Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
799/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dall'avv. Parte_1 come da procura speciale in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado, allegata telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato dall'avv. Andrea Controparte_2
Divano come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte, contrariis reiectis, Previo richiamo e riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande
e/o eccezioni formulate in primo grado e da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte, 1) Riformare la sentenza n. 2141 emessa dal Tribunale di Genova in data 19/7/24
1
n. 2141 emessa dal Tribunale di Genova in data
19/7/24 nella parte in cui ha condannato la signora a corrispondere in favore Parte_1 del signor il risarcimento per Controparte_2 asserito mancato godimento dell'immobile
Locatelli, rigettando ogni domanda ex adverso formulata al riguardo. 4) In subordine, nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, riformare parzialmente la sentenza n. 2141 emessa dal Tribunale di Genova in data 19/7/24 riducendo la condanna della signora per il danno da mancato Parte_1 godimento dell'immobile alla somma meglio ritenuta, alla luce dei motivi e degli argomenti esposti. 5) Ancora in parziale r iforma della sentenza della sentenza n. 2141 emessa dal
Tribunale di Genova in data 19/7/24, compensare parzialmente le spese legali e tecniche di primo grado, quantificando quelle legali secondo lo scaglione di valore 5.200,01-26.000,00. 6) Con vittoria di spese relativamente alla odierna fase di
2 secondo grado”.
PER PARTE APPELLATA:“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo richiamo
e riproposizione ex art 346 c.p.c. tutte le difese, domande ed eccezioni già svolte in primo grado, ulteriori rispetto a quelle della presente comparsa di costituzione, qui da intendersi integralmente riproposte, in via principale e nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata n. 2141 emessa dal Tribunale di Genova in data 19 luglio
2024, ridurre - in conformità a quanto già stabilito da questa Ecc.ma Corre in sede cautelare con
l'ordinanza del 28.8.2024 - gli importi dovuti dalla
Sig.ra limitatamente ai punti in Parte_1 cui veniva pronunciata una condanna al pagamento: - di un importo superiore ad Euro
16.543,82 per danni all'immobile; - di un importo superiore ad Euro 3.862,10 per danni per il mancato godimento dell'immobile; e, per l'effetto, dichiarare tenuta la convenuta a corrispondere al
Sig. - la somma di Euro 16.543,82 Controparte_2 per danni all'immobile oltre interessi dal dovuto al saldo;
- la somma di Euro 3.862,10 per danni per il mancato godimento dell'immobile oltre interessi dal dovuto al saldo;
confermando nel resto la sentenza impugnata;
sempre e comunque: con la vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Parole chiave: infiltrazioni - danni
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio Controparte_2 Parte_1 innanzi al Tribunale di Genova ed ha
[...]
3 sostenuto:
• di essere proprietario del fabbricato sito in
Comune di Borzonasca (GE), località Prato
Sopralacroce n. 37, contraddistinto al Catasto
Fabbricati foglio n. 61, mappale 72 sub 1 -2-3, posto al secondo e terzo piano dell'edificio, immobile confinante ad ovest con il fabbricato posto in aderenza al mappale n. 71 di proprietà di
Parte_1
• che dall'immobile della convenuta provenivano delle infiltrazioni di acqua meteorica, causa di danni nella sua proprietà, come confermato dall'accertamento tecnico preventivo, svolto prima del giudizio;
L'attore ha, quindi, chiesto di condannare la controparte al risarcimento dei danni, quantificati in 151.000,00 euro.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha Pt_1 chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti ed ha formulato domanda riconvenzionale (poi rinunciata), con la quale ha chiesto di accertare il mancato rispetto del confine da parte di e, conseguentemente, Controparte_2 la condanna di quest'ultimo alla demolizione della porzione sconfinante del suo edificio, nonché a versarle un'indennità di occupazione nella misura risultante in corso di causa o anche in via equitativa.
La causa è stata istruita con prove testimoniali, documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata, infine, decisa con la sentenza n. 2141/24 del 19 luglio 2024 e pubblicata in pari data, che ha così statuito in dispositivo: “- dà atto della
4 rinuncia, da parte della convenuta, alla domanda riconvenzionale;
- condanna a Parte_1 corrispondere a la somma di € Controparte_2
23.693,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- condanna a corrispondere a Parte_1
la somma di € 9.000,00, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- rigetta la domanda ex art. 96
c.p.c. formulata da;
- condanna Controparte_2
a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di causa che si liquidano in € 7.616,00 per onorari ed € 3.966,11 per esborsi (comprensivi di €
3.169,46 a titolo di compenso del CTP), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con sep arato decreto, a definitivo carico di;
- Parte_1 condanna a rifondere a Parte_1 CP_2
le spese dell'accertamento tecnico
[...] preventivo R.G. 10655/2021 che si quantificano in complessivi € 4.927,40”.
