Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
In tema di onorari di avvocato, l' ordinanza con la quale sia stato rigettato il ricorso proposto ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, costituzione, ovvero, se la controversia non abbia involto la sola misura del compenso, ma siano stati contestati i presupposti stessi del credito, e il "thema decidendum" sia stato comunque ampliato, deve essere impugnata con il mezzo ordinario dell'appello, nonostante la forma adottata, in tale ipotesi errata. Ne consegue che,nella carenza della impugnazione predisposta dalla legge, la predetta ordinanza acquista efficacia di giudicato in punto di diniego del credito dedotto dal professionista, al quale, pertanto,rimane preclusa la possibilità di instaurare altro giudizio (nella specie, monitorio) in ordine alla medesima domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. ES CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. NR SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE IO NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.MANTEGAZZA 24, presso il cav. GARDIN, difeso dall'avvocato ELIO PERRONE, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA NR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07174/96 proposto da:
RA NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso il cav. GARDIN, difeso da sè stesso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE IO NR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.MANTEGAZZA 24, presso il cav. GARDIN, difeso dall'avvocato ELIO PERRONE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 116/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 16/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/98 dal Consigliere Dott. NR SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ES MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
L'avvocato NR CC del foro di Lecce, avendo, dall'aprile 1975 all'agosto 1976, svolto attività professionale, in favore di NR De GI assistendolo in una complessa vertenza con ES EL, suo socio nella Impresa Edile EL ES e De GI NR s.n.c., e non avendo ricevuto il pagamento delle spettanze, dopo aver ottenuto dal consiglio dell'ordine il parere in merito all'entità degli onorari, proclamandosi creditore della, somma di L.19.888.000(di cui L. 15.724.000 per onorari, L.546.000 per spese, L.
2.773.800 per diritti di e L.843.600 per la tassa versata al consiglio dell'ordine) chiese al presidente del tribunale di Lecce che al cliente fosse ingiunto il pagamento della somma di L. 16.588.000, riservando di chiedere in separato giudizio le restanti L. 3.300.000, che il De GI assumeva infondatamente di avergli corrisposto, ed il risarcimento del danno per il ritardato pagamento.
Con decreto del 23 gennaio 1983 il presidente del tribunale ingiunse al De GI il pagamento della minor somma -di L. 16.572.000 oltre gli interessi legali.
Al decreto si oppose il De GI eccependo, fra l'altro, il difetto della titolarità nel rapporto dedotto in giudizio, avendo conferito l'incarico al professionista quale amministratore della s.n.c.; la preclusione conseguente all'ordinanza ex art.30 della legge n^ 792 del 1942, di rigetto delle identiche pretese del professionista, che riconvenne perché, fosse condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in corso di giudizio, conseguenti ad un sequestro giudiziario ed alla arbitraria prosecuzione dell'incarico nonostante un accordo transattivo concluso con il EL.
Con sentenza del 5 febbraio 1986 il tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, condannò il De GI, del quale rigettò la domanda riconvenzionale per carenza di prova, al pagamento in favore del professionista della somma di L.5.885.000, oltre gli interessi legali dalla notifica dell'ingiunzione. Adita con i separati gravami del De GI e dell'CC, poi riuniti, con sentenza del 16 febbraio 1996 la corte d'appello di Lecce, accolti per quanto di ragione gli appelli, ha condannato il De GI al pagamento in favore del professionista della somma di L.5.920.000, con gli interessi legali dal 26 novembre -1982, giorno della prima messa in mora del debitore, al saldo;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata e compensato in ultimo le spese del giudizio di impugnazione.
In particolare, per quel che in questa sede interessa, la corte territoriale ha ritenuto infondate le eccezioni di carenza di titolarità del rapporto di prestazione di opera professionale e di preclusione da giudicato riprodotte dal De GI.
