllo del veicolo a causa di una macchia d'olio presente sull'asfalto, non adeguatamente segnalata e rovinava al suolo unitamente al proprio motociclo che, proseguendo la sua corsa, veniva scaraventato contro la parte posteriore dell'autovettura Peugeot, tg. EM327KF, che lo precedeva, già ferma al semaforo.
Ha riferito, inoltre, che poco prima, in quel punto della strada era avvenuto un altro sinistro, per cui gli Agenti della Polizia Municipale avevano provveduto a delimitare una lunga scia di olio sulla carreggiata di destra del medesimo senso di marcia seguito dall'attore, omettendo tuttavia di delimitare le altre macchie di olio presenti sull'asfalto sulla carreggiata di sinistra.
A causa delle gravi lesioni personali riportate, il veniva trasportato a Pt_1 mezzo di ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta, dove i medici diagnosticavano “trauma penieno-scrotale lussazione acromioclaveare a dx e infrazione testa omerale a dx” e rimaneva ricoverato fino al giorno 11.10.2016. Anche il motociclo di sua proprietà subiva ingenti danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche.
In virtù dei fatti dedotti ed ascrivendo la responsabilità dell'incidente alla negligente condotta del , in quanto ente demandato Controparte_1
al controllo e alla manutenzione della strada pubblica, ha chiesto Parte_1
il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro.
Si è costituito regolarmente in giudizio il , il Controparte_1
quale ha contestato: a) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la
Strada Provinciale n. 336, teatro del sinistro, sarebbe di competenza della Provincia di Caserta;
b) l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alle PP.AA.; c)
l'infondatezza della domanda attorea e, in particolare, la responsabilità esclusiva o almeno concorrente del danneggiato nella determinazione dell'incidente per cui è
pagina 3 di 14 causa;
d) la sproporzionata e infondata quantificazione dei danni pretesi dall'istante.
Così cristallizzato il tema della lite ed una volta espletata ctu medico legale, la causa veniva assegnata a questo Giudice in data 16.9.2024 e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna, in esito alla discussione delle parti sostituite dalle note di trattazione cartolare.
*
1. La domanda deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
2. Va in primo luogo affermata la legittimazione passiva del convenuto ente comunale.
In risposta alle eccezioni sollevate da parte convenuta circa la competenza della Provincia di Caserta sull'arteria stradale teatro del sinistro, parte attrice ha allegato la raccomandata prot. n. 0076819 in cui la Provincia espressamente attesta che la S.P. 336 – ex SS n. 87 Sannitica – risulta di competenza del Comune di
[...]
. Il link inserito in comparsa conclusionale dal Controparte_1 [...]
– oltre ad essere stato tardivamente allegato – è inconferente ai Controparte_1
fini della decisione, giacchè rimanda ad un Km della SS n. 87 Sannitica (di competenza della Provincia) differente rispetto a quello indicato nel verbale di polizia del sinistro (precisamente km 29,467 - penultima pagina dell'elenco nel link
– invece del Km 29,870 - indicato nel verbale di Polizia per il sinistro).
3. Superato poi positivamente il vaglio sulle condizioni di procedibilità su cui non è neppure sorta contestazione tra le parti, è possibile esaminare il merito della domanda.
4. Sul punto, occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere- dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n. 5719/1998; n.
398/1994). pagina 4 di 14 Alla luce di ciò, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051
c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell' proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. CP_2
non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della P.A., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità
pagina 5 di 14 degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023,
n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del 13/05/2024, n. 12988: Per la Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza CP_1
gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di CP_1
continua frequentazione degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Nel caso specifico, poiché dalle fotografie prodotte si evince che l'incidente si è verificato in una strada situata all'interno del perimetro urbano del Comune, e comunque in una zona non periferica né isolata, in quanto caratterizzata dalla presenza di marciapiedi, illuminazione pubblica, strade asfaltate, abitazioni etc.
(cfr. fotografie in atti), trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
5. In merito ai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n.
1127/2008).
pagina 6 di 14 Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n. 20943, hanno chiarito
– a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
pagina 7 di 14 riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo
(cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004).
6. Si evidenzia poi che l'onere probatorio si atteggia in maniera diversa a seconda che le insidie siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, ad esempio l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche) o piuttosto estrinseche ad essa, come accade in situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (quale ad esempio la perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio ovvero l'abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art, 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché
pagina 8 di 14 non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (cfr. sent. Trib. Napoli;
6427/2024; Trib. Varese n. 149/05; Cassazione civile sez. VI - 20/02/2019, n. 4963). In coerenza con detto principio è stato affermato dalla S.C. sullo specifico tema delle macchie d'olio rinvenute sul manto stradale, che “In tema di responsabilità da custodia di beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”
(Cassazione civile sez. VI - 20/02/2019, n. 4963).
7. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, non può ritenersi che abbia assolto l'onere probatorio gravante su di sé con riguardo al Parte_1
nesso di causalità tra l'evento dedotto e la res in custodia del convenuto. CP_1
Innanzitutto, il materiale fotografico allegato nel fascicolo di parte attrice non consente di individuare la macchia di olio che presumibilmente avrebbe determinato la caduta: nonostante le fotografie prodotte ritraggano la strada S.P.
336 da svariate angolazioni, l'unica macchia d'olio immortalata risulta quella presente sulla corsia di destra, correttamente delimitata dai Vigili Urbani attraverso i coni di segnalazione,, mentre nessuna immagine vi è della macchia d'olio sulla corsia di sinistra, percorsa dall'istante.
Tale circostanza suscita dei dubbi circa l'effettiva esistenza e collocazione di questa insidia, dubbi che vengono avvalorati dalla lettura del verbale redatto dai pagina 9 di 14 Vigili Urbani del Comune di prodotto in giudizio da Controparte_1
controparte.
In detto verbale, infatti, la presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata non veniva assolutamente accertata – il fondo stradale è segnato come asciutto – sicché la dinamica dell'incidente presunta dagli agenti sulla base delle dichiarazioni rese, i danni riportati dai veicoli coinvolti e i segni di scarrocciamento rinvenuti sull'asfalto, era la seguente: “il conducente del motociclo Kawasaky tg.
CX55899 nel percorrere SP 336 in direzione Napoli, all'altezza dell'incrocio semaforico con via largo rotonda ovest, perdeva il controllo del veicolo, andando
a tamponare il veicolo Peugeot tg. EM327KF fermo al semaforo”.
Sulla scorta di tale ricostruzione, del resto, gli agenti elevavano persino un verbale di contestazione nei confronti di per violazione di quanto Parte_1
disposto dall'art. 141 comma 2 del Codice della Strada - Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Di alcun conforto alle deduzioni di parte attrice risultano poi le dichiarazioni rese dai due testimoni escussi in giudizio, (figlio del cugino Testimone_1
dell'attore) e (madre di ) posto che le stesse Tes_2 Testimone_1
presentano alcuni punti di incongruenza, sia intrinseca che estrinseca.
In merito alla dinamica del sinistro, ha riferito che: Testimone_1
“Ho assistito all'incidente. Io camminavo alla guida della mia macchina, su Viale
Carlo III, verso il casello Caserta Sud, in macchina con me c'era mia madre Tes_2
. Sulla mia stessa corsia di percorrenza, più avanti rispetto a me, procedeva
[...]
sulla sinistra della carreggiata una moto di cui non ricordo il modello né il colore.
Ho visto scivolare questa moto, ma non ricordo su quale lato, l'ho vista sbandare
e scivolare. Sulla moto c'era solo una persona, un uomo, che poi quando mi sono fermato ho riconosciuto essere . Lui era a terra dolorante, ma Parte_1
pagina 10 di 14 non so di preciso che lesioni aveva, poi è venuta l'ambulanza e sono andato via.
Non ricordo se sono intervenute autorità sul posto… omissis…”
che viaggiava a bordo della stessa autovettura di Tes_2 Testimone_1
, invece, ha affermato che: “… Preciso però che non ho visto le modalità
[...] dell'incidente in quanto mi trovavo a bordo di un'auto unitamente a mio figlio e stavamo percorrendo la stessa strada in quanto eravamo preceduti da due o tre macchine che seguivano la moto. Dopo poco visto l'incidente ci siamo fermati e ho visto il , che ho riconosciuto, che era caduto a terra mentre la Parte_1
moto si era capovolta ma non so se fosse andata a sbattere contro un'altra auto.
Ho visto che a terra vi era una macchia d'olio abbastanza grande sulla quale il disse di essere scivolato nel mentre si lamentava per il dolore all'inguine. Pt_1
Poco dopo è sopraggiunta l'ambulanza che non so chi l'avesse chiamata, che lo ha trasportato in Ospedale. Quando ci siamo fermati ho visto che sul posto vi erano i Vigili Urbani. Non ho reso a questi alcuna dichiarazione, essendoci allontanati poco dopo per avvisare la moglie del dell'incidente Pt_1
occorsogli… omissis… Si è vero. I vigili si trovavano sul posto in quanto si era verificato altro incidente poco prima come riferitomi dalle persone presenti.
Dopo l'incidente del i Vigili provvidero a delimitare anche la macchia Pt_1
d'olio sulla quale era scivolato l'attore mettendovi sopra non so se cemento o altro.”