Il Tribunale, affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta per le infiltrazioni provenienti dalla sua proprietà, ha condannato la convenuta a risarcire i danni risultanti dalla ctu, tra i quali, per quanto qui interessa:
• i costi derivanti “necessità di dover effettuare gli interventi provvisori di messa in sicurezza sull'intonaco esterno, già quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo per un ammontare pari ad € 6.703,91”;
• i costi derivanti dagli interventi di ripristino del muro comune, già interessato da un quadro
5 fessurativo causato non dalle infiltrazioni, ma da queste aggravato (in misura pari al 10%), quantificati in complessivi 17.299,61 euro, da suddividere tra i comproprietari in misura pari al
40% in capo all'attore ed al 60% in capo alla convenuta;
• i costi derivanti dal ripristino dell'immobile attoreo (per 8.409,55 euro);
• il mancato godimento dell'immobile, quantificato sulla base dei valori Omi, tenendo conto del periodo di tempo in cui era solito CP_2 utilizzare l'immobile (3 mesi durante l'estate e i fine settimana per un tale di circa 10 mesi nel periodo che va da autunno 2021 ad autunno
2023), liquidato in 9.000,00 euro.
2 Il giudizio di appello
La sig.ra ha impugnato la sentenza in Pt_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero ridotti gli importi che ella era stata condannata a pagare.
Il sig. si è costituito in giudizio ed ha CP_2 chiesto di respingere l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 marzo 2024, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ha Pt_1 lamentato che il Tribunale aveva liquidato, a favore della controparte, l'importo di 6.703,91 euro, quale danno derivante dai costi da sostenere per la realizzazione di opere provvisorie di messa in sicurezza sull'intonaco esterno. Tali opere sarebbero state necessarie, secondo l'atp,
6 “qualora non si desse avvio alle lavorazioni di manutenzione straordinaria come indicati dalla convenuta”. Dopo l'atp, parte appellante aveva realizzato la nuova copertura, come accertato anche dalla ctu, per cui le opere di cui sopra non erano più necessarie e nulla era, quindi, più dovuto a tale titolo.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra Pt_1 ha contestato il capo della sentenza che l'aveva condannata a pagare alla controparte il 60% dei costi di ripristino del muro comune, nonostante le lesioni fossero preesistenti e non conseguenti alle infiltrazioni (alle quali le lesioni erano riferibili in misura pari al più al 10%). Il Giudice di primo grado aveva travisato le risultanze istruttorie, in quanto il 10% era la misura della responsabilità dell'esponente per l'aggravamento delle lesioni, mentre il 50% era soltanto la misura della comproprietà del muro comune. Inoltre, la sentenza aveva ignorato che la aveva già Pt_1 ripristinato il muro comune dalla propria parte.
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato il riconoscimento del danno da mancato godimento dell'immobile. La sentenza aveva sostenuto che non vi erano elementi precisi per ritenere che l'attore avesse continuato a fruire dell'immobile.
Ma non c'erano neppure elementi per ritenere il contrario, in quanto non esisteva in causa prova alcuna del fatto che l'immobile fosse o CP_2 meno abitato dopo il settembre 2021. Non solo: le infiltrazioni erano modeste, mentre la precaria staticità dell'immobile era la conseguenza di scosse sismiche e di un'inadeguata struttura
7 muraria e fondazionale, non imputabile all'appellante.
In ogni caso, l'importo quantificato era eccessivo, in quanto i valori OMI prevedevano 2,85 euro al metro quadro al mese e l'immobile della controparte aveva una dimensione di mq 134,25 ed il mancato godimento era stato riconosciuto unicamente per 10 mesi.
Con l'ultimo motivo, parte appellante ha contestato la liquidazione delle spese di lite, sia in quanto essa non aveva considerato che le pretese di parte appellante erano state notevolmente ridimensionate, rispetto alle richieste iniziali, sia in quanto il Tribunale aveva errato nella determinazione del valore della causa, che doveva essere ricompreso nello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
4 I costi per la realizzazione di opere provvisorie di messa in sicurezza sull'intonaco esterno.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il ctu del giudizio di merito, ing. , ha Per_1 ribadito, anche dopo l'esecuzione dei lavori indicati da parte appellante, la necessità di dar corso ai lavori di “interventi provvisori di messa in sicurezza”, pari a 6.703,91 euro, compresivi di iva e oneri di legge, come si evince da quanto riferito a pag. 58 della perizia. Alla specifica osservazione sul punto fatta dal ctp di parte appellante, il perito ha risposto (pag. 71) che “Gli interventi descritti dal geom. riguardano il CP_3 ripristino dell'intonaco delle facciate esterne deteriorate dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile della sig.ra pertanto, a parere Pt_1
8 dello scrivente, tali lavorazioni rientrano nel ripristino della proprietà . CP_2
L'appellante, nel motivo di appello, non ha fornito argomenti per disattendere le conclusioni del perito, che, quindi, vanno integralmente recepite.
5 I costi per il rifacimento del muro comune
Il secondo motivo di appello è solo parzialmente fondato.