Esattamente il tribunale aveva respinto entrambe le eccezioni considerando che il De GI in proprio e quale amministratore della società aveva conferito l'incarico al professionista onde era debitore solidale del corrispettivo e quindi ben poteva essere convenuto in proprio per il pagamento del debito e che il ricorso proposto dal professionista ai sensi della legge n^ 742 del 1942 concernente il medesimo rapporto professionale era stato rigettato dalla corte d'appello con ordinanza del 3 febbraio 1978 senza che quel giudice avesse esaminato il merito delle questioni, come era desumibile dalla motivazione. Senza considerare poi che in quella sede il De GI aveva opposto la carenza del rapporto professionale ed ampliato il "thema decidendum" con pretese riconvenzionali. Quanto alla domanda riconvenzionale del De GI e da questo riproposta con il mezzo di gravame, esattamente il tribunale l'aveva ritenuta sfornita di prova per essere stata irritualmente inserita nel fascicolo di parte l'assunta relativa documentazione. In primo luogo, non risultava, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il deposito dei documenti in uno con le note autorizzate del 24 ottobre 1994 sia perché mancava ogni attestazione in proposito della cancelleria sia perché nelle note non era. cenno alcuno alla documentazione.
In secondo luogo, contrariamente a quanto dedotto dal De GI, questi nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e nelle conclusioni definitive precisate in primo grado aveva chiesto non la condanna generica del professionista, ma la liquidazione del danno. In terzo luogo, anche a voler considerare la documentazione come nuova produzione in appello ai sensi dell'art.345 c.p.c., dal suo esame non poteva trarsi alcuna affidabile prova sul "quantum" non potendo condividersi - l'esemplificazione fatta dall'appellante che essendo priva di concreti supporti probatori, era tale da impedire anche una liquidazione equitativa.
Per la cassazione della sentenza ricorrono, il De GI con cinque motivi e l'CC con tre motivi ai quali con controricorso resiste il De GI.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito il ricorso principale, del De GI, e quello incidentale, dell'CC, in quanto impugnazioni separatamente proposte avverso la stessa sentenza vanno riuniti in un unico procedimento secondo quanto dispone l'art.335 c.p.c. Con il primo motivo, in relazione al n^. 3 dell'art. 360 c.p.c., il De GI denuncia la violazione degli artt. 28, 29 della legge n^ 754 del 1942 e 2909 c.c. La corte di merito, nel diniego della eccezione di giudicato costituito dall'ordinanza ex art.29 della citata legge pronunziata dalla corte d'appello di Lecce il 13 febbraio 1978, concernente lo stesso rapporto di prestazione professionale e diretta all'accertamento dell'improponibilità della ulteriore domanda introdotta dall'CC con il ricorso monitorio, non aveva considerato l'alternatività dei mezzi posti a disposizione del professionista n, che, essendo stato quello di cui alla legge speciale rigettato nel merito, avverso quell'ordinanza il professionista avrebbe dovuto proporre o il ricorso per cassazione o l'ordinario mezzo di impugnazione, per il caso che si fosse ampliato il "thema decidendum": il che non era avvenuto, onde la preclusione dell'ulteriore identica domanda.
Il motivo di doglianza trova consenso.
La pronunzia preclusiva di altro giudizio sulla medesima domanda è quella che, non statuendo solo sul processo., abbia esaurito il potere decisorio del giudice sul merito della questione propostagli. Tale è l'ordinanza, avente il valore formale della sentenza per la sua attitudine a rendere definitivi il diniego o l'attribuzione di un bene delle vita, pronunziata il 13 febbraio 1978 dalla corte d'appello di Lecce.
Con quel provvedimento la corte d'appello - adita con il, ricorso, ex art.28 della legge del 13 giugno 1942 n^ 794, dall'avvocato CC per la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari nei confronti del De GI in relazione, come accertato dal giudice del merito, alle medesime prestazioni indicate nel successivo ricorso monitorio nei confronti del medesimo cliente - aveva, a fronte della posizione di assoluto diniego del credito assunta dell'intimato, rigettato il ricorso avendone rilevato, come si evince dalla motivazione che sorregge l'ordinanza, ma sommariamente esaminata dal giudice del merito, la carenza degli elementi probatori necessari ad una valutazione della fondatezza della domanda per non essere state rinvenute negli atti del procedimento ne' in particolare nel fascicolo del ricorrente, alcuna indicazione o nota specifica che valesse a concretizzare la richiesta di non ben precisate prestazioni professionali contestate "ex adverso".