Ebbene, appare contraddittorio il fatto che, pur viaggiando a bordo della medesima autovettura, , abbia potuto avere una visione Testimone_1
chiara e precisa dell'incidente, al punto da poter confermare di aver visto la moto
“sbandare e scivolare” mentre dica di non aver potuto assistere Tes_2
all'incidente, a causa della presenza di almeno due/tre veicoli che si frapponevano tra loro e il motociclo dell'attore.
Poco comprensibile appare altresì la circostanza che pur essendo parenti della vittima (“… l'attore è cugino di mio padre…”, così ) nessuno Testimone_1
dei due abbia avuto cura di rilasciare la propria testimonianza ai Vigili Urbani ivi presenti, nonostante abbiano asserito di essersi trattenuto a lungo sul luogo pagina 11 di 14 dell'incidente, tanto da assistere al successivo intervento degli agenti, volto a delimitare la macchia d'olio incriminata con l'apposizione di cemento o altro materiale.
In realtà, detta scelta di non rendere testimonianza ai vigili urbani presenti in loco veniva giustificata dalla sulla scorta della motivazione che si sarebbero Tes_2
di lì a poco allontanati (“Non ho reso a questi alcuna dichiarazione, essendoci allontanati poco dopo per avvisare la moglie del dell'incidente Pt_1 occorsogli”) eppure dalla sua stessa dichiarazione emerge che si sono intrattenuti fino all'arrivo dell'ambulanza e addirittura tanto da assistere all'opera di delimitazione della presunta macchia d'olio.
Non convince neppure che una circostanza così di rilievo (presenza sul posto dei vigili) sia stata con sicurezza affermata dalla e di contro non confermata Tes_2
dall'altro testimone che ha riferito di non ricordare detto dettaglio (“ Non ricordo se sono intervenute autorità sul posto… omissis…”).
In ogni caso, anche , che afferma di aver visto l'incidente, non è in Tes_2
grado di confermare che questo sia stato causato proprio dalla macchia d'olio, giacchè riferisce detta circostanza solo de relato, per averla appresa dallo stesso danneggiato (“Ho visto che a terra vi era una macchia d'olio abbastanza grande sulla quale il disse di essere scivolato nel mentre si lamentava per il dolore Pt_1
all'inguine”).
Peraltro, in riferimento proprio ai Vigili Urbani, non può sottacersi che, qualora effettivamente i Vigili fossero stati già in loco al momento del sinistro, come sostenuto dal teste – “… omissis… I vigili si trovavano sul posto Tes_2
in quanto si era verificato altro incidente poco prima come riferitomi dalle persone presenti… omissis…” – a maggior ragione il relativo verbale prodotto in giudizio assurgerebbe al rango di prova privilegiata, facente piena prova fino a querela di falso, anche in ordine all'assenza di detta macchia d'olio sul manto stradale - desunta implicitamente dalla circostanza che il manto stradale veniva espressamente definito nel rilevamento di sinistro come “asciutto” - posto che il pagina 12 di 14 fatto storico, a questo punto, dovrebbe considerarsi come avvenuto alla loro presenza. È principio consolidato in giurisprudenza (Cass., n. 226629 del 2008, n.
9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. civ. sez II, n.3787/2012).
In definitiva, dall'istruttoria espletata non è emersa prova sufficiente del fatto storico descritto da , né della riferibilità eziologica della sua caduta Parte_1
e delle correlate lesioni ad una macchia d'olio sul manto stradale e dunque alla responsabilità del CP_1
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno
- sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Nel caso di specie, i rilievi che precedono unitamente alla mancanza di ulteriori particolari non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”) come modello di ricostruzione del nesso di causalità, non potendosi ritenere nemmeno presuntivamente raggiunta la prova del fatto che il sinistro si sia verificato in corrispondenza e a causa della non chiara percezione della suddetta macchia d'olio da parte del danneggiato.
Ne consegue che l'incertezza in ordine a una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, da qualsiasi causa sia determinata, ricade necessariamente sull'attore e non certo sull'ente proprietario della strada (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, 18 dicembre 2024, n. 33129).
pagina 13 di 14 La domanda va dunque rigettata.
8. Le ragioni della decisione, la gravità delle lesioni conseguite e della vicenda umana, nonchè la difficoltà probatoria del caso sono circostanze che complessivamente giustificano, a parere di questo giudice, l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi incluse quelle della CTU medica disposta dal precedente giudice istruttore e liquidate con decreto del 18.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta la domanda.
• Compensa le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU che si pongono a carico delle parti in ragione del 50 % ciascuna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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