La sentenza ha condannato la sig.ra a Pt_1 pagare alla controparte il 60% dei costi per il ripristino del muro comune, quota così determinata: la sig.ra era comproprietaria Pt_1 del muro e, per questo, doveva partecipare ai relativi costi in misura pari al 50%; l'ulteriore incremento del 10% era conseguente al fatto che le infiltrazioni provenienti dalla sua proprietà, pur non causa delle lesioni presenti sul muro comune, le avevano, comunque, aggravate (ctu, pagg. 49 -
50 e 56).
Al riguardo, va, in primo luogo, evidenziato che non è dimostrato che l'attrice abbia eseguito lavori sul muro comune tali da soddisfare la sua quota di contribuzione al rifacimento. Infatti, la ctu ha rimarcato la necessità di eseguire opere Per_1 di messa in sicurezza del muro, consistenti in lavori volti ad “asportare le pietre del muro per tutta l'altezza della lesione (previo puntellamento delle strutture) e per una larghezza pari a circa 100 cm (per il primo strato di spessore fino a 20cm, per ulteriori spessori si considera una larghezza pari a
50 cm). Successivamente verranno riposizionate le pietre con malta, avendo cura di creare connessioni tra gli elementi non demoliti con i nuovi elementi
9 messi in opera, nonché creare connessioni adeguate tra il muro in comune tra le due proprietà, con i muri perimetrali perpendicolari” (pag. 55).
In ordine all'ammontare della quota dei costi di ripristino che l'appellato può pretendere
(quantificati dalla sentenza impugnata nel 60% dei costi di rifacimento del muro), si osserva quanto segue.
La giurisprudenza esclude che il comproprietario, ove non abbia anticipato i costi, possa pretendere di ottenere l'intero importo necessario per compiere le opere di rifacimento del muro comune.
“Ai sensi dell'art. 882, primo comma, cod. civ., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. Ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la part e di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante”.
(Cass. 20733/12)
Nel caso di azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia causalmente
10 imputabile ad uno dei comproprietari, il comproprietario del bene danneggiato può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro -quota, e non per intero. “Il pregiudizio patrimoniale subito dal comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per la riparazione del bene comune;
sicché in favore del predetto può essere liquidato solo l'importo su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante”.
In questo caso, l'appellante ha determinato solo un incremento dei costi di ripristino del muro, pari al 10% dell'importo complessivo e, quindi, pari a 1.729,96. Di conseguenza, l'appellato può pretendere a titolo di risarcimento solo tale minore importo.
La quota restante dei lavori dovrà essere ripartita tra le parti in uguale misura.
Il terzo motivo è solo parzialmente fondato.
Il Tribunale ha affermato, in via presuntiva, che l'immobile non era abitabile, sulla base della ctu.
Tale conclusione deve essere confermata, nei limiti di quanto segue.
Dalle foto prodotte, risulta che le infiltrazioni hanno riguardato le sole camere da letto poste sul lato ovest, a confine con la proprietà di parte appellata (foto 14 e 15 di pag. 22; 64, 68 e 70 a pagg. 45 e 46 della ctu ), oltre al bagno (foto Per_1
55 a pag. 42).
Tali conclusioni hanno trovato riscontro anche nell'atp, pagg. 4 e 5.
11 Altri locali (tra cui anche una stanza da letto e la cucina) erano, però, utilizzabili, come si evince dalle stesse foto della ctu.
Il motivo è, quindi, fondato unicamente nella parte in cui lamenta una liquidazione eccessiva dell'importo risarcito.
Infatti, risulta equo liquidare il 50% del valore locativo dell'immobile dovuto per 10 mesi (pari ad euro 3.826,10, come sostanzialmente riconosciuto concordemente dalle parti) per complessivi
1.913,05 euro (3.826,10:2).
L'ultimo motivo è, anch'esso, solo parzialmente fondato.
Con riferimento alla richiesta di compensazione delle spese di lite, si osserva che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate n el medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. Sez. Un. 32061/22).
Ciò comporta che il ridimensionamento degli importi inizialmente richiesti dall'appellato non costituisce un motivo di compensazione delle spese di lite.
12 Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta lo scaglione di valore calcolato dal
Tribunale.
Il valore deve essere parametrato in relazione all'importo liquidato. All'esito dell'appello, il credito di parte appellante ammonta a
(6.703,91+8.409,55+1.729,96+1.913,05)
-18.746,47.
Di conseguenza, lo scaglione di riferimento è quello da 5.201,00 a 26.000,00.
Quanto alle spese di lite del giudizio di appello, non rileva che alcuni motivi di appello sono stati considerati parzialmente fondati. Infatti, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a sé favorevole (Cass. 20727/17).
Ne discende che la sig.ra è soccombente. Pt_1
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova n. 2141/24 del
19 luglio 2024 e pubblicata in pari data;
-ridetermina l'importo che deve Parte_1 versare a in 18.746,47 euro, oltre Controparte_2 accessori di cui alla sentenza impugnata;
-ridetermina l'importo che deve Parte_1 versare a per spese di lite in Controparte_2
5.077,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge ed esborsi per 3.966,11 euro;
13 -conferma nel resto la sentenza impugnata;
-condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite del giudizio di appello, CP_2 spese che liquida in 3.966,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 18 marzo 2025
Il relatore il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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