Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3504
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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In tema di onorari di avvocato, l' ordinanza con la quale sia stato rigettato il ricorso proposto ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, costituzione, ovvero, se la controversia non abbia involto la sola misura del compenso, ma siano stati contestati i presupposti stessi del credito, e il "thema decidendum" sia stato comunque ampliato, deve essere impugnata con il mezzo ordinario dell'appello, nonostante la forma adottata, in tale ipotesi errata. Ne consegue che,nella carenza della impugnazione predisposta dalla legge, la predetta ordinanza acquista efficacia di giudicato in punto di diniego del credito dedotto dal professionista, al quale, pertanto,rimane preclusa la possibilità di instaurare altro giudizio (nella specie, monitorio) in ordine alla medesima domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3504
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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