Nella carenza dell'impugnazione predisposta dalla legge, quell'ordinanza ha acquistato l'autorità del giudicato i n punto di diniego del credito del professionista: e ciò anche quando la controversia non abbia involto la misura del compenso, ma siano stati contestati i presupposti stessi del credito e il "thema decidendum" sia comunque stato ampliato, perché in tal caso il provvedimento, anche erroneamente adottato all'esito del rito camerale con la forma dell'ordinanza, deve essere impugnato con il mezzo ordinario dell'appello e non con il ricorso per cassazione ai sensi del capoverso dell'art.111 della Costituzione(in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 2456/94, 3557/95). Ne consegue che all'avvocato era preclusa la proposizione ulteriore della medesima domanda con il ricorso monitorio. All'accoglimento del primo motivo del ricorso principale conseguono la cassazione sul punto senza rinvio, ai sensi dell'ultimo comma, ultimo inciso, dell'art.382 c.p.c., non potendo "la causa essere proposta", della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, l'assorbimento del secondo, del terzo e del quinto motivo dello stesso ricorso e del ricorso incidentale, con i quali il De GI, in linea subordinata, ed il professionista hanno censurato la sentenza in esame in relazione al diniego del difetto della titolarità passiva del rapporto obbligatorio ed, entrambi, alla misura della liquidazione del credito ed al regolamento delle spese processuali.
Con il quarto motivo del ricorso principale, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., il De GI denunzia la violazione degli artt. 345 e 1226 c.c. nonché il vizio di motivazione in punto di ulteriore diniego della domanda riconvenzionale.
A parte la considerazione - sostiene il ricorrente - che le note autorizzate in prime cure facevano espresso riferimento alla documentazione prodotta concernente il sequestro giudiziario e la transazione con il EL, quei documenti erano stati ulteriormente prodottì nel giudizio d'appello, secondo quanto consente l'art.345 c.p.c., ed il giudice avrebbe dovuto esaminarli. Giuridicamente irrilevante era il punto della sentenza impugnata relativo "alla condanna generica riservando ad altro giudizio la quantificazione dei danni cagionati dal professionista posto che con l'atto di appello questi erano stati indicati in L.61.000.000, quello per il sequestro, in L.
1.323.550 la liquidazione fatta all'avv. Rossetti cosi che la corte non avrebbe potuto ritenere inaffidabile la prova documentale offerta.
Del diniego di detta liquidazione la corte di merito non aveva reso adeguata ragione avuto riguardo all'incomprensibile locuzione "semplificazione proposta priva di supporti probatori". Le doglianze esposte non possono essere accolte.
Non ha interesse il ricorrente a censurare la pronunzia in esame, ove il giudice dell'appello ha rilevato che le note autorizzate in prime cure erano prive della documentazione che si assumeva a quelle allegata e non menzionata nella certificazione del cancelliere, avendo, poi, lo stesso giudice proceduto alla disamina di quella documentazione avendone ritenuto consentita la produzione in appello ai sensi dell'art.345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma introdotta con l'art.52 della legge del 26 novembre 1990 n^ 353. Infondata è la censura di irrilevanza della negazione di una richiesta della condanna generica al risarcimento del danno posto che il giudice del merito al contrario ha ritenuto di escluderla avuto riguardo alle conclusioni della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e a quelle definitivamente precisate in prime cure e nell'atto di appello.
Disamina questa necessaria alla verifica del "quantum debeatur", non potendo una domanda di condanna "specifica" al risarcimento del danno prescindere dalla quantificazione del credito. La residua doglianza, infine, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità, sostanzialmente si traduce nell'attesa di un apprezzamento delle risultanze probatorie diverso da quello operato dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere discrezionale incensurabile in sede di legittimità quando ne sia stata resa adeguata ragione.
E nella specie la corte di merito ha ritenuto che le risultanze del mezzo di prova documentale non conferissero, in ordine alla quantificazione del credito risarcitorio, la certezza di indicazioni minime, idonee alla sua liquidazione equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. Concludendo la disamina, avuto riguardo alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in punto di diniego della preclusione della domanda ulteriormente proposta dal professionista con il ricorso monitorio, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto dal De GI nonché all'assorbimento delle sue ulteriori doglianze, ad eccezione di quelle esposte nel quarto motivo del ricorso che debbono rigettarsi, dei motivi del. ricorso incidentale del professionista, la corte ritiene l'esistenza di giusti motivi di compensazione dell'intero giudizio.
p. q. m
la Corte
riunisce i ricorsi, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale cassa sul punto senza rinvio la sentenza impugnata e revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale, rigetta il quarto motivo del ricorso principale e